Ordinanza cautelare 26 giugno 2025
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. I, sentenza 19/02/2026, n. 380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 380 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00380/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00413/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 413 del 2025, proposto da
RN PI, rappresentato e difeso dall'avvocato Piero Franceschi, con domicilio eletto presso il suo studio in Cagliari, via Sonnino, 37;
contro
Comune di Abbasanta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Enrico Pintus, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
dell’ordinanza n. 1/2025, a firma del Responsabile del Servizio Tecnico, in data 1.4.2025, notificata a mani proprie l’8.4.2025, concernente la demolizione di opere abusive;
- del verbale di sopralluogo edilizia n. 1/2025 e della relazione di accertamento di violazione urbanistico edilizia in data 25.3.2025, citati ma non allegati all'ordinanza notificata, e di ogni altro atto presupposto, consequenziale, inerente o anche connesso, seppur non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Abbasanta;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 febbraio 2026 il dott. TO XI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso in epigrafe, il Per. Agr. RN PI ha adito l’intestato Tribunale al fine di ottenere l’annullamento dell’Ordinanza n. 1/2025, a firma del Resp.le del Servizio Tecnico del Comune di Abbasanta del 1.4.2025, con la quale è stata ingiunta la demolizione dell’opera consistente nella realizzazione di una tettoia amovibile nell’edificio ubicato in via Tucconi n. 10, nonché del verbale di sopralluogo edilizio n. 1/2025 e della relazione di accertamento del 25.3.2025.
2. Il ricorrente rappresenta di aver realizzato la propria abitazione in forza di due concessioni edilizie; con la prima (n. 34, del 20.10.2011) ne è stata autorizzata l’edificazione; con la seconda (n. 26, del 18.10.2012) è stata assentita una modesta variante dei tramezzi interni;
3. Rappresenta parte ricorrente che negli elaborati tecnici depositati per ottenere entrambi detti titoli è presente la chiara indicazione del posteggio coperto dalla tettoia oggi ritenuta erroneamente abusiva, nella quale non sono mai state eseguite manutenzioni straordinarie, avendo il mero scopo di riparo delle autovetture dagli agenti atmosferici.
4. In ragione di quanto sopra, parte ricorrente assume l’illegittimità del gravato provvedimento ingiunzionale sulla base di due motivi di gravame.
4.1. Con un primo ordine di doglianze il ricorrente deduce errore di fatto e nel presupposto; contraddittorietà con i titoli edilizi rilasciati dalla stessa amm.ne (n. 34/2011 e n. 26/2012) per il medesimo immobile; violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 10 bis della L. n. 241/1990 e eccesso di potere per carenza di motivazione e omessa considerazione di circostanze di fatto.
4.1.1. Evidenzia parte ricorrente che le pratiche edilizie relative all’abitazione del ricorrente prevedevano la realizzazione della tettoia sopra i posti auto, e ciò sia nel progetto approvato con la c.e. n. 34/2011 che negli elaborati allegati al progetto di variante di cui alla c.e. n. 26/2012.
Infatti, la tettoia sarebbe stata debitamente realizzata nel 2012, in costanza del vigore del titolo edilizio ottenuto per la costruzione dell’intero fabbricato, e non sarebbe mai stata interessata da alcun intervento manutentivo nel periodo successivo.
4.1.2. Pertanto, non sarebbe rinvenibile alcun abuso, poiché lo stato legittimo dell’immobile sarebbe quello riveniente dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione.
4.1.3. A comprova, dell’assunto, parte ricorrente produce una pluralità di immagini estratte dal sito Google Heart riferite alle date intercorrenti fra il 27.7.2013 e il 2025 nelle quali risulterebbe sempre la presenza della tettoia di copertura dei parcheggi al servizio dell’abitazione del ricorrente.
4.2. Con il secondo motivo di gravame parte ricorrente censura la violazione dell’art. 7 L. n. 241/1990.
4.2.1. Assume parte ricorrente che, sebbene sia invalso l’orientamento giurisprudenziale in base al quale non sarebbe necessaria la comunicazione di avvio del procedimento nell’ambito dell’attività vincolata, per