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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 07/07/2025, n. 369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 369 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MASSA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Massa, in composizione monocratica, in persona del
Giudice Unico dott. Domenico Provenzano ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2770/2018 R.G. promossa da
(Cod. Fisc. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(Cod. Fisc. ) C.F._2 rappresentati e difesi e rappresentati dall'Avv. Paolo Mione e dall'Avv.
Sabina Ambrogetti, domiciliati presso i loro indirizzi PEC attori
nei confronti di
già Controparte_1 [...]
P. IVA ), in persona del suo procuratore Controparte_2 P.IVA_1 speciale Avv. rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Controparte_3
Grassia e Guido Maria Tacchi, domiciliata presso i loro indirizzi PEC e Email_1
Email_2 convenuta
Oggetto: risarcimento danni – responsabilità ex art. 2049 c.c.
CONCLUSIONI
Per gli attori (cfr. note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza di p.c. del 07.02.2025 ed atto di citazione):
“Piaccia al Tribunale adito, per la causali di cui in narrativa, accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta nella causazione del danno, patrimoniale e non patrimoniale, subito dagli attori per i fatti di cui in narrativa e, in conseguenza, accertare il diritto dei signori e Parte_2
ad essere risarciti di ogni danno patrimoniale e non Parte_1 patrimoniale dagli stessi subito nella misura complessiva di € 245.180,39
o nella differente somma che dovesse essere ritenuta equa e/o di giustizia all'esito dell'espletanda istruttoria e, per l'effetto, condannare
[...]
in persona del legale rapp.p.t, al pagamento in favore degli CP_2 attori della somma di € 245.180,39 o nella differente somma che dovese esser ritenuta equa e/o di giustizia all'esito dell'espletanda istruttoria. Vinte le spese”
Per la convenuta (cfr. note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza di p.c. del 07.02.2025):
2 “Voglia l'Ecc.mo G.U., contrariis rejectis, così giudicare:
1. Nel merito, per i titoli e le causali di cui alla narrativa, respingere le domande tutte di parte attrice, perché infondate in fatto ed in diritto.
2. Sempre nel merito, in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento delle pretese avversarie, accertare e dichiarare la sussistenza di colpa grave a carico dei sigg. e i quali hanno favorito la causazione ed Pt_1 Controparte_4 il protrarsi dell'illecito; per l'effetto ridurre in modo corrispondente ex art.
1227 c.c. il diritto al risarcimento del danno e/o dichiararlo estinto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari. In via istruttoria, si oppone alle ulteriori istanze istruttorie avversarie, ribadendo la richiesta di revoca di quelle ammesse.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e convenivano in giudizio, dinanzi al Parte_1 Parte_2
Tribunale di Massa, odierni attori, Controparte_2 deducendo: di essersi rivolti, nel 1998, a , che operava Persona_1 quale agente/promotore finanziario per conto dell'allora Controparte_2
affinché gestisse il di loro patrimonio, consegnando allo
[...] stesso i propri risparmi;
che il predetto nel 2002, era stato affiancato nella gestione del Per_1 patrimonio degli stessi attori dalla di lui figlia Pt_1 Parte_3 avendo essi portato alla loro attenzione documentazione attestanti l''andamento degli investimenti in precedenza effettuati dai predetti agenti su loro incarico (in particolare, in riferimento al “Certificato Investimenti
Fondo Julius Baer” ed alla “polizza CNP Vita n. 1293906) ed i relativi
3 rendiconti, inerenti all'arco temporale dal 1998 al 2009, prospetti dai quali era dato evincere l'incremento del valore degli stessi investimenti;
che, in particolare, in base alla documentazione loro consegnata, il valore complessivo del portafoglio, comprensivo degli investimenti effettuati dai sarebbe stato ammontante, alla data del 21.06.2010, ad € Per_1
381.075,83; di essere stati in seguito contattati, nel 2011, da altro promotore, tale
, la quale aveva comunicato loro che Persona_2 Controparte_2 aveva revocato ogni incarico ai e che sarebbe stata la
[...] Per_1 stessa quale nuovo agente, che avrebbe gestito il loro Per_2 portafoglio, essendo emerso, attraverso tali colloqui, che il loro patrimonio aveva, in realtà, subito una significativa diminuzione di valore rispetto alle aspettative di profitto già prospettate dai corrispondendo, Per_1 sempre alla data del 21.06.2010, ad un totale di € 165.804,06; che questi ultimi avevano consegnato loro documentazione falsificata per far apparire una consistenza patrimoniale superiore alla effettiva e per nascondere le perdite subite dagli attori a seguito di operazioni finanziarie rischiose, rivelatesi dannose, essendo peraltro emersa la stipulazione di polizze assicurative a proprio nome recanti firme apocrife;
di aver sporto denuncia nei confronti dei essendo stato radicato Per_1 procedimento penale a loro carico presso questo stesso Tribunale di
Massa ed essendo stati i medesimi promotori radiati dall'albo professionale in forza di delibera CONSOB, in quanto ritenuti responsabili, per l'appunto, di aver falsificato la documentazione sulla situazione economica di vari clienti;
che dall'operato dei era loro derivato rilevante danno Per_1 patrimoniale, consistente nella differenza tra il capitale dagli stessi falsamente rendicontato e quello effettivo, quale risultante a seguito degli investimenti operati, differenza corrispondente ad € 215.271,77, somma comprensiva di interessi calcolati con il metodo del c.d. “interesse semplice” ed ammontanti ad € 29.908,62;
4 che dalla vicenda era derivato loro anche un pregiudizio di natura non patrimoniale, correlato allo stress ed allo stato d'ansia che li aveva colpiti;
che la responsabilità oggettiva indiretta di sussisteva in Controparte_2 solido con quella dei promotori, ex artt. 2048 e 2049 c.c., ai sensi dell'art. 31 T.U.F e del D.Lgs. n. 58/1998, essendo la banca mandante tenuta a vigilare sull'operato dei propri promotori e, quindi, a rispondere dei danni da questi ultimi cagionati alla clientela nello svolgimento dell'attività loro affidata, essendo l'illecito perpetrato dai promotori finanziari avvinto da nesso di occasionalità necessaria con detta attività.
