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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/03/2025, n. 3891 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3891 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
X SEZIONE CIVILE in persona del giudice unico dott. Giuseppe Russo ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta nel registro generale per gli affari contenziosi al n. 24663 dell'anno 2023 vertente tra
Parte_1
(p.iva ), in persona del legale rappresentante pro P.IVA_1 tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla via Parigi n. 11 presso lo studio dell'Avv. Claudio Alesse che la rappresenta e difende in forza di procura in atti appellante
e
(c.f. elettivamente Controparte_1 CodiceFiscale_1 domiciliata in Roma alla via Crescenzio n. 58 presso lo studio dell'Avv. Stefano Brustia appellata-contumace
oggetto: appello avverso la sentenza n. 7669/23 del Giudice di Pace di Roma pubblicata il 22 marzo 2023.
CONCLUSIONI
Con le note depositate in data 26 settembre 2024 la parte appellante ha così precisato le conclusioni:
“- in via principale, in accoglimento dei motivi di gravame formulati nel presente atto, riformare la sentenza di primo grado in quanto errata in fatto ed in diritto per tutti i motivi sopra illustrati e per l'effetto rigettare tutte le domande proposte dalla SI.ra
[...]
nel precedente grado di giudizio. Controparte_1 - sempre in via principale, in accoglimento dei motivi di gravame formulati nel presente atto, condannare la SI.ra Controparte_1
al pagamento in favore di
[...] [...]
dell'importo pari ad Euro Parte_1
467,50, a titolo di mensilità insolute relative al Contratto sottoscritto, oltre interessi dalla scadenza di ciascun singolo pagamento e sino all'effettivo soddisfo;
- in via subordinata, in accoglimento del IV motivo di gravame, riformare la sentenza di primo grado e ridurre l'importo oggetto di restituzione in Euro 280,50;
- in ogni caso con vittoria di spese, compensi del processo, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, oneri previdenziali e fiscali, anche per il precedente grado di giudizio.”
FATTO E DIRITTO
1. La sig.ra ha citato in giudizio davanti Controparte_1 al Giudice di Pace di Roma la società
[...]
(di seguito anche Parte_1 Pt_1 per brevità) esponendo che:
- in data 25 settembre 2020 la sig.ra aveva sottoscritto CP_1 un contratto di abbonamento in palestra della durata di 12 mesi con la formula “unlimited”, in forza del quale, a fronte di un corrispettivo mensile di euro 93,50, la aveva assunto l'impegno Pt_1 di consentire all'attrice l'accesso senza limitazioni alle proprie palestre ubicate in Roma alla via Durazzo n. 24 n, alla via Servio
Tullio nn. 20-22 e alla via dei Fienaroli nn. 27-28;
- pochi giorni dopo la conclusione del contratto in seguito ad un significativo aumento di casi di contagio da Covid-19 con DPCM del
25 ottobre 2020 era stata disposta la chiusura delle palestre che si era protratta fino alla fine di maggio 2021 e ciononostante Pt_1 aveva indebitamente prelevato somme di denaro dal conto bancario della sig.ra all'insaputa di quest'ultima sfruttando CP_1
l'autorizzazione SEPA di addebito diretto concesso dalla stessa;
- soltanto dopo la riapertura delle palestre l'attrice aveva appreso che il suo abbonamento era stato sospeso per morosità e che la società convenuta vantava nei suoi confronti un credito di euro
467,00.
Assumendo che la condotta posta in essere dalla integrava Pt_1 una pratica commerciale aggressiva ai sensi degli artt. 20, 24 e 25 del codice del consumo ed era altresì contraria ai doveri di buona fede e correttezza, la sig.ra ha chiesto: di condannare la CP_1 società convenuta al pagamento della somma di euro 561,00 oltre interessi;
di dichiarare non dovuta la somma di euro 467,50 pretesa da controparte per servizi mai richiesti;
di dichiarare risolto il contratto di abbonamento in palestra per inadempimento della convenuta.
2. Si è costituita in giudizio la società la quale ha Pt_1 chiesto il rigetto delle domande attoree e, a sua volta, ha svolto domanda riconvenzionale per ottenere la condanna della sig.ra al pagamento della somma di euro 467,50. CP_1
A sostegno delle proprie difese la convenuta ha dedotto che:
- in data 25 ottobre 2020 con comunicazione inviata via mail a tutti gli iscritti, tra cui la SI.ra la aveva dato CP_1 Pt_1 atto che, in ossequio alla normativa emergenziale, i propri centri sarebbero rimasti chiusi e che, tuttavia, i clienti avrebbero potuto usufruire delle lezioni online e dei corsi a distanza;
- con successiva mail del 29 ottobre 2020 denominata “Nuova
Campagna On Line”, aveva illustrato l'ampliamento delle classi Pt_1 virtuali di cui gli abbonati potevano usufruire in luogo delle tradizionali lezioni in presenza, rappresentando altresì la possibilità in capo a ciascun iscritto di richiedere la sospensione dell'abbonamento ove non intendesse seguire le classi con la modalità online;
- l'attrice non aveva esercitato la facoltà di sospendere l'abbonamento, il quale pertanto era rimasto validamente attivo per consentirle di seguire le lezioni a distanza;
- successivamente, in data 9 novembre 2020, si era messa in Pt_1 contatto telefonico con la SI.ra rappresentandole il CP_1 mancato incasso della rata del mese di novembre 2020 e, in quell'occasione, la cliente non solo non aveva manifestato la propria volontà di sospendere l'abbonamento ma, al contrario, aveva dato rassicurazioni circa il pagamento della rata mensile;
- a tal fine, facendo seguito agli accordi telefonici intercorsi, le era stata inviata apposita comunicazione indicante gli estremi delle coordinate bancarie ove procedere con il versamento dell'importo;
