CASS
Sentenza 9 aprile 2024
Sentenza 9 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/04/2024, n. 14398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14398 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di CA NI, nato a [...] il [...]; avverso la sentenza emessa il 24/02/2023 dalla Corte d'appello di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa Elena Carusillo;
lette le conclusioni formulate dal P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. AL Ceniccola, che ha concluso per il rigetto;
lette le conclusioni dell'il gennaio 2024 formulate dall'avv. Maria Esposito Gonella, difensore dell'imputato. Penale Sent. Sez. 5 Num. 14398 Anno 2024 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: CARUSILLO ELENA Data Udienza: 26/01/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Il difensore di NI CA, avv. Maria Esposito Gonella, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli che, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Napoli, ha confermato la penale responsabilità dell'imputato, socio accomandatario della fallita "FRA.PI sas", in ordine ai delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e di bancarotta fraudolenta documentale e ha ridotto la pena inflitta allo stesso. 2. La difesa articola tre motivi di ricorso. 2.1 Con il primo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per violazione di legge in relazione agli artt. 192, comma 2, 546 e 605 cod. proc. pen., 6 Cedu, 216, comma 1, n. 1 e 223, comma 1, legge fall. e per vizio di motivazione in relazione al delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, lamenta che, con motivazione sintetica, insufficiente e meramente adesiva alle criptiche argomentazioni rese nella pronuncia di primo grado, la corte territoriale ha ritenuto la sussistenza degli elementi costitutivi del delitto nonostante: - il valore dei beni fosse stato erroneamente sovrastimato;
- i beni non fossero entrati nella proprietà della fallita, in quanto oggetto di contratto di vendita con riserva di dominio;
- non risultasse la natura simulata della cessione dei macchinari;
- il valore dei macchinari fosse irrisorio rispetto alle restanti proprietà della società e al patrimonio del fallito;
- la vendita dei macchinari non avesse determinato un rilevante divario tra attivo e passivo;
- la vendita fosse avvenuta un anno prima del fallimento, quando il patrimonio societario era elevato;
- i macchinari venduti fossero usurati e parzialmente danneggiati. 2.2 Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per violazione di legge in relazione agli artt. 192, comma 2, 546 e 605 cod. proc. pen., 6 Cedu, 216, comma 1, n. 1 e 223, comma 1, legge fall. e per vizio di motivazione in relazione al delitto di bancarotta fraudolenta documentale, lamenta che la corte territoriale, con motivazione sintetica, insufficiente e meramente adesiva alle criptiche argomentazioni rese nella pronuncia di primo grado, ha omesso di riqualificare la vicenda contestata nella fattispecie di cui all'art. 217 legge fall., nonostante il mancato accertamento dello scopo 2 prefissato dal fallito e la natura meramente negligente del comportamento assunto dello stesso. 2.3 Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per violazione di legge in relazione agli artt. 157 e 129 cod. proc. pen. e per vizio di motivazione, lamenta che la corte territoriale ha omesso di dichiarare la prescrizione dei reati. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non è fondato. 2. Giova premettere che la sentenza impugnata deve essere valutata congiuntamente a quella resa in primo grado, in quanto, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella resa da giudice per l'udienza preliminare all'esito del giudizio celebrato con il rito abbreviato. I giudici d'appello, infatti, hanno adottato gli stessi criteri utilizzati dal primo giudice nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2 , n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615). 3. Privo di pregio è il primo motivo che involge la sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale sul presupposto che i beni asseritamente distratti, oggetto di contratto di vendita con riserva di dominio, rientrassero nella proprietà della fallita. 