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Sentenza 8 maggio 2024
Sentenza 8 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 08/05/2024, n. 18103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18103 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: D'AT LU nata a [...] il [...] D'AT AR KA nata a [...] il [...] avverso la sentenza del 20/06/2023 del CORTE APPELLO di SALERNO udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
lette le conclusioni del PG PAOLA MASTROBERARDINO che conclude per l'inammissibilità dei ricorsi. Ricorso trattato ex art. 23 comma 8 d.l. 137/2020 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con l'impugnato provvedimento la Corte d'appello di Salerno ha confermato la sentenza pronunciata l'11 gennaio 2023 dal Tribunale di Salerno nei confronti delle imputate, condannate alla pena di giustizia per il reato di ricettazione. 2. Le imputate hanno presentato distinti ricorsi per cassazione. IA D'AT con il primo motivo lamenta violazione dell'art.606 lett. b) ed e) c.p.p. per inosservanza di legge, mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancata o insufficiente identificazione dell'imputata. Con un secondo motivo di ricorso si deducono le medesime violazioni (violazione dell'art.606 lett. b) ed e) c.p.p. per inosservanza di legge, mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione) in relazione alla mancata applicazione dell'art.131 bis c.p.. AR D'AT formula tre motivi di ricorso, tutti incentrati su lamentate violazioni di legge. íci\ Penale Sent. Sez. 2 Num. 18103 Anno 2024 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: FLORIT FRANCESCO Data Udienza: 23/01/2024 Il primo concerne le modalità della notifica del decreto di citazione in appello, avvenuto presso il difensore ancor prima che la procedura di notifica presso il domicilio dell'imputata andasse deserta. L'imputata non ha avuto conoscenza della vocatio in judicio in appello, con conseguente nullità della sentenza. Il secondo motivo si incentra sulla mancanza di prova della consapevolezza, da parte dell'imputata, dell'origine furtiva del braccialetto che ella, in verità, non voleva vendere ma solo stimare. Con il terzo motivo si lamenta la illegittimità della mancata applicazione dell'art.131 bis c.p., alla luce della concreta modestia del fatto. 3. Con memoria inviata per PEC il Sostituto Procuratore Generale Paola Mastroberardino ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. 4. Entrambi i ricorsi sono inammissibili perché basati su motivi manifestamente infondati, generici o non consentiti. Appare opportuna, almeno in parte, la trattazione unitaria dei motivi comuni, per ragioni di economia e di logica espositiva. 4.1 Affetti da genericità e comunque non consentiti sono i motivi che afferiscono alla affermazione di responsabilità delle due imputate, in relazione alla identificazione (IA D'AT) o all'elemento psicologico (AR D'AT) trattandosi, seppure dedotti anche in relazione ad una violazione di legge, del ricorrente motivo attinente al merito, precluso par excellence in questa sede, in quanto riservato al giudice di primo e di secondo grado. Deve essere in tal senso sottolineato che è preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez.3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01). Nel caso concreto, i due menzionati profili sono entrambi affrontati ed esauriti adeguatamente, rispettivamente a pg.5 ed a pg.7 e 8 della motivazione con argomenti non manifestamente illogici e che nemmeno le difese delle imputate giungono a definire tali. 4.2 Manifestamente infondati e generici sono i motivi che attengono alla mancata applicazione della circostanza di esclusione della punibilità costituita dalla particolare tenuità del fatto (art.131 bis c.p.). Nessuno dei ricorsi, in relazione a questo specifico aspetto, si confronta con il contenuto della sentenza che, facendo riferimento alla fattura artigianale del monile, eseguito su ordinazione del padre della derubata (come era emerso nel corso del processo), allude ad un braccialetto di valore tutt'altro che trascurabile, etiamsi daremus, quod sine magno scelere dari nequit, anche se ammettessimo, cosa con non può ammettersi senza grave errore, che il valore affettivo e simbolico del bene non abbiano un'incidenza sul danno morale causato dal reato, che rientra pur sempre nella valutazione e commisurazione dell'entità del fatto. Per contro, del tutto priva di prova, e pertanto meramente assertiva e ripetitiva di doglianze già adeguatamente e motivatamente respinte, è la tesi del valore modesto del monile. 4.3 Ultimo, per mera logica espositiva, sebbene concettualmente preliminare, è il primo motivo di ricorso di AR D'amato, relativo alle modalità di notifica della citazione in appello. Esaminati gli atti (con riguardo alle questioni di natura processuale la Corte di cassazione è giudice anche del fatto e per risolvere la relativa questione può accedere all'esame diretto degli atti processuali -Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 nonché, da ultimo, Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, non mass. sul punto) si constata che tutte le notifiche sono state inviate il 28 aprile e che quella destinata a AR D'AT reca l'attestazione (datata 8 maggio) di temporanea assenza. In sostanza, la modalità di notifica attuata dalla Cancelleria della Corte d'appello, con un approccio 'cautelativo' diretto ad 'assicurare il risultato', ha anticipato la condizione che si è materializzata solo in epoca successiva alla notifica al difensore. Si tratta di una modalità non corretta, a mente del disposto dell'art.161 comma 4 c.p.p., ma non espressamente sanzionata di nullità, risolvendosi in una mera irregolarità. Soprattutto, ciò che è più importante, non vi è stato alcun concreto pregiudizio da parte della imputata o della sua difesa, nemmeno ipotizzato nel motivo di ricorso, che va pertanto dichiarato inammissibile in parte qua. 5. All'inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 23 gennaio 2024 Il Consigliere relatóre La Presidente