- poiché la SI.ra non aveva provveduto al versamento CP_1 dell'importo relativo alla mensilità di novembre 2020, la responsabile dell'area commerciale della società convenuta aveva provato nuovamente a contattarla dapprima telefonicamente in data
30/11/2020, 2/12/2020, 18/12/2020, 21/12/2020 senza ottenere risposta e poi con messaggi WhatsApp del 18 dicembre 2020 e del 27 gennaio 2021;
- nel prosieguo del rapporto, oltre alle mensilità di ottobre e novembre 2020, non era stato possibile procedere all'addebito sul conto corrente della cliente neanche delle rate dei mesi di gennaio
2021, febbraio 2021 e maggio 2021;
- nel maggio 2021, quando il mutato quadro normativo aveva consentito la riapertura delle strutture, aveva organizzato Pt_1 nuovamente le attività in presenza dandone comunicazione ai propri iscritti in data 21 maggio 2021;
- la sig.ra non aveva ripreso a frequentare le lezioni CP_1 neanche a partire dal 31 maggio 2021 e si era presentata presso i centri solamente in data 6 settembre 2021, recandosi presso Pt_1 la palestra sita in Trastevere, ove le era stato richiesto il pagamento di 5 mensilità (ottobre 2020, novembre 2020, gennaio 2021, febbraio 2021 e maggio 2021);
- il comportamento tenuto dalla convenuta doveva ritenersi legittimo in quanto: i) aveva attivato numerosi corsi online Pt_1 per i propri iscritti in conformità a quanto espressamente previsto dall'art. 36 ter del D.L. 41/2021, in forza del quale l'attività delle palestre doveva intendersi correttamente erogata nella misura in cui le stesse avessero garantito senza soluzione di continuità la possibilità di seguire i corsi con la modalità online; ii) sebbene non vi fosse tenuta alla luce dell'art. 36 ter D.L. 41/2021, con comunicazione del 29 ottobre 2020 aveva concesso la possibilità Pt_1
a tutti i propri iscritti di sospendere l'abbonamento durante i mesi di chiusura delle attività in presenza causa Covid-19 e la SI.ra non aveva esercitato la propria facoltà di sospendere CP_1
l'abbonamento, il quale era rimasto attivo al fine di consentirle la fruizione dei corsi online.
3. Con sentenza n. 7669/2023 pubblicata in data 22 marzo 2023 il
Giudice di Pace di Roma, accogliendo le domande proposte dall'attrice, ha dichiarato risolto il contratto di abbonamento in palestra stipulato tra le parti per inadempimento della ed ha Pt_1 condannato quest'ultima a pagare in favore della sig.ra la CP_1 somma di euro 620,00 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, con compensazione delle spese di lite tra le parti.
4. Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello la Pt_1
4.1 Con il primo motivo di gravame la società appellante ha censurato il provvedimento impugnato nella parte in cui il giudice di primo grado aveva ritenuto applicabile la normativa comune dettata dal codice civile in tema di risoluzione contrattuale per inadempimento, trascurando di considerare la specifica norma di legge adottata dal Governo in costanza emergenziale da Covid-19 ovvero l'art. 36 ter del D.L. n. 41/2021, alla stregua del quale il comportamento posto in essere dalla doveva ritenersi del tutto Pt_1 legittimo.
4.2 Con successiva doglianza la società appellante ha quindi denunciato la violazione del citato art. 36 ter del D.L. 41/2021 e la conseguente erroneità della statuizione relativa all'inadempimento della , la quale, non soltanto aveva adottato Pt_1
i corsi online prescritti dalla legge, ma aveva anche concesso agli iscritti la facoltà di sospendere l'abbonamento, facoltà che tuttavia non era stata esercitata dalla sig.ra CP_1
4.3 Con il terzo motivo di gravame la ha impugnato la Pt_1 statuizione relativa alla condanna al risarcimento del danno per euro 620,00 - di cui euro 561,00 per le rate di abbonamento corrisposte ed euro 50,00 per “mancato lucro a causa dei disagi patiti” - evidenziando l'assenza di qualunque domanda o allegazione da parte dell'attrice sul punto.
4.4 Con il quarto motivo di appello, proposto in via subordinata rispetto ai precedenti, ha ribadito l'erroneità della Pt_1 statuizione relativa alla risoluzione del contratto per inadempimento, sostenendo che la sospensione degli abbonamenti al più poteva essere qualificata in termini di impossibilità sopravvenuta della prestazione in forza di quanto previsto dall'art. 36 ter del D.L. 41/2021 e che, di conseguenza, dalla somma di euro
561,00 per le sei mensilità in cui la palestra era rimasta chiusa dovevano essere detratte le mensilità di giugno, luglio e agosto
2021 in cui la palestra era stata aperta ed era rimasta regolarmente operativa.
ha quindi chiesto, in totale riforma della sentenza Pt_1 impugnata, il rigetto di tutte le domande proposte in primo grado dalla sig.ra e la condanna di quest'ultima a pagare la somma CP_1 di euro 467,50 a titolo di mensilità insolute relative al contratto di abbonamento;
in via subordinata, l'appellante ha chiesto la riduzione ad euro 280,50 dell'importo oggetto di restituzione.
5. L'atto di appello è stato ritualmente notificato alla sig.ra che non si è costituita ed è stata dichiarata contumace. CP_1
Acquisito il fascicolo di primo grado la causa è stata rinviata per la decisione previa assegnazione dei termini di cui all'art. 352
c.p.c.
All'udienza del 26 novembre 2024 (tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c.) con le note di trattazione scritta l'appellante ha richiamato le conclusioni precedentemente rassegnate e la causa è stata trattenuta in decisione.
********
6. I primi due motivi di appello, da esaminare congiuntamente, sono fondati e devono essere accolti per le ragioni di seguito illustrate.