Concludevano instando affinchè, previo accertamento della dedotta responsabilità della banca convenuta, la stessa venisse condannata al pagamento, in proprio favore, a titolo risarcitorio, della complessiva somma di € 245.180,39, o di quella diversa che fosse risultata all'esito dell'istruttoria, in riferimento ai danni patrimoniali e non patrimoniali dedotti.
Si costituiva deducendo: Controparte_2
l'esistenza di molteplici rapporti tra le parti;
la piena conoscenza da parte degli attori della loro posizione;
l'inesistenza di distrazioni di somme nella gestione dei loro investimenti;
che gli attori non avevano svolto specifiche contestazioni circa la scorrettezza o l'inadeguatezza di talune delle operazioni finanziarie poste in essere su proprio incarico, avendo essi, in realtà, conseguito benefici economici dalle stesse - ammontanti, negli anni, ad un totale di €
21.000,00 - rispetto al valore delle somme investite;
che non risultava allegata, né provata, una condotta distrattiva dei promotori che avevano operato per proprio conto;
che gli nel corso del rapporto, avevano ricevuto precisa Pt_1 rendicontazione periodica dell'andamento degli investimenti, avendo essi avuto sempre contezza della consistenza della propria situazione patrimoniale;
che le produzioni avversarie erano irrilevanti ed inutilizzabili nei propri confronti ai fini della decisione, risultando, in particolare, non sufficienti le
5 rendicontazioni e/o le dichiarazioni rilasciate dai risultando le Per_1 prime tutte prive di data certa, alcune di esse non sottoscritte, altre palesemente false e non provenienti dalla stessa banca convenuta, altre di dubbia provenienza, inidonee ad indurre in inganno gli interessati (in ragione dell'inverosimile entità del presunto incremento di valore degli investimenti rispetto a quella delle somme conferite dai clienti per effettuarli), altre ancora consistenti in prospetti accompagnati dall'effettiva movimentazione del conto corrente e degli investimenti, quale consultabile dal sito della banca;
che eventuali dichiarazioni confessorie riferibili dai non erano Per_1 comunque opponibili alla banca, a norma degli artt. 1309 e 2731 c.c., ai fini del coinvolgimento della stessa nella responsabilità dedotta;
che alcun rilievo assumeva la sanzione irrogata dalla occorrendo CP_5 in ambito giudiziale fornire la prova dei presunti illeciti, prova da acquisire nel processo;
che era stato promotore finanziario con “mandato Persona_1
d'agenzia” senza rappresentanza per conto della cessata Banca Sara nel periodo tra il 08.02.2007 ed il 15.02.2010, mentre la di lui figlia Parte_3 lo era stata dal 10.08.2006 fino al 15.10.2009; che la cessazione del rapporto di agenzia tra il e Per_1 Controparte_6 era stata tempestivamente conosciuta dagli attori (come era dato evincere dalla stessa narrativa contenuta in citazione, nella quale gli Uberti avevano ammesso di aver “seguito” il promotore presso i vari intermediari, ciò che dimostrava la fiducia riposta dagli attori nei confronti degli stessi agenti/promotori; che l'avversa pretesa risarcitoria era infondata, in quanto destituita di supporto probatorio, occorrendo, ai fini della configurazione della responsabilità dell'intermediario finanziario, di cui all'art. 31 T.U.F., la dimostrazione sia del fatto illecito del promotore, sia del danno ingiusto subito dal cliente, sia del nesso causale tra l'operato del promotore ed il danno medesimo.
Concludeva, pertanto, per il rigetto della domanda.
6 La causa, istruita mediante l'assunzione di prove testimoniali e con l'espletamento di C.T.U. contabile, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate con note scritte ex art. 127 c.p.c. ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 07.02.2025, alla scadenza dei termini di rito assegnati per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
§§§§§§§§§§§§§§
Ricostruita la materia del contendere nei termini sin qui sintetizzati, va premesso che la responsabilità risarcitoria della banca preponente per i danni arrecati alla clientela dai promotori nell'esercizio dell'attività di intermediazione finanziaria, ex art. 31, comma 3 del D.Lgs. n. 58/1998 (cd.