lette le conclusioni del PG PAOLA MASTROBERARDINO che conclude per l'inammissibilità dei ricorsi. Ricorso trattato ex art. 23 comma 8 d.l. 137/2020 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con l'impugnato provvedimento la Corte d'appello di Salerno ha confermato la sentenza pronunciata l'11 gennaio 2023 dal Tribunale di Salerno nei confronti delle imputate, condannate alla pena di giustizia per il reato di ricettazione. 2. Le imputate hanno presentato distinti ricorsi per cassazione. IA D'AT con il primo motivo lamenta violazione dell'art.606 lett. b) ed e) c.p.p. per inosservanza di legge, mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancata o insufficiente identificazione dell'imputata. Con un secondo motivo di ricorso si deducono le medesime violazioni (violazione dell'art.606 lett. b) ed e) c.p.p. per inosservanza di legge, mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione) in relazione alla mancata applicazione dell'art.131 bis c.p.. AR D'AT formula tre motivi di ricorso, tutti incentrati su lamentate violazioni di legge. íci\ Penale Sent. Sez. 2 Num. 18103 Anno 2024 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: FLORIT FRANCESCO Data Udienza: 23/01/2024 Il primo concerne le modalità della notifica del decreto di citazione in appello, avvenuto presso il difensore ancor prima che la procedura di notifica presso il domicilio dell'imputata andasse deserta. L'imputata non ha avuto conoscenza della vocatio in judicio in appello, con conseguente nullità della sentenza. Il secondo motivo si incentra sulla mancanza di prova della consapevolezza, da parte dell'imputata, dell'origine furtiva del braccialetto che ella, in verità, non voleva vendere ma solo stimare. Con il terzo motivo si lamenta la illegittimità della mancata applicazione dell'art.131 bis c.p., alla luce della concreta modestia del fatto. 3. Con memoria inviata per PEC il Sostituto Procuratore Generale Paola Mastroberardino ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. 4. Entrambi i ricorsi sono inammissibili perché basati su motivi manifestamente infondati, generici o non consentiti. Appare opportuna, almeno in parte, la trattazione unitaria dei motivi comuni, per ragioni di economia e di logica espositiva. 4.1 Affetti da genericità e comunque non consentiti sono i motivi che afferiscono alla affermazione di responsabilità delle due imputate, in relazione alla identificazione (IA D'AT) o all'elemento psicologico (AR D'AT) trattandosi, seppure dedotti anche in relazione ad una violazione di legge, del ricorrente motivo attinente al merito, precluso par excellence in questa sede, in quanto riservato al giudice di primo e di secondo grado. Deve essere in tal senso sottolineato che è preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez.3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01). Nel caso concreto, i due menzionati profili sono entrambi affrontati ed esauriti adeguatamente, rispettivamente a pg.5 ed a pg.7 e 8 della motivazione con argomenti non manifestamente illogici e che nemmeno le difese delle imputate giungono a definire tali. 4.2 Manifestamente infondati e generici sono i motivi che attengono alla mancata applicazione della circostanza di esclusione della punibilità costituita dalla particolare tenuità del fatto (art.131 bis c.p.). Nessuno dei ricorsi, in relazione a questo specifico aspetto, si confronta con il contenuto della sentenza che, facendo riferimento alla fattura artigianale del monile, eseguito su ordinazione del padre della derubata (come era emerso nel corso del processo), allude ad un braccialetto di valore tutt'altro che trascurabile, etiamsi daremus, quod sine magno scelere dari nequit, anche se ammettessimo, cosa con non può ammettersi senza grave errore, che il valore affettivo e simbolico del bene non abbiano un'incidenza sul danno morale causato dal reato, che rientra pur sempre nella valutazione e commisurazione dell'entità del fatto. Per contro, del tutto priva di prova, e pertanto meramente assertiva e ripetitiva di doglianze già adeguatamente e motivatamente respinte, è la tesi del valore modesto del monile. 4.3 Ultimo, per mera logica espositiva, sebbene concettualmente preliminare, è il primo motivo di ricorso di AR D'amato, relativo alle modalità di notifica della citazione in appello. Esaminati gli atti (con riguardo alle questioni di natura processuale la Corte di cassazione è giudice anche del fatto e per risolvere la relativa questione può accedere all'esame diretto degli atti processuali -Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 nonché, da ultimo, Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, non mass. sul punto) si constata che tutte le notifiche sono state inviate il 28 aprile e che quella destinata a AR D'AT reca l'attestazione (datata 8 maggio) di temporanea assenza. In sostanza, la modalità di notifica attuata dalla Cancelleria della Corte d'appello, con un approccio 'cautelativo' diretto ad 'assicurare il risultato', ha anticipato la condizione che si è materializzata solo in epoca successiva alla notifica al difensore. Si tratta di una modalità non corretta, a mente del disposto dell'art.161 comma 4 c.p.p., ma non espressamente sanzionata di nullità, risolvendosi in una mera irregolarità. Soprattutto, ciò che è più importante, non vi è stato alcun concreto pregiudizio da parte della imputata o della sua difesa, nemmeno ipotizzato nel motivo di ricorso, che va pertanto dichiarato inammissibile in parte qua. 5. All'inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 23 gennaio 2024 Il Consigliere relatóre La Presidente