E' provato per tabulas che nel settembre del 2020 la sig.ra
[...]
e la hanno concluso un contratto di Controparte_1 Pt_1 abbonamento annuale in palestra denominato “Unlimited” che prevedeva l'accesso illimitato dell'odierna appellata nei propri centri sportivi romani della società appellante con possibilità di seguire tutte le lezioni offerte da quest'ultima. Dal modulo contrattuale sottoscritto in data 25 settembre 2020 dalla sig.ra (cfr. CP_1 doc. 1 del fascicolo di parte attrice relativo al giudizio di primo grado) risulta che quest'ultima si è obbligata a pagare un corrispettivo mensile di euro 93,50 mediante addebito automatico in conto corrente bancario (SEPA DIRECT DEBIT).
Risulta poi documentato che con messaggio di posta elettronica del
25 ottobre 2020 la ha comunicato a tutti i suoi iscritti la Pt_1 chiusura dei propri centri sportivi in ottemperanza al DPCM del 24 ottobre 2020 che, a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-
19, aveva disposto appunto la chiusura forzata delle palestre e di tutti gli impianti sportivi. Nel suddetto messaggio di posta elettronica (doc. 4 del fascicolo di parte convenuta relativo al giudizio di primo grado) si legge testualmente: “Le odierne disposizioni governative ci impongono nuovamente la chiusura delle attività dal vivo negli studi a partire da domani, Lunedì 26 Ottobre.
Non preoccupatevi per la vostra pratica, non vi abbandoneremo né ora, né mai: stiamo già lavorando per ampliare il calendario delle classi virtuali. Ringraziamo i nostri insegnanti, che hanno adattato il loro stile di insegnamento alle nuove normative per permettere a tutti di praticare ed allenarsi in sicurezza (…) Vi comunicheremo a breve tutti i dettagli del nuovo calendario in modo che possiate continuare a prendervi cura di voi stessi con le nostre lezioni …”.
Successivamente, facendo seguito alla comunicazione di cui sopra, con mail del 29 ottobre 2020 denominata “Nuova Campagna On Line”,
ha illustrato l'ampliamento delle classi virtuali di cui gli Pt_1 abbonati potevano usufruire in luogo delle tradizionali lezioni in presenza, rappresentando altresì la possibilità in capo a ciascun iscritto di richiedere la sospensione dell'abbonamento ove non intendesse seguire le lezioni con la modalità online. Il citato messaggio di posta elettronica del 29 ottobre 2020 (riportato in calce all'email del 7 settembre 2021 allegata come doc. 8 al fascicolo di parte attrice relativo al giudizio di primo grado) recita testualmente: “Cari , considerata la chiusura imposta Pt_2 dall'ultimo decreto (DPCM 24/10/20) non si potranno svolgere le classi dal vivo al momento fino al 24/11/20. Abbiamo ampliato enormemente la nostra offerta di classi virtuali, ricordandoti che le stesse possono essere seguite sia in diretta che in differita per le 24 ore successive. (…) Se non desideri seguire le classi online
e preferisci sospendere il tuo abbonamento fino al 24/11/20 dovrai contattare i nostri front desk entro e non oltre il 3/11/20, tutti gli abbonamenti non sospesi verranno considerati attivi anche se non utilizzati. I desk seguiranno l'orario 8-20 dal lunedì al venerdì e potranno essere raggiunti tramite mail, telefono o dal vivo entro il 3/11/20”.
Nel maggio 2021, quando il mutato quadro normativo consentiva la riapertura delle strutture, ha organizzato nuovamente le Pt_1 attività in presenza dandone comunicazione ai propri iscritti con messaggio di posta elettronica del 21 maggio 2021 (cfr. doc. 9 del fascicolo di parte convenuta relativo al giudizio di primo grado), ove è stato altresì precisato che per coloro i quali avevano richiesto la sospensione dell'abbonamento a seguito del DPCM
24/10/2020 l'“abbonamento sarà riattivato in automatico e ripartirà dal primo giorno di riapertura”.
Dagli estratti conto bancari prodotti dall'attrice nel giudizio di primo grado (doc. 6) risulta che la sig.ra ha corrisposto CP_1 mediante addebito in conto corrente sette mensilità di euro 93,50 ciascuna e precisamente in data 29 settembre 2020, in data 29 dicembre 2020, in data 30 marzo 2021, in data 29 aprile 2021, in data 29 giugno 2021, in data 28 luglio 2021 e in data 27 agosto 2021.
La sig.ra ha agito in giudizio davanti al Giudice di Pace CP_1 per chiedere la restituzione delle sei mensilità relative al periodo in cui le palestre erano rimaste chiuse per un totale complessivo di euro 561,00.
, sostenendo che il rapporto contrattuale fosse proseguito Pt_1 tra le parti mediante la messa a disposizione delle lezioni con la modalità online, si è opposta alla domanda avversaria e, a sua volta, ha chiesto in via riconvenzionale il pagamento del corrispettivo relativo alle mensilità non saldate e segnatamente ai mesi di ottobre
2020, novembre 2020, gennaio 2021, febbraio 2021 e maggio 2021.
Il Giudice di Pace, in accoglimento delle domande attoree, ritenendo sussistente l'inadempimento della società convenuta, qui appellante, ha pronunciato la risoluzione del contratto di abbonamento ed ha condannato quest'ultima al pagamento della somma di euro 650,00 per il danno patrimoniale e non patrimoniale di cui euro 50,00 “per il mancato lucro subito a causa dei disagi patiti”.
La responsabilità contrattuale della convenuta è stata ravvisata dal giudice di primo grado sul presupposto che per dirimere la controversia in esame “bisogna far riferimento alle comuni norme del codice civile”.