3.1 Quanto al profilo oggettivo del reato, sulla premessa che «i beni dell'imprenditore fallito, di cui all'art. 216 della legge fallimentare, comprendono ogni elemento patrimoniale, che non consista in una mera aspettativa di fatto, e, quindi, ogni rapporto giuridico economicamente valutabile che faccia capo all'imprenditore stesso», e che nel concetto di "beni" rientrano «anche quelli acquistati dall'imprenditore con riserva di proprietà» (Sez. 5, n. 7124 del 04/04/1984, Tinti, Rv. 165469), risulta corretta la decisione dei giudici di merito che hanno ritenuto configurabile la bancarotta fraudolenta patrimoniale distrattiva nell'ipotesi in cui l'imprenditore, nella imminenza della dichiarazione di fallimento, venda a terzi un bene acquistato con patto di riservato dominio, trattandosi di un rapporto giuridico economicamente valutabile facente capo all'imprenditore. Nel caso di specie, in cui la contestazione concerne un escavatore e un miniescavatore acquistati dalla fallita con contratto di vendita di riservato dominio, quanto al profilo che involge il valore dei macchinari, risultano corrette e adeguate le argomentazioni dalla corte territoriale. 3 Invero, pur a voler ritenere il prezzo di vendita - peraltro, risultante da fatture emesse solo successivamente al fallimento - idoneo in ragione dell'asserità usura dei macchinari - ceduti a una società nella cui compagine compariva anche il fallito -, il ricorrente nulla ha dedotto in merito al mancato rinvenimento degli stessi, alla mancata contabilizzazione del ricavato di vendita e alla mancata dimostrazione della destinazione dello stesso al patrimonio della fallita, sostanzialmente limitandosi a una sterile critica ai criteri di valutazione utilizzati dai giudici, così - nel tentativo di limitare la portata dell'operazione a una mera sommatoria aritmetica - sviluppando censure attinenti a profili di merito imperniati su una lettura alternativa e una reinterpretazione dei dati processuali, estranea al giudizio di legittimità, tenuto conto anche della coerente e della corretta applicazione dei canoni di valutazione della prova che connotano le decisioni dei giudici di merito. 3.2 Quanto al profilo soggettivo, la giurisprudenza di legittimità è da tempo orientata nell'affermare che «in tema di reati fallimentari, la condotta sanzionata dal reato di bancarotta non è quella di avere cagionato lo stato di insolvenza o di avere provocato il fallimento della società, bensì quella di avere depauperato l'impresa, consistente nella destinazione delle risorse ad impieghi estranei alla dinamica imprenditoriale, con la conseguenza che non è necessario che la rappresentazione e la volontà dell'agente investano il fallimento o il dissesto aziendale, essendo sufficiente che si riferiscano alla sua diminuzione patrimoniale» (Sez. 5, n. 38325 del 03/10/2013, dep. 2014, Ferro, Rv. 260378). Del resto, quando il legislatore ha ritenuto necessaria l'esistenza di tale consequenzialità lo ha previsto espressamente nell'ambito della legge fallimentare, distinguendo le condotte previste dall'art. 216 legge fall. da quelle di cui all'art. 223, comma 2, legge fall., specificamente volte a cagionare il dissesto economico della società, di talché solo in tali ultime fattispecie delittuose è previsto un nesso causale o psichico tra condotta ed evento. Ne deriva che l'imprenditore deve sempre evitare l'assunzione di condotte tali da esporre a possibile pregiudizio le ragioni dei creditori, non nel senso di doversi astenere da comportamenti che abbiano in sé margini di potenziale perdita economica, ma da quelli che comportino diminuzione patrimoniale senza trovare giustificazione nella fisiologica gestione dell'impresa. Nè può rilevare che lo stato di insolvenza - di cui non è necessario l'agente abbia rappresentazione o volontà di perseguimento - si sia manifestato successivamente alle obiettive condotte di impoverimento della società a lui riferibili. 