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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 11/12/2025, n. 339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 339 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Mantova
SEZIONE LAVORO
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE
COLLEGAMENTO DA REMOTO
R.G. 686/2025
Oggi 11/12/2025 innanzi al giudice dott. ssa IM ER sono comparsi:
Per , l'avv.to MARONE GUIDO Parte_1
Per , l'Avv.to dello Stato Controparte_1
IC IZ
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti che collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza.
Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I procuratori delle parti discutono la causa riportandosi al contenuto dei rispettivi scritti difensivi ed insistendo nelle istanze, eccezioni, deduzioni e conclusioni rassegnate
L'avv. Marone contesta integralmente le argomentazioni svolte dall'Avvocato dello Stato nella memoria di costituzione perché inconferenti rispetto la fattispecie concreta al vaglio del giudice
I procuratori delle parti dichiarano inoltre di rinunciare alla lettura del dispositivo
Su invito del giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza e si ritira in camera di consiglio.
1 Terminata la camera di consiglio il giudice decide la causa dando immediata lettura del dispositivo
IL GIUDICE
IM ER
2 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MANTOVA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa IM ER , ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 686/2025 promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. GU Marone Parte_1 ricorrente contro
con l'Avvocatura dello Stato di Controparte_2
Bresca
convenuto
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente
ACCERTARE E DICHIARARE IL DIRITTO della ricorrente ad ottenere la mobilità interregionale a decorrere dall'a.s. 2025/2026 su una delle sedi vacanti e disponibili nella
Regione Campania secondo l'ordine delle preferenze espresse e nel rispetto delle priorità previste dalla disciplina normativa, regolamentare e contrattuale di settore;
B) PER L'EFFETTO, CONDANNARE le Amministrazioni resistenti, ciascuna per quanto di propria competenza, a disporre il trasferimento della ricorrente, quale dirigente scolastico di ruolo, nella Regione Campania e ad assegnare un incarico dirigenziale su una delle sedi vacanti e disponibili più prossime al luogo di residenza, come risultanti dall'organico approvato per l'a.s.
2025/2026;
C) IN OGNI CASO, DICHIARARE LA NULLITÀ E/O ANNULLARE O COMUNQUE
DISAPPLICARE ex art. 63 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 qualsiasi atto e/o provvedimento contrario, siccome irrimediabilmente invalido ed illegittimo, ivi compresi: 1) la nota direttoriale
3 dell' prot. n. 47769 del 23.06.2025, recante Controparte_3 circolare sulle operazioni di conferma e mutamento degli incarichi dirigenziali per l'a.s.
2025/2026; 2) il decreto direttoriale dell' , prot. n. Controparte_3
54292 del 15.07.2025, recante approvazione delle suddette operazioni;
3) qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi della ricorrente, ivi compresi i decreti di conferimento di incarico e mutamento di incarico eventualmente adottati.
Con condanna delle Amministrazioni resistenti al pagamento dei diritti, degli onorari, delle spese di giudizio, oltre ad IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario avv.
GU Marone.
Per la parte convenuta
«Voglia l'ecc.mo Tribunale del Lavoro adito, contrariis reiectis,
· dichiarare il ricorso inammissibile (per difetto di interesse ad agire o per difetto di giurisdizione) o comunque rigettarlo in quanto infondato in fatto ed in diritto
· condannare la ricorrente al pagamento delle spese di lite, secondo la vigente Tariffa
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.9.2025 adiva il Tribunale di Parte_1
Mantova per sentire accogliere le conclusioni indicate in epigrafe
Il procuratore della ricorrente esponeva quanto segue:
la prof.ssa opera alle dipendenze dell'Amministrazione resistente siccome Parte_1 inquadrato come dirigente scolastico a decorrere dall'a.s. 2024/2025 e presta servizio presso l'Istituto Comprensivo di Castiglione dello Stiviere ma anela a ricongiungersi con il proprio nucleo familiare e, quindi, ricostituire il complesso di rapporti personali precedentemente formati nel proprio contesto di vita, essendo residente nella città di Acerra, ove peraltro ha assunto il munus di assessore nell'attuale Giunta comunale ed essendo inoltre stata riconosciuta soggetto portatore di handicap ex lege 104/1992 e affetto da invalidità permanente pari al 55% ;
con istanza regolarmente presentata in data 26.06.2025 la ricorrente ha chiesto di partecipare alle operazioni di mobilità interregionale indicando l'ordine preferenziale per l'assegnazione provinciale all'interno della Regione Campania (LI, SE, LL, BE, SA) ancorché, con nota direttoriale prot. n. 47769 del 23.06.2025 l' Controparte_4
[..
[...] [...]