Come fondatamente censurato dalla con il primo motivo di Pt_1 appello tale presupposto è errato, dal momento che per il rapporto contrattuale oggetto di causa, che si è svolto durante l'emergenza epidemiologica da Covid-19, il parametro normativo di riferimento è costituito dall'art. 36 ter del D. L. n. 41/2021 a mente del quale:
“La sospensione delle attività sportive determinata dalle disposizioni emergenziali connesse all'epidemia di COVID-19 si qualifica come sopravvenuta impossibilità della prestazione in relazione ai contratti di abbonamento per l'accesso ai servizi offerti da palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1463 del codice civile. I soggetti che offrono servizi sportivi possono riconoscere agli acquirenti dei servizi sportivi stessi, alternativamente al rimborso
o allo svolgimento delle attività con modalità a distanza quando realizzabili, un voucher di valore pari al credito vantato utilizzabile entro sei mesi dalla fine dello stato di emergenza nazionale.”
Alla stregua di tale dettato normativo, va quindi escluso che la chiusura delle palestre da parte di in ottemperanza alla Pt_1 normativa emergenziale possa integrare un inadempimento al contratto di abbonamento concluso con l'attrice nel settembre del 2020.
A ben vedere va esclusa anche la risoluzione del contratto per sopravvenuta impossibilità della prestazione, dal momento che la società appellante sin dalla chiusura dei propri centri sportivi, risalente alla fine di ottobre 2020, ha garantito a tutti gli iscritti, ivi compresa la sig.ra , lo svolgimento di corsi CP_1 online che, per quanto previsto dallo stesso art. 36 ter del D.L.
n. 41/2021, sono stati equiparati ai servizi sportivi in presenza.
Diversamente da quanto sostenuto dall'attrice nel corso del giudizio di primo grado la condotta posta in essere dalla non Pt_1 può ritenersi contraria ai doveri di correttezza e buona fede, né tanto meno può integrare una pratica commerciale aggressiva ai sensi degli artt. 20, 24 e 25 del codice del consumo, dal momento che lo svolgimento delle attività offerte dall'odierna appellante con modalità a distanza è pienamente conforme alla normativa emergenziale. Peraltro, dai messaggi di posta elettronica del 24 e del 29 ottobre 2020, sopra riportati, risulta documentato che Pt_1 non solo ha da subito organizzato i corsi online, ma ha concesso ai propri iscritti che non fossero interessati a tale modalità la facoltà di sospendere l'abbonamento. Poiché la sig.ra non CP_1 si è avvalsa di tale facoltà il rapporto contrattuale per cui è causa
è dunque proseguito senza soluzione di continuità e ciò a prescindere dal fatto che l'attrice non abbia in concreto usufruito delle lezioni online, trattandosi di circostanza imputabile esclusivamente a quest'ultima.
Al riguardo è bene evidenziare che l'assunto di parte attrice di essersi avveduta della prosecuzione del rapporto contrattuale soltanto dopo la riapertura delle palestre è palesemente smentito dalla documentazione allegata in atti ed in particolare: dagli estratti conto bancari prodotti dalla stessa attrice in primo grado
(doc. 6) dai quali risultano gli addebiti di alcune mensilità durante il periodo di chiusura delle palestre;
dal messaggio di posta elettronica del 9 novembre 2020 con il quale tale sig.ra Per_1 per conto di , facendo seguito ad accordi telefonici Pt_1 precedentemente intercorsi, ha indicato all'odierna appellata gli estremi delle coordinate bancarie per procedere al saldo della rata di euro 93,50 del 25/10/2020 non andata a buon fine (doc. 6 del fascicolo di parte convenuta relativo al giudizio di primo grado); dai messaggi WhatsApp del 18 dicembre 2020 e del 27 e 28 gennaio
2021 con i quali la stessa sig.ra per conto della Per_1 Pt_1 ha chiesto più volte alla SI.ra di essere ricontattata, CP_1 per regolarizzare l'abbonamento (doc. 7 del fascicolo di parte convenuta relativo al giudizio di primo grado).
Quindi per quanto sopra esposto anche il secondo motivo di appello deve ritenersi fondato.
Una volta escluso l'inadempimento della società appellante ed accertata la prosecuzione del rapporto contrattuale fino alla scadenza dell'abbonamento annuale, la sig.ra non solo non CP_1 ha diritto alla restituzione delle sei mensilità pagate a dicembre
2020, marzo 2021, aprile 2021, giugno 2021, luglio 2021 ed agosto
2021, ma è tenuta al pagamento anche delle 5 mensilità rimaste insolute relative a ottobre 2020, novembre 2020, gennaio 2021, febbraio 2021 e maggio 2021.
Pertanto, in accoglimento dei primi due motivi di gravame, la sentenza di primo grado deve essere totalmente riformata;
conseguentemente tutte le domande proposte dalla sig.ra CP_1 devono essere respinte e, in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dalla , l'appellata deve essere Pt_1 condannata a pagare a quest'ultima la somma di euro 467,50 oltre interessi legali maturati su ciascuna rata mensile dalla scadenza fino al soddisfo.
Gli atri motivi di appello rimangono assorbiti.
7. Le spese di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di Parte_1 [...]
avverso la sentenza n. 7669/2023 del Giudice di Controparte_1
Pace di Roma pubblicata in data 22 marzo 2023, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: − accoglie l'appello e, in totale riforma della sentenza appellata, respinge le domande proposte da Controparte_1
ed accoglie la domanda riconvenzionale della società
[...] convenuta in primo grado, condannando Controparte_1
a pagare in favore della Parte_1 la somma di euro 467,50 oltre
[...] interessi legali dalla scadenza di ciascuna mensilità rimasta insoluta fino al soddisfo;
− condanna a rifondere a Controparte_1 [...] le spese Parte_1 processuali di entrambi i gradi di giudizio, che liquida, quanto al primo grado, in € 300,00 per compenso professionale, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge e, quanto al presente grado di appello, in € 91,50 per esborsi e in € 460,00 per compenso professionale, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Roma, lì 13 marzo 2025
Il Giudice dott. Giuseppe Russo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
X SEZIONE CIVILE in persona del giudice unico dott. Giuseppe Russo ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta nel registro generale per gli affari contenziosi al n. 24663 dell'anno 2023 vertente tra
Parte_1
(p.iva ), in persona del legale rappresentante pro P.IVA_1 tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla via Parigi n. 11 presso lo studio dell'Avv. Claudio Alesse che la rappresenta e difende in forza di procura in atti appellante
e
(c.f. elettivamente Controparte_1 CodiceFiscale_1 domiciliata in Roma alla via Crescenzio n. 58 presso lo studio dell'Avv. Stefano Brustia appellata-contumace
oggetto: appello avverso la sentenza n. 7669/23 del Giudice di Pace di Roma pubblicata il 22 marzo 2023.
