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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 16/12/2025, n. 812 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 812 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 48/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Treré Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice rel. e est. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 48/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SALVATORE LISTA Parte_1 C.F._1
e dell'avv. PASQUALE LISTA ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Santa Maria Capua Vetere, viale Consiglio d'Europa n. 6
ATTORE/I contro (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SERENA Controparte_1 C.F._2
SA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Forlì, via Missirini n. 6
CONVENUTO/I
e con l'intervento obbligatorio ex lege del PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della Repubblica in sede.
OGGETTO: SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note scritte depositate telematicamente rispettivamente nelle date dello 05.04.2025 e del 27.04.2025.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso per separazione giudiziale depositato in data 09.01.2024, conveniva in Parte_1 giudizio innanzi all'intestato Tribunale chiedendo l'accoglimento delle seguenti Controparte_1 conclusioni: “a) autorizzare i coniugi a vivere separatamente;
b) dichiarare la separazione giudiziale con addebito alla resistente;
c) non prevedere alcun reciproco assegno di mantenimento a carico delle parti, essendo le stesse economicamente autosufficienti;
d) con vittoria di spese e competenze;
e) disporre la trasmissione della sentenza all'ufficio dello stato civile del comune di Sant'Angelo D'FE affinché proceda alle annotazioni prescritte ai sensi dell'art. 69 del d.p.r. 369/2000”. In data 24.01.2024, interveniva ritualmente nel procedimento il Pubblico Ministero. Provvedeva a costituirsi in giudizio in data 16.04.2024 al fine di chiedere al Controparte_1
Tribunale di Ravenna l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Illustrissimo Tribunale di Ravenna adito, previa comparizione dei coniugi e del tentativo di conciliazione ed in caso di suo esito negativo, così provvedere:
- rigettare integralmente la domanda di parte ricorrente per i motivi di cui in narrativa;
- rigettare la domanda di addebito a carico della sig.ra ; Controparte_1
- dichiarare la separazione giudiziale tra le parti ed autorizzarle a vivere separatamente;
- accertare che le parti sono economicamente autosufficienti e disporre che non deve essere previsto alcun assegno di mantenimento;
- accertare che il figlio è maggiorenne ed economicamente autosufficiente e disporre Persona_1 che nessun mantenimento deve essere disposto nei suoi confronti;
- disporre la trasmissione della sentenza di separazione all'ufficio dello stato civile del comune di Sant'Angelo D'FE affinché si proceda alle annotazioni prescritte ai sensi dell'art. 69 del d.p.r. 369/2000;
- chiedere cumulativamente sentenza di separazione e di divorzio ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c.;
- condannare il sig. al pagamento delle spese legali. Con vittoria di spese competenze ed Pt_1 onorari”. Con note rispettivamente depositate nelle date del 13.05.2024 e dello 03.05.2024, le parti davano atto di aver raggiunto un accordo e chiedevano l'accoglimento delle seguenti conclusioni congiunte:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito,
- dichiarare la separazione giudiziale tra le parti ed autorizzarle a vivere separatamente;
- le parti sono economicamente autosufficienti e nessun assegno di mantenimento deve essere previsto reciprocamente tra i coniugi;
- il figlio è maggiorenne ed economicamente autosufficiente e nessun mantenimento Persona_1 deve essere disposto nei suoi confronti;
- disporre la trasmissione della sentenza di separazione all'ufficio dello stato civile del comune di Sant'Angelo d'FE affinché si proceda alle annotazioni prescritte ai sensi dell'art. 69 del d.p.r. 369/2000;
- chiedono cumulativamente anche la sentenza di divorzio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c.;
- le parti provvederanno personalmente al pagamento delle spese processuali, la sig.ra tramite CP_1 il gratuito patrocinio”. pagina 2 di 4 Con ordinanza emessa in data 22.05.2024, il Giudice delegato, preso atto della precisazione di conclusioni congiunte, accoglieva l'istanza depositata dalle difese del sig. e della sig.ra Pt_1 CP_1 di svolgimento dell'udienza già fissata in data 29.05.2024 mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.. Nelle note di trattazione scritta depositate telematicamente rispettivamente nelle date del 23.05.2024 e del 28.05.2024, le parti chiedevano al Tribunale di accogliere le conclusioni congiunte già depositate telematicamente. Con ordinanza emessa in data 23.07.2024, il Giudice relatore delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione. In data 02.09.2024, il Pubblico Ministero