[...]
avesse escluso qualsiasi possibilità di movimentazione “in ingresso”, ritenendo
[...] erroneamente che l'organico fosse “saturo”.
inopinatamente, infatti, con una scelta datoriale del tutto irragionevole oltre che palesemente illegittima, l'Amministrazione resistente dichiarava di voler utilizzare tutti i posti vacanti e disponibili per le seguenti finalità: a) l'esecuzione di pronunce giudiziali relative ad operazioni di mobilità relative a precedenti (e risalenti) anni scolastici nelle quali era risultata soccombente, così consumando una rilevante quota del fabbisogno attuale (ben 13 unità) in luogo di quello all'epoca assegnato ai trasferimenti interregionali, a totale discapito dei dirigenti scolastici ancora “fuori Regione”; b) l'immissione in ruolo dei candidati idonei collocati nella graduatoria definitiva del concorso indetto nel 2011 (altre 13 unità) e, per la restante parte e sino ad integrale esaurimento dell'organico (n. 17 unità), l'accantonamento in favore dei candidati che risulteranno vincitori all'esito del concorso indetto nel 2023 e ancora in via di svolgimento e , quindi, per il terzo anno consecutivo l' , di fatto, Controparte_3 bloccava qualsiasi trasferimento interregionale tramite le ordinarie e fisiologiche procedure previste dalla disciplina normativa e pattizia
In punto di diritto contestava la legittimità del diniego tacito espresso alla istanza di mobilità interregionale presentata dal ricorrente eccependo la Violazione e falsa applicazione dell'art.
470 del D.Lgs. 16.04.1994 n. 297. Violazione e falsa applicazione dell'art. 10 bis del d.l.
07.04.2025 n. 45 (conv. con L. 05.06.2025 n. 79). Violazione e falsa applicazione dell'art. 19 quater del d.l. 27.01.2022 n. 4 (conv. con L. 28.03.2022 n. 25). Violazione e falsa applicazione dell'art. 12 del d.l. 31.05.2024 n. 71 (conv. con L. 29.07.2024 n. 106). Violazione e falsa applicazione degli artt. Violazione e falsa applicazione dei principi di ragionevolezza, imparzialità e trasparenza di cui agli artt. 3 e 97 Cost. Violazione e falsa applicazione dei principi di diligenza, correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175, 1176 e 1375 cod. civ.
Violazione e falsa applicazione dell'art. 9 del CCNL Area V del 15.07.2010, come modificato dall'art. 39 del CCNL Area Istruzione e Ricerca del 07.08.2024. Violazione e falsa applicazione dell'art. 11 del CCNL Area V dell'11.04.2006.
Rilevava che la procedura di mobilità precede obbligatoriamente le nomine in ruolo, dal momento che l'ordinamento settoriale assegna una netta ed incontrovertibile priorità alle esigenze dei lavoratori di ruolo (docenti, dirigenti, ecc.) rispetto alle nuove immissioni
Concludeva come sopra riportato .
5 Cont Il si costituiva ritualmente eccependo preliminarmente l'inammissibilità delle domande per difetto di interesse ad agire concreto ed attuale essendo pacifico che la ricorrente ha un grado di disabilità pari solo al 55% che non puo' fondare alcuna pretesa di trasferimento.
Aggiungeva che la dott.ssa è in aspettativa per mandato amministrativo fino all'agosto Pt_1
2026 e ciò – in assenza di chiarimenti – pare sottendere il venir meno dell'interesse ad agire nell'ambito di una procedura di mobilità interregionale che, peraltro, è ormai da tempo definita.
Eccepiva di seguito il difetto di giurisdizione dell'AGO rilevando che di fatto, il ricorso sottende non un diritto soggettivo (quello della madre disabile, di cui non viene fornita alcuna prova), ma l'interesse di mero fatto (o, al massimo, l'interesse legittimo) a contestare le scelte di macro-organizzazione organizzative dell' in ordine alla procedura di mobilità Parte_2
2025/26
(oltretutto, già da tempo conclusa) e di conseguenza l'inammissibilità della domanda anche sotto questo profilo essendo da tempo spirato il termine decadenziale per impugnare il decreto sulla mobilità adottato dall' con bando pubblicato con decreto n. 47769 del 23 Parte_2 giugno .
Ribadiva che la ricorrente , non essendo una disabile “grave”, non ha titolo per invocare le tutele di cui alla Legge 104/1992.
Deduceva la perfetta legittimità dell'operato dell' Controparte_3 posto che non vi è stata alcuna procedura di mobilità interregionale in ingresso verso la Regione
Campania, i cui ruoli dirigenziali sono saturi.
Evidenziava inoltre che il ricorso appare, in definitiva, costruito su una lettura distorta della disciplina della mobilità dei dirigenti scolastici e su una concezione autoreferenziale delle condizioni alla quali il diritto dei loro familiari disabili può trovare tutela rispetto alle esigenze della PA di dotarsi di un'organizzazione razionale sul territorio, con la conseguenza che , in assenza di censure circostanziate e sostanziali si deve ritenere – sino a prova contraria che Parte l'operato dell' sia stato corretto e conforme alle norme primarie, ai contratti collettivi ed alle
Circolari applicative del Controparte_2
Parte Richiamava quindi l'analitica relazione dell' sottolineando altresì che i ruoli di appartenenza dei DDSS sono regionali e nel caso dei DD.SS. il diritto alla mobilità è tendenzialmente ristretto nei limiti del ruolo regionale di appartenenza
6 Ricordava infine che ai fini del trasferimento le sedi ambite devono essere disponibili e vacanti mentre il ricorso punta a creare confusione tra posti vacanti suscettibili di assegnazione ai dirigenti e posti senza titolare ma non assegnabili.
Rassegnava le conclusioni indicate in epigrafe .
