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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/11/2025, n. 10456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10456 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
n.6988/2025 r.g.a.c
TRIBUNALE DI NAPOLI VI SEZIONE
Il Giudice
-rilevato che la causa è stata chiamata all'udienza del 31.10.2025 per la decisione ex art. 281 sexies cpc;
-considerato che, la predetta udienza è stata fissata ai sensi dell'art. 127 ter cpc;
- dato atto della regolare comunicazione del menzionato provvedimento alle parti costituite;
-esaminate le note depositate dalla difesa di parte appellata;
-letto l'art.127 ter cpc, pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 281 sexies cpc e art. 127 ter cpc
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, VI sezione civile, in persona della dr.ssa Nunzia Tesone, in funzione di giudice monocratico ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c nella causa civile iscritta al n. 6988 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, avente ad oggetto: “Appello avverso sentenza del
Giudice di Pace avente ad oggetto risarcimento del danno per sinistro stradale” e vertente tra
c.f. ), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Marfe' Lucio presso lo studio del quale sito in Napoli alla Piazza Nazionale, 96,
elettivamente domicilia
Appellante e p.iva , in persona del rapp.te p.t., rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1
difesa, giusta procura per atto notaio di Bologna del 05.02.2025 rep. 99801 racc. Persona_1
13945, dall'Avv. Falanga Ciro, presso lo studio del quale sito elettivamente domicilia in Torre
Annunziata al Corso Umberto I, n. 148.
Appellata
nonché
Controparte_2
Appellato contumace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di appello ritualmente notificato – alla compagnia assicuratrice a mezzo p.e.c. in data
26.03.2025 ed a a mezzo servizio postale in data 07.04.2025 – Controparte_2 Parte_1
ha convenuto in giudizio i predetti innanzi al Tribunale di Napoli chiedendo la riforma della sentenza n. 590/2025 emessa dal Giudice di Pace di Barra in data 24.02.2025, con la quale la domanda azionata in primo grado era stata rigettata per mancata prova della dinamica del sinistro.
1.1. nel giudizio di primo grado, in qualità di proprietario del motociclo Aprilia Parte_1
DO tg. AK76162, aveva citato in giudizio , unitamente alla compagnia Controparte_2
assicurativa, chiedendo, previo accertamento dell'esclusiva responsabilità del , Controparte_2
nella causa causazione dell'evento dannoso, la condanna in solido al risarcimento dei danni patiti, da quantificarsi nei limiti di € 5.000,00, a seguito del sinistro stradale verificatosi in data 2.04.2021, alle ore 19:20 circa, in Barra alla via Odissea, allorquando il veicolo Fiat Panda, tg. FJ013NW, di proprietà
di , tamponava con la parte anteriore la parte posteriore del motociclo dell'istante, Controparte_2
che, per effetto dell'impatto, finiva in terra sul lato destro, riportando danni alla parte posteriore destra ed anteriore destra.
1.2. Censurava la gravata decisione sulla scorta di tre motivi di appello a mezzo dei quali deduceva l'erronea valutazione da parte del giudice di primo grado sia della descrizione dei fatti dedotti in citazione che delle dichiarazioni del teste escusso, infine, l'errata formulazione da parte del giudice di rilievi di natura tecnica.
1.3. Si costituiva l'appellata resistendo all'avverso gravame come da comparse depositate in atti.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa veniva rinviata all'odierna udienza ai sensi dell'art.281
sexies cpc e decisa ai sensi dell'ultimo comma della richiamata disposizione con deposito della sentenza nel termine di gg.30.
2.Il Tribunale osserva.
2.1. Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di , non costituitosi in giudizio, Controparte_2
sebbene ritualmente citato.
2.2. Va poi disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame per violazione dell'art. 342 c.p.c.
Ed invero, secondo l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità (Cass. SS.UU.
n. 27199/2017), nel contesto dei vincoli di specificità imposti dall'art. 342 c.p.c., la sostanza dell'atto deve comunque prevalere sulla forma, sicché, stante la permanente natura di revisio prioris instantiae
del giudizio di appello e la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, non sono necessarie particolari forme sacramentali, ma si deve superare il formalismo fine a sé stesso e verificare se nella sostanza l'atto integri la ratio della norma, essendo sufficiente che l'impugnazione contenga una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e,
con essi, delle relative doglianze che li confutino, con prospettazione al contempo della diversa soluzione pretesa con l'impugnazione, e senza che possa richiedersi la redazione effettiva di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.
