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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 08/07/2025, n. 5560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5560 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
1
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice, dott.ssa Stefania Borrelli, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza del 08/07/2025, nella causa iscritta al n. R.G. 12815/2024
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. STEFANO PANNONE Parte_1
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dal CP_1 funzionario Dott. M. DE MARTINO
RESISTENTE
pronuncia la seguente
ORDINANZA
Con ricorso depositato in data 30.05.2024 il ricorrente in epigrafe chiedeva la condanna dell' al pagamento della somma di € 1.111,50 deducendo di CP_1 aver ottenuto la liquidazione della prestazione assistenziale indennità di accompagnamento in seguito alla notifica del decreto di omologa e denunciando l'inesatto adempimento dell . CP_1
Nel costituirsi l' rilevava di aver liquidato in data 31 marzo 2022 CP_1 l'indennità di accompagnamento con decorrenza da novembre 2019.
All'odierna udienza, all'esito della discussione orale, il Giudice pronuncia la presente ordinanza.
Va dichiarata l'incompetenza del giudice adito per essere competente il giudice di pace.
L'art 7 cpc (Competenza del giudice di pace) al comma 3 bis attribuisce al
GDP la competenza “per le cause relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali”.
Secondo la prospettazione del ricorso l'importo liquidato dall , pari CP_1 ad € 16.756,54 “… non e' interamente satisfattivo del credito vantato dalla ricorrente, in quanto l'importo dovuto a titolo di ratei arretrati di indennità di accompagnamento per il periodo dal 1/11/19 al 30/04/22 è pari ad € 16.756,54 di cui € 15.645,04 a titolo di capitale, € 82,45 a titolo di interessi legali ed euro 1029,05 a titolo di rivalutazione monetaria
1 2
come da conteggio che si allega - CON UNA DIFFERENZA NON PAGATA PARI AD €
1.111,50.
Da qui la domanda che ne occupa, di condanna dell al pagamento della CP_1 differenza economica riscontrata, che parte ricorrente, invocando i principi sanciti dall'art 1194 cc, imputa a saldo della sorta capitale, così radicando la competenza funzionale del Tribunale adito.
Senonché la tesi attorea non può essere condivisa, dal momento che nella fattispecie in esame non trova applicazione l'art 1194 cc, proprio in ragione delle prescrizioni dell'art 7 citato, preordinato ad un peculiare tipo di contenzioso, che non presenta particolari questioni di diritto ed in cui la parte convenuta è un ente pubblico. Se si accedesse all'interpretazione attorea infatti la norma – che ha un evidente scopo deflattivo del contenzioso in questione, non più proponibile dinanzi al
Tribunale in funzione di Giudice unico del Lavoro - non avrebbe alcuna utilità e verrebbe privata di significato, in quanto la pretesa imputazione di pagamento in primo luogo agli interessi legali finirebbe col radicare la competenza del Giudice del Lavoro in ogni caso di ritardato pagamento - anche per importi particolarmente esigui - contravvenendo in tal modo alla ratio legis sottesa alla disposizione dell'art 7 cit che, con ogni evidenza, per le anzidette finalità e la natura del soggetto convenuto in detto contenzioso, si pone in rapporto di specialità con la prima (art 1194 cc), che ha portata di norma generale in materia di adempimento delle obbligazioni.
Pertanto, in applicazione dell'art. 427 c.p.c., va dichiarata l'incompetenza funzionale del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così che le parti dovranno riassumere il giudizio innanzi al giudice di pace nel termine perentorio di trenta giorni.
Le spese vanno compensate ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c..
P.Q.M.
Dichiara l'incompetenza del Tribunale di Napoli in funzione di Giudice del lavoro, assegnando alle parti il termine perentorio di giorni trenta, decorrente dal presente provvedimento, per la riassunzione del giudizio innanzi al Giudie di Pace territorialmente competente;
dichiara il ricorrente non tenuto al pagamento delle spese di lite.
