Decreto presidenziale 5 dicembre 2025
Sentenza 13 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza 13/04/2026, n. 6610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6610 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06610/2026 REG.PROV.COLL.
N. 09649/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9649 del 2024, proposto da Rai - VI AL S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Fabio Cintioli e David Astorre, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia ed elettivamente domiciliata presso il loro Studio in Roma, via Vittoria Colonna n. 32
contro
il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- della Risoluzione n. 1/24 del Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori, adottata in data 14 marzo 2024 e notificata in data 19 giugno 2024, con la quale il predetto Comitato ha accertato nei confronti di AI la violazione del Codice di autoregolamentazione media e minori con riferimento al servizio giornalistico mandato in onda dal TG-1 il 26 luglio 2023 alle ore 20.00 sul canale “Rai 1”;
- della nota prot. n. 236648 del 7 dicembre 2023 del Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori avente ad oggetto l’«avvio del procedimento prot. CMM 39/23 relativo al “Tg 1” trasmesso da Rai 1 il 26 luglio 2023 alle ore 20.00»;
- di ogni altro atto presupposto, connesso o successivo, ancorché sconosciuto, ivi inclusi: (i) il verbale della riunione del 14 marzo 2024 del Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori nella parte dedicata al procedimento «Prot. 39/23 – Tg 1 – Rai 1»; (ii) il verbale della riunione del 19 giugno 2024 del Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori con cui è stato approvato il verbale della precedente riunione del 14 marzo 2024; (iii) la «Scheda Video prot. 39/23» avente ad oggetto la segnalazione anonima di data sconosciuta pervenuta all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e trasmessa al Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori in data sconosciuta.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 gennaio 2026 il dott. LE LO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Rai – VI AL S.p.A. (di seguito soltanto “AI”) ha impugnato il provvedimento del Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori (Risoluzione n. 1/24, adottata in data 14 marzo 2024 e notificata in data 19 giugno 2024), istituito in seno al Ministero resistente, con il quale le è stata contestata la messa in onda, in data 26 luglio 2023, durante l’edizione delle ore 20:00 del TG-1, di un reportage giornalistico sulla guerra in Ucraina che avrebbe violato le previsioni del predetto Codice. In particolare, si trattava di un servizio concentrato nel descrivere la drammatica e precaria situazione all’interno di un ospedale di trincea in un villaggio ucraino assediato dall’esercito russo dove una giornalista inviata era riuscita ad addentrarsi.
2. In data 7 dicembre 2023, il Comitato ha comunicato a AI l’avvio del procedimento volto ad accertare l’esistenza di una possibile violazione del Codice, giacché il servizio del telegiornale del 26 luglio 2023 avrebbe diffuso “ scene di guerra così cruente e tali da turbare la sensibilità dei minori ”.
3. In data 14 dicembre 2023, AI ha presentato una memoria difensiva, rappresentando:
- che il servizio dedicato al conflitto russo-ucraino è andato in onda durante l’edizione delle ore 20.00 del TG-1 che, da sempre, costituisce il principale momento di offerta informativa televisiva di AI destinato a soddisfare le esigenze di conoscenza e aggiornamento del pubblico adulto;
- che il servizio e i suoi contenuti erano stati preventivamente annunciati, sia nel corso dei titoli di testa del notiziario sia nella presentazione dettagliata del medesimo servizio durante la quale la giornalista in studio anticipava che un’inviata del TG-1 era riuscita ad addentrarsi in un villaggio ucraino liberato, ma ancora assediato dall’esercito russo;
- che la fascia oraria di tutela dei minori va dalle 16.00 alle 19.00 e il telegiornale, proprio per i temi di cronaca che deve affrontare, è uno spazio che si addice alla tutela genitoriale, andando in onda alle ore 20.00;
- che la contestazione mossa nei confronti di AI sarebbe estremamente generica perché non indica né le specifiche disposizioni asseritamente violate, né le sequenze di cui si contesta la particolare natura cruenta tale da turbare la sensibilità dei minori;
- che AI, contestualmente alla messa in onda dell’edizione delle ore 20.00 del TG-1sul canale “Rai 1”, offriva una vasta programmazione esclusivamente destinata ai telespettatori minori delle diverse fasce d’età, in particolare, con i palinsesti di “YoYo” e “Gulp”, a cui si aggiunge il canale tematico dedicato alla formazione, Rai Scuola.
4. Le osservazioni non sono state ritenute convincenti dal Comitato, che ha irrogato a AI, con il provvedimento impugnato, la sanzione di cui all’art. 28, comma 4, d.lgs n. 28/11, consistente nel dare adeguata pubblicità della risoluzione in un proprio notiziario diffuso in ore di massimo ascolto.
5. Ad avviso della ricorrente, il provvedimento gravato sarebbe illegittimo per i seguenti motivi:
5.1. “Violazione e falsa applicazione degli artt. 2.1, 2.2, 2.3 e 6.2 del Codice di autoregolamentazione media e minori in relazione agli artt. 37 e 38 del d.lgs. n. 208 del 2021. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 2 della legge n. 241 del 1990. Violazione e falsa applicazione degli artt. 9 e 10 del Regolamento sul funzionamento interno del Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori. Violazione degli artt. 21 e 97 Cost. Violazione del principio di legalità e della ragionevole durata del procedimento. Violazione dei principi di buon andamento, imparzialità, efficienza ed efficacia” .