Nel presente atto d'appello, le difese poste a fondamento della causa petendi ed il petitum consentono di comprendere quali sono le parti della sentenza che si intendono censurare e quale alternativa viene proposta alla decisione impugnata, e così di preservare l'impugnazione, nel complesso considerata,
dalla censura di inammissibilità.
3.L'appello è infondato.
L'appellante ha censurato la gravata decisione sostenendo che vi sarebbe stata un'erronea valutazione del complesso delle risultanze istruttorie ed in particolare delle deposizioni testimoniali. Diversamente, dalle risultanze di causa (verbali di udienza, relazione cinematica e risultanze del dispositivo satellitare Full installato sull'autovettura Fiat Panda tg FJ013NW) emerge che il giudice di prime cure ha correttamente motivato la propria decisione, illustrando in modo dettagliato e punto per punto le circostanze che l'hanno portato a considerare non raggiunto l'onere della prova posto a carico di parte attrice.
Ed invero, il giudice di primo grado ha rilevato che “l'attore ha omesso in citazione di allegare in
modo analitico e dettagliato il fatto storico che doveva provare con riferimento alla descrizione dei
danni (…)”, ma anche che “le dichiarazioni rese dal teste escusso non sono di alcun conforto (…)
non appaiono né univoche, né concordanti” e che dalla foto prodotte da parte attrice emergeva l'assenza di danni alla parte posteriore del motociclo, punto ove asseritamente sarebbe avvenuto l'impatto nonché incisione ed abrasioni non compatibili con la dinamica del fatto descritto, peraltro genericamente.
Le valutazioni espresse dal giudice di prime cure sono da condividere per le ragioni di seguito esposte.
Il teste di parte attrice, , ha reso la seguente dichiarazione: “Ricordo che era l'inizio Testimone_1
del mese di aprile del 2021 verso le 19.00 circa ed io mi trovavo in Barra (NA) alla Via Odissea. (…)
Ero precisamente all'altezza delle case popolari quando assistevo ad un tamponamento in danno del
motociclo Aprilia DO di proprietà di (mio marito) e condotto dalla sig.ra Parte_1
. A tamponare tale motociclo fu una vettura Fiat Panda di colore grigio condotto Persona_2
da un uomo di circa sessant'anni. La predetta via è a doppio senso di circolazione ed i veicoli
coinvolti procedevano verso le case popolari. Preciso che il motociclo era in fase di rallentamento
perché era nei pressi dell'incrocio in sito e la vettura che lo seguiva, non riuscendo ad arrestare la
propria corsa, impattava con la propria parte anteriore, la parte posteriore del motociclo il quale,
per effetti dell'urto rovinava al suolo sul lato destra unitamente ai suoi due occupanti. A bordo del
motociclo di proprietà di mio marito vi era la giovane ed un uomo che era trasportato. Mi Per_2
avvicinai ai giovani per verificare cosa fosse accaduto e si fermò anche la conducente della vettura
Fiat Panda, la quale si offrì di accompagnare i malcapitati in ospedale, stante la circostanza che gli
stessi lamentavano dolori a tutto il fianco destro. Ricordo che gli stessi si trasferivano in Ospedale con il conducente dell'auto che disse che li avrebbe trasferiti all'Ospedale del Mare. Il motociclo
appariva danneggiato al parafango posteriore, zona targa, ed alla scocca laterale destra, scudo
anteriore e parafango anteriore. Riscontro dalle foto esibitemi, che firmo, lo scooter tamponato ed i
danni dello stesso riportati in seguito dall'urto. Ricordo che il conducente della vettura tamponante
riferiva che la sua vettura era garantita dalla e mostrò il contrassegno di tale vettura”. CP_3
La dichiarazione rese dal teste circa l'avvenuto impatto della Fiat Panda con la propria parte anteriore,
nella parte posteriore del motociclo tale da causare la caduta al suolo dei due occupanti, non trova riscontro, con le foto prodotte da parte attrice e con la perizia cinematica e le risultanze del dispositivo satellitare Full installato sull'autovettura, prodotti dall'appellata sin dal giudizio di primo grado e che corroborano la valutazione operata in sentenza dal primo giudice.