T.U.F.) – rilevante in chiave di occasionalità necessaria (essendo sufficiente che il rapporto di preposizione abbia favorito ed agevolato la commissione dell'illecito posto in essere nello svolgimento dell'incarico) - è inquadrabile nell'alveo dell'art. 2049 c.c., quale ipotesi di responsabilità oggettiva ed indiretta della stessa preponente per l'operato per il danno provocato dai propri incaricati, sui quali la prima ha poteri direttivi e di vigilanza;
detta responsabilità trova la sua ragion d'essere nel fatto che l'agire del promotore è uno degli strumenti dei quali l'intermediario si avvale nell'organizzazione della propria impresa, traendone benefici ai quali è ragionevole far corrispondere i rischi, secondo l'antica regola per cui ubi commoda et eius incommoda; per altro verso, e in termini più specifici, nell'esigenza di offrire un'adeguata garanzia ai destinatari delle offerte fuori sede loro rivolte dall'intermediario per il tramite del promotore, giacché, per l'appunto per le caratteristiche di questo genere di offerte, la buona fede dei clienti può più facilmente esserne sorpresa ed aggirata (cfr., ex plurimis, Cass. n. 3425/2025, Id. n.
3061/2018, Id. n. 12448/2012, Id. n. 8229/2006).
7 Va peraltro preliminarmente evidenziato che l'infondatezza della pretesa risarcitoria azionata nella fattispecie in esame è evincibile già soltanto in considerazione dell'incongruenza ed inverosimiglianza assertiva che connota la prospettazione dei fatti posti a fondamento della medesima domanda: non essendo state allegate (né del resto provate) condotte distrattive poste in essere dai quali promotori finanziari che Per_1 operarono per conto di (cui è Controparte_6 subentrata costituitasi Controparte_1 quale successore a titolo particolare dell'attrice, in forza di atto di fusione per incorporazione, con atto di intervento depositato il 05.02.2025) rispetto alle somme poste a disposizione per effettuare gli investimenti, o a quelle che sarebbero in ipotesi derivate per effetto degli stessi, né altri diversi profili di perdita, totale o parziale, del capitale investito, il danno patrimoniale dedotto dagli attori sarebbe evincibile – in base al loro stesso assunto difensivo - dal raffronto tra una situazione patrimoniale vantaggiosa falsamente rappresentata dai predetti promotori, quale si sarebbe configurata in dipendenza delle stesse operazioni finanziarie
(attraverso l'esibizione ai clienti di “una documentazione volutamente falsificata, in modo da far loro apparire una consistenza patrimoniale superiore a quella effettiva”), ed il reale andamento degli investimenti medesimi, integrante una situazione patrimoniale molto meno proficua rispetto a quella in tal modo rappresentata ai clienti (“… alla data del
21.06.2010 il portafoglio degli attori portava la somma effettiva di euro
165.804,06, anziché quella falsamente rappresentata dai pari ad Per_1
€ 381.075,83”). Siffatta allegazione, a ben vedere, al di là della sua genericità (in mancanza di specificazione delle somme impiegate, in rapporto a quelle risultanti all'esito delle operazioni, costituite da un portafoglio pari ad un totale di € 165.804,06 al 21.06.2010, per quanto appena chiarito), attenendo alla differenza tra una situazione vantaggiosa insussistente (in quanto per l'appunto, inveritiera) e quella (meno favorevole) corrispondente al reale andamento degli investimenti operati, si risolve nella prospettazione non già di un danno effettivo (quale avrebbe
8 potuto configurarsi, ad esempio, se si fossero lamentatati l'opzione per forme di investimento diverse da quelle indicate dai clienti e/o risultati della gestione finanziaria meno favorevoli rispetto a quelli che sarebbero stati verosimilmente conseguiti attraverso forme di investimento alternative, più confacenti al profilo dei clienti e meno rischiose), bensì in una mera
“ipotesi” di danno, in difetto di riscontro di sorta di una perdita economica o di un mancato profitto nella sfera giuridica degli attori;
in definitiva, nella prospettazione della divergenza tra un risultato sperato e falsamente rappresentato dai promotori e quello realmente registrato, divergenza che, in quanto tale, non può evidentemente costituire un pregiudizio patrimoniale effettivo e quindi risarcibile.
Non risulta del resto contestato che taluni degli investimenti effettuati attraverso i promotori on siano stati commissionati, autorizzati o Per_1 approvati dai clienti, né è stata allegata la composizione del portafoglio degli attori anteriormente agli investimenti posti a fondamento della pretesa risarcitoria, difettando, altresì, specifica contestazione dell'idoneità delle operazioni finanziarie poste in essere su indicazione dei d Per_1 il profilo di attitudine ad rischio nel quale era inquadrabile la posizione dei clienti, in rapporto alla pregressa consistenza del loro portafoglio finanziario.
Alcuna specifica allegazione risulta circa il risultato dell'investimento nelle polizze assicurative che gli attori hanno dedotto essere state stipulate con proprie firme apocrife, non essendo dato comprendere se, sotto quale profilo ed in quale misura, in base alla loro stessa linea difensiva, il prospettato danno patrimoniale attenga anche alle somme utilizzate per contrarre dette polizze.