Napoli, il 08.07.2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Stefania Borrelli
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TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice, dott.ssa Stefania Borrelli, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza del 08/07/2025, nella causa iscritta al n. R.G. 12815/2024
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. STEFANO PANNONE Parte_1
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dal CP_1 funzionario Dott. M. DE MARTINO
RESISTENTE
pronuncia la seguente
ORDINANZA
Con ricorso depositato in data 30.05.2024 il ricorrente in epigrafe chiedeva la condanna dell' al pagamento della somma di € 1.111,50 deducendo di CP_1 aver ottenuto la liquidazione della prestazione assistenziale indennità di accompagnamento in seguito alla notifica del decreto di omologa e denunciando l'inesatto adempimento dell . CP_1
Nel costituirsi l' rilevava di aver liquidato in data 31 marzo 2022 CP_1 l'indennità di accompagnamento con decorrenza da novembre 2019.
All'odierna udienza, all'esito della discussione orale, il Giudice pronuncia la presente ordinanza.
Va dichiarata l'incompetenza del giudice adito per essere competente il giudice di pace.
L'art 7 cpc (Competenza del giudice di pace) al comma 3 bis attribuisce al
GDP la competenza “per le cause relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali”.
Secondo la prospettazione del ricorso l'importo liquidato dall , pari CP_1 ad € 16.756,54 “… non e' interamente satisfattivo del credito vantato dalla ricorrente, in quanto l'importo dovuto a titolo di ratei arretrati di indennità di accompagnamento per il periodo dal 1/11/19 al 30/04/22 è pari ad € 16.756,54 di cui € 15.645,04 a titolo di capitale, € 82,45 a titolo di interessi legali ed euro 1029,05 a titolo di rivalutazione monetaria
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come da conteggio che si allega - CON UNA DIFFERENZA NON PAGATA PARI AD €
1.111,50.
Da qui la domanda che ne occupa, di condanna dell al pagamento della CP_1 differenza economica riscontrata, che parte ricorrente, invocando i principi sanciti dall'art 1194 cc, imputa a saldo della sorta capitale, così radicando la competenza funzionale del Tribunale adito.
Senonché la tesi attorea non può essere condivisa, dal momento che nella fattispecie in esame non trova applicazione l'art 1194 cc, proprio in ragione delle prescrizioni dell'art 7 citato, preordinato ad un peculiare tipo di contenzioso, che non presenta particolari questioni di diritto ed in cui la parte convenuta è un ente pubblico. Se si accedesse all'interpretazione attorea infatti la norma – che ha un evidente scopo deflattivo del contenzioso in questione, non più proponibile dinanzi al
Tribunale in funzione di Giudice unico del Lavoro - non avrebbe alcuna utilità e verrebbe privata di significato, in quanto la pretesa imputazione di pagamento in primo luogo agli interessi legali finirebbe col radicare la competenza del Giudice del Lavoro in ogni caso di ritardato pagamento - anche per importi particolarmente esigui - contravvenendo in tal modo alla ratio legis sottesa alla disposizione dell'art 7 cit che, con ogni evidenza, per le anzidette finalità e la natura del soggetto convenuto in detto contenzioso, si pone in rapporto di specialità con la prima (art 1194 cc), che ha portata di norma generale in materia di adempimento delle obbligazioni.
Pertanto, in applicazione dell'art. 427 c.p.c., va dichiarata l'incompetenza funzionale del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così che le parti dovranno riassumere il giudizio innanzi al giudice di pace nel termine perentorio di trenta giorni.
Le spese vanno compensate ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c..
P.Q.M.
Dichiara l'incompetenza del Tribunale di Napoli in funzione di Giudice del lavoro, assegnando alle parti il termine perentorio di giorni trenta, decorrente dal presente provvedimento, per la riassunzione del giudizio innanzi al Giudie di Pace territorialmente competente;
dichiara il ricorrente non tenuto al pagamento delle spese di lite.
Napoli, il 08.07.2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Stefania Borrelli
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