Dalla perizia cinematica risulta che “i rilievi fotografici scattati in sede peritale mostrano, per quanto
concerne l'urto diretto, totale assenza di danni alla parte posteriore, punto dichiarato d'impatto con
l'auto investitrice..”, ( cfr. perizia in atti), tale da far ritenere o che non vi fu o che avvenne in forma talmente lieve da non poter causare la caduta al suolo degli occupanti del motociclo.
Risulta inoltre che “circa la presenza di un dispositivo scatola nera sul veicolo Fiat Panda…..il report
del dispositivo stesso, alla data del presunto accadimento non ha rilevato alcun evento crash
….plausibile in caso di collisione auto moto” (cfr. perizia in atti).
Circa le risultanze della scatola nera, come è noto l'art. 145-bis del D. Lgs 209/2005 (introdotto dall'art. 1, comma 20 della L. 4.8.2017, n. 124) secondo il quale: “quando uno dei veicoli coinvolti in
un incidente risulta dotato di un dispositivo elettronico che presenta le caratteristiche tecniche e
funzionali stabilite ai sensi dell'art. 132 ter comma 1 lettere b) e c) e, fatti salvi, in quanto
equiparabili, i dispositivi elettronici già in uso alla data di entrata in vigore delle citate disposizioni,
le risultanze del dispositivo formano piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti a cui esse si
riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento
o la manomissione del predetto dispositivo. Le medesime risultanze sono rese fruibili dalle parti”.
Dalla norma sopra richiamata si evince chiaramente che le risultanze della scatola nera ovvero il cd.
dato “Crash”, prima del 2017 considerate alla stregua di una valutazione di argomenti di prova sottoposti ad una valutazione discrezionale del giudicante, assumono oggi valore di prova legale (o privilegiata), derogando, pertanto, al principio di libero convincimento del giudice, salvo, che la parte contro cui sono state prodotte fornisca la prova del mancato funzionamento e/o della manomissione del dispositivo, circostanza che, nel caso in esame, non è stata allegata e dimostrata dall'appellante
(Trib. Napoli sent. n. 8384/2023 pubbl. il 13/09/2023; Trib. Foggia n.885/2019).
Dunque, nel caso di specie, a fronte della mancata collisione, acclarata dalle risultanze della scatola nera e dai rilievi fotografici- cd “crash” che avrebbe dovuto essere tale da provocare la caduta al suolo degli occupanti del veicolo ed i danni lamentati- parte attrice odierna appellante non ha offerto alcuna prova contraria circa il malfunzionamento e/o la manomissione del dispositivo scatola nera.
Alla luce di tutto quanto esposto, correttamente il primo giudice ha rigettato la domanda attorea,
considerando, inoltre, l'astratta incompatibilità dei danni al motoveicolo con la dinamica descritta.
Pertanto, l'appello va rigettato con conferma della sentenza gravata.
4. Le spese del presente grado, seguono la soccombenza a carico di parte appellante e si liquidano come da dispositivo ai sensi del D.M. n.55/2014, per tutte le fasi e secondo lo scaglione per le cause fino a 5.200 in ragione della domanda.
Nulla per le spese di lite tra l'appellante e in ragione della contumacia di Controparte_2
quest'ultima.