Ciò posto, essendo l'illecito posto a fondamento dell'azione prospettato dagli attori, come già precisato, nella dissimulazione di un andamento proficuo degli investimenti al fine di occultare il reale valore del portafoglio in dipendenza di operazioni finanziarie asseritamente rischiose ed essendo stato il pregiudizio patrimoniale derivato da tale condotta individuato non già in un danno emergente rispetto al capitale investito,
9 bensì – per quanto è dato ragionevolmente evincere dalla generica allegazione sul punto svolta – dal lucro cessante in riferimento alla
(potenziale ed in realtà inesistente) situazione finanziaria falsamente rappresentata dai promotori incaricati dalla convenuta (“Nel 2011 ….. a seguito di colloqui con il nuovo promotore finanziario, i signori Pt_1 avevano modo di accertare come il loro patrimonio fosse significativamente inferiore rispetto a quanto loro prospettato dai promotori ovvero ammontasse ad euro 165.804,06”, cfr. citazione, pag. 2), Per_1
l'omessa specificazione della consistenza del portafoglio degli attori anteriormente all'effettuazione degli investimenti contestati non consente – già in punto di assolvimento dell'onere assertivo – riscontro di sorta in sede giudiziale circa l'effettiva verificazione di un pregiudizio patrimoniale
(per quanto evidenziato ipotizzato in relazione ad una situazione finanziaria falsamente rappresentata dai ed auspicata dai clienti, Per_1 pertanto non reale).
Siffatta lacuna assertiva, del resto, non è stata colmata neanche all'esito della C.T.U. espletata dal dott. , il quale, Persona_3 esaminata la documentazione prodotta dagli attori (in buona parte priva di logo e di firma e quindi di incerta provenienza), ha dovuto constatare e porre in evidenza l'inidoneità ed insufficienza della stessa onde ricostruire l'andamento degli investimenti effettuati dagli attori attraverso i promotori e non essendo emersi chiarimenti Persona_1 Parte_3 ed elementi utili a tal fine all'esito della presentazione della relazione esplicativa predisposta dal C.T.P. degli attori ed essendo risultata, per converso, più attendibile e precisa quella trasmessa dal C.T.P. della convenuta. Il predetto C.T.U. ha accertato che gli investimenti effettuati dagli attraverso i suddetti promotori hanno fruttato un profitto pari a Pt_1 complessivi € 14.952,23, somma corrispondente alla differenza tra il capitale investito e quanto riscosso all'esito del disinvestimento (ovvero alla differenza tra “acquisti” e “vendite”), fornendo riscontro, sotto tale profilo, all'assunto difensivo della banca;
circostanza che consente di escludere, di per sé sola, ogni ipotetica perdita patrimoniale in capo agli
10 investitori, non valendo ad integrare riscontro del pregiudizio patrimoniale dedotto, come dianzi rimarcato, la differenza tra il patrimonio risultante dai rendiconti consegnati dai (pari ad € 381.075,83) e quello Per_1 desumibile dai rendiconti effettivi inviati dalla banca agli stessi clienti, essendo del resto incontestato, ex art. 115 c.p.c., che questi ultimi abbiano ricevuto periodica trasmissione degli estratti conto relativi ai rapporti correlati ai richiamati investimenti. Non si vede, del resto, per quale ragionevole motivo l'andamento di detti investimenti risultante dai prospetti esibiti dai promotori sarebbe risultato per i clienti più attendibile e veritiero rispetto a quello attestato dalla rendicontazione periodica fornita dalla banca preponente, dovendosi escludere qualsivoglia condotta decettiva riferibile alla banca, così come l'attitudine della condotta dei promotori a trarre in inganno gli investitori, stante, per l'appunto, la disponibilità in capo ai medesimi della documentazione ufficiale avente la funzione di fedele rendicontazione delle operazioni finanziarie intraprese.
Quanto appena esposto, giova ribadire, a prescindere dall'insussistenza del pregiudizio patrimoniale, così come dedotto, pregiudizio della cui concreta sussistenza non è emersa dimostrazione, del resto, neanche attraverso l'esperita istruttoria testimoniale;
ciò che vale ad escludere, di per sé solo, la prospettata responsabilità risarcitoria della banca preponente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 31 comma 3 del T.U.F..
L'accertamento compiuto dal C.T.U., con puntuale metodica analitica, retta da rigore scientifico, e con argomentazioni congrue ed esenti da censure di ordine logico merita di essere posto a fondamento della presente decisione.
Per mera completezza di motivazione, qualsivoglia ipotetica dichiarazione ricognitiva (in relazione alla dedotta obbligazione risarcitoria) o confessoria in ipotesi rinvenibile nella documentazione predisposta dai (ed Per_1 agli stessi soltanto riferibile) e prodotta in giudizio non potrebbe assumere efficacia nei confronti della banca convenuta, nella sua veste di litisconsorte facoltativa, rispettivamente ai sensi dell'art. 1309 c.c. e del combinato disposto di cui agli art. 2735 comma 1 e 2733 comma 3 c.c..
11 In virtù dell'infondatezza della pretesa risarcitoria inerente al danno patrimoniale, non mette conto esaminare quella concernente il dedotto pregiudizio non patrimoniale, dovendosi al riguardo rimarcare, in difetto di documentazione sanitaria inerente allo stato di salute dei medesimi,
l'inammissibilità, per la sua evidente finalità esplorativa, della C.T.U. medico legale alla quale gli attori hanno affidato la dimostrazione di tale ultima posta risarcitoria.
Il regime delle spese di lite – che si liquidano come da dispositivo - viene definito in conformità al principio di soccombenza, ex art. 91 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa, in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, rigetta le domande proposte da e . Parte_1 Parte_2
Condanna gli attori alla rifusione in favore della convenuta
(già Controparte_1 [...]
) delle spese processuali, che liquida in complessivi € Controparte_6
9.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali ed oltre I.V.A. e C.P.A., dovuti per legge.