4. Infondato è anche il secondo motivo che involge la mancata riqualificazione del delitto di bancarotta fraudolenta documentale nella fattispecie di bancarotta semplice. I giudici di merito con motivazione non manifestamente illogica riferiscono il dolo alla volontà dì rendere difficile la ricostruzione dei movimenti di affari, connessa al ruolo rivestito dall'imputato e all'arco temporale cospicuo in cui le irregolarità contabili vennero a realizzarsi, 4 oltre che al numero e alla gravità delle stesse, ravvisando il carattere fraudolento della condotta - e, pertanto, escludendo la riconducibilità della vicenda alla fattispecie di cui all'art. 217 legge fall. - sulla base delle dichiarazioni rese dal curatore fallimentare riferite non solo al comportamento omissivo del fallito che, ripetutamente sollecitato, non si era mai attivato a un deposito integrale, e non solo parziale, dei documenti e delle scritture contabili, ma anche al rinvenimento dei bilanci e dei libri giornale relativi ai soli anni 2008 e 2009 e, ancora, all'omessa consegna, per l'arco temporale dal 2001 al 2008, del libro mastro, del libro degli inventari, del registro dei cespiti e della documentazione relativa all'i.v.a., nonché alla non facile interpretazione delle fatture emesse. Si tratta di evidenze probatorie che escludono la tenuta semplicemente negligente dei libri e delle scritture contabili e l'assenza di ulteriori finalità. 5. Privo di pregio è il terzo motivo. Dalla lettura degli atti del fascicolo, la cui consultazione è ammissibile in sede di legittimità in ragione della natura processuale della censura, risulta che la prescrizione dei reati - il cui termine massimo deve essere individuato in anni dodici e mesi sei dalla data di commissione risalente al 22 luglio 2009 -, tenuto conto sia delle sospensioni del termine intervenute nel corso dei giudizi di primo e secondo grado - che, in tutti i casi, rappresentano la risposta a istanze di rinvio formulate dalla difesa o a dichiarazioni di adesione della stessa all'astensione dalle udienze proclamata dalla categoria di appartenenza -, va a cadere alla data del 20 marzo 2024 e, dunque, a epoca successiva alla sentenza impugnata, emessa in data 24 febbraio 2023. 6. Dalle suesposte considerazioni consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 26/01/2024.
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa Elena Carusillo;
lette le conclusioni formulate dal P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. AL Ceniccola, che ha concluso per il rigetto;
lette le conclusioni dell'il gennaio 2024 formulate dall'avv. Maria Esposito Gonella, difensore dell'imputato. Penale Sent. Sez. 5 Num. 14398 Anno 2024 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: CARUSILLO ELENA Data Udienza: 26/01/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Il difensore di NI CA, avv. Maria Esposito Gonella, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli che, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Napoli, ha confermato la penale responsabilità dell'imputato, socio accomandatario della fallita "FRA.PI sas", in ordine ai delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e di bancarotta fraudolenta documentale e ha ridotto la pena inflitta allo stesso. 2. La difesa articola tre motivi di ricorso. 2.1 Con il primo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per violazione di legge in relazione agli artt. 192, comma 2, 546 e 605 cod. proc. pen., 6 Cedu, 216, comma 1, n. 1 e 223, comma 1, legge fall. e per vizio di motivazione in relazione al delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, lamenta che, con motivazione sintetica, insufficiente e meramente adesiva alle criptiche argomentazioni rese nella pronuncia di primo grado, la corte territoriale ha ritenuto la sussistenza degli elementi costitutivi del delitto nonostante: - il valore dei beni fosse stato erroneamente sovrastimato;
- i beni non fossero entrati nella proprietà della fallita, in quanto oggetto di contratto di vendita con riserva di dominio;
- non risultasse la natura simulata della cessione dei macchinari;
- il valore dei macchinari fosse irrisorio rispetto alle restanti proprietà della società e al patrimonio del fallito;