Deduce la ricorrente che il provvedimento finale è stato adottato all’esito di un’istruttoria che si sarebbe ingiustificatamente protratta oltre ogni ragionevole durata, senza il rispetto dei termini previsti dal Regolamento sul funzionamento interno del Comitato. Infatti, il Regolamento stabilisce che le segnalazioni e le richieste di intervento rivolte al Comitato “ devono riferirsi ad un programma trasmesso di norma non oltre trenta giorni prima» e che il Comitato deve esprimersi entro i successivi 60 giorni ” (art. 9). Ciò significa che il procedimento di accertamento di un’eventuale violazione del Codice deve essere concluso nel termine massimo di 90 giorni dalla messa in onda del servizio contestato. Nel caso di specie, posto che il servizio è andato in onda in data 26 luglio 2023, il procedimento avrebbe dovuto essere concluso, al più tardi, in data 27 ottobre 2023, laddove invece il provvedimento finale è stato notificato a AI solo in data 19 giugno 2024, ossia con quasi otto mesi di ritardo rispetto al momento in cui si sarebbe dovuto concludere.
5.2. “Violazione e falsa applicazione degli artt. 2.1, 2.2,2.3e 6.2 del Codice di autoregolamentazione media e minori in relazione agli artt. 37 e 38 del d.lgs. n. 208 del 2021. Violazione e falsa applicazione della legge n. 689 del 1981. Violazione degli artt. 21 e 97 Cost. Violazione dei principi di legalità, buon andamento, imparzialità, efficienza ed efficacia. Violazione del diritto di difesa. Violazione e falsa applicazione dell’art. 9 del Regolamento sul funzionamento interno del Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori. Eccesso di potere per difetto di motivazione. Ingiustizia manifesta” .
Secondo la ricorrente, il provvedimento impugnato sarebbe altresì illegittimo per violazione del principio di legalità, del principio del contraddittorio e del diritto di difesa di AI, atteso che l’atto di avvio del procedimento né riporta le specifiche previsioni del Codice di autoregolamentazione asseritamente violate, né tantomeno chiarisce l’addebito mosso nei confronti di AI.
5.3. “Violazione e falsa applicazione degli artt. 2.1, 2.2,2.3 e 6.2 del Codice di autoregolamentazione media e minori in relazione agli artt. 37 e 38 del d.lgs. n. 208 del 2021. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990. Violazione falsa applicazione degli artt. 9 e 10 del Regolamento sul funzionamento interno del Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori. Violazione degli artt. 21 e 97 Cost. Violazione dei principi di buon andamento, imparzialità, efficienza ed efficacia. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e difetto di motivazione. Irragionevolezza, illogicità, errore nei presupposti e travisamento di fatto. Ingiustizia manifesta” .
Infine, la Risoluzione n. 1/24 sarebbe illegittima per violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990 e per eccesso di potere sotto tutti i profili indicati in rubrica, in particolare a causa del vizio di difetto di istruttoria e di carenza assoluta di motivazione. Il Comitato, in particolare, non si sarebbe avveduto del fatto che l’operato di AI è stato pienamente rispettoso delle regole del Codice di autoregolamentazione.
6. Si è costituito in giudizio il Ministero resistente, segnalando, in particolare, che dal 2016 i termini procedimentali sono stati estesi. Il nuovo art. 9 del Regolamento prevede, infatti, che “ Tutte le denunzie, le segnalazioni e le richieste di intervento rivolte al Comitato devono riferirsi ad un programma trasmesso in data anteriore non oltre 40 giorni prima. Il Comitato dovrà esprimersi entro i successivi novanta giorni dal ricevimento salvo ragioni particolari derivanti da difficoltà di reperimento delle prove o della documentazione ”. Nel merito, ha concluso per il rigetto del gravame.
7. All’udienza pubblica del 20 gennaio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
8. Il ricorso è meritevole di accoglimento in ragione della fondatezza del primo motivo, con assorbimento delle altre censure.
Infatti, il Collegio, pur consapevole dell’esistenza di contrari orientamenti, è dell’avviso che i termini per la conclusione dei procedimenti sanzionatori abbiano natura perentoria, allo scopo di evitare che i soggetti coinvolti rimangano esposti sine die all’inerzia dell’autorità preposta, a ciò ostando elementari esigenze di certezza giuridica, di prevedibilità delle conseguenze delle condotte poste in essere e di immediatezza della contestazione quale presupposto di una difesa efficace ed effettiva (per i provvedimenti dell’Agcom, cfr. Cons. St., sez. V, n. 5969/23; per i provvedimenti dell’Agcm, cfr. Cons. St., sez. V, n. 10197/22; per i provvedimenti dell’Ivass, cfr. T.A.R. Lazio, Roma, n. 11361/24, secondo cui “ è consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui, nella disciplina delle sanzioni amministrative, il termine fissato per l'adozione del provvedimento finale ha natura perentoria, a prescindere da una espressa qualificazione in tal senso nella legge o nel regolamento che lo preveda ”).
Pertanto, la violazione dei termini previsti dal Regolamento (44 giorni dalla messa in onda; 195 giorni dalla contestazione), ancorché dilatati per effetto della riforma del 2016, da parte del Comitato si risolve in una ragione di illegittimità del provvedimento, che deve essere conseguentemente annullato.
9. In considerazione della complessità della vicenda e dell’esistenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti, le spese di lite possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI CO, Presidente
Luca Biffaro, Primo Referendario
LE LO, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LE LO | RI CO |
IL SEGRETARIO