TRIB
Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 19/12/2025, n. 1682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1682 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1724/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa IA BO Presidente rel.
Dott.ssa Michela Benedetta Bordieri Giudice
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
12.3.2025, assunto in decisione in data 17.12.2025 e vertente tra
(c.f. ) nato a [...] il [...], con l'Avvocato Maria Parte_1 C.F._1
EL ET ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Monza (MB) Via Missori n. 14;
e tra
(c.f. nata a [...] il Parte_2 C.F._2
4.10.1971, con gli Avvocati Massimiliano Luca Lauria e Alessandra Rizzi ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Sesto San Giovanni (MI), Via Vittorio Veneto n. 2;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
OGGETTO: 111011-Divorzio congiunto - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI
- dichiarare la cessazione degli effetti civili di matrimonio tra di loro contratto in data 20.01.2000; matrimonio iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di Sesto San Giovanni, ordinare al Comune di Sesto San
Giovanni di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- dichiarare compensate le spese legali;
- rimettere la causa al Collegio affinché provveda accogliendo le seguenti condizioni:
1) il figlio minore , ora maggiorenne, è affidato ad entrambi i genitori secondo il regime Persona_1 dell'affido condiviso e resterà collocato in via prevalente presso la madre nell'abitazione coniugale sita a (MI)
Sesto San Giovanni, Via Cesare da Sesto n.43 (Torre Berta) piano 8-S2 e così identificata categoria A/2, classe 7 vani 6, mappale 111, subalterno 27, anche ai fini della residenza anagrafica.
2) La casa coniugale sita a (MI) Sesto San Giovanni, Via Cesare da Sesto n.43 piano 8-S2 e così identificata categoria A/2, classe 7 vani 6, mappale 111, subalterno 27, in considerazione del collocamento del minore presso la madre la casa familiare rimane assegnata alla signora con quanto Parte_2 la arreda e correda e quindi compreso il box contraddistinto al NCEU mappale 111, subalterno 53, piano S1 categoria C/6, classe 6, mq 15, sin tanto che il minore avrà completato il ciclo di studi e avrà raggiunto la propria autonomia economica. Il Signor si è già trasferito presso altra abitazione. Pt_1
3) Il padre terrà con sé il figlio secondo le modalità e le tempistiche che concorderanno tra loro direttamente anche per le festività, tenendo presente il volere del figlio, ormai prossimo alla maggiore età, sempre tenendo in considerazione, quale assoluta priorità, il suo benessere psico-fisico.
4) Il padre, Signor corrisponderà alla madre, Signora a decorrere dalla data di Parte_1 Parte_2 deposito del ricorso, la somma mensile di € 250,00, a titolo di contributo al mantenimento del figlio Per_1
; tale somma verrà corrisposta entro il giorno 5 di ogni mese, per dodici mesi tramite bonifico bancario
[...] sul conto corrente che la Signora indicherà al Signor . Tale somma verrà rivalutata Pt_2 Pt_1 annualmente secondo gli indici Istat.
I coniugi dichiarano di non percepire alcun assegno unico universale nell'interesse del figlio . Per_1
5) I genitori provvederanno, nella misura del 40% il signor e nella misura del 60% la signora Pt_1 Pt_2 al pagamento delle spese straordinarie per il figlio richiamando integralmente le linee guida del Tribunale di
Monza e dell'ordine degli Avvocati di Monza sottoscritte in data 7 maggio 2018 e sue eventuali modifiche.
6) In relazione al mutuo concesso dalla banca BNL (gruppo BNP Paribas), con sede legale a Roma, Via
Vittorio Veneto n.119, in data 27.02.2017 repertorio n.