La causa , istruita sulla documentazione versata in causa dalla parte ricorrente , all'odierna udienza veniva discussa e decisa .
Le eccezioni di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse e di difetto di giurisdizione appaiono infondate in quanto la sussistenza delle condizioni dell'azione e i presupposti processuali devono essere valutati secondo la prospettazione fornita dall'attore nella propria domanda .
La dott. ssa assume che l' ha violato il Pt_1 Controparte_3 proprio diritto al trasferimento in una delle sedi Campane indicate nella domanda di mobilità interregionale del 26.6.25 ( SA, LL , LI, SE o BE ) in quanto , in estrema sintesi, la mancata destinazione di posti alla mobilità interregionale per l'anno scolastico, viola la vigente normativa di legge che prevede che il 100% dei posti vacanti e disponibili siano assegnati attraverso la suddetta procedura .
Non pare che la decisione dell' di utilizzare tutti i posti vacanti e Controparte_5 disponibili ( 43) per l'esecuzione di pronunce giudiziali relative ad operazioni di mobilità di precedenti anni scolastici nelle quali era risultata soccombente, per l' l'immissione in ruolo dei candidati idonei collocati nella graduatoria definitiva del concorso indetto nel 2011 e per l'accantonamento in favore dei candidati che risulteranno vincitori all'esito del concorso indetto nel 2023, costituisca un atto di macro organizzazione a fronte del quale i soggetti che lamentano di essere stati pregiudicati vantino un interesse di fatto o ( al massimo) un interesse legittimo
L'aspettativa senza assegni per mandato amministrativo, invece, è misura temporanea posto che la ricorrente ne gode, allo stato, fino ad agosto 2026 e, pertanto , ha sicuramente interesse ad ottenere l'assegnazione definitiva nella regione di provenienza .
Nel merito la ricorrente lamenta di non aver avuto acceso alla mobilità interregionale che le avrebbe consentito di ricongiungersi al proprio nucleo familiare ma , contrariamente a quanto opinato dall'Avvocatura dello Stato, non ha , in alcuna parte dell'atto introduttivo, fatto valere quale titolo preferenziale il godimento dei benefici della legge 104/92
7 Nondimeno il ricorso è infondato e non merita accoglimento in quanto si ritiene, in adesione alle condivisibili argomentazioni esposte dalla Corte d'Appello di Bs ( le cui statuizione saranno qui richiamate ex art. 118 d.a c.p.c. ) che la ricorrente non potesse partecipare alla procedura di mobilità interregionale per l'a.s. 2025/2026.
La mobilità dei dirigenti scolastici è disciplinata dagli artt. 19 comma 2 e 35 comma 5 bis del D.
Lgs. n. 165 del 2001, a norma dei quali la durata dell'incarico dirigenziale non può essere inferiore a tre anni né eccedere il termine di cinque anni ed i vincitori dei concorsi devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni, ad eccezione dei direttori dei servizi generali e amministrativi delle istituzioni scolastiche ed educative che permangono nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a tre anni (disposizione, quest'ultima, che la stessa legge dichiara espressamente inderogabile dai contratti collettivi).
La materia è disciplinata poi dall'art. 11 del CCNL relativo al personale dell'Area V della
Dirigenza del 2006, ai sensi del quale “…5. L'assegnazione degli incarichi è effettuata nel seguente ordine: - a) conferma degli incarichi ricoperti;
b) assegnazione di altro incarico per ristrutturazione e riorganizzazione dell'ufficio dirigenziale;
c) conferimento di nuovo incarico e assegnazione degli incarichi ai dirigenti scolastici che rientrano, ai sensi delle disposizioni vigenti, dal collocamento fuori ruolo, comando o utilizzazione, ivi compresi gli incarichi sindacali e quelli all'estero. A tal fine, gli interessati dovranno presentare domanda al competente in tempo utile, tenendo conto del termine fissato al Controparte_3 comma 3 del presente articolo;
- d) mutamento d'incarico in pendenza di contratto individuale;
e) mutamento d'incarico in casi eccezionali;
f) nuovo incarico per mobilità professionale;
g) mobilità interregionale.
6. Nell'ambito delle fasi di cui alle lettere b), c) d) ed e) del comma 1 viene conferito l'incarico con priorità nella provincia di residenza del dirigente scolastico interessato e successivamente nelle altre province della regione. …”.
Viene in rilievo, altresì, l'art. 9 del CCNL relativo al personale dell'Area V della Dirigenza del
2010, come modificato dall'art. 53 del CCNL del 8.7.2019, rubricato “mutamento dell'incarico”, secondo cui “1. Il mutamento degli incarichi dei dirigenti ha effetto dall'inizio di ogni anno scolastico o accademico.
2. Il mutamento dell'incarico, a richiesta del dirigente, in ogni caso segue i sottoindicati criteri: a) esperienze professionali e competenze maturate, desumibili anche dall'applicazione delle procedure di cui all'art. 20 del CCNL dell'11-4-2006; il dirigente che ha ottenuto il mutamento dell'incarico in applicazione del presente criterio non ha titolo a formulare
8 ulteriori richieste per tutta la durata dell'incarico stesso;
b) va riconosciuta un'ulteriore priorità, a parità di condizioni, a chi abbia maturato nell'attuale sede di servizio un maggior numero di anni e/o si impegni a permanere per almeno due incarichi consecutivi nella sede richiesta, con espressa rinuncia ad avvalersi della facoltà di chiedere mutamento dell'incarico.