Così deciso in Massa, il 01.07.2025
Il Giudice
dott. Domenico Provenzano
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Massa, in composizione monocratica, in persona del
Giudice Unico dott. Domenico Provenzano ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2770/2018 R.G. promossa da
(Cod. Fisc. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(Cod. Fisc. ) C.F._2 rappresentati e difesi e rappresentati dall'Avv. Paolo Mione e dall'Avv.
Sabina Ambrogetti, domiciliati presso i loro indirizzi PEC attori
nei confronti di
già Controparte_1 [...]
P. IVA ), in persona del suo procuratore Controparte_2 P.IVA_1 speciale Avv. rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Controparte_3
Grassia e Guido Maria Tacchi, domiciliata presso i loro indirizzi PEC e Email_1
Email_2 convenuta
Oggetto: risarcimento danni – responsabilità ex art. 2049 c.c.
CONCLUSIONI
Per gli attori (cfr. note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza di p.c. del 07.02.2025 ed atto di citazione):
“Piaccia al Tribunale adito, per la causali di cui in narrativa, accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta nella causazione del danno, patrimoniale e non patrimoniale, subito dagli attori per i fatti di cui in narrativa e, in conseguenza, accertare il diritto dei signori e Parte_2
ad essere risarciti di ogni danno patrimoniale e non Parte_1 patrimoniale dagli stessi subito nella misura complessiva di € 245.180,39
o nella differente somma che dovesse essere ritenuta equa e/o di giustizia all'esito dell'espletanda istruttoria e, per l'effetto, condannare
[...]
in persona del legale rapp.p.t, al pagamento in favore degli CP_2 attori della somma di € 245.180,39 o nella differente somma che dovese esser ritenuta equa e/o di giustizia all'esito dell'espletanda istruttoria. Vinte le spese”
Per la convenuta (cfr. note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza di p.c. del 07.02.2025):
2 “Voglia l'Ecc.mo G.U., contrariis rejectis, così giudicare:
1. Nel merito, per i titoli e le causali di cui alla narrativa, respingere le domande tutte di parte attrice, perché infondate in fatto ed in diritto.
2. Sempre nel merito, in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento delle pretese avversarie, accertare e dichiarare la sussistenza di colpa grave a carico dei sigg. e i quali hanno favorito la causazione ed Pt_1 Controparte_4 il protrarsi dell'illecito; per l'effetto ridurre in modo corrispondente ex art.
1227 c.c. il diritto al risarcimento del danno e/o dichiararlo estinto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari. In via istruttoria, si oppone alle ulteriori istanze istruttorie avversarie, ribadendo la richiesta di revoca di quelle ammesse.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e convenivano in giudizio, dinanzi al Parte_1 Parte_2
Tribunale di Massa, odierni attori, Controparte_2 deducendo: di essersi rivolti, nel 1998, a , che operava Persona_1 quale agente/promotore finanziario per conto dell'allora Controparte_2
affinché gestisse il di loro patrimonio, consegnando allo
[...] stesso i propri risparmi;
che il predetto nel 2002, era stato affiancato nella gestione del Per_1 patrimonio degli stessi attori dalla di lui figlia Pt_1 Parte_3 avendo essi portato alla loro attenzione documentazione attestanti l''andamento degli investimenti in precedenza effettuati dai predetti agenti su loro incarico (in particolare, in riferimento al “Certificato Investimenti
Fondo Julius Baer” ed alla “polizza CNP Vita n. 1293906) ed i relativi
3 rendiconti, inerenti all'arco temporale dal 1998 al 2009, prospetti dai quali era dato evincere l'incremento del valore degli stessi investimenti;
che, in particolare, in base alla documentazione loro consegnata, il valore complessivo del portafoglio, comprensivo degli investimenti effettuati dai sarebbe stato ammontante, alla data del 21.06.2010, ad € Per_1
381.075,83; di essere stati in seguito contattati, nel 2011, da altro promotore, tale
, la quale aveva comunicato loro che Persona_2 Controparte_2 aveva revocato ogni incarico ai e che sarebbe stata la
[...] Per_1 stessa quale nuovo agente, che avrebbe gestito il loro Per_2 portafoglio, essendo emerso, attraverso tali colloqui, che il loro patrimonio aveva, in realtà, subito una significativa diminuzione di valore rispetto alle aspettative di profitto già prospettate dai corrispondendo, Per_1 sempre alla data del 21.06.2010, ad un totale di € 165.804,06; che questi ultimi avevano consegnato loro documentazione falsificata per far apparire una consistenza patrimoniale superiore alla effettiva e per nascondere le perdite subite dagli attori a seguito di operazioni finanziarie rischiose, rivelatesi dannose, essendo peraltro emersa la stipulazione di polizze assicurative a proprio nome recanti firme apocrife;
di aver sporto denuncia nei confronti dei essendo stato radicato Per_1 procedimento penale a loro carico presso questo stesso Tribunale di
Massa ed essendo stati i medesimi promotori radiati dall'albo professionale in forza di delibera CONSOB, in quanto ritenuti responsabili, per l'appunto, di aver falsificato la documentazione sulla situazione economica di vari clienti;
che dall'operato dei era loro derivato rilevante danno Per_1 patrimoniale, consistente nella differenza tra il capitale dagli stessi falsamente rendicontato e quello effettivo, quale risultante a seguito degli investimenti operati, differenza corrispondente ad € 215.271,77, somma comprensiva di interessi calcolati con il metodo del c.d. “interesse semplice” ed ammontanti ad € 29.908,62;
4 che dalla vicenda era derivato loro anche un pregiudizio di natura non patrimoniale, correlato allo stress ed allo stato d'ansia che li aveva colpiti;
che la responsabilità oggettiva indiretta di sussisteva in Controparte_2 solido con quella dei promotori, ex artt. 2048 e 2049 c.c., ai sensi dell'art. 31 T.U.F e del D.Lgs. n. 58/1998, essendo la banca mandante tenuta a vigilare sull'operato dei propri promotori e, quindi, a rispondere dei danni da questi ultimi cagionati alla clientela nello svolgimento dell'attività loro affidata, essendo l'illecito perpetrato dai promotori finanziari avvinto da nesso di occasionalità necessaria con detta attività.