CONCLUSIONI
Con le note depositate in data 26 settembre 2024 la parte appellante ha così precisato le conclusioni:
“- in via principale, in accoglimento dei motivi di gravame formulati nel presente atto, riformare la sentenza di primo grado in quanto errata in fatto ed in diritto per tutti i motivi sopra illustrati e per l'effetto rigettare tutte le domande proposte dalla SI.ra
[...]
nel precedente grado di giudizio. Controparte_1 - sempre in via principale, in accoglimento dei motivi di gravame formulati nel presente atto, condannare la SI.ra Controparte_1
al pagamento in favore di
[...] [...]
dell'importo pari ad Euro Parte_1
467,50, a titolo di mensilità insolute relative al Contratto sottoscritto, oltre interessi dalla scadenza di ciascun singolo pagamento e sino all'effettivo soddisfo;
- in via subordinata, in accoglimento del IV motivo di gravame, riformare la sentenza di primo grado e ridurre l'importo oggetto di restituzione in Euro 280,50;
- in ogni caso con vittoria di spese, compensi del processo, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, oneri previdenziali e fiscali, anche per il precedente grado di giudizio.”
FATTO E DIRITTO
1. La sig.ra ha citato in giudizio davanti Controparte_1 al Giudice di Pace di Roma la società
[...]
(di seguito anche Parte_1 Pt_1 per brevità) esponendo che:
- in data 25 settembre 2020 la sig.ra aveva sottoscritto CP_1 un contratto di abbonamento in palestra della durata di 12 mesi con la formula “unlimited”, in forza del quale, a fronte di un corrispettivo mensile di euro 93,50, la aveva assunto l'impegno Pt_1 di consentire all'attrice l'accesso senza limitazioni alle proprie palestre ubicate in Roma alla via Durazzo n. 24 n, alla via Servio
Tullio nn. 20-22 e alla via dei Fienaroli nn. 27-28;
- pochi giorni dopo la conclusione del contratto in seguito ad un significativo aumento di casi di contagio da Covid-19 con DPCM del
25 ottobre 2020 era stata disposta la chiusura delle palestre che si era protratta fino alla fine di maggio 2021 e ciononostante Pt_1 aveva indebitamente prelevato somme di denaro dal conto bancario della sig.ra all'insaputa di quest'ultima sfruttando CP_1
l'autorizzazione SEPA di addebito diretto concesso dalla stessa;
- soltanto dopo la riapertura delle palestre l'attrice aveva appreso che il suo abbonamento era stato sospeso per morosità e che la società convenuta vantava nei suoi confronti un credito di euro
467,00.
Assumendo che la condotta posta in essere dalla integrava Pt_1 una pratica commerciale aggressiva ai sensi degli artt. 20, 24 e 25 del codice del consumo ed era altresì contraria ai doveri di buona fede e correttezza, la sig.ra ha chiesto: di condannare la CP_1 società convenuta al pagamento della somma di euro 561,00 oltre interessi;
di dichiarare non dovuta la somma di euro 467,50 pretesa da controparte per servizi mai richiesti;
di dichiarare risolto il contratto di abbonamento in palestra per inadempimento della convenuta.
2. Si è costituita in giudizio la società la quale ha Pt_1 chiesto il rigetto delle domande attoree e, a sua volta, ha svolto domanda riconvenzionale per ottenere la condanna della sig.ra al pagamento della somma di euro 467,50. CP_1
A sostegno delle proprie difese la convenuta ha dedotto che:
- in data 25 ottobre 2020 con comunicazione inviata via mail a tutti gli iscritti, tra cui la SI.ra la aveva dato CP_1 Pt_1 atto che, in ossequio alla normativa emergenziale, i propri centri sarebbero rimasti chiusi e che, tuttavia, i clienti avrebbero potuto usufruire delle lezioni online e dei corsi a distanza;
- con successiva mail del 29 ottobre 2020 denominata “Nuova
Campagna On Line”, aveva illustrato l'ampliamento delle classi Pt_1 virtuali di cui gli abbonati potevano usufruire in luogo delle tradizionali lezioni in presenza, rappresentando altresì la possibilità in capo a ciascun iscritto di richiedere la sospensione dell'abbonamento ove non intendesse seguire le classi con la modalità online;
- l'attrice non aveva esercitato la facoltà di sospendere l'abbonamento, il quale pertanto era rimasto validamente attivo per consentirle di seguire le lezioni a distanza;
- successivamente, in data 9 novembre 2020, si era messa in Pt_1 contatto telefonico con la SI.ra rappresentandole il CP_1 mancato incasso della rata del mese di novembre 2020 e, in quell'occasione, la cliente non solo non aveva manifestato la propria volontà di sospendere l'abbonamento ma, al contrario, aveva dato rassicurazioni circa il pagamento della rata mensile;
- a tal fine, facendo seguito agli accordi telefonici intercorsi, le era stata inviata apposita comunicazione indicante gli estremi delle coordinate bancarie ove procedere con il versamento dell'importo;
- poiché la SI.ra non aveva provveduto al versamento CP_1 dell'importo relativo alla mensilità di novembre 2020, la responsabile dell'area commerciale della società convenuta aveva provato nuovamente a contattarla dapprima telefonicamente in data
30/11/2020, 2/12/2020, 18/12/2020, 21/12/2020 senza ottenere risposta e poi con messaggi WhatsApp del 18 dicembre 2020 e del 27 gennaio 2021;
