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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 15/12/2025, n. 1787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1787 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale ordinario di Cagliari Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Cagliari, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del
Lavoro Dott. Giuseppe CARTA, all'esito dell'udienza del 27.11.2025, sostituita interamente dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato il 15.12.2025 la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2481 del ruolo generale per l'anno 2024, promossa da
1. nato a [...], il [...], e ivi Parte_1
residente in [...], elettivamente domiciliato in Cagliari, via
Logudoro n. 35, presso lo Studio dell'Avv. Valeria ATZERI, dell'Avv. Giovanni
ED e dell'Avv. Claudia ATZERI, che lo rappresentano e difendono in forza di procura speciale in calce al ricorso introduttivo;
ricorrente
contro
2. Controparte_1
, in persona del Presidente pro tempore,
[...]
elettivamente domiciliato in Cagliari, via Sonnino n. 96, presso l'Ufficio di
pagina 1 Avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuliana MURINO in forza di procura generale, rogito Notaio del 05.04.2016; Per_1
resistente
CONCLUSIONI
Nell'interesse del ricorrente:
“1) Condanni l' a liquidare in favore del ricorrente l'indennizzo su una CP_2
base retributiva iniziale di € 27.629,00, o su quella maggiore o minore che
risulterà in corso di causa.
2) Condanni l' al pagamento della differenza sui ratei scaduti, con gli CP_2
interessi legali o la rivalutazione monetaria, se maggiore, dalla data di
decorrenza della rendita o dalla diversa data che verrà accertata in corso di
causa.
3) Con vittoria di spese giudiziali, oltre alle spese generali e gli accessori, da
distrarsi in favore dei difensori anticipatari”.
Nell'interesse del resistente:
“Piaccia all'adito Tribunale, contrariis reiectis, respingere il ricorso avverso con
il favore delle spese”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto ricorso davanti a questo Parte_1
Tribunale nei confronti dell'
[...]
, al fine di domandare Controparte_1
la condanna al pagamento di un indennizzo per malattia professionale su base retributiva iniziale di euro 27.629,00.
pagina 2 In particolare, egli ha esposto:
− di avere ottenuto dall' il riconoscimento, in pensione dal CP_2
01.07.2021, del diritto a percepire la rendita corrispondente al danno biologico del
19% dal 01.05.2022;
− che tale rendita era stata erroneamente calcolata dall'Istituto sulla base della retribuzione annua di euro 16.195,20 e di avere, con opposizione del
16.11.2023, contestato la base salariale utilizzata dall' ma senza esito;
CP_2
− che la base retributiva utilizzata dall' per la determinazione CP_2
della rendita in esame non è corretta poiché egli ricorrente, nei dodici mesi antecedenti la decorrenza della rendita, aveva lavorato presso lo stesso datore di lavoro in maniera non continuativa, ossia in misura inferiore alle 2.080 ore annuali, e che, pertanto, la determinazione della retribuzione da assumere a base della rendita dovrebbe essere eseguita ai sensi dell'art. 116, comma 2°, D.P.R.
30.06.1965, n. 1124, in base a quanto disposto dalla giurisprudenza di legittimità;
− che, per l'effetto, dalle buste paga emesse dal datore di lavoro nei dodici mesi precedenti la decorrenza della rendita, ossia da maggio a giugno 2021, risulta una retribuzione annua pari a euro 27.629,00, calcolata come segue: 3.305,60
(retribuzione 2.000,00 = 27.271,00 (salario medio annuale)+82,64 (festività e ferie non godute) + 275,36 (8,33% 13ª);
− di avere, inoltre, diritto alla liquidazione della quota integrativa in quanto convivente con la coniuge, nata a [...] il Persona_2
08.05.1961.
2. L' ha resistito in giudizio e ha domandato il rigetto della domanda, CP_3
rappresentando che il ricorrente, anche in sede di opposizione, si era limitato a trasmettere solo due buste paga relative ai mesi antecedenti alla costituzione della
pagina 3 rendita e non la documentazione relativa ai dodici mesi antecedenti all'evento indennizzato, ossia la C.U. relativa ai redditi 2014 e 2015, trasmesse a esso ente solo il 20.03.2025.