Concludevano instando affinchè, previo accertamento della dedotta responsabilità della banca convenuta, la stessa venisse condannata al pagamento, in proprio favore, a titolo risarcitorio, della complessiva somma di € 245.180,39, o di quella diversa che fosse risultata all'esito dell'istruttoria, in riferimento ai danni patrimoniali e non patrimoniali dedotti.
Si costituiva deducendo: Controparte_2
l'esistenza di molteplici rapporti tra le parti;
la piena conoscenza da parte degli attori della loro posizione;
l'inesistenza di distrazioni di somme nella gestione dei loro investimenti;
che gli attori non avevano svolto specifiche contestazioni circa la scorrettezza o l'inadeguatezza di talune delle operazioni finanziarie poste in essere su proprio incarico, avendo essi, in realtà, conseguito benefici economici dalle stesse - ammontanti, negli anni, ad un totale di €
21.000,00 - rispetto al valore delle somme investite;
che non risultava allegata, né provata, una condotta distrattiva dei promotori che avevano operato per proprio conto;
che gli nel corso del rapporto, avevano ricevuto precisa Pt_1 rendicontazione periodica dell'andamento degli investimenti, avendo essi avuto sempre contezza della consistenza della propria situazione patrimoniale;
che le produzioni avversarie erano irrilevanti ed inutilizzabili nei propri confronti ai fini della decisione, risultando, in particolare, non sufficienti le
5 rendicontazioni e/o le dichiarazioni rilasciate dai risultando le Per_1 prime tutte prive di data certa, alcune di esse non sottoscritte, altre palesemente false e non provenienti dalla stessa banca convenuta, altre di dubbia provenienza, inidonee ad indurre in inganno gli interessati (in ragione dell'inverosimile entità del presunto incremento di valore degli investimenti rispetto a quella delle somme conferite dai clienti per effettuarli), altre ancora consistenti in prospetti accompagnati dall'effettiva movimentazione del conto corrente e degli investimenti, quale consultabile dal sito della banca;
che eventuali dichiarazioni confessorie riferibili dai non erano Per_1 comunque opponibili alla banca, a norma degli artt. 1309 e 2731 c.c., ai fini del coinvolgimento della stessa nella responsabilità dedotta;
che alcun rilievo assumeva la sanzione irrogata dalla occorrendo CP_5 in ambito giudiziale fornire la prova dei presunti illeciti, prova da acquisire nel processo;
che era stato promotore finanziario con “mandato Persona_1
d'agenzia” senza rappresentanza per conto della cessata Banca Sara nel periodo tra il 08.02.2007 ed il 15.02.2010, mentre la di lui figlia Parte_3 lo era stata dal 10.08.2006 fino al 15.10.2009; che la cessazione del rapporto di agenzia tra il e Per_1 Controparte_6 era stata tempestivamente conosciuta dagli attori (come era dato evincere dalla stessa narrativa contenuta in citazione, nella quale gli Uberti avevano ammesso di aver “seguito” il promotore presso i vari intermediari, ciò che dimostrava la fiducia riposta dagli attori nei confronti degli stessi agenti/promotori; che l'avversa pretesa risarcitoria era infondata, in quanto destituita di supporto probatorio, occorrendo, ai fini della configurazione della responsabilità dell'intermediario finanziario, di cui all'art. 31 T.U.F., la dimostrazione sia del fatto illecito del promotore, sia del danno ingiusto subito dal cliente, sia del nesso causale tra l'operato del promotore ed il danno medesimo.
Concludeva, pertanto, per il rigetto della domanda.
6 La causa, istruita mediante l'assunzione di prove testimoniali e con l'espletamento di C.T.U. contabile, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate con note scritte ex art. 127 c.p.c. ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 07.02.2025, alla scadenza dei termini di rito assegnati per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
§§§§§§§§§§§§§§
Ricostruita la materia del contendere nei termini sin qui sintetizzati, va premesso che la responsabilità risarcitoria della banca preponente per i danni arrecati alla clientela dai promotori nell'esercizio dell'attività di intermediazione finanziaria, ex art. 31, comma 3 del D.Lgs. n. 58/1998 (cd.