- nel prosieguo del rapporto, oltre alle mensilità di ottobre e novembre 2020, non era stato possibile procedere all'addebito sul conto corrente della cliente neanche delle rate dei mesi di gennaio
2021, febbraio 2021 e maggio 2021;
- nel maggio 2021, quando il mutato quadro normativo aveva consentito la riapertura delle strutture, aveva organizzato Pt_1 nuovamente le attività in presenza dandone comunicazione ai propri iscritti in data 21 maggio 2021;
- la sig.ra non aveva ripreso a frequentare le lezioni CP_1 neanche a partire dal 31 maggio 2021 e si era presentata presso i centri solamente in data 6 settembre 2021, recandosi presso Pt_1 la palestra sita in Trastevere, ove le era stato richiesto il pagamento di 5 mensilità (ottobre 2020, novembre 2020, gennaio 2021, febbraio 2021 e maggio 2021);
- il comportamento tenuto dalla convenuta doveva ritenersi legittimo in quanto: i) aveva attivato numerosi corsi online Pt_1 per i propri iscritti in conformità a quanto espressamente previsto dall'art. 36 ter del D.L. 41/2021, in forza del quale l'attività delle palestre doveva intendersi correttamente erogata nella misura in cui le stesse avessero garantito senza soluzione di continuità la possibilità di seguire i corsi con la modalità online; ii) sebbene non vi fosse tenuta alla luce dell'art. 36 ter D.L. 41/2021, con comunicazione del 29 ottobre 2020 aveva concesso la possibilità Pt_1
a tutti i propri iscritti di sospendere l'abbonamento durante i mesi di chiusura delle attività in presenza causa Covid-19 e la SI.ra non aveva esercitato la propria facoltà di sospendere CP_1
l'abbonamento, il quale era rimasto attivo al fine di consentirle la fruizione dei corsi online.
3. Con sentenza n. 7669/2023 pubblicata in data 22 marzo 2023 il
Giudice di Pace di Roma, accogliendo le domande proposte dall'attrice, ha dichiarato risolto il contratto di abbonamento in palestra stipulato tra le parti per inadempimento della ed ha Pt_1 condannato quest'ultima a pagare in favore della sig.ra la CP_1 somma di euro 620,00 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, con compensazione delle spese di lite tra le parti.
4. Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello la Pt_1
4.1 Con il primo motivo di gravame la società appellante ha censurato il provvedimento impugnato nella parte in cui il giudice di primo grado aveva ritenuto applicabile la normativa comune dettata dal codice civile in tema di risoluzione contrattuale per inadempimento, trascurando di considerare la specifica norma di legge adottata dal Governo in costanza emergenziale da Covid-19 ovvero l'art. 36 ter del D.L. n. 41/2021, alla stregua del quale il comportamento posto in essere dalla doveva ritenersi del tutto Pt_1 legittimo.
4.2 Con successiva doglianza la società appellante ha quindi denunciato la violazione del citato art. 36 ter del D.L. 41/2021 e la conseguente erroneità della statuizione relativa all'inadempimento della , la quale, non soltanto aveva adottato Pt_1
i corsi online prescritti dalla legge, ma aveva anche concesso agli iscritti la facoltà di sospendere l'abbonamento, facoltà che tuttavia non era stata esercitata dalla sig.ra CP_1
4.3 Con il terzo motivo di gravame la ha impugnato la Pt_1 statuizione relativa alla condanna al risarcimento del danno per euro 620,00 - di cui euro 561,00 per le rate di abbonamento corrisposte ed euro 50,00 per “mancato lucro a causa dei disagi patiti” - evidenziando l'assenza di qualunque domanda o allegazione da parte dell'attrice sul punto.
4.4 Con il quarto motivo di appello, proposto in via subordinata rispetto ai precedenti, ha ribadito l'erroneità della Pt_1 statuizione relativa alla risoluzione del contratto per inadempimento, sostenendo che la sospensione degli abbonamenti al più poteva essere qualificata in termini di impossibilità sopravvenuta della prestazione in forza di quanto previsto dall'art. 36 ter del D.L. 41/2021 e che, di conseguenza, dalla somma di euro
561,00 per le sei mensilità in cui la palestra era rimasta chiusa dovevano essere detratte le mensilità di giugno, luglio e agosto
2021 in cui la palestra era stata aperta ed era rimasta regolarmente operativa.
ha quindi chiesto, in totale riforma della sentenza Pt_1 impugnata, il rigetto di tutte le domande proposte in primo grado dalla sig.ra e la condanna di quest'ultima a pagare la somma CP_1 di euro 467,50 a titolo di mensilità insolute relative al contratto di abbonamento;
in via subordinata, l'appellante ha chiesto la riduzione ad euro 280,50 dell'importo oggetto di restituzione.
5. L'atto di appello è stato ritualmente notificato alla sig.ra che non si è costituita ed è stata dichiarata contumace. CP_1
Acquisito il fascicolo di primo grado la causa è stata rinviata per la decisione previa assegnazione dei termini di cui all'art. 352
c.p.c.
All'udienza del 26 novembre 2024 (tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c.) con le note di trattazione scritta l'appellante ha richiamato le conclusioni precedentemente rassegnate e la causa è stata trattenuta in decisione.
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6. I primi due motivi di appello, da esaminare congiuntamente, sono fondati e devono essere accolti per le ragioni di seguito illustrate.
