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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 22/12/2025, n. 212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 212 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CATANIA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SESTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, composto dai Magistrati dott. Roberto Cordio Presidente – rel. ed est. dott.ssa Maria Acagnino Giudice dott. Sergio Centaro Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA Sul ricorso per l'apertura della procedura di liquidazione controllata, ai sensi degli artt. 284 comma 2^ e ss. CCII, (iscritto al n. 51-1/2024) proposto da: Liquidazione Giudiziale della , Controparte_1 partita iva in persona del curatore pro tempore avv. Marco P.IVA_1
Spadaro, autorizzato alla presente azione con provvedimento del G.D. del
16/10/2024, rappresentato e difeso per procura in atti dall'avv. Marco Scala, presso il cui studio in via Francesco Riso n. 12, Catania è elettivamente domiciliato. nei confronti di
, nato a [...] [...], c.f. , CP_2 C.F._1 rappresentato e difeso, per procura in atti, dagli avv.ti Vincenzo Di Cataldo e Salvatore Zappalà, presso il cui studio in Catania, viale Regina Margherita n.2, è elettivamente domiciliato.
*** viste le disposizioni di cui agli artt. 268 e ss. del D. Legisl. N.14 del 2019 (c.d.
Codice della Crisi e dell'Insolvenza); visto il ricorso proposto dalla società di cui in epigrafe e la sentenza della Corte di Appello di Catania, n. 1544/2025 del 23.11.2025 (resa tra le parti) che – in riforma del decreto reso il 23.5.2025 – ha dichiarato l'apertura della liquidazione controllata di e disposto la rimessione degli atti a questo Ufficio CP_2 per l'adozione dei provvedimenti di cui agli art. 268 e ss d.lgs. 14/2019; ritenuto va quindi preso atto della detta pronunzia di apertura della liquidazione controllata nei confronti di , nato a [...] [...], c.f. CP_2
e che va nominato, quale liquidatore, l'avv. Alessia C.F._1
Santomauro. PTM ORDINA ai suddetto debitore il deposito, entro sette giorni dalla comunicazione della presente sentenza, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, dell'elenco dei creditori nonché la consegna o il rilascio di tutti i beni mobili ed immobili facenti parte del patrimonio destinato alla liquidazione;
dispone che, in mancanza, il liquidatore proceda all'acquisizione della suddetta documentazione e predisponga ovvero aggiorni l'elenco dei creditori. ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore ed ai creditori risultanti dall'elenco o dalle verifiche del liquidatore il termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 C.C.I.; DISPONE la trascrizione - a cura del liquidatore, con spese a carico della parte istante - della presente sentenza presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari ed il
Pubblico Registro Automobilistico (in presenza di beni immobili o mobili registrati) nonché l'inserimento della presente sentenza nel sito internet del Tribunale o del Ministero della Giustizia;
la costituzione di un fondo spese pari ad € 1.500,00 – a carico della parte istante, salve le eventuali successive determinazioni di cui all'art. 146 T.U. spese di giustizia - ed autorizza il liquidatore all'apertura di un conto corrente intestato alla procedura e vincolato all'ordine del liquidatore;
che - ai sensi degli artt. 270, comma 5 e 150 del D.lgs. n. 14/2019 – non possono essere iniziate o proseguite, a pena di nullità, azioni cautelari ed esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore ed anche per crediti maturati durante la liquidazione, a tal fine onera il liquidatore della comunicazione della presente sentenza alla cancelleria del G.E. innanzi al quale pendano eventuali procedure esecutive nei confronti dei debitori, trovando applicazione le disposizioni di cui all'art. 216 comma 10 in ordine all'eventuale subentro del liquidatore nelle dette procedure;
che il liquidatore riferisca con apposita relazione, ogni sei mesi, sullo stato della procedura e sull'esecuzione del programma di liquidazione. La presente sentenza dovrà essere notificata, a cura della ricorrente, al debitore e
– a cura del liquidatore - ai creditori ed ai titolari dei diritti sui beni oggetto di liquidazione, a mente del comma 4 dell'art. 270 CCI.