- la vendita dei macchinari non avesse determinato un rilevante divario tra attivo e passivo;
- la vendita fosse avvenuta un anno prima del fallimento, quando il patrimonio societario era elevato;
- i macchinari venduti fossero usurati e parzialmente danneggiati. 2.2 Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per violazione di legge in relazione agli artt. 192, comma 2, 546 e 605 cod. proc. pen., 6 Cedu, 216, comma 1, n. 1 e 223, comma 1, legge fall. e per vizio di motivazione in relazione al delitto di bancarotta fraudolenta documentale, lamenta che la corte territoriale, con motivazione sintetica, insufficiente e meramente adesiva alle criptiche argomentazioni rese nella pronuncia di primo grado, ha omesso di riqualificare la vicenda contestata nella fattispecie di cui all'art. 217 legge fall., nonostante il mancato accertamento dello scopo 2 prefissato dal fallito e la natura meramente negligente del comportamento assunto dello stesso. 2.3 Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per violazione di legge in relazione agli artt. 157 e 129 cod. proc. pen. e per vizio di motivazione, lamenta che la corte territoriale ha omesso di dichiarare la prescrizione dei reati. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non è fondato. 2. Giova premettere che la sentenza impugnata deve essere valutata congiuntamente a quella resa in primo grado, in quanto, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella resa da giudice per l'udienza preliminare all'esito del giudizio celebrato con il rito abbreviato. I giudici d'appello, infatti, hanno adottato gli stessi criteri utilizzati dal primo giudice nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2 , n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615). 3. Privo di pregio è il primo motivo che involge la sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale sul presupposto che i beni asseritamente distratti, oggetto di contratto di vendita con riserva di dominio, rientrassero nella proprietà della fallita. 3.1 Quanto al profilo oggettivo del reato, sulla premessa che «i beni dell'imprenditore fallito, di cui all'art. 216 della legge fallimentare, comprendono ogni elemento patrimoniale, che non consista in una mera aspettativa di fatto, e, quindi, ogni rapporto giuridico economicamente valutabile che faccia capo all'imprenditore stesso», e che nel concetto di "beni" rientrano «anche quelli acquistati dall'imprenditore con riserva di proprietà» (Sez. 5, n. 7124 del 04/04/1984, Tinti, Rv. 165469), risulta corretta la decisione dei giudici di merito che hanno ritenuto configurabile la bancarotta fraudolenta patrimoniale distrattiva nell'ipotesi in cui l'imprenditore, nella imminenza della dichiarazione di fallimento, venda a terzi un bene acquistato con patto di riservato dominio, trattandosi di un rapporto giuridico economicamente valutabile facente capo all'imprenditore. Nel caso di specie, in cui la contestazione concerne un escavatore e un miniescavatore acquistati dalla fallita con contratto di vendita di riservato dominio, quanto al profilo che involge il valore dei macchinari, risultano corrette e adeguate le argomentazioni dalla corte territoriale. 3 Invero, pur a voler ritenere il prezzo di vendita - peraltro, risultante da fatture emesse solo successivamente al fallimento - idoneo in ragione dell'asserità usura dei macchinari - ceduti a una società nella cui compagine compariva anche il fallito -, il ricorrente nulla ha dedotto in merito al mancato rinvenimento degli stessi, alla mancata contabilizzazione del ricavato di vendita e alla mancata dimostrazione della destinazione dello stesso al patrimonio della fallita, sostanzialmente limitandosi a una sterile critica ai criteri di valutazione utilizzati dai giudici, così - nel tentativo di limitare la portata dell'operazione a una mera sommatoria aritmetica - sviluppando censure attinenti a profili di merito imperniati su una lettura alternativa e una reinterpretazione dei dati processuali, estranea al giudizio di legittimità, tenuto conto anche della coerente e della corretta applicazione dei canoni di valutazione della prova che connotano le decisioni dei giudici di merito. 