concludeva chiedendo al Tribunale di accogliere le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti. In data 14.10.2024, il Tribunale emetteva sentenza di separazione n. 906/2024 e contestualmente ordinanza con cui rimetteva la causa sul ruolo del Giudice delegato per l'esame della domanda di divorzio. Stante la richiesta delle parti, il Giudice delegato, con ordinanza emessa in data 29.03.2025, disponeva che l'udienza già fissata in data 09.04.2025 si svolgesse con la modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.. Nelle note scritte depositate telematicamente nelle date dello 05.04.2025 e del 27.03.2025, le parti chiedevano al Tribunale di pronunciare sentenza di divorzio alle condizioni indicate nelle conclusioni congiunte già depositate telematicamente. Con ordinanza emessa in data 26.07.2025, il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione. Tanto premesso in relazione allo svolgimento del procedimento, in primo luogo si precisa che la difesa di parte attrice ha chiarito che le parti hanno contratto matrimonio con rito civile. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve pertanto essere riqualificata in domanda di scioglimento del matrimonio. Tale domanda è fondata e meritevole di accoglimento. Il Tribunale di Ravenna ha infatti emesso nell'ambito del presente procedimento cumulativo ex art. 473-bis.49 c.p.c., sentenza di separazione personale tra le parti pubblicata in data 14.10.2024 e, come risulta dal relativo certificato prodotto dalle parti ai sensi dell'art. 124 disp. att. c.c., la suddetta sentenza è passata in giudicato. Le parti hanno inoltre confermato che non vi è stata alcuna riconciliazione e risulta ampiamente decorso il termine di legge di sei mesi dalla comparizione delle parti innanzi al Tribunale per la domanda di separazione per la procedibilità e l'esame della domanda di divorzio che è stata proposta cumulativamente ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c.. Ricorre pertanto l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b), della l. 01.12.70 n. 898. Si rammenta che il d.lgs. n. 149/2022, a seguito dell'introduzione della fattispecie di cui all'art. 473-bis.49 c.p.c., ha aggiunto un nuovo capoverso alla succitata lettera b), specificando che “(n)ei casi in cui la legge consente di proporre congiuntamente la domanda di separazione personale e quella di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, quest'ultima è procedibile una volta decorsi i termini sopra indicati”, ovvero dodici mesi in caso di separazione giudiziale e sei mesi in caso di separazione pagina 3 di 4 consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, come nel caso di specie. La protrazione ininterrotta dello stato di separazione dall'udienza di separazione svoltasi in modalità cartolare e l'insistenza delle parti nella domanda di divorzio sono elementi che attestano, in modo univoco, che l'unione materiale e spirituale della coppia non può più essere ricostituita. Alcuna pronuncia accessoria deve essere invece emessa, in quanto nessuna parte ha chiesto la corresponsione dell'assegno divorzile e il figlio maggiorenne risulta essere Persona_1 economicamente autosufficiente. Stante l'esito della lite, le spese del procedimento vengono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale, con l'intervento del Pubblico Ministero, decidendo nella causa avente ad oggetto la domanda di scioglimento del matrimonio proposta in via riconvenzionale da e , in accoglimento delle conclusioni congiunte Controparte_1 Parte_1 rassegnate dalle parti, così provvede:
- DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto da , nato a [...] Parte_1
(CE) il 27.04.1981, e nata a Forlì il [...], a Sant'Angelo D'FE (CE) in [...] Controparte_1
14.01.2012 e iscritto nel registro degli Atti di Matrimonio di tale Comune con atto n. 61, parte 1, dell'anno 2012;
- ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sant'Angelo di FE (CE) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- COMPENSA le spese di lite tra le parti. Manda alla Cancelleria per l'annotazione e gli ulteriori adempimenti di competenza di cui al d.p.r. 03.11.2000, n. 396. Così deciso a Ravenna, in camera di consiglio il 16.12.2025
Il Giudice estensore Il Presidente Dott.ssa Elena Orlandi Dott. Giovanni Treré
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Treré Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice rel. e est. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 48/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SALVATORE LISTA Parte_1 C.F._1
e dell'avv. PASQUALE LISTA ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Santa Maria Capua Vetere, viale Consiglio d'Europa n. 6
ATTORE/I contro (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SERENA Controparte_1 C.F._2
SA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Forlì, via Missirini n. 6
CONVENUTO/I
e con l'intervento obbligatorio ex lege del PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della Repubblica in sede.
