TRIB
Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 12/12/2025, n. 1866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1866 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE CIVILE DI REGGIO CALABRIA SECONDA SEZIONE CIVILE - Settore Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Paola Gargano, lette le note scritte disposte in luogo dell'udienza del 12 dicembre 2025 , ha pronunciato nella causa iscritta al n. R.G. 3719/2024 la seguente
S E N T E N Z A
tra
, C.F. rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1 COPPOLA EMANUELA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Reggio Calabria, via Demetrio Tripepi n. 65 ; Ricorrente
CONTRO
in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, viale Calabria n.82, presso la Sede dell'Avvocatura , rappresentato e difeso dall'avv. GRANDIZIO CP_1 VALERIA , giusta procura in atti.
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17.07.2024, la ricorrente ha richiesto che, accertata preliminarmente la sussistenza del rapporto di lavoro quale bracciante agricola alle dipendenze dell'azienda agricola denominata “ditta MP DO MA P.IVA
n ”: durante l'anno 2013 per 152 gg;
durante l'anno 2014 per 137 gg;
durante P.IVA_1
l'anno 2015 per 149 gg;
durante l'anno 2016 per 152 gg e durante l'anno 2017 per 138 gg, conseguentemente: fosse dichiarata illegittima la riduzione delle giornate validate alla ricorrente durante gli anni dal 2013 al 2017 e per l'effetto ordinare all' resistente CP_1 CP_1 la validazione di tutte le giornate denunciate ed espletate dalla sig.ra durante Parte_1 siffatte annualità: ossia anno 2013 gg 152; anno 2014 gg 137; anno 2015 gg 149; anno 2016 gg 152; anno 2017 gg 138; con pieno riconoscimento della posizione contributiva derivante dal rapporto di lavoro svolto in tali anni alle dipendenze della ditta MP DO MA
P.IVA ;e fosse dichiarata la legittimità dell'indennità di disoccupazione P.IVA_2 agricola erogata a favore dell'istante durante le annualità in contestazione e conseguentemente il diritto della ricorrente a trattenere le somme già percepite a tale titolo pari ad € 1.236,51 per l'anno 2013; ad € 536,27 per l'anno 2014; ad €1.311,38 per l'anno 2015; ad € 1.620,81 per l'anno 2016; ad € 1.007,60 per l'anno 2017, per un totale di € 5.712,57, con conseguente annullamento della posizione debitoria riferita alle citate annualità e relativi indebiti”;
Si è costituito in giudizio l' impugnando e contestando le ragioni dell'avversa pretesa. CP_1
Ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso perché inammissibile, improponibile, improcedibile, nonché infondato in fatto e in diritto, con il favore delle spese.
*****
La rinuncia all'azione da parte della ricorrente, formulata espressamente con le note ex art. 127 ter c.p.c . depositate l'11.11.2025, impedisce l'analisi nel merito della vicenda, non avendo – peraltro – il convenuto alcun interesse alla prosecuzione del giudizio stante il venir meno dell'interesse attoreo alla definizione della causa.
Nondimeno va osservato come la rinuncia all'azione corrisponda, sotto il profilo processuale, ad un rigetto nel merito della domanda la quale, conseguentemente, non è suscettibile di riproposizione con riguardo allo specifico petitum indicato in ricorso.
Per tali motivi occorre dichiarare cessata la materia del contendere per rinuncia all'azione.
Quanto alle spese di lite, la tempestiva rinuncia da parte ricorrente giustifica la compensazione delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
Dichiara cessata la materia del contendere.
Compensa le spese di lite.
Reggio Calabria, 12 dicembre 2025
Il G.O.P.
Dr.ssa Paola Gargano