3.2 Quanto al profilo soggettivo, la giurisprudenza di legittimità è da tempo orientata nell'affermare che «in tema di reati fallimentari, la condotta sanzionata dal reato di bancarotta non è quella di avere cagionato lo stato di insolvenza o di avere provocato il fallimento della società, bensì quella di avere depauperato l'impresa, consistente nella destinazione delle risorse ad impieghi estranei alla dinamica imprenditoriale, con la conseguenza che non è necessario che la rappresentazione e la volontà dell'agente investano il fallimento o il dissesto aziendale, essendo sufficiente che si riferiscano alla sua diminuzione patrimoniale» (Sez. 5, n. 38325 del 03/10/2013, dep. 2014, Ferro, Rv. 260378). Del resto, quando il legislatore ha ritenuto necessaria l'esistenza di tale consequenzialità lo ha previsto espressamente nell'ambito della legge fallimentare, distinguendo le condotte previste dall'art. 216 legge fall. da quelle di cui all'art. 223, comma 2, legge fall., specificamente volte a cagionare il dissesto economico della società, di talché solo in tali ultime fattispecie delittuose è previsto un nesso causale o psichico tra condotta ed evento. Ne deriva che l'imprenditore deve sempre evitare l'assunzione di condotte tali da esporre a possibile pregiudizio le ragioni dei creditori, non nel senso di doversi astenere da comportamenti che abbiano in sé margini di potenziale perdita economica, ma da quelli che comportino diminuzione patrimoniale senza trovare giustificazione nella fisiologica gestione dell'impresa. Nè può rilevare che lo stato di insolvenza - di cui non è necessario l'agente abbia rappresentazione o volontà di perseguimento - si sia manifestato successivamente alle obiettive condotte di impoverimento della società a lui riferibili. 4. Infondato è anche il secondo motivo che involge la mancata riqualificazione del delitto di bancarotta fraudolenta documentale nella fattispecie di bancarotta semplice. I giudici di merito con motivazione non manifestamente illogica riferiscono il dolo alla volontà dì rendere difficile la ricostruzione dei movimenti di affari, connessa al ruolo rivestito dall'imputato e all'arco temporale cospicuo in cui le irregolarità contabili vennero a realizzarsi, 4 oltre che al numero e alla gravità delle stesse, ravvisando il carattere fraudolento della condotta - e, pertanto, escludendo la riconducibilità della vicenda alla fattispecie di cui all'art. 217 legge fall. - sulla base delle dichiarazioni rese dal curatore fallimentare riferite non solo al comportamento omissivo del fallito che, ripetutamente sollecitato, non si era mai attivato a un deposito integrale, e non solo parziale, dei documenti e delle scritture contabili, ma anche al rinvenimento dei bilanci e dei libri giornale relativi ai soli anni 2008 e 2009 e, ancora, all'omessa consegna, per l'arco temporale dal 2001 al 2008, del libro mastro, del libro degli inventari, del registro dei cespiti e della documentazione relativa all'i.v.a., nonché alla non facile interpretazione delle fatture emesse. Si tratta di evidenze probatorie che escludono la tenuta semplicemente negligente dei libri e delle scritture contabili e l'assenza di ulteriori finalità. 5. Privo di pregio è il terzo motivo. Dalla lettura degli atti del fascicolo, la cui consultazione è ammissibile in sede di legittimità in ragione della natura processuale della censura, risulta che la prescrizione dei reati - il cui termine massimo deve essere individuato in anni dodici e mesi sei dalla data di commissione risalente al 22 luglio 2009 -, tenuto conto sia delle sospensioni del termine intervenute nel corso dei giudizi di primo e secondo grado - che, in tutti i casi, rappresentano la risposta a istanze di rinvio formulate dalla difesa o a dichiarazioni di adesione della stessa all'astensione dalle udienze proclamata dalla categoria di appartenenza -, va a cadere alla data del 20 marzo 2024 e, dunque, a epoca successiva alla sentenza impugnata, emessa in data 24 febbraio 2023. 6. Dalle suesposte considerazioni consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 26/01/2024.