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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. III, sentenza 19/01/2026, n. 247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 247 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 247/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 3, riunita in udienza il 09/12/2025 alle ore 09:15 con la seguente composizione collegiale:
CRISCENTI CATERINA, Presidente
CEFALO IN, TO
CAPPADONA GAETANO, Giudice
in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5899/2025 depositato il 04/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Lipari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IO - Messina
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240012425573802 TARI 2022 proposto da
Nominativo_1 - CF_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Lipari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IO - Messina
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240012425573801 TARI 2022
proposto da
Nominativo_2 - CF_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Lipari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IO - Messina
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3 ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240012425573803 TARI 2022
proposto da
Nominativo_1 - CF_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Lipari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IO - Messina
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520250007035806801 TARI 2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Lipari
elettivamente domiciliato presso Email_2 Ag.entrate - IO - Messina
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520250007035806802 TARI 2023
proposto da
Nominativo_2 - CF_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Lipari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IO - Messina
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520250007035806803 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7737/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
come da verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, Nominativo_2 e Nominativo_1, soci della Associazione_1 snc di Ricorrente_1, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Difensore_1 e Difensore_2, con atto notificato al COMUNE DI LIPARI e ad Agenzia Entrate IO, propongono ricorso avverso le cartelle di pagamento nn. 295 2024 0012425573 802, 29520240012425573801 e 29520240012425573803, emesse in solido per un importo di euro 4.400,00 per Tari 2022 e cartelle nn. 29520250007035806801, 29520250007035806802
e 29520250007035806803, emesse in solido per un importo di euro 10.403,00, notificate tutte in data 29 maggio 2025.
Parti ricorrenti dichiarano di impugnare le cartelle nella parte relativa alle partite emesse per pontili/ autorimesse e ne chiedono l'annullamento.
Gli stessi deducono di essere soci della Associazione_1 snc, titolare di un'attività di ormeggio nel Comune di Lipari in virtù di una concessione n. 176/2013 del Registro, n. 3968 Rep., per l'uso di uno specchio d'acqua di mq.
5.000,00 destinato all'attracco di imbarcazioni da diporto.
Lamentano omessa attivazione del contraddittorio preventivo, in violazione dell'art. 6bis L. 212/2000 sostenendo che il Comune di Lipari ha emesso il ruolo, e le conseguenti cartelle di pagamento, pur essendo a conoscenza dell'esistenza di fatti e circostanze che avrebbero dovuto determinare l'amministrazione alla notifica dell'invito al contraddittorio al fine di addivenire alla giusta applicazione del tributo dovuto.
Sostengono inoltre che spetta all' Ufficio Circondariale Marittimo di Lipari, a norma dell'art. 5 c. 1 del D. Lgs.
24 giugno 2003 n. 182, la predisposizione del Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti;
che nelle aree demaniali rientranti nei porti la gestione dei rifiuti non è affidata ai Comuni ma alle Autorità portuali o alle
Autorità marittime.
Deducono in via subordinata che il Comune di Lipari ha formato il ruolo, e la conseguente richiesta di pagamento, sulla base del Regolamento Tari vigente;
che tuttavia, in data 3 ottobre 2023, il Consiglio
Comunale di Lipari ha approvato la Delibera n. 42 con la quale, mediante interpretazione autentica del
Regolamento Tari vigente, ha precisato, mediante la predetta interpretazione autentica, il significato da attribuire alle aree scoperte da assoggettare a tassazione, con particolare riferimento ai campi boe e gli specchi d'acqua, prevedendo una diversa tassazione in ragione della interpretazione fornita;
che le cartelle di pagamento impugnate non si allineano ai contenuti dell'atto interpretativo, con la conseguenza che il
Comune è chiamato a riaccertare il dovuto e provvedere all'emissione di una nuova richiesta di pagamento alla parte.
Eccepiscono inoltre l'omesso invio dell'avviso di accertamento e dell'avviso di pagamento.
E' costituita solo AD Entrate IO che eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato.