Sussistono i presupposti per applicare l'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, VI Sezione Civile, nella persona della dott.ssa Nunzia Tesone, in funzione di
Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 6988/2025 rgac avente ad oggetto appello, avverso la sentenza n. 590/2025 emessa dal Giudice di Pace di Barra, depositata in data 24.02.2025, proposto da nei confronti della nonché Parte_1 Controparte_4
di , così provvede: Controparte_2
a) rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza appellata;
b) condanna al pagamento in favore della delle spese di lite che si Parte_1 Controparte_4
liquidano in euro 2.552,00 per compensi, oltre rimborso spese generali (15% sui compensi), CPA ed
IVA come per legge;
c) nulla per le spese di lite tra l'appellante e;
Controparte_2
d) dà atto della sussistenza dei presupposti per ritenere parte appellante tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione
Così deciso, in Napoli, in data 31.10.2025
Il giudice
Dr.ssa Nunzia Tesone
TRIBUNALE DI NAPOLI VI SEZIONE
Il Giudice
-rilevato che la causa è stata chiamata all'udienza del 31.10.2025 per la decisione ex art. 281 sexies cpc;
-considerato che, la predetta udienza è stata fissata ai sensi dell'art. 127 ter cpc;
- dato atto della regolare comunicazione del menzionato provvedimento alle parti costituite;
-esaminate le note depositate dalla difesa di parte appellata;
-letto l'art.127 ter cpc, pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 281 sexies cpc e art. 127 ter cpc
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, VI sezione civile, in persona della dr.ssa Nunzia Tesone, in funzione di giudice monocratico ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c nella causa civile iscritta al n. 6988 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, avente ad oggetto: “Appello avverso sentenza del
Giudice di Pace avente ad oggetto risarcimento del danno per sinistro stradale” e vertente tra
c.f. ), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Marfe' Lucio presso lo studio del quale sito in Napoli alla Piazza Nazionale, 96,
elettivamente domicilia
Appellante e p.iva , in persona del rapp.te p.t., rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1
difesa, giusta procura per atto notaio di Bologna del 05.02.2025 rep. 99801 racc. Persona_1
13945, dall'Avv. Falanga Ciro, presso lo studio del quale sito elettivamente domicilia in Torre
Annunziata al Corso Umberto I, n. 148.
Appellata
nonché
Controparte_2
Appellato contumace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di appello ritualmente notificato – alla compagnia assicuratrice a mezzo p.e.c. in data
26.03.2025 ed a a mezzo servizio postale in data 07.04.2025 – Controparte_2 Parte_1
ha convenuto in giudizio i predetti innanzi al Tribunale di Napoli chiedendo la riforma della sentenza n. 590/2025 emessa dal Giudice di Pace di Barra in data 24.02.2025, con la quale la domanda azionata in primo grado era stata rigettata per mancata prova della dinamica del sinistro.
1.1. nel giudizio di primo grado, in qualità di proprietario del motociclo Aprilia Parte_1
DO tg. AK76162, aveva citato in giudizio , unitamente alla compagnia Controparte_2
assicurativa, chiedendo, previo accertamento dell'esclusiva responsabilità del , Controparte_2
nella causa causazione dell'evento dannoso, la condanna in solido al risarcimento dei danni patiti, da quantificarsi nei limiti di € 5.000,00, a seguito del sinistro stradale verificatosi in data 2.04.2021, alle ore 19:20 circa, in Barra alla via Odissea, allorquando il veicolo Fiat Panda, tg. FJ013NW, di proprietà
di , tamponava con la parte anteriore la parte posteriore del motociclo dell'istante, Controparte_2
che, per effetto dell'impatto, finiva in terra sul lato destro, riportando danni alla parte posteriore destra ed anteriore destra.
1.2. Censurava la gravata decisione sulla scorta di tre motivi di appello a mezzo dei quali deduceva l'erronea valutazione da parte del giudice di primo grado sia della descrizione dei fatti dedotti in citazione che delle dichiarazioni del teste escusso, infine, l'errata formulazione da parte del giudice di rilievi di natura tecnica.
1.3. Si costituiva l'appellata resistendo all'avverso gravame come da comparse depositate in atti.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa veniva rinviata all'odierna udienza ai sensi dell'art.281
sexies cpc e decisa ai sensi dell'ultimo comma della richiamata disposizione con deposito della sentenza nel termine di gg.30.
2.Il Tribunale osserva.
2.1. Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di , non costituitosi in giudizio, Controparte_2
sebbene ritualmente citato.
2.2. Va poi disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame per violazione dell'art. 342 c.p.c.
Ed invero, secondo l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità (Cass. SS.UU.
n. 27199/2017), nel contesto dei vincoli di specificità imposti dall'art. 342 c.p.c., la sostanza dell'atto deve comunque prevalere sulla forma, sicché, stante la permanente natura di revisio prioris instantiae
del giudizio di appello e la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, non sono necessarie particolari forme sacramentali, ma si deve superare il formalismo fine a sé stesso e verificare se nella sostanza l'atto integri la ratio della norma, essendo sufficiente che l'impugnazione contenga una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e,
con essi, delle relative doglianze che li confutino, con prospettazione al contempo della diversa soluzione pretesa con l'impugnazione, e senza che possa richiedersi la redazione effettiva di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.