3. In deroga ai criteri di cui comma 2, il mutamento di incarico su posti liberi è ammesso eccezionalmente nei seguenti casi di particolare urgenza e di esigenze familiari: a) insorgenza di malattie che necessitano di cure in strutture sanitarie esistenti solo nelle sedi richieste;
b) trasferimento del coniuge successivamente alla data di stipula del contratto individuale;
c) altri casi di particolare rilevanza previsti da norme speciali.
4. Su richiesta del dirigente scolastico alla scadenza del suo incarico, previo assenso del dirigente dell' di provenienza, è possibile Controparte_3 procedere ad una mobilità interregionale fino al limite del 30% complessivo dei posti vacanti annualmente. La richiesta deve essere presentata entro il mese di maggio di ciascun anno e l'esito comunicato entro il successivo 15 luglio. Nell'ipotesi di cui al presente comma, il mutamento d'incarico, ove concesso, non può nuovamente essere richiesto nell'arco di un triennio dall'incarico conferito.”
Le norme che precedono delineano un sistema nel quale, essendo i ruoli regionali e comportando la mobilità interregionale l'ingresso nella Regione di un dirigente assegnato all'organico di altra
Regione, viene data precedenza ai conferimenti degli incarichi che riguardano i dirigenti già assegnati all'organico regionale e che non determinano alcun incremento di quell'organico.
Inoltre, è espressamente previsto che la partecipazione alla mobilità interregionale sia possibile solo alla scadenza dell'incarico dirigenziale.
Tale disciplina contrattuale è stata derogata dapprima dall'art. 5, comma 20 bis, del d.l. n. 44 del 2023 a norma del quale “nelle more di una nuova disciplina della mobilità interregionale dei dirigenti scolastici in sede contrattuale e in deroga a quella già prevista nella medesima sede, esclusivamente per le operazioni di mobilità dell'anno scolastico 2023/2024 è reso disponibile il
100% del numero dei posti vacanti in ciascuna regione. Dall'attuazione del primo periodo non devono derivare situazioni di esubero di personale per il triennio relativo agli anni scolastici
2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026. Per la procedura di cui al presente comma non sono richiesti gli assensi degli uffici scolastici regionali interessati, salvo il caso di diniego da parte dell'ufficio scolastico della regione richiesta nei casi di esubero di cui al secondo periodo o per effetto della necessità di eseguire provvedimenti giurisdizionali che dispongono l'immissione in ruolo nella regione medesima.” e poi dall' articolo 10-bis decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45 ( convertito
9 con modificazioni dalla legge 5 giugno 2025, n. 79 ) di analogo contenuto ai sensi del quale
“[…] esclusivamente per le operazioni di mobilità dell'anno scolastico 2025/2026, è reso disponibile il 100 per cento del numero dei posti vacanti in ciascuna regione, fatti salvi i contingenti regionali dei posti del concorso ordinario indetto con decreto del direttore generale per il personale scolastico del e del merito n. 2788 del 18 dicembre Controparte_2
2023. Dall'attuazione del primo periodo non devono derivare esuberi di personale per gli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027.”
Tuttavia, tale norma non deroga all'art. 9 del CCNL del 2010, laddove prevede che la partecipazione alla mobilità interregionale sia subordinata alla cessazione dell'incarico.
È altrettanto vero che la circolare del avente ad oggetto le “Operazioni di conferimento CP_1 degli incarichi dirigenziali: conferme, mutamenti e mobilità interregionale con decorrenza
01/09/2025” dispone che “stante il carattere derogatorio delle richiamate disposizioni, per la mobilità interregionale del merito Dipartimento per il sistema Controparte_2 educativo di Direzione generale per il personale scolastico - prevista per Controparte_6
l'anno scolastico 2025/2026 partecipano alle operazioni di mobilità interregionale anche i dirigenti scolastici il cui incarico scada successivamente al 31 agosto 2025, ma tale circolare precisa anche che è “fatto salvo il completamento del primo triennio di incarico”
Ne segue che alla procedura di mobilità interregionale a.s. 2025/2026 avrebbero potuto partecipare solo i dirigenti che avessero già completato il primo triennio di incarico alla data di presentazione della domanda o, al più, al 31.8.2025, presupposto pacificamente insussistente nel caso della prof. . Pt_1
Per tutte le considerazioni di cui sopra la ricorrente , inquadrata come dirigente scolastico a decorrere dall'a.s. 2024/2025 , non avrebbe potuto partecipare alla mobilità interregionale per l'a.s 2025/2025 e, quindi, a monte, non puo' dolersi del fatto che la Regione Campania non abbia destinato posti alla mobilità interregionale .
Nulla piu' vi è da aggiungere
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono , la soccombenza
PQM
definitivamente pronunciando, ogni altra istanza , eccezione e deduzione disattesa o assorbita , così provvede:
10 rigetta il ricorso;
Cont condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute dal che liquida in Parte_1 complessivi euro 1.500,00, oltre accessori di legge se dovuti
Così deciso in Mantova , l'11.12.2025
Il giudice
IM ER
11
SEZIONE LAVORO
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE
COLLEGAMENTO DA REMOTO
R.G. 686/2025
Oggi 11/12/2025 innanzi al giudice dott. ssa IM ER sono comparsi:
Per , l'avv.to MARONE GUIDO Parte_1
Per , l'Avv.to dello Stato Controparte_1
IC IZ
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti che collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza.
Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I procuratori delle parti discutono la causa riportandosi al contenuto dei rispettivi scritti difensivi ed insistendo nelle istanze, eccezioni, deduzioni e conclusioni rassegnate
L'avv. Marone contesta integralmente le argomentazioni svolte dall'Avvocato dello Stato nella memoria di costituzione perché inconferenti rispetto la fattispecie concreta al vaglio del giudice
I procuratori delle parti dichiarano inoltre di rinunciare alla lettura del dispositivo
Su invito del giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza e si ritira in camera di consiglio.
1 Terminata la camera di consiglio il giudice decide la causa dando immediata lettura del dispositivo
IL GIUDICE
IM ER
2 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MANTOVA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa IM ER , ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 686/2025 promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. GU Marone Parte_1 ricorrente contro
con l'Avvocatura dello Stato di Controparte_2
Bresca
convenuto
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente
ACCERTARE E DICHIARARE IL DIRITTO della ricorrente ad ottenere la mobilità interregionale a decorrere dall'a.s. 2025/2026 su una delle sedi vacanti e disponibili nella
Regione Campania secondo l'ordine delle preferenze espresse e nel rispetto delle priorità previste dalla disciplina normativa, regolamentare e contrattuale di settore;
B) PER L'EFFETTO, CONDANNARE le Amministrazioni resistenti, ciascuna per quanto di propria competenza, a disporre il trasferimento della ricorrente, quale dirigente scolastico di ruolo, nella Regione Campania e ad assegnare un incarico dirigenziale su una delle sedi vacanti e disponibili più prossime al luogo di residenza, come risultanti dall'organico approvato per l'a.s.
2025/2026;
C) IN OGNI CASO, DICHIARARE LA NULLITÀ E/O ANNULLARE O COMUNQUE
DISAPPLICARE ex art. 63 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 qualsiasi atto e/o provvedimento contrario, siccome irrimediabilmente invalido ed illegittimo, ivi compresi: 1) la nota direttoriale
3 dell' prot. n. 47769 del 23.06.2025, recante Controparte_3 circolare sulle operazioni di conferma e mutamento degli incarichi dirigenziali per l'a.s.
2025/2026; 2) il decreto direttoriale dell' , prot. n. Controparte_3
54292 del 15.07.2025, recante approvazione delle suddette operazioni;
3) qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi della ricorrente, ivi compresi i decreti di conferimento di incarico e mutamento di incarico eventualmente adottati.
Con condanna delle Amministrazioni resistenti al pagamento dei diritti, degli onorari, delle spese di giudizio, oltre ad IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario avv.
GU Marone.
Per la parte convenuta
«Voglia l'ecc.mo Tribunale del Lavoro adito, contrariis reiectis,
· dichiarare il ricorso inammissibile (per difetto di interesse ad agire o per difetto di giurisdizione) o comunque rigettarlo in quanto infondato in fatto ed in diritto
· condannare la ricorrente al pagamento delle spese di lite, secondo la vigente Tariffa
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.9.2025 adiva il Tribunale di Parte_1
Mantova per sentire accogliere le conclusioni indicate in epigrafe
Il procuratore della ricorrente esponeva quanto segue:
la prof.ssa opera alle dipendenze dell'Amministrazione resistente siccome Parte_1 inquadrato come dirigente scolastico a decorrere dall'a.s. 2024/2025 e presta servizio presso l'Istituto Comprensivo di Castiglione dello Stiviere ma anela a ricongiungersi con il proprio nucleo familiare e, quindi, ricostituire il complesso di rapporti personali precedentemente formati nel proprio contesto di vita, essendo residente nella città di Acerra, ove peraltro ha assunto il munus di assessore nell'attuale Giunta comunale ed essendo inoltre stata riconosciuta soggetto portatore di handicap ex lege 104/1992 e affetto da invalidità permanente pari al 55% ;
con istanza regolarmente presentata in data 26.06.2025 la ricorrente ha chiesto di partecipare alle operazioni di mobilità interregionale indicando l'ordine preferenziale per l'assegnazione provinciale all'interno della Regione Campania (LI, SE, LL, BE, SA) ancorché, con nota direttoriale prot. n. 47769 del 23.06.2025 l' Controparte_4
[..
[...] [...]