2.338 per l'importo pari ad €.328.000 con rate mensili per €.1.237,10 ed epilogo della rateazione fissata per il 28.02.2047 afferente la casa coniugale sita a (MI) Sesto
San Giovanni, Via Cesare da Sesto n.43, piano 8-S2 e così identificata categoria A/2, classe 7 vani 6, mappale
111, subalterno 27 con il box contraddistinto al NCEU mappale 111, subalterno 53, piano S1 categoria C/6, classe 6, mq 15; il Sig. , trattandosì di bene suo esclusivo e personale, si obbliga ad attivarsi Parte_1 pagina 2 di 5 personalmente, una volta ottenuto il provvedimento di codesto Tribunale di omologa delle condizioni di cui al presente ricorso, al fine dell'ottenimento dell'accollo esterno liberatorio, in favore della signora
[...]
ed a svolgere tutti gli adempimenti preposti all'uopo, fornendo debita Parte_2 documentazione dell'attività svolta;
7) In relazione al pagamento delle restanti rate del mutuo di cui al punto precedente, il conto corrente cointestato su di cui all'IBAN [...], ove vengono e verranno CP_1 addebitate le rate del mutuo, rimarrà attivo solo per consentire il pagamento delle rate del mutuo tratto su
(gruppo BNP Paribas), con sede legale a Roma, Via Vittorio Veneto n.119, in data 27.02.2017 CP_1 repertorio n.
2.338 per l'importo pari ad €.328.000 con scadenza al 28.02.2047 (quindi non dovrà essere utilizzato per altri fini se non il pagamento delle rate del mutuo) che il signor si obbliga a versare Parte_1 interamente sino al soddisfacimento dell'integrale credito vantato dall'istituto bancario afferente la casa di sua esclusiva proprietà sita a (MI) Sesto S Giovanni, Via Cesare da Sesto n.43 piano 8-S2 e così identificata categoria A/2, classe 7 vani 6, mappale 111, subalterno 27 con il box contraddistinto al NCEU mappale 111, subalterno 53, piano S1 categoria C/6, classe 6, mq 15
8) Il sig. , in ragione del punto precedente, si obbliga ad aprire un suo conto corrente personale (se non Pt_1 ne possiede già uno) dove verranno effettuate le proprie operazioni bancarie;
9) Il sig. si impegna espressamente in ogni caso, a manlevare la signora sempre in riferimento Pt_1 Pt_2 al mutuo in discorso, da qualsivoglia richiesta economica, avanzata dall'Istituto bancario e laddove fossero stati erogati pagamenti, a rimborsare la predetta entro e non oltre il termine di 5 giorni dall'avvenuto esborso;
10) I genitori si prestano reciproco consenso per il rilascio dei documenti validi per l'espatrio personali del figlio . Persona_1
11) Ciascuna parte terrà a proprio carico le spese legali dei rispettivi difensori con rinuncia dei medesimi ex art. 13 comma 8 l.p.f.
pagina 3 di 5 Motivi della decisione
Premesso che:
- e anno contratto matrimonio in data Parte_1 Parte_2
20.1.2000 a Sesto San Giovanni;
- Dall'unione è nato in data [...]. Per_1
Ritenuto che:
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è stata pronunciata la separazione personale giusta sentenza pubblicata in data 14.4.2025 dal Tribunale di Monza.
Non è contestato che dalla data della comparizione delle parti (7.4.2025), svoltasi ex articolo 473bis.51 secondo comma ultimo capoverso c.p.c., non vi è stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II.Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi materiali del figlio e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi, con la precisazione che nulla può essere disposto in ordine ad affido, collocamento, tempi e modi di permanenza di presso i genitori, essendo il ragazzo divenuto maggiorenne, sebbene Per_1 non economicamente autosufficiente.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 [...] con ricorso depositato in data 12.3.2025, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 [...] in Sesto San Giovanni in data 20.1.2000 (Atto n. 3, Parte II, Parte_2
Serie A del registro degli atti di matrimonio del Comune di Sesto San Giovanni), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e pagina 4 di 5 trascritte, ad eccezione di quelle afferenti affido, collocamento, tempi e modi di permanenza di presso i genitori;
Per_1
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Sesto San Giovanni, affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 18.12.2025
Il Presidente est.