OGGETTO: SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note scritte depositate telematicamente rispettivamente nelle date dello 05.04.2025 e del 27.04.2025.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso per separazione giudiziale depositato in data 09.01.2024, conveniva in Parte_1 giudizio innanzi all'intestato Tribunale chiedendo l'accoglimento delle seguenti Controparte_1 conclusioni: “a) autorizzare i coniugi a vivere separatamente;
b) dichiarare la separazione giudiziale con addebito alla resistente;
c) non prevedere alcun reciproco assegno di mantenimento a carico delle parti, essendo le stesse economicamente autosufficienti;
d) con vittoria di spese e competenze;
e) disporre la trasmissione della sentenza all'ufficio dello stato civile del comune di Sant'Angelo D'FE affinché proceda alle annotazioni prescritte ai sensi dell'art. 69 del d.p.r. 369/2000”. In data 24.01.2024, interveniva ritualmente nel procedimento il Pubblico Ministero. Provvedeva a costituirsi in giudizio in data 16.04.2024 al fine di chiedere al Controparte_1
Tribunale di Ravenna l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Illustrissimo Tribunale di Ravenna adito, previa comparizione dei coniugi e del tentativo di conciliazione ed in caso di suo esito negativo, così provvedere:
- rigettare integralmente la domanda di parte ricorrente per i motivi di cui in narrativa;
- rigettare la domanda di addebito a carico della sig.ra ; Controparte_1
- dichiarare la separazione giudiziale tra le parti ed autorizzarle a vivere separatamente;
- accertare che le parti sono economicamente autosufficienti e disporre che non deve essere previsto alcun assegno di mantenimento;
- accertare che il figlio è maggiorenne ed economicamente autosufficiente e disporre Persona_1 che nessun mantenimento deve essere disposto nei suoi confronti;
- disporre la trasmissione della sentenza di separazione all'ufficio dello stato civile del comune di Sant'Angelo D'FE affinché si proceda alle annotazioni prescritte ai sensi dell'art. 69 del d.p.r. 369/2000;
- chiedere cumulativamente sentenza di separazione e di divorzio ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c.;
- condannare il sig. al pagamento delle spese legali. Con vittoria di spese competenze ed Pt_1 onorari”. Con note rispettivamente depositate nelle date del 13.05.2024 e dello 03.05.2024, le parti davano atto di aver raggiunto un accordo e chiedevano l'accoglimento delle seguenti conclusioni congiunte:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito,
- dichiarare la separazione giudiziale tra le parti ed autorizzarle a vivere separatamente;
- le parti sono economicamente autosufficienti e nessun assegno di mantenimento deve essere previsto reciprocamente tra i coniugi;
- il figlio è maggiorenne ed economicamente autosufficiente e nessun mantenimento Persona_1 deve essere disposto nei suoi confronti;
- disporre la trasmissione della sentenza di separazione all'ufficio dello stato civile del comune di Sant'Angelo d'FE affinché si proceda alle annotazioni prescritte ai sensi dell'art. 69 del d.p.r. 369/2000;
- chiedono cumulativamente anche la sentenza di divorzio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c.;
- le parti provvederanno personalmente al pagamento delle spese processuali, la sig.ra tramite CP_1 il gratuito patrocinio”. pagina 2 di 4 Con ordinanza emessa in data 22.05.2024, il Giudice delegato, preso atto della precisazione di conclusioni congiunte, accoglieva l'istanza depositata dalle difese del sig. e della sig.ra Pt_1 CP_1 di svolgimento dell'udienza già fissata in data 29.05.2024 mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.. Nelle note di trattazione scritta depositate telematicamente rispettivamente nelle date del 23.05.2024 e del 28.05.2024, le parti chiedevano al Tribunale di accogliere le conclusioni congiunte già depositate telematicamente. Con ordinanza emessa in data 23.07.2024, il Giudice relatore delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione. In data 02.09.2024, il Pubblico Ministero concludeva chiedendo al Tribunale di accogliere le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti. In data 14.10.2024, il Tribunale emetteva