Delega per la trattazione del procedimento il dott. Roberto Cordio. pag. 2/3 Così deciso in Catania, 19.12.2025, nella camera di Consiglio della Sesta Sezione
Il Presidente est.
dott. Roberto Cordio
pag. 3/3
SENTENZA Sul ricorso per l'apertura della procedura di liquidazione controllata, ai sensi degli artt. 284 comma 2^ e ss. CCII, (iscritto al n. 51-1/2024) proposto da: Liquidazione Giudiziale della , Controparte_1 partita iva in persona del curatore pro tempore avv. Marco P.IVA_1
Spadaro, autorizzato alla presente azione con provvedimento del G.D. del
16/10/2024, rappresentato e difeso per procura in atti dall'avv. Marco Scala, presso il cui studio in via Francesco Riso n. 12, Catania è elettivamente domiciliato. nei confronti di
, nato a [...] [...], c.f. , CP_2 C.F._1 rappresentato e difeso, per procura in atti, dagli avv.ti Vincenzo Di Cataldo e Salvatore Zappalà, presso il cui studio in Catania, viale Regina Margherita n.2, è elettivamente domiciliato.
*** viste le disposizioni di cui agli artt. 268 e ss. del D. Legisl. N.14 del 2019 (c.d.
Codice della Crisi e dell'Insolvenza); visto il ricorso proposto dalla società di cui in epigrafe e la sentenza della Corte di Appello di Catania, n. 1544/2025 del 23.11.2025 (resa tra le parti) che – in riforma del decreto reso il 23.5.2025 – ha dichiarato l'apertura della liquidazione controllata di e disposto la rimessione degli atti a questo Ufficio CP_2 per l'adozione dei provvedimenti di cui agli art. 268 e ss d.lgs. 14/2019; ritenuto va quindi preso atto della detta pronunzia di apertura della liquidazione controllata nei confronti di , nato a [...] [...], c.f. CP_2
e che va nominato, quale liquidatore, l'avv. Alessia C.F._1
Santomauro. PTM ORDINA ai suddetto debitore il deposito, entro sette giorni dalla comunicazione della presente sentenza, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, dell'elenco dei creditori nonché la consegna o il rilascio di tutti i beni mobili ed immobili facenti parte del patrimonio destinato alla liquidazione;
dispone che, in mancanza, il liquidatore proceda all'acquisizione della suddetta documentazione e predisponga ovvero aggiorni l'elenco dei creditori. ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore ed ai creditori risultanti dall'elenco o dalle verifiche del liquidatore il termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 C.C.I.; DISPONE la trascrizione - a cura del liquidatore, con spese a carico della parte istante - della presente sentenza presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari ed il
Pubblico Registro Automobilistico (in presenza di beni immobili o mobili registrati) nonché l'inserimento della presente sentenza nel sito internet del Tribunale o del Ministero della Giustizia;
la costituzione di un fondo spese pari ad € 1.500,00 – a carico della parte istante, salve le eventuali successive determinazioni di cui all'art. 146 T.U. spese di giustizia - ed autorizza il liquidatore all'apertura di un conto corrente intestato alla procedura e vincolato all'ordine del liquidatore;
che - ai sensi degli artt. 270, comma 5 e 150 del D.lgs. n. 14/2019 – non possono essere iniziate o proseguite, a pena di nullità, azioni cautelari ed esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore ed anche per crediti maturati durante la liquidazione, a tal fine onera il liquidatore della comunicazione della presente sentenza alla cancelleria del G.E. innanzi al quale pendano eventuali procedure esecutive nei confronti dei debitori, trovando applicazione le disposizioni di cui all'art. 216 comma 10 in ordine all'eventuale subentro del liquidatore nelle dette procedure;
che il liquidatore riferisca con apposita relazione, ogni sei mesi, sullo stato della procedura e sull'esecuzione del programma di liquidazione. La presente sentenza dovrà essere notificata, a cura della ricorrente, al debitore e
– a cura del liquidatore - ai creditori ed ai titolari dei diritti sui beni oggetto di liquidazione, a mente del comma 4 dell'art. 270 CCI.
Delega per la trattazione del procedimento il dott. Roberto Cordio. pag. 2/3 Così deciso in Catania, 19.12.2025, nella camera di Consiglio della Sesta Sezione
Il Presidente est.
dott. Roberto Cordio
pag. 3/3