Art. 15.
Nel caso di servizi prestati da un sanitario simultaneamente presso due o piu' Enti di cui all'art. 1 il contributo stabilito nell'art. 14 viene ripartito in ragione degli stipendi corrisposti dagli Enti stessi.
Per i Consorzi sanitari il contributo e' dovuto alla Cassa sanitari dall'Ente capo consorzio, il quale si rivale verso gli altri Enti consorziati delle quote a loro carico,
Nel caso di servizi prestati da un sanitario simultaneamente presso due o piu' Enti di cui all'art. 1 il contributo stabilito nell'art. 14 viene ripartito in ragione degli stipendi corrisposti dagli Enti stessi.
Per i Consorzi sanitari il contributo e' dovuto alla Cassa sanitari dall'Ente capo consorzio, il quale si rivale verso gli altri Enti consorziati delle quote a loro carico,