Nel presente atto d'appello, le difese poste a fondamento della causa petendi ed il petitum consentono di comprendere quali sono le parti della sentenza che si intendono censurare e quale alternativa viene proposta alla decisione impugnata, e così di preservare l'impugnazione, nel complesso considerata,
dalla censura di inammissibilità.
3.L'appello è infondato.
L'appellante ha censurato la gravata decisione sostenendo che vi sarebbe stata un'erronea valutazione del complesso delle risultanze istruttorie ed in particolare delle deposizioni testimoniali. Diversamente, dalle risultanze di causa (verbali di udienza, relazione cinematica e risultanze del dispositivo satellitare Full installato sull'autovettura Fiat Panda tg FJ013NW) emerge che il giudice di prime cure ha correttamente motivato la propria decisione, illustrando in modo dettagliato e punto per punto le circostanze che l'hanno portato a considerare non raggiunto l'onere della prova posto a carico di parte attrice.
Ed invero, il giudice di primo grado ha rilevato che “l'attore ha omesso in citazione di allegare in
modo analitico e dettagliato il fatto storico che doveva provare con riferimento alla descrizione dei
danni (…)”, ma anche che “le dichiarazioni rese dal teste escusso non sono di alcun conforto (…)
non appaiono né univoche, né concordanti” e che dalla foto prodotte da parte attrice emergeva l'assenza di danni alla parte posteriore del motociclo, punto ove asseritamente sarebbe avvenuto l'impatto nonché incisione ed abrasioni non compatibili con la dinamica del fatto descritto, peraltro genericamente.
Le valutazioni espresse dal giudice di prime cure sono da condividere per le ragioni di seguito esposte.
Il teste di parte attrice, , ha reso la seguente dichiarazione: “Ricordo che era l'inizio Testimone_1
del mese di aprile del 2021 verso le 19.00 circa ed io mi trovavo in Barra (NA) alla Via Odissea. (…)
Ero precisamente all'altezza delle case popolari quando assistevo ad un tamponamento in danno del
motociclo Aprilia DO di proprietà di (mio marito) e condotto dalla sig.ra Parte_1
. A tamponare tale motociclo fu una vettura Fiat Panda di colore grigio condotto Persona_2
da un uomo di circa sessant'anni. La predetta via è a doppio senso di circolazione ed i veicoli
coinvolti procedevano verso le case popolari. Preciso che il motociclo era in fase di rallentamento
perché era nei pressi dell'incrocio in sito e la vettura che lo seguiva, non riuscendo ad arrestare la
propria corsa, impattava con la propria parte anteriore, la parte posteriore del motociclo il quale,
per effetti dell'urto rovinava al suolo sul lato destra unitamente ai suoi due occupanti. A bordo del
motociclo di proprietà di mio marito vi era la giovane ed un uomo che era trasportato. Mi Per_2
avvicinai ai giovani per verificare cosa fosse accaduto e si fermò anche la conducente della vettura
Fiat Panda, la quale si offrì di accompagnare i malcapitati in ospedale, stante la circostanza che gli
stessi lamentavano dolori a tutto il fianco destro. Ricordo che gli stessi si trasferivano in Ospedale con il conducente dell'auto che disse che li avrebbe trasferiti all'Ospedale del Mare. Il motociclo
appariva danneggiato al parafango posteriore, zona targa, ed alla scocca laterale destra, scudo
anteriore e parafango anteriore. Riscontro dalle foto esibitemi, che firmo, lo scooter tamponato ed i
danni dello stesso riportati in seguito dall'urto. Ricordo che il conducente della vettura tamponante
riferiva che la sua vettura era garantita dalla e mostrò il contrassegno di tale vettura”. CP_3
La dichiarazione rese dal teste circa l'avvenuto impatto della Fiat Panda con la propria parte anteriore,
nella parte posteriore del motociclo tale da causare la caduta al suolo dei due occupanti, non trova riscontro, con le foto prodotte da parte attrice e con la perizia cinematica e le risultanze del dispositivo satellitare Full installato sull'autovettura, prodotti dall'appellata sin dal giudizio di primo grado e che corroborano la valutazione operata in sentenza dal primo giudice.