E' provato per tabulas che nel settembre del 2020 la sig.ra
[...]
e la hanno concluso un contratto di Controparte_1 Pt_1 abbonamento annuale in palestra denominato “Unlimited” che prevedeva l'accesso illimitato dell'odierna appellata nei propri centri sportivi romani della società appellante con possibilità di seguire tutte le lezioni offerte da quest'ultima. Dal modulo contrattuale sottoscritto in data 25 settembre 2020 dalla sig.ra (cfr. CP_1 doc. 1 del fascicolo di parte attrice relativo al giudizio di primo grado) risulta che quest'ultima si è obbligata a pagare un corrispettivo mensile di euro 93,50 mediante addebito automatico in conto corrente bancario (SEPA DIRECT DEBIT).
Risulta poi documentato che con messaggio di posta elettronica del
25 ottobre 2020 la ha comunicato a tutti i suoi iscritti la Pt_1 chiusura dei propri centri sportivi in ottemperanza al DPCM del 24 ottobre 2020 che, a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-
19, aveva disposto appunto la chiusura forzata delle palestre e di tutti gli impianti sportivi. Nel suddetto messaggio di posta elettronica (doc. 4 del fascicolo di parte convenuta relativo al giudizio di primo grado) si legge testualmente: “Le odierne disposizioni governative ci impongono nuovamente la chiusura delle attività dal vivo negli studi a partire da domani, Lunedì 26 Ottobre.
Non preoccupatevi per la vostra pratica, non vi abbandoneremo né ora, né mai: stiamo già lavorando per ampliare il calendario delle classi virtuali. Ringraziamo i nostri insegnanti, che hanno adattato il loro stile di insegnamento alle nuove normative per permettere a tutti di praticare ed allenarsi in sicurezza (…) Vi comunicheremo a breve tutti i dettagli del nuovo calendario in modo che possiate continuare a prendervi cura di voi stessi con le nostre lezioni …”.
Successivamente, facendo seguito alla comunicazione di cui sopra, con mail del 29 ottobre 2020 denominata “Nuova Campagna On Line”,
ha illustrato l'ampliamento delle classi virtuali di cui gli Pt_1 abbonati potevano usufruire in luogo delle tradizionali lezioni in presenza, rappresentando altresì la possibilità in capo a ciascun iscritto di richiedere la sospensione dell'abbonamento ove non intendesse seguire le lezioni con la modalità online. Il citato messaggio di posta elettronica del 29 ottobre 2020 (riportato in calce all'email del 7 settembre 2021 allegata come doc. 8 al fascicolo di parte attrice relativo al giudizio di primo grado) recita testualmente: “Cari , considerata la chiusura imposta Pt_2 dall'ultimo decreto (DPCM 24/10/20) non si potranno svolgere le classi dal vivo al momento fino al 24/11/20. Abbiamo ampliato enormemente la nostra offerta di classi virtuali, ricordandoti che le stesse possono essere seguite sia in diretta che in differita per le 24 ore successive. (…) Se non desideri seguire le classi online
e preferisci sospendere il tuo abbonamento fino al 24/11/20 dovrai contattare i nostri front desk entro e non oltre il 3/11/20, tutti gli abbonamenti non sospesi verranno considerati attivi anche se non utilizzati. I desk seguiranno l'orario 8-20 dal lunedì al venerdì e potranno essere raggiunti tramite mail, telefono o dal vivo entro il 3/11/20”.
Nel maggio 2021, quando il mutato quadro normativo consentiva la riapertura delle strutture, ha organizzato nuovamente le Pt_1 attività in presenza dandone comunicazione ai propri iscritti con messaggio di posta elettronica del 21 maggio 2021 (cfr. doc. 9 del fascicolo di parte convenuta relativo al giudizio di primo grado), ove è stato altresì precisato che per coloro i quali avevano richiesto la sospensione dell'abbonamento a seguito del DPCM
24/10/2020 l'“abbonamento sarà riattivato in automatico e ripartirà dal primo giorno di riapertura”.
Dagli estratti conto bancari prodotti dall'attrice nel giudizio di primo grado (doc. 6) risulta che la sig.ra ha corrisposto CP_1 mediante addebito in conto corrente sette mensilità di euro 93,50 ciascuna e precisamente in data 29 settembre 2020, in data 29 dicembre 2020, in data 30 marzo 2021, in data 29 aprile 2021, in data 29 giugno 2021, in data 28 luglio 2021 e in data 27 agosto 2021.
La sig.ra ha agito in giudizio davanti al Giudice di Pace CP_1 per chiedere la restituzione delle sei mensilità relative al periodo in cui le palestre erano rimaste chiuse per un totale complessivo di euro 561,00.
, sostenendo che il rapporto contrattuale fosse proseguito Pt_1 tra le parti mediante la messa a disposizione delle lezioni con la modalità online, si è opposta alla domanda avversaria e, a sua volta, ha chiesto in via riconvenzionale il pagamento del corrispettivo relativo alle mensilità non saldate e segnatamente ai mesi di ottobre
2020, novembre 2020, gennaio 2021, febbraio 2021 e maggio 2021.
Il Giudice di Pace, in accoglimento delle domande attoree, ritenendo sussistente l'inadempimento della società convenuta, qui appellante, ha pronunciato la risoluzione del contratto di abbonamento ed ha condannato quest'ultima al pagamento della somma di euro 650,00 per il danno patrimoniale e non patrimoniale di cui euro 50,00 “per il mancato lucro subito a causa dei disagi patiti”.
La responsabilità contrattuale della convenuta è stata ravvisata dal giudice di primo grado sul presupposto che per dirimere la controversia in esame “bisogna far riferimento alle comuni norme del codice civile”.