Il motivo di ricorso posto sull'incompetenza funzionale del Comune appare infondato in quanto, nella fattispecie l'Autorità Marittima competente, l'Ufficio Circondariale Marittimo di Lipari, con ordinanza n.
17/2009, ha predisposto il regolamento in materia di rifiuti, nel quale, dando atto di non essere provvisto né di impianto, né di servizio di raccolta dei rifiuti, ha espressamente previsto che, in ambito portuale, la raccolta e gestione dei rifiuti venga effettuata dal Comune di Lipari per il tramite della ditta incaricata dei servizi di raccolta;
il che appare sufficiente a radicare la competenza impositiva del Comune considerato che, per affrontare i costi di gestione del servizio in questione, appare evidentemente necessario predisporre le tariffe e richiedere il pagamento della relativa tassa agli utenti.
Inoltre, l'art. 6 della legge 28.01.1994 ha istituito le Autorità Portuali (cui compete anche la gestione dei rifiuti ) e presso l'Ufficio Circondariale di Lipari non è stata istituita .
Merita invece accoglimento il motivo secondario del ricorso in quanto il Comune, nella fattispecie, non ha fatto applicazione delle disposizioni contenute nella deliberazione consiliare n. 42/2023, avendo tassato, in relazione allo “specchio acqueo”, l'intera superficie concessoria anziché il 10% della stessa.
Sul punto il Comune, restato contumace, non ha fornito deduzioni in merito.
Ne deriva l'accoglimento parziale del ricorso e l'annullamento parziale dell'atto impugnato nella misura in cui, in relazione allo “specchio acqueo”, ha tassato l'intera superficie concessoria anziché il 10% della stessa così come previsto nella deliberazione consiliare n. 42 del 05 ottobre 2023.
Pertanto gli importi delle cartelle devono essere rideterminati nella misura del 10%
Restano assorbiti gli altri motivi. Le spese vanno compensate a motivo della soccombenza reciproca.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente il ricorso come in parte motiva e compensa le spese fra le parti.
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 3, riunita in udienza il 09/12/2025 alle ore 09:15 con la seguente composizione collegiale:
CRISCENTI CATERINA, Presidente
CEFALO IN, TO
CAPPADONA GAETANO, Giudice
in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5899/2025 depositato il 04/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Lipari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IO - Messina
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240012425573802 TARI 2022 proposto da
Nominativo_1 - CF_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Lipari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IO - Messina
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240012425573801 TARI 2022
proposto da
Nominativo_2 - CF_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Lipari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IO - Messina
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3 ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240012425573803 TARI 2022
proposto da
Nominativo_1 - CF_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Lipari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IO - Messina
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520250007035806801 TARI 2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Lipari
elettivamente domiciliato presso Email_2 Ag.entrate - IO - Messina
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520250007035806802 TARI 2023
proposto da
Nominativo_2 - CF_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Lipari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IO - Messina
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520250007035806803 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7737/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
come da verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, Nominativo_2 e Nominativo_1, soci della Associazione_1 snc di Ricorrente_1, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Difensore_1 e Difensore_2, con atto notificato al COMUNE DI LIPARI e ad Agenzia Entrate IO, propongono ricorso avverso le cartelle di pagamento nn. 295 2024 0012425573 802, 29520240012425573801 e 29520240012425573803, emesse in solido per un importo di euro 4.400,00 per Tari 2022 e cartelle nn. 29520250007035806801, 29520250007035806802
e 29520250007035806803, emesse in solido per un importo di euro 10.403,00, notificate tutte in data 29 maggio 2025.
Parti ricorrenti dichiarano di impugnare le cartelle nella parte relativa alle partite emesse per pontili/ autorimesse e ne chiedono l'annullamento.
Gli stessi deducono di essere soci della Associazione_1 snc, titolare di un'attività di ormeggio nel Comune di Lipari in virtù di una concessione n. 176/2013 del Registro, n. 3968 Rep., per l'uso di uno specchio d'acqua di mq.
