Articolo 44 della Legge 29 dicembre 1990, n. 428
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27 gennaio 1991
Art. 44. (Prezzi dei prodotti: criteri di delega). 1. L'attuazione delle direttive del Consiglio 88/314/CEE e 88/315/CEE avverra' in base al criterio di estendere, per i prezzi dei prodotti alimentari, l'obbligo di indicare anche il prezzo per unita' di misura a tutti i prodotti preconfezionati in quantita' prestabilite, fatte salve le deroghe espressamente previste dalla predetta direttiva del Consiglio 88/315/CEE e dalle altre disposizioni in materia.
Nota all' art. 44:
- Le direttive 88/314 CEE e 88/315 /315/CEE sono state pubblicate in G.U.R.I. n. 63 del 18 agosto 1988, 2a serie speciale.
Entrata in vigore il 27 gennaio 1991