[...]
avesse escluso qualsiasi possibilità di movimentazione “in ingresso”, ritenendo
[...] erroneamente che l'organico fosse “saturo”.
inopinatamente, infatti, con una scelta datoriale del tutto irragionevole oltre che palesemente illegittima, l'Amministrazione resistente dichiarava di voler utilizzare tutti i posti vacanti e disponibili per le seguenti finalità: a) l'esecuzione di pronunce giudiziali relative ad operazioni di mobilità relative a precedenti (e risalenti) anni scolastici nelle quali era risultata soccombente, così consumando una rilevante quota del fabbisogno attuale (ben 13 unità) in luogo di quello all'epoca assegnato ai trasferimenti interregionali, a totale discapito dei dirigenti scolastici ancora “fuori Regione”; b) l'immissione in ruolo dei candidati idonei collocati nella graduatoria definitiva del concorso indetto nel 2011 (altre 13 unità) e, per la restante parte e sino ad integrale esaurimento dell'organico (n. 17 unità), l'accantonamento in favore dei candidati che risulteranno vincitori all'esito del concorso indetto nel 2023 e ancora in via di svolgimento e , quindi, per il terzo anno consecutivo l' , di fatto, Controparte_3 bloccava qualsiasi trasferimento interregionale tramite le ordinarie e fisiologiche procedure previste dalla disciplina normativa e pattizia
In punto di diritto contestava la legittimità del diniego tacito espresso alla istanza di mobilità interregionale presentata dal ricorrente eccependo la Violazione e falsa applicazione dell'art.
470 del D.Lgs. 16.04.1994 n. 297. Violazione e falsa applicazione dell'art. 10 bis del d.l.
07.04.2025 n. 45 (conv. con L. 05.06.2025 n. 79). Violazione e falsa applicazione dell'art. 19 quater del d.l. 27.01.2022 n. 4 (conv. con L. 28.03.2022 n. 25). Violazione e falsa applicazione dell'art. 12 del d.l. 31.05.2024 n. 71 (conv. con L. 29.07.2024 n. 106). Violazione e falsa applicazione degli artt. Violazione e falsa applicazione dei principi di ragionevolezza, imparzialità e trasparenza di cui agli artt. 3 e 97 Cost. Violazione e falsa applicazione dei principi di diligenza, correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175, 1176 e 1375 cod. civ.
Violazione e falsa applicazione dell'art. 9 del CCNL Area V del 15.07.2010, come modificato dall'art. 39 del CCNL Area Istruzione e Ricerca del 07.08.2024. Violazione e falsa applicazione dell'art. 11 del CCNL Area V dell'11.04.2006.
Rilevava che la procedura di mobilità precede obbligatoriamente le nomine in ruolo, dal momento che l'ordinamento settoriale assegna una netta ed incontrovertibile priorità alle esigenze dei lavoratori di ruolo (docenti, dirigenti, ecc.) rispetto alle nuove immissioni
Concludeva come sopra riportato .
5 Cont Il si costituiva ritualmente eccependo preliminarmente l'inammissibilità delle domande per difetto di interesse ad agire concreto ed attuale essendo pacifico che la ricorrente ha un grado di disabilità pari solo al 55% che non puo' fondare alcuna pretesa di trasferimento.
Aggiungeva che la dott.ssa è in aspettativa per mandato amministrativo fino all'agosto Pt_1
2026 e ciò – in assenza di chiarimenti – pare sottendere il venir meno dell'interesse ad agire nell'ambito di una procedura di mobilità interregionale che, peraltro, è ormai da tempo definita.
Eccepiva di seguito il difetto di giurisdizione dell'AGO rilevando che di fatto, il ricorso sottende non un diritto soggettivo (quello della madre disabile, di cui non viene fornita alcuna prova), ma l'interesse di mero fatto (o, al massimo, l'interesse legittimo) a contestare le scelte di macro-organizzazione organizzative dell' in ordine alla procedura di mobilità Parte_2
2025/26
(oltretutto, già da tempo conclusa) e di conseguenza l'inammissibilità della domanda anche sotto questo profilo essendo da tempo spirato il termine decadenziale per impugnare il decreto sulla mobilità adottato dall' con bando pubblicato con decreto n. 47769 del 23 Parte_2 giugno .
Ribadiva che la ricorrente , non essendo una disabile “grave”, non ha titolo per invocare le tutele di cui alla Legge 104/1992.
Deduceva la perfetta legittimità dell'operato dell' Controparte_3 posto che non vi è stata alcuna procedura di mobilità interregionale in ingresso verso la Regione
Campania, i cui ruoli dirigenziali sono saturi.
Evidenziava inoltre che il ricorso appare, in definitiva, costruito su una lettura distorta della disciplina della mobilità dei dirigenti scolastici e su una concezione autoreferenziale delle condizioni alla quali il diritto dei loro familiari disabili può trovare tutela rispetto alle esigenze della PA di dotarsi di un'organizzazione razionale sul territorio, con la conseguenza che , in assenza di censure circostanziate e sostanziali si deve ritenere – sino a prova contraria che Parte l'operato dell' sia stato corretto e conforme alle norme primarie, ai contratti collettivi ed alle
Circolari applicative del Controparte_2
Parte Richiamava quindi l'analitica relazione dell' sottolineando altresì che i ruoli di appartenenza dei DDSS sono regionali e nel caso dei DD.SS. il diritto alla mobilità è tendenzialmente ristretto nei limiti del ruolo regionale di appartenenza
6 Ricordava infine che ai fini del trasferimento le sedi ambite devono essere disponibili e vacanti mentre il ricorso punta a creare confusione tra posti vacanti suscettibili di assegnazione ai dirigenti e posti senza titolare ma non assegnabili.
Rassegnava le conclusioni indicate in epigrafe .
