Art. 2.
Al personale militare e agli impiegati civili dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio presso gli stabilimenti di produzione, lavorazione e sperimentazione di sostanze pericolose o i relativi depositi o magazzini e addetti a mansioni diverse da quelle indicate nel precedente articolo e' attribuita, a seconda dell'entita' del rischio e per ogni giorno di effettiva presenza, una indennita' giornaliera di rischio nelle misure indicate nell'annessa tabella B.
Al personale militare e agli impiegati civili dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio presso gli stabilimenti di produzione, lavorazione e sperimentazione di sostanze pericolose o i relativi depositi o magazzini e addetti a mansioni diverse da quelle indicate nel precedente articolo e' attribuita, a seconda dell'entita' del rischio e per ogni giorno di effettiva presenza, una indennita' giornaliera di rischio nelle misure indicate nell'annessa tabella B.