Come fondatamente censurato dalla con il primo motivo di Pt_1 appello tale presupposto è errato, dal momento che per il rapporto contrattuale oggetto di causa, che si è svolto durante l'emergenza epidemiologica da Covid-19, il parametro normativo di riferimento è costituito dall'art. 36 ter del D. L. n. 41/2021 a mente del quale:
“La sospensione delle attività sportive determinata dalle disposizioni emergenziali connesse all'epidemia di COVID-19 si qualifica come sopravvenuta impossibilità della prestazione in relazione ai contratti di abbonamento per l'accesso ai servizi offerti da palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1463 del codice civile. I soggetti che offrono servizi sportivi possono riconoscere agli acquirenti dei servizi sportivi stessi, alternativamente al rimborso
o allo svolgimento delle attività con modalità a distanza quando realizzabili, un voucher di valore pari al credito vantato utilizzabile entro sei mesi dalla fine dello stato di emergenza nazionale.”
Alla stregua di tale dettato normativo, va quindi escluso che la chiusura delle palestre da parte di in ottemperanza alla Pt_1 normativa emergenziale possa integrare un inadempimento al contratto di abbonamento concluso con l'attrice nel settembre del 2020.
A ben vedere va esclusa anche la risoluzione del contratto per sopravvenuta impossibilità della prestazione, dal momento che la società appellante sin dalla chiusura dei propri centri sportivi, risalente alla fine di ottobre 2020, ha garantito a tutti gli iscritti, ivi compresa la sig.ra , lo svolgimento di corsi CP_1 online che, per quanto previsto dallo stesso art. 36 ter del D.L.
n. 41/2021, sono stati equiparati ai servizi sportivi in presenza.
Diversamente da quanto sostenuto dall'attrice nel corso del giudizio di primo grado la condotta posta in essere dalla non Pt_1 può ritenersi contraria ai doveri di correttezza e buona fede, né tanto meno può integrare una pratica commerciale aggressiva ai sensi degli artt. 20, 24 e 25 del codice del consumo, dal momento che lo svolgimento delle attività offerte dall'odierna appellante con modalità a distanza è pienamente conforme alla normativa emergenziale. Peraltro, dai messaggi di posta elettronica del 24 e del 29 ottobre 2020, sopra riportati, risulta documentato che Pt_1 non solo ha da subito organizzato i corsi online, ma ha concesso ai propri iscritti che non fossero interessati a tale modalità la facoltà di sospendere l'abbonamento. Poiché la sig.ra non CP_1 si è avvalsa di tale facoltà il rapporto contrattuale per cui è causa
è dunque proseguito senza soluzione di continuità e ciò a prescindere dal fatto che l'attrice non abbia in concreto usufruito delle lezioni online, trattandosi di circostanza imputabile esclusivamente a quest'ultima.
Al riguardo è bene evidenziare che l'assunto di parte attrice di essersi avveduta della prosecuzione del rapporto contrattuale soltanto dopo la riapertura delle palestre è palesemente smentito dalla documentazione allegata in atti ed in particolare: dagli estratti conto bancari prodotti dalla stessa attrice in primo grado
(doc. 6) dai quali risultano gli addebiti di alcune mensilità durante il periodo di chiusura delle palestre;
dal messaggio di posta elettronica del 9 novembre 2020 con il quale tale sig.ra Per_1 per conto di , facendo seguito ad accordi telefonici Pt_1 precedentemente intercorsi, ha indicato all'odierna appellata gli estremi delle coordinate bancarie per procedere al saldo della rata di euro 93,50 del 25/10/2020 non andata a buon fine (doc. 6 del fascicolo di parte convenuta relativo al giudizio di primo grado); dai messaggi WhatsApp del 18 dicembre 2020 e del 27 e 28 gennaio
2021 con i quali la stessa sig.ra per conto della Per_1 Pt_1 ha chiesto più volte alla SI.ra di essere ricontattata, CP_1 per regolarizzare l'abbonamento (doc. 7 del fascicolo di parte convenuta relativo al giudizio di primo grado).
Quindi per quanto sopra esposto anche il secondo motivo di appello deve ritenersi fondato.
Una volta escluso l'inadempimento della società appellante ed accertata la prosecuzione del rapporto contrattuale fino alla scadenza dell'abbonamento annuale, la sig.ra non solo non CP_1 ha diritto alla restituzione delle sei mensilità pagate a dicembre
2020, marzo 2021, aprile 2021, giugno 2021, luglio 2021 ed agosto
2021, ma è tenuta al pagamento anche delle 5 mensilità rimaste insolute relative a ottobre 2020, novembre 2020, gennaio 2021, febbraio 2021 e maggio 2021.
Pertanto, in accoglimento dei primi due motivi di gravame, la sentenza di primo grado deve essere totalmente riformata;
conseguentemente tutte le domande proposte dalla sig.ra CP_1 devono essere respinte e, in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dalla , l'appellata deve essere Pt_1 condannata a pagare a quest'ultima la somma di euro 467,50 oltre interessi legali maturati su ciascuna rata mensile dalla scadenza fino al soddisfo.
Gli atri motivi di appello rimangono assorbiti.
7. Le spese di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di Parte_1 [...]
avverso la sentenza n. 7669/2023 del Giudice di Controparte_1
Pace di Roma pubblicata in data 22 marzo 2023, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: − accoglie l'appello e, in totale riforma della sentenza appellata, respinge le domande proposte da Controparte_1
ed accoglie la domanda riconvenzionale della società
[...] convenuta in primo grado, condannando Controparte_1
a pagare in favore della Parte_1 la somma di euro 467,50 oltre
[...] interessi legali dalla scadenza di ciascuna mensilità rimasta insoluta fino al soddisfo;
− condanna a rifondere a Controparte_1 [...] le spese Parte_1 processuali di entrambi i gradi di giudizio, che liquida, quanto al primo grado, in € 300,00 per compenso professionale, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge e, quanto al presente grado di appello, in € 91,50 per esborsi e in € 460,00 per compenso professionale, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Roma, lì 13 marzo 2025
Il Giudice dott. Giuseppe Russo