La causa , istruita sulla documentazione versata in causa dalla parte ricorrente , all'odierna udienza veniva discussa e decisa .
Le eccezioni di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse e di difetto di giurisdizione appaiono infondate in quanto la sussistenza delle condizioni dell'azione e i presupposti processuali devono essere valutati secondo la prospettazione fornita dall'attore nella propria domanda .
La dott. ssa assume che l' ha violato il Pt_1 Controparte_3 proprio diritto al trasferimento in una delle sedi Campane indicate nella domanda di mobilità interregionale del 26.6.25 ( SA, LL , LI, SE o BE ) in quanto , in estrema sintesi, la mancata destinazione di posti alla mobilità interregionale per l'anno scolastico, viola la vigente normativa di legge che prevede che il 100% dei posti vacanti e disponibili siano assegnati attraverso la suddetta procedura .
Non pare che la decisione dell' di utilizzare tutti i posti vacanti e Controparte_5 disponibili ( 43) per l'esecuzione di pronunce giudiziali relative ad operazioni di mobilità di precedenti anni scolastici nelle quali era risultata soccombente, per l' l'immissione in ruolo dei candidati idonei collocati nella graduatoria definitiva del concorso indetto nel 2011 e per l'accantonamento in favore dei candidati che risulteranno vincitori all'esito del concorso indetto nel 2023, costituisca un atto di macro organizzazione a fronte del quale i soggetti che lamentano di essere stati pregiudicati vantino un interesse di fatto o ( al massimo) un interesse legittimo
L'aspettativa senza assegni per mandato amministrativo, invece, è misura temporanea posto che la ricorrente ne gode, allo stato, fino ad agosto 2026 e, pertanto , ha sicuramente interesse ad ottenere l'assegnazione definitiva nella regione di provenienza .
Nel merito la ricorrente lamenta di non aver avuto acceso alla mobilità interregionale che le avrebbe consentito di ricongiungersi al proprio nucleo familiare ma , contrariamente a quanto opinato dall'Avvocatura dello Stato, non ha , in alcuna parte dell'atto introduttivo, fatto valere quale titolo preferenziale il godimento dei benefici della legge 104/92
7 Nondimeno il ricorso è infondato e non merita accoglimento in quanto si ritiene, in adesione alle condivisibili argomentazioni esposte dalla Corte d'Appello di Bs ( le cui statuizione saranno qui richiamate ex art. 118 d.a c.p.c. ) che la ricorrente non potesse partecipare alla procedura di mobilità interregionale per l'a.s. 2025/2026.
La mobilità dei dirigenti scolastici è disciplinata dagli artt. 19 comma 2 e 35 comma 5 bis del D.
Lgs. n. 165 del 2001, a norma dei quali la durata dell'incarico dirigenziale non può essere inferiore a tre anni né eccedere il termine di cinque anni ed i vincitori dei concorsi devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni, ad eccezione dei direttori dei servizi generali e amministrativi delle istituzioni scolastiche ed educative che permangono nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a tre anni (disposizione, quest'ultima, che la stessa legge dichiara espressamente inderogabile dai contratti collettivi).
La materia è disciplinata poi dall'art. 11 del CCNL relativo al personale dell'Area V della
Dirigenza del 2006, ai sensi del quale “…5. L'assegnazione degli incarichi è effettuata nel seguente ordine: - a) conferma degli incarichi ricoperti;
b) assegnazione di altro incarico per ristrutturazione e riorganizzazione dell'ufficio dirigenziale;
c) conferimento di nuovo incarico e assegnazione degli incarichi ai dirigenti scolastici che rientrano, ai sensi delle disposizioni vigenti, dal collocamento fuori ruolo, comando o utilizzazione, ivi compresi gli incarichi sindacali e quelli all'estero. A tal fine, gli interessati dovranno presentare domanda al competente in tempo utile, tenendo conto del termine fissato al Controparte_3 comma 3 del presente articolo;
- d) mutamento d'incarico in pendenza di contratto individuale;
e) mutamento d'incarico in casi eccezionali;
f) nuovo incarico per mobilità professionale;
g) mobilità interregionale.
6. Nell'ambito delle fasi di cui alle lettere b), c) d) ed e) del comma 1 viene conferito l'incarico con priorità nella provincia di residenza del dirigente scolastico interessato e successivamente nelle altre province della regione. …”.
Viene in rilievo, altresì, l'art. 9 del CCNL relativo al personale dell'Area V della Dirigenza del
2010, come modificato dall'art. 53 del CCNL del 8.7.2019, rubricato “mutamento dell'incarico”, secondo cui “1. Il mutamento degli incarichi dei dirigenti ha effetto dall'inizio di ogni anno scolastico o accademico.
2. Il mutamento dell'incarico, a richiesta del dirigente, in ogni caso segue i sottoindicati criteri: a) esperienze professionali e competenze maturate, desumibili anche dall'applicazione delle procedure di cui all'art. 20 del CCNL dell'11-4-2006; il dirigente che ha ottenuto il mutamento dell'incarico in applicazione del presente criterio non ha titolo a formulare
8 ulteriori richieste per tutta la durata dell'incarico stesso;
b) va riconosciuta un'ulteriore priorità, a parità di condizioni, a chi abbia maturato nell'attuale sede di servizio un maggior numero di anni e/o si impegni a permanere per almeno due incarichi consecutivi nella sede richiesta, con espressa rinuncia ad avvalersi della facoltà di chiedere mutamento dell'incarico.