3. La causa è stata istruita con sole produzioni documentali ed è stata tenuta a decisione sulle istanze formulate.
4. La domanda è fondata e deve essere accolta.
La questione che interessa deve essere risolta in punto di diritto e, all'uopo, deve essere richiamato l'ormai consolidato orientamento della Corte di Cassazione, che anche questo Giudice ritiene di dovere condividere, secondo cui “in tema di
determinazione della retribuzione da assumere a base della rendita , ai CP_2
sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 116, ove il giudice di merito abbia
accertato, con accertamento di fatto a lui riservato, che nei dodici mesi
antecedenti l'evento invalidante l'infortunato ha lavorato presso lo stesso datore
di lavoro con orario ridotto rispetto a quello contrattuale, tale situazione integra
la previsione dell'opera non continuativa di cui al cit. l'art. 116, comma 2, e
impone l'impiego esclusivo del criterio normativo ivi previsto, conformemente al
canone costituzionale di adeguatezza della rendita alla retribuzione percepita nel
corso della vita lavorativa e alle esigenze di vita;
lo condivide sulla base della
considerazione che il D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 116, comma 2, prevede due
ipotesi alternative, ai fini della determinazione della base di calcolo ivi prevista,
che "l'infortunato non abbia prestato la sua opera durante il detto periodo (se,
durante i 12 mesi trascorsi prima dell'infortunio) in modo continuativo", "oppure"
non l'abbia prestata "presso uno stesso datore di lavoro e non sia possibile
determinare il cumulo delle retribuzioni percepite nel periodo medesimo". Il non
avere prestato attività lavorativa in modo continuativo nell'anno precedente il
pagina 4 giorno dell'infortunio è quindi condizione necessaria e sufficiente per
l'applicazione del D.P.R. n.1124 del 1965, art. 116, comma 2; mentre ai fini
dell'applicazione del sistema di calcolo previsto dal primo comma è necessario
conoscere la "retribuzione effettiva" percepita nel corso dell'anno suddetto, sia
che la stessa sia stata erogata da un solo datore di lavoro (comma 1), sia che sia
stata erogata da più datori e sia possibile determinarne il cumulo (seconda
ipotesi del comma 2). La determinazione dell'importo annuale della retribuzione,
sia pure "mensilizzata" come riportata nel prospetto , "a prescindere dalle CP_2
ore di lavoro effettivamente prestato" (come si legge nella sentenza n. 9762/02)
non è la retribuzione annuale effettiva prevista dalla legge per l'applicazione del
cit. art. 116, comma 1, ma rappresenta comunque una retribuzione "fittizia",
determinata con calcoli diversi da quelli previsti dalla legge e quindi opinabili e
nel caso di specie contestati” (Cass. civ., Sez. L., 14.08.2007, n. 17677).
Nel caso che interessa, l' resistente, peraltro, non ha contestato né i predetti CP_3
principi, richiamati anche dalla Difesa del ricorrente, né i conteggi prodotti da ol ricorso, rappresentando che l'odierno ricorrente avrebbe omesso di Pt_1
presentare tempestivamente la documentazione necessaria ai fini del corretto calcolo dell'indennità spettante e che l'evento da prendere in esame per il calcolo della retribuzione è la spondilodiscoartrosi lombare, che ha dato luogo a un indennizzo in rendita del 6%, con decorrenza dal 29.09.2015 (cfr. doc.
A 21032025.pdf, prodotto Controparte_4
con la memoria di costituzione).
Sul punto, occorre sottolineare che il ricorrente ha ottenuto dall' il CP_2
riconoscimento di una rendita vitalizia del 19% con decorrenza dal 01.05.2022,
decorrenza che l' avrebbe dovuto tenere in considerazione al fine del CP_3
pagina 5 calcolo della rendita in esame (v. doc. PROVVEDIMENTO.pdf, prodotto con la memoria di costituzione).
Ritiene, pertanto, il Giudice che l' è tenuto a liquidare in favore di CP_2
l'indennizzo in rendita per malattia professionale su Parte_1
una base retributiva iniziale di euro 27.629,00, ossia la retribuzione annua come si evince dalle buste paga emesse dal datore di lavoro nei dodici mesi precedenti la decorrenza della rendita, ossia da maggio a giugno 2021.
L'Ente è, inoltre, tenuto a liquidare al ricorrente la quota integrativa in quanto convivente con la coniuge, fatto, quest'ultimo, rimasto Persona_2
totalmente incontestato da parte dell' CP_2
In ragione del principio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., l' CP_2
deve essere condannato a rifondere delle spese del Parte_1
presente giudizio, che si liquidano in dispositivo, ai sensi del D.M. 10.03.2014, n.
55, sui valori minimi, tenendo conto della tabella per la materia previdenziale,
sulla base del valore della prestazione ricalcolata, in ragione dell'attività
effettivamente svolta.
Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore dei Difensori, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., essendo agli atti la relativa dichiarazione.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. condanna l' Controparte_1
, in persona del Presidente pro tempore, a
[...]
liquidare a l'indennizzo in rendita per malattia Parte_1
professionale riconosciuto con decorrenza dal 01.05.2022, su una base retributiva
pagina 6 iniziale di euro 27.629,00;
2. condanna l' Controparte_1
, in persona del Presidente pro tempore, a
[...]
liquidare a la quota integrativa in quanto convivente Parte_1
con la coniuge;
3. condanna l'
[...]
, in persona del Controparte_1
Presidente pro tempore, a rifondere delle spese del Parte_1
giudizio, che liquida in euro 2.697,00 per compensi professionali di Avvocato,
oltre spese generali al 15% ed oltre accessori di legge, da corrispondersi direttamente in favore dell'Avv. Valeria ATZERI, dell'Avv. Giovanni
ED e dell'Avv. Claudia ATZERI, dichiaratisi antistatari.
Cagliari, 15.12.2025
IL GIUDICE Dott. Giuseppe CARTA
pagina 7