5.000,00 destinato all'attracco di imbarcazioni da diporto.
Lamentano omessa attivazione del contraddittorio preventivo, in violazione dell'art. 6bis L. 212/2000 sostenendo che il Comune di Lipari ha emesso il ruolo, e le conseguenti cartelle di pagamento, pur essendo a conoscenza dell'esistenza di fatti e circostanze che avrebbero dovuto determinare l'amministrazione alla notifica dell'invito al contraddittorio al fine di addivenire alla giusta applicazione del tributo dovuto.
Sostengono inoltre che spetta all' Ufficio Circondariale Marittimo di Lipari, a norma dell'art. 5 c. 1 del D. Lgs.
24 giugno 2003 n. 182, la predisposizione del Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti;
che nelle aree demaniali rientranti nei porti la gestione dei rifiuti non è affidata ai Comuni ma alle Autorità portuali o alle
Autorità marittime.
Deducono in via subordinata che il Comune di Lipari ha formato il ruolo, e la conseguente richiesta di pagamento, sulla base del Regolamento Tari vigente;
che tuttavia, in data 3 ottobre 2023, il Consiglio
Comunale di Lipari ha approvato la Delibera n. 42 con la quale, mediante interpretazione autentica del
Regolamento Tari vigente, ha precisato, mediante la predetta interpretazione autentica, il significato da attribuire alle aree scoperte da assoggettare a tassazione, con particolare riferimento ai campi boe e gli specchi d'acqua, prevedendo una diversa tassazione in ragione della interpretazione fornita;
che le cartelle di pagamento impugnate non si allineano ai contenuti dell'atto interpretativo, con la conseguenza che il
Comune è chiamato a riaccertare il dovuto e provvedere all'emissione di una nuova richiesta di pagamento alla parte.
Eccepiscono inoltre l'omesso invio dell'avviso di accertamento e dell'avviso di pagamento.
E' costituita solo AD Entrate IO che eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato.
Il motivo di ricorso posto sull'incompetenza funzionale del Comune appare infondato in quanto, nella fattispecie l'Autorità Marittima competente, l'Ufficio Circondariale Marittimo di Lipari, con ordinanza n.
17/2009, ha predisposto il regolamento in materia di rifiuti, nel quale, dando atto di non essere provvisto né di impianto, né di servizio di raccolta dei rifiuti, ha espressamente previsto che, in ambito portuale, la raccolta e gestione dei rifiuti venga effettuata dal Comune di Lipari per il tramite della ditta incaricata dei servizi di raccolta;
il che appare sufficiente a radicare la competenza impositiva del Comune considerato che, per affrontare i costi di gestione del servizio in questione, appare evidentemente necessario predisporre le tariffe e richiedere il pagamento della relativa tassa agli utenti.
Inoltre, l'art. 6 della legge 28.01.1994 ha istituito le Autorità Portuali (cui compete anche la gestione dei rifiuti ) e presso l'Ufficio Circondariale di Lipari non è stata istituita .
Merita invece accoglimento il motivo secondario del ricorso in quanto il Comune, nella fattispecie, non ha fatto applicazione delle disposizioni contenute nella deliberazione consiliare n. 42/2023, avendo tassato, in relazione allo “specchio acqueo”, l'intera superficie concessoria anziché il 10% della stessa.
Sul punto il Comune, restato contumace, non ha fornito deduzioni in merito.
Ne deriva l'accoglimento parziale del ricorso e l'annullamento parziale dell'atto impugnato nella misura in cui, in relazione allo “specchio acqueo”, ha tassato l'intera superficie concessoria anziché il 10% della stessa così come previsto nella deliberazione consiliare n. 42 del 05 ottobre 2023.
Pertanto gli importi delle cartelle devono essere rideterminati nella misura del 10%
Restano assorbiti gli altri motivi. Le spese vanno compensate a motivo della soccombenza reciproca.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente il ricorso come in parte motiva e compensa le spese fra le parti.