Dalla perizia cinematica risulta che “i rilievi fotografici scattati in sede peritale mostrano, per quanto
concerne l'urto diretto, totale assenza di danni alla parte posteriore, punto dichiarato d'impatto con
l'auto investitrice..”, ( cfr. perizia in atti), tale da far ritenere o che non vi fu o che avvenne in forma talmente lieve da non poter causare la caduta al suolo degli occupanti del motociclo.
Risulta inoltre che “circa la presenza di un dispositivo scatola nera sul veicolo Fiat Panda…..il report
del dispositivo stesso, alla data del presunto accadimento non ha rilevato alcun evento crash
….plausibile in caso di collisione auto moto” (cfr. perizia in atti).
Circa le risultanze della scatola nera, come è noto l'art. 145-bis del D. Lgs 209/2005 (introdotto dall'art. 1, comma 20 della L. 4.8.2017, n. 124) secondo il quale: “quando uno dei veicoli coinvolti in
un incidente risulta dotato di un dispositivo elettronico che presenta le caratteristiche tecniche e
funzionali stabilite ai sensi dell'art. 132 ter comma 1 lettere b) e c) e, fatti salvi, in quanto
equiparabili, i dispositivi elettronici già in uso alla data di entrata in vigore delle citate disposizioni,
le risultanze del dispositivo formano piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti a cui esse si
riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento
o la manomissione del predetto dispositivo. Le medesime risultanze sono rese fruibili dalle parti”.
Dalla norma sopra richiamata si evince chiaramente che le risultanze della scatola nera ovvero il cd.
dato “Crash”, prima del 2017 considerate alla stregua di una valutazione di argomenti di prova sottoposti ad una valutazione discrezionale del giudicante, assumono oggi valore di prova legale (o privilegiata), derogando, pertanto, al principio di libero convincimento del giudice, salvo, che la parte contro cui sono state prodotte fornisca la prova del mancato funzionamento e/o della manomissione del dispositivo, circostanza che, nel caso in esame, non è stata allegata e dimostrata dall'appellante
(Trib. Napoli sent. n. 8384/2023 pubbl. il 13/09/2023; Trib. Foggia n.885/2019).
Dunque, nel caso di specie, a fronte della mancata collisione, acclarata dalle risultanze della scatola nera e dai rilievi fotografici- cd “crash” che avrebbe dovuto essere tale da provocare la caduta al suolo degli occupanti del veicolo ed i danni lamentati- parte attrice odierna appellante non ha offerto alcuna prova contraria circa il malfunzionamento e/o la manomissione del dispositivo scatola nera.
Alla luce di tutto quanto esposto, correttamente il primo giudice ha rigettato la domanda attorea,
considerando, inoltre, l'astratta incompatibilità dei danni al motoveicolo con la dinamica descritta.
Pertanto, l'appello va rigettato con conferma della sentenza gravata.
4. Le spese del presente grado, seguono la soccombenza a carico di parte appellante e si liquidano come da dispositivo ai sensi del D.M. n.55/2014, per tutte le fasi e secondo lo scaglione per le cause fino a 5.200 in ragione della domanda.
Nulla per le spese di lite tra l'appellante e in ragione della contumacia di Controparte_2
quest'ultima.
Sussistono i presupposti per applicare l'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, VI Sezione Civile, nella persona della dott.ssa Nunzia Tesone, in funzione di
Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 6988/2025 rgac avente ad oggetto appello, avverso la sentenza n. 590/2025 emessa dal Giudice di Pace di Barra, depositata in data 24.02.2025, proposto da nei confronti della nonché Parte_1 Controparte_4
di , così provvede: Controparte_2
a) rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza appellata;
b) condanna al pagamento in favore della delle spese di lite che si Parte_1 Controparte_4
liquidano in euro 2.552,00 per compensi, oltre rimborso spese generali (15% sui compensi), CPA ed
IVA come per legge;
c) nulla per le spese di lite tra l'appellante e;
Controparte_2
d) dà atto della sussistenza dei presupposti per ritenere parte appellante tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione
Così deciso, in Napoli, in data 31.10.2025
Il giudice
Dr.ssa Nunzia Tesone