T.U.F.) – rilevante in chiave di occasionalità necessaria (essendo sufficiente che il rapporto di preposizione abbia favorito ed agevolato la commissione dell'illecito posto in essere nello svolgimento dell'incarico) - è inquadrabile nell'alveo dell'art. 2049 c.c., quale ipotesi di responsabilità oggettiva ed indiretta della stessa preponente per l'operato per il danno provocato dai propri incaricati, sui quali la prima ha poteri direttivi e di vigilanza;
detta responsabilità trova la sua ragion d'essere nel fatto che l'agire del promotore è uno degli strumenti dei quali l'intermediario si avvale nell'organizzazione della propria impresa, traendone benefici ai quali è ragionevole far corrispondere i rischi, secondo l'antica regola per cui ubi commoda et eius incommoda; per altro verso, e in termini più specifici, nell'esigenza di offrire un'adeguata garanzia ai destinatari delle offerte fuori sede loro rivolte dall'intermediario per il tramite del promotore, giacché, per l'appunto per le caratteristiche di questo genere di offerte, la buona fede dei clienti può più facilmente esserne sorpresa ed aggirata (cfr., ex plurimis, Cass. n. 3425/2025, Id. n.
3061/2018, Id. n. 12448/2012, Id. n. 8229/2006).
7 Va peraltro preliminarmente evidenziato che l'infondatezza della pretesa risarcitoria azionata nella fattispecie in esame è evincibile già soltanto in considerazione dell'incongruenza ed inverosimiglianza assertiva che connota la prospettazione dei fatti posti a fondamento della medesima domanda: non essendo state allegate (né del resto provate) condotte distrattive poste in essere dai quali promotori finanziari che Per_1 operarono per conto di (cui è Controparte_6 subentrata costituitasi Controparte_1 quale successore a titolo particolare dell'attrice, in forza di atto di fusione per incorporazione, con atto di intervento depositato il 05.02.2025) rispetto alle somme poste a disposizione per effettuare gli investimenti, o a quelle che sarebbero in ipotesi derivate per effetto degli stessi, né altri diversi profili di perdita, totale o parziale, del capitale investito, il danno patrimoniale dedotto dagli attori sarebbe evincibile – in base al loro stesso assunto difensivo - dal raffronto tra una situazione patrimoniale vantaggiosa falsamente rappresentata dai predetti promotori, quale si sarebbe configurata in dipendenza delle stesse operazioni finanziarie
(attraverso l'esibizione ai clienti di “una documentazione volutamente falsificata, in modo da far loro apparire una consistenza patrimoniale superiore a quella effettiva”), ed il reale andamento degli investimenti medesimi, integrante una situazione patrimoniale molto meno proficua rispetto a quella in tal modo rappresentata ai clienti (“… alla data del
21.06.2010 il portafoglio degli attori portava la somma effettiva di euro
165.804,06, anziché quella falsamente rappresentata dai pari ad Per_1
€ 381.075,83”). Siffatta allegazione, a ben vedere, al di là della sua genericità (in mancanza di specificazione delle somme impiegate, in rapporto a quelle risultanti all'esito delle operazioni, costituite da un portafoglio pari ad un totale di € 165.804,06 al 21.06.2010, per quanto appena chiarito), attenendo alla differenza tra una situazione vantaggiosa insussistente (in quanto per l'appunto, inveritiera) e quella (meno favorevole) corrispondente al reale andamento degli investimenti operati, si risolve nella prospettazione non già di un danno effettivo (quale avrebbe
8 potuto configurarsi, ad esempio, se si fossero lamentatati l'opzione per forme di investimento diverse da quelle indicate dai clienti e/o risultati della gestione finanziaria meno favorevoli rispetto a quelli che sarebbero stati verosimilmente conseguiti attraverso forme di investimento alternative, più confacenti al profilo dei clienti e meno rischiose), bensì in una mera
“ipotesi” di danno, in difetto di riscontro di sorta di una perdita economica o di un mancato profitto nella sfera giuridica degli attori;
in definitiva, nella prospettazione della divergenza tra un risultato sperato e falsamente rappresentato dai promotori e quello realmente registrato, divergenza che, in quanto tale, non può evidentemente costituire un pregiudizio patrimoniale effettivo e quindi risarcibile.
Non risulta del resto contestato che taluni degli investimenti effettuati attraverso i promotori on siano stati commissionati, autorizzati o Per_1 approvati dai clienti, né è stata allegata la composizione del portafoglio degli attori anteriormente agli investimenti posti a fondamento della pretesa risarcitoria, difettando, altresì, specifica contestazione dell'idoneità delle operazioni finanziarie poste in essere su indicazione dei d Per_1 il profilo di attitudine ad rischio nel quale era inquadrabile la posizione dei clienti, in rapporto alla pregressa consistenza del loro portafoglio finanziario.
Alcuna specifica allegazione risulta circa il risultato dell'investimento nelle polizze assicurative che gli attori hanno dedotto essere state stipulate con proprie firme apocrife, non essendo dato comprendere se, sotto quale profilo ed in quale misura, in base alla loro stessa linea difensiva, il prospettato danno patrimoniale attenga anche alle somme utilizzate per contrarre dette polizze.