sentenza di separazione n. 906/2024 e contestualmente ordinanza con cui rimetteva la causa sul ruolo del Giudice delegato per l'esame della domanda di divorzio. Stante la richiesta delle parti, il Giudice delegato, con ordinanza emessa in data 29.03.2025, disponeva che l'udienza già fissata in data 09.04.2025 si svolgesse con la modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.. Nelle note scritte depositate telematicamente nelle date dello 05.04.2025 e del 27.03.2025, le parti chiedevano al Tribunale di pronunciare sentenza di divorzio alle condizioni indicate nelle conclusioni congiunte già depositate telematicamente. Con ordinanza emessa in data 26.07.2025, il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione. Tanto premesso in relazione allo svolgimento del procedimento, in primo luogo si precisa che la difesa di parte attrice ha chiarito che le parti hanno contratto matrimonio con rito civile. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve pertanto essere riqualificata in domanda di scioglimento del matrimonio. Tale domanda è fondata e meritevole di accoglimento. Il Tribunale di Ravenna ha infatti emesso nell'ambito del presente procedimento cumulativo ex art. 473-bis.49 c.p.c., sentenza di separazione personale tra le parti pubblicata in data 14.10.2024 e, come risulta dal relativo certificato prodotto dalle parti ai sensi dell'art. 124 disp. att. c.c., la suddetta sentenza è passata in giudicato. Le parti hanno inoltre confermato che non vi è stata alcuna riconciliazione e risulta ampiamente decorso il termine di legge di sei mesi dalla comparizione delle parti innanzi al Tribunale per la domanda di separazione per la procedibilità e l'esame della domanda di divorzio che è stata proposta cumulativamente ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c.. Ricorre pertanto l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b), della l. 01.12.70 n. 898. Si rammenta che il d.lgs. n. 149/2022, a seguito dell'introduzione della fattispecie di cui all'art. 473-bis.49 c.p.c., ha aggiunto un nuovo capoverso alla succitata lettera b), specificando che “(n)ei casi in cui la legge consente di proporre congiuntamente la domanda di separazione personale e quella di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, quest'ultima è procedibile una volta decorsi i termini sopra indicati”, ovvero dodici mesi in caso di separazione giudiziale e sei mesi in caso di separazione pagina 3 di 4 consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, come nel caso di specie. La protrazione ininterrotta dello stato di separazione dall'udienza di separazione svoltasi in modalità cartolare e l'insistenza delle parti nella domanda di divorzio sono elementi che attestano, in modo univoco, che l'unione materiale e spirituale della coppia non può più essere ricostituita. Alcuna pronuncia accessoria deve essere invece emessa, in quanto nessuna parte ha chiesto la corresponsione dell'assegno divorzile e il figlio maggiorenne risulta essere Persona_1 economicamente autosufficiente. Stante l'esito della lite, le spese del procedimento vengono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale, con l'intervento del Pubblico Ministero, decidendo nella causa avente ad oggetto la domanda di scioglimento del matrimonio proposta in via riconvenzionale da e , in accoglimento delle conclusioni congiunte Controparte_1 Parte_1 rassegnate dalle parti, così provvede:
- DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto da , nato a [...] Parte_1
(CE) il 27.04.1981, e nata a Forlì il [...], a Sant'Angelo D'FE (CE) in [...] Controparte_1
14.01.2012 e iscritto nel registro degli Atti di Matrimonio di tale Comune con atto n. 61, parte 1, dell'anno 2012;
- ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sant'Angelo di FE (CE) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- COMPENSA le spese di lite tra le parti. Manda alla Cancelleria per l'annotazione e gli ulteriori adempimenti di competenza di cui al d.p.r. 03.11.2000, n. 396. Così deciso a Ravenna, in camera di consiglio il 16.12.2025
Il Giudice estensore Il Presidente Dott.ssa Elena Orlandi Dott. Giovanni Treré
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