3. In deroga ai criteri di cui comma 2, il mutamento di incarico su posti liberi è ammesso eccezionalmente nei seguenti casi di particolare urgenza e di esigenze familiari: a) insorgenza di malattie che necessitano di cure in strutture sanitarie esistenti solo nelle sedi richieste;
b) trasferimento del coniuge successivamente alla data di stipula del contratto individuale;
c) altri casi di particolare rilevanza previsti da norme speciali.
4. Su richiesta del dirigente scolastico alla scadenza del suo incarico, previo assenso del dirigente dell' di provenienza, è possibile Controparte_3 procedere ad una mobilità interregionale fino al limite del 30% complessivo dei posti vacanti annualmente. La richiesta deve essere presentata entro il mese di maggio di ciascun anno e l'esito comunicato entro il successivo 15 luglio. Nell'ipotesi di cui al presente comma, il mutamento d'incarico, ove concesso, non può nuovamente essere richiesto nell'arco di un triennio dall'incarico conferito.”
Le norme che precedono delineano un sistema nel quale, essendo i ruoli regionali e comportando la mobilità interregionale l'ingresso nella Regione di un dirigente assegnato all'organico di altra
Regione, viene data precedenza ai conferimenti degli incarichi che riguardano i dirigenti già assegnati all'organico regionale e che non determinano alcun incremento di quell'organico.
Inoltre, è espressamente previsto che la partecipazione alla mobilità interregionale sia possibile solo alla scadenza dell'incarico dirigenziale.
Tale disciplina contrattuale è stata derogata dapprima dall'art. 5, comma 20 bis, del d.l. n. 44 del 2023 a norma del quale “nelle more di una nuova disciplina della mobilità interregionale dei dirigenti scolastici in sede contrattuale e in deroga a quella già prevista nella medesima sede, esclusivamente per le operazioni di mobilità dell'anno scolastico 2023/2024 è reso disponibile il
100% del numero dei posti vacanti in ciascuna regione. Dall'attuazione del primo periodo non devono derivare situazioni di esubero di personale per il triennio relativo agli anni scolastici
2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026. Per la procedura di cui al presente comma non sono richiesti gli assensi degli uffici scolastici regionali interessati, salvo il caso di diniego da parte dell'ufficio scolastico della regione richiesta nei casi di esubero di cui al secondo periodo o per effetto della necessità di eseguire provvedimenti giurisdizionali che dispongono l'immissione in ruolo nella regione medesima.” e poi dall' articolo 10-bis decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45 ( convertito
9 con modificazioni dalla legge 5 giugno 2025, n. 79 ) di analogo contenuto ai sensi del quale
“[…] esclusivamente per le operazioni di mobilità dell'anno scolastico 2025/2026, è reso disponibile il 100 per cento del numero dei posti vacanti in ciascuna regione, fatti salvi i contingenti regionali dei posti del concorso ordinario indetto con decreto del direttore generale per il personale scolastico del e del merito n. 2788 del 18 dicembre Controparte_2
2023. Dall'attuazione del primo periodo non devono derivare esuberi di personale per gli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027.”
Tuttavia, tale norma non deroga all'art. 9 del CCNL del 2010, laddove prevede che la partecipazione alla mobilità interregionale sia subordinata alla cessazione dell'incarico.
È altrettanto vero che la circolare del avente ad oggetto le “Operazioni di conferimento CP_1 degli incarichi dirigenziali: conferme, mutamenti e mobilità interregionale con decorrenza
01/09/2025” dispone che “stante il carattere derogatorio delle richiamate disposizioni, per la mobilità interregionale del merito Dipartimento per il sistema Controparte_2 educativo di Direzione generale per il personale scolastico - prevista per Controparte_6
l'anno scolastico 2025/2026 partecipano alle operazioni di mobilità interregionale anche i dirigenti scolastici il cui incarico scada successivamente al 31 agosto 2025, ma tale circolare precisa anche che è “fatto salvo il completamento del primo triennio di incarico”
Ne segue che alla procedura di mobilità interregionale a.s. 2025/2026 avrebbero potuto partecipare solo i dirigenti che avessero già completato il primo triennio di incarico alla data di presentazione della domanda o, al più, al 31.8.2025, presupposto pacificamente insussistente nel caso della prof. . Pt_1
Per tutte le considerazioni di cui sopra la ricorrente , inquadrata come dirigente scolastico a decorrere dall'a.s. 2024/2025 , non avrebbe potuto partecipare alla mobilità interregionale per l'a.s 2025/2025 e, quindi, a monte, non puo' dolersi del fatto che la Regione Campania non abbia destinato posti alla mobilità interregionale .
Nulla piu' vi è da aggiungere
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono , la soccombenza
PQM
definitivamente pronunciando, ogni altra istanza , eccezione e deduzione disattesa o assorbita , così provvede:
10 rigetta il ricorso;
Cont condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute dal che liquida in Parte_1 complessivi euro 1.500,00, oltre accessori di legge se dovuti
Così deciso in Mantova , l'11.12.2025
Il giudice
IM ER
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