Ciò posto, essendo l'illecito posto a fondamento dell'azione prospettato dagli attori, come già precisato, nella dissimulazione di un andamento proficuo degli investimenti al fine di occultare il reale valore del portafoglio in dipendenza di operazioni finanziarie asseritamente rischiose ed essendo stato il pregiudizio patrimoniale derivato da tale condotta individuato non già in un danno emergente rispetto al capitale investito,
9 bensì – per quanto è dato ragionevolmente evincere dalla generica allegazione sul punto svolta – dal lucro cessante in riferimento alla
(potenziale ed in realtà inesistente) situazione finanziaria falsamente rappresentata dai promotori incaricati dalla convenuta (“Nel 2011 ….. a seguito di colloqui con il nuovo promotore finanziario, i signori Pt_1 avevano modo di accertare come il loro patrimonio fosse significativamente inferiore rispetto a quanto loro prospettato dai promotori ovvero ammontasse ad euro 165.804,06”, cfr. citazione, pag. 2), Per_1
l'omessa specificazione della consistenza del portafoglio degli attori anteriormente all'effettuazione degli investimenti contestati non consente – già in punto di assolvimento dell'onere assertivo – riscontro di sorta in sede giudiziale circa l'effettiva verificazione di un pregiudizio patrimoniale
(per quanto evidenziato ipotizzato in relazione ad una situazione finanziaria falsamente rappresentata dai ed auspicata dai clienti, Per_1 pertanto non reale).
Siffatta lacuna assertiva, del resto, non è stata colmata neanche all'esito della C.T.U. espletata dal dott. , il quale, Persona_3 esaminata la documentazione prodotta dagli attori (in buona parte priva di logo e di firma e quindi di incerta provenienza), ha dovuto constatare e porre in evidenza l'inidoneità ed insufficienza della stessa onde ricostruire l'andamento degli investimenti effettuati dagli attori attraverso i promotori e non essendo emersi chiarimenti Persona_1 Parte_3 ed elementi utili a tal fine all'esito della presentazione della relazione esplicativa predisposta dal C.T.P. degli attori ed essendo risultata, per converso, più attendibile e precisa quella trasmessa dal C.T.P. della convenuta. Il predetto C.T.U. ha accertato che gli investimenti effettuati dagli attraverso i suddetti promotori hanno fruttato un profitto pari a Pt_1 complessivi € 14.952,23, somma corrispondente alla differenza tra il capitale investito e quanto riscosso all'esito del disinvestimento (ovvero alla differenza tra “acquisti” e “vendite”), fornendo riscontro, sotto tale profilo, all'assunto difensivo della banca;
circostanza che consente di escludere, di per sé sola, ogni ipotetica perdita patrimoniale in capo agli
10 investitori, non valendo ad integrare riscontro del pregiudizio patrimoniale dedotto, come dianzi rimarcato, la differenza tra il patrimonio risultante dai rendiconti consegnati dai (pari ad € 381.075,83) e quello Per_1 desumibile dai rendiconti effettivi inviati dalla banca agli stessi clienti, essendo del resto incontestato, ex art. 115 c.p.c., che questi ultimi abbiano ricevuto periodica trasmissione degli estratti conto relativi ai rapporti correlati ai richiamati investimenti. Non si vede, del resto, per quale ragionevole motivo l'andamento di detti investimenti risultante dai prospetti esibiti dai promotori sarebbe risultato per i clienti più attendibile e veritiero rispetto a quello attestato dalla rendicontazione periodica fornita dalla banca preponente, dovendosi escludere qualsivoglia condotta decettiva riferibile alla banca, così come l'attitudine della condotta dei promotori a trarre in inganno gli investitori, stante, per l'appunto, la disponibilità in capo ai medesimi della documentazione ufficiale avente la funzione di fedele rendicontazione delle operazioni finanziarie intraprese.
Quanto appena esposto, giova ribadire, a prescindere dall'insussistenza del pregiudizio patrimoniale, così come dedotto, pregiudizio della cui concreta sussistenza non è emersa dimostrazione, del resto, neanche attraverso l'esperita istruttoria testimoniale;
ciò che vale ad escludere, di per sé solo, la prospettata responsabilità risarcitoria della banca preponente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 31 comma 3 del T.U.F..
L'accertamento compiuto dal C.T.U., con puntuale metodica analitica, retta da rigore scientifico, e con argomentazioni congrue ed esenti da censure di ordine logico merita di essere posto a fondamento della presente decisione.
Per mera completezza di motivazione, qualsivoglia ipotetica dichiarazione ricognitiva (in relazione alla dedotta obbligazione risarcitoria) o confessoria in ipotesi rinvenibile nella documentazione predisposta dai (ed Per_1 agli stessi soltanto riferibile) e prodotta in giudizio non potrebbe assumere efficacia nei confronti della banca convenuta, nella sua veste di litisconsorte facoltativa, rispettivamente ai sensi dell'art. 1309 c.c. e del combinato disposto di cui agli art. 2735 comma 1 e 2733 comma 3 c.c..
11 In virtù dell'infondatezza della pretesa risarcitoria inerente al danno patrimoniale, non mette conto esaminare quella concernente il dedotto pregiudizio non patrimoniale, dovendosi al riguardo rimarcare, in difetto di documentazione sanitaria inerente allo stato di salute dei medesimi,
l'inammissibilità, per la sua evidente finalità esplorativa, della C.T.U. medico legale alla quale gli attori hanno affidato la dimostrazione di tale ultima posta risarcitoria.
Il regime delle spese di lite – che si liquidano come da dispositivo - viene definito in conformità al principio di soccombenza, ex art. 91 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa, in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, rigetta le domande proposte da e . Parte_1 Parte_2
Condanna gli attori alla rifusione in favore della convenuta
(già Controparte_1 [...]
) delle spese processuali, che liquida in complessivi € Controparte_6
9.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali ed oltre I.V.A. e C.P.A., dovuti per legge.
Così deciso in Massa, il 01.07.2025
Il Giudice
dott. Domenico Provenzano
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