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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 13/05/2025, n. 154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 154 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI LANCIANO
in persona del Giudice Dr. Massimo Canosa ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 384/2024 R.G., rimessa a decisione all'udienza a trattazione scritta del 12.5.2025 e vertente
TRA
, cf , difesa dall'Avv. Katiuscia Parte_1 P.IVA_1
Secondino
APPELLANTE
C/
n. a Camposano il 14.1.1952, CF Controparte_1
, difeso dall'Avv. Biagio Campagna C.F._1
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 72 del 23.4.2024 del Giudice di
Pace di Lanciano
CONCLUSIONI
L'Avv. Katiuscia Secondino per conclude: “Disattesa ogni Parte_1
contraria istanza, eccezione e difesa, Voglia l'Ecc.mo Tribunale Civile di
Lanciano, contrariis rejectis, in accoglimento del presente atto di citazione in appello, così giudicare: nel merito per la riforma parziale della sentenza n.
72/2024 R.G. 626/2023 emessa dal Giudice di Pace di Lanciano, CP_2 [...]
depositata in data 23.4.2024, per le motivazioni meglio descritte in CP_3
narrativa e, per l'effetto, condannare parte appellata alla restituzione di quanto corrisposto, da , in esecuzione dell'impugnata sentenza, anche a Parte_1
titolo di spese di lite. In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio”
L'Avv. Biagio Campagna per conclude: “Voglia Controparte_1
l'On.le Tribunale adito, in funzione di giudice dell'appello, rigettare l'appello proposto, infondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti;
per l'effetto, confermare la sentenza n. 72/2024 emessa dal Giudice di Pace di Lanciano depositata in cancelleria in data 28.3.2024 – n. RG 626/2023; condannare altresì
l'odierna appellante al pagamento delle spese, dei diritti ed onorari del presente grado di giudizio in favore del procuratore antistatario ex art. 93 cpc”
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata è stato ordinato a di rimborsare Parte_1
a la somma di euro 1.000 (più interessi dalla Controparte_1
domanda all'effettivo pagamento) quale capitale investito nell'acquisto di un buono postale fruttifero in ragione della mancata consegna in suo favore del foglio informativo al momento della sottoscrizione del buono, foglio nel quale venisse indicata la sua scadenza.
, nell'appellare la sentenza predetta, fa presente che, essendo Parte_1
il buono postale oggetto del procedimento un titolo di legittimazione, le sue condizioni sono desumibili dalla letteralità del titolo e dal decreto ministeriale posto alla base della sua emissione (che assume valore di legge ai sensi del DPR 173/1956); l'appellante deduce inoltre che gli obblighi informativi sono stati assolti mediante la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
ed in ufficio postale.
La difesa di parte appellata chiede ovviamente il rigetto dell'appello,
evidenziando che , anche nel presente giudizio, continua ad Parte_1
essere inadempiente al proprio onere probatorio di dimostrare di aver consegnato al cliente il foglio informativo contenente le informazioni riguardanti l'investimento eseguito (con particolare riguardo alla prescrizione del diritto alla riscossione del titolo, spirata dopo dieci anni successivi al maturarsi degli interessi sul capitale investito).
Ai fini della risoluzione del presente giudizio, appare necessario puntualizzare alcuni dati di fatto inoppugnabili:
La richiesta di risarcimento avanzata da parte appellata scaturisce all'esito del rifiuto di di rimborsare il valore di un buono Parte_1
postale fruttifero sottoscritto il 15.2.2001, in quanto, all'epoca della richiesta di riscossione, il relativo credito era prescritto
Dalla visione del buono postale prodotto dalla difesa del si CP_1
evince che in esso non era riportata alcuna indicazione in ordine alla scadenza, al termine per la riscossione ed a quello oltre il quale dovesse ritenersi maturata la prescrizione del diritto del risparmiatore
La difesa di , nonostante la specifica contestazione circa Parte_1
la mancata consegna al del foglio informativo, non ha CP_1
prodotto alcun documento volto a dimostrare il contrario,
evidenziando piuttosto la non necessità di consegna di tale documento. Alla luce di tali elementi di fatto appare inevitabile il rigetto dell'appello formalizzato da , dovendosi rilevare che: Parte_1
In base a quanto disposto dall'art. 6 del Decreto del Ministro del
Tesoro del 19.12.2000, è obbligata a consegnare ai Parte_1
sottoscrittori dei buoni postali fruttiferi un foglio informativo contenente la descrizione dettagliata delle caratteristiche di tali buoni
Tale normativa costituisce attuazione e conferma della regola generale contenuta nell'art. 21 del D.Lvo 58/1998, che obbliga gli intermediari finanziari ad agire con diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti dei clienti, dando a questi ultimi tutte le informazioni in loro possesso in ordine all'affare proposto
Non vi è dubbio che nel caso di specie svolgesse Parte_1
concretamente le funzioni di intermediario finanziario, in quanto, per stessa ammissione di parte appellante, il buono fruttifero per cui è
causa è stato emesso da un soggetto diverso da (ossia Parte_1
Cassa Depositi e Prestiti).
Per quel che concerne poi specificamente la questione oggetto del presente giudizio (ossia la mancata informazione circa la data entro la quale doveva essere chiesto il rimborso del buono postale sottoscritto da parte appellata)
occorre rilevare che la particolare decorrenza e maturazione del termine prescrizionale del buono sottoscritto dal non è evincibile da alcuna CP_1
norma di legge, posto che, in via generale, la prescrizione dei buoni postali fruttiferi matura dopo 30 anni dalla data della loro emissione, ai sensi dell'art. 176 del codice postale e delle telecomunicazioni (DPR 156/1973),
per cui il più ristretto termine decadenziale per la riscossione del buono fruttifero sottoscritto dall'appellato doveva essere adeguatamente comunicato al cliente tramite foglio informativo o, al limite, tramite stampigliatura apposta sullo stesso buono;
nulla di tutto ciò è stato fatto da , che deve quindi essere ritenuta inadempiente ai propri Parte_1
obblighi informativi quali sanciti dall'art. 21 D.Lvo 58/1998 e dal D.M.
19.12.2000, come sopra richiamati.
In base a tutto quanto esposto, l'appello proposto da deve Parte_1
essere rigettato, con aggravio di spese a carico della parte appellante, come dettagliate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciandosi nel procedimento n.
384/2024, così decide:
Rigetta l'appello proposto da Parte_1
Condanna al pagamento delle spese processuali Parte_1
in favore dell'Avv. Biagio Campagna, quale procuratore antistatario
di , liquidate in euro 450 più accessori Controparte_1
di legge
Dichiara tenuta al pagamento di un'ulteriore Parte_1
somma a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma
1/quater del DPR 115/2002
Così deciso in Lanciano il 13.5.2025
Il Giudice
Dr. Massimo CANOSA