IA BO
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa IA BO Presidente rel.
Dott.ssa Michela Benedetta Bordieri Giudice
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
12.3.2025, assunto in decisione in data 17.12.2025 e vertente tra
(c.f. ) nato a [...] il [...], con l'Avvocato Maria Parte_1 C.F._1
EL ET ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Monza (MB) Via Missori n. 14;
e tra
(c.f. nata a [...] il Parte_2 C.F._2
4.10.1971, con gli Avvocati Massimiliano Luca Lauria e Alessandra Rizzi ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Sesto San Giovanni (MI), Via Vittorio Veneto n. 2;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
OGGETTO: 111011-Divorzio congiunto - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI
- dichiarare la cessazione degli effetti civili di matrimonio tra di loro contratto in data 20.01.2000; matrimonio iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di Sesto San Giovanni, ordinare al Comune di Sesto San
Giovanni di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- dichiarare compensate le spese legali;
- rimettere la causa al Collegio affinché provveda accogliendo le seguenti condizioni:
1) il figlio minore , ora maggiorenne, è affidato ad entrambi i genitori secondo il regime Persona_1 dell'affido condiviso e resterà collocato in via prevalente presso la madre nell'abitazione coniugale sita a (MI)
Sesto San Giovanni, Via Cesare da Sesto n.43 (Torre Berta) piano 8-S2 e così identificata categoria A/2, classe 7 vani 6, mappale 111, subalterno 27, anche ai fini della residenza anagrafica.
2) La casa coniugale sita a (MI) Sesto San Giovanni, Via Cesare da Sesto n.43 piano 8-S2 e così identificata categoria A/2, classe 7 vani 6, mappale 111, subalterno 27, in considerazione del collocamento del minore presso la madre la casa familiare rimane assegnata alla signora con quanto Parte_2 la arreda e correda e quindi compreso il box contraddistinto al NCEU mappale 111, subalterno 53, piano S1 categoria C/6, classe 6, mq 15, sin tanto che il minore avrà completato il ciclo di studi e avrà raggiunto la propria autonomia economica. Il Signor si è già trasferito presso altra abitazione. Pt_1
3) Il padre terrà con sé il figlio secondo le modalità e le tempistiche che concorderanno tra loro direttamente anche per le festività, tenendo presente il volere del figlio, ormai prossimo alla maggiore età, sempre tenendo in considerazione, quale assoluta priorità, il suo benessere psico-fisico.
4) Il padre, Signor corrisponderà alla madre, Signora a decorrere dalla data di Parte_1 Parte_2 deposito del ricorso, la somma mensile di € 250,00, a titolo di contributo al mantenimento del figlio Per_1
; tale somma verrà corrisposta entro il giorno 5 di ogni mese, per dodici mesi tramite bonifico bancario
[...] sul conto corrente che la Signora indicherà al Signor . Tale somma verrà rivalutata Pt_2 Pt_1 annualmente secondo gli indici Istat.
I coniugi dichiarano di non percepire alcun assegno unico universale nell'interesse del figlio . Per_1
5) I genitori provvederanno, nella misura del 40% il signor e nella misura del 60% la signora Pt_1 Pt_2 al pagamento delle spese straordinarie per il figlio richiamando integralmente le linee guida del Tribunale di
Monza e dell'ordine degli Avvocati di Monza sottoscritte in data 7 maggio 2018 e sue eventuali modifiche.
6) In relazione al mutuo concesso dalla banca BNL (gruppo BNP Paribas), con sede legale a Roma, Via
Vittorio Veneto n.119, in data 27.02.2017 repertorio n.
2.338 per l'importo pari ad €.328.000 con rate mensili per €.1.237,10 ed epilogo della rateazione fissata per il 28.02.2047 afferente la casa coniugale sita a (MI) Sesto
San Giovanni, Via Cesare da Sesto n.43, piano 8-S2 e così identificata categoria A/2, classe 7 vani 6, mappale
111, subalterno 27 con il box contraddistinto al NCEU mappale 111, subalterno 53, piano S1 categoria C/6, classe 6, mq 15; il Sig. , trattandosì di bene suo esclusivo e personale, si obbliga ad attivarsi Parte_1 pagina 2 di 5 personalmente, una volta ottenuto il provvedimento di codesto Tribunale di omologa delle condizioni di cui al presente ricorso, al fine dell'ottenimento dell'accollo esterno liberatorio, in favore della signora
[...]
ed a svolgere tutti gli adempimenti preposti all'uopo, fornendo debita Parte_2 documentazione dell'attività svolta;
7) In relazione al pagamento delle restanti rate del mutuo di cui al punto precedente, il conto corrente cointestato su di cui all'IBAN [...], ove vengono e verranno CP_1 addebitate le rate del mutuo, rimarrà attivo solo per consentire il pagamento delle rate del mutuo tratto su
(gruppo BNP Paribas), con sede legale a Roma, Via Vittorio Veneto n.119, in data 27.02.2017 CP_1 repertorio n.
2.338 per l'importo pari ad €.328.000 con scadenza al 28.02.2047 (quindi non dovrà essere utilizzato per altri fini se non il pagamento delle rate del mutuo) che il signor si obbliga a versare Parte_1 interamente sino al soddisfacimento dell'integrale credito vantato dall'istituto bancario afferente la casa di sua esclusiva proprietà sita a (MI) Sesto S Giovanni, Via Cesare da Sesto n.43 piano 8-S2 e così identificata categoria A/2, classe 7 vani 6, mappale 111, subalterno 27 con il box contraddistinto al NCEU mappale 111, subalterno 53, piano S1 categoria C/6, classe 6, mq 15
8) Il sig. , in ragione del punto precedente, si obbliga ad aprire un suo conto corrente personale (se non Pt_1 ne possiede già uno) dove verranno effettuate le proprie operazioni bancarie;
9) Il sig. si impegna espressamente in ogni caso, a manlevare la signora sempre in riferimento Pt_1 Pt_2 al mutuo in discorso, da qualsivoglia richiesta economica, avanzata dall'Istituto bancario e laddove fossero stati erogati pagamenti, a rimborsare la predetta entro e non oltre il termine di 5 giorni dall'avvenuto esborso;
10) I genitori si prestano reciproco consenso per il rilascio dei documenti validi per l'espatrio personali del figlio . Persona_1
11) Ciascuna parte terrà a proprio carico le spese legali dei rispettivi difensori con rinuncia dei medesimi ex art. 13 comma 8 l.p.f.
pagina 3 di 5 Motivi della decisione
Premesso che:
- e anno contratto matrimonio in data Parte_1 Parte_2
20.1.2000 a Sesto San Giovanni;
- Dall'unione è nato in data [...]. Per_1
Ritenuto che:
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è stata pronunciata la separazione personale giusta sentenza pubblicata in data 14.4.2025 dal Tribunale di Monza.
Non è contestato che dalla data della comparizione delle parti (7.4.2025), svoltasi ex articolo 473bis.51 secondo comma ultimo capoverso c.p.c., non vi è stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II.Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi materiali del figlio e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi, con la precisazione che nulla può essere disposto in ordine ad affido, collocamento, tempi e modi di permanenza di presso i genitori, essendo il ragazzo divenuto maggiorenne, sebbene Per_1 non economicamente autosufficiente.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 [...] con ricorso depositato in data 12.3.2025, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 [...] in Sesto San Giovanni in data 20.1.2000 (Atto n. 3, Parte II, Parte_2
Serie A del registro degli atti di matrimonio del Comune di Sesto San Giovanni), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e pagina 4 di 5 trascritte, ad eccezione di quelle afferenti affido, collocamento, tempi e modi di permanenza di presso i genitori;
Per_1
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Sesto San Giovanni, affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 18.12.2025
Il Presidente est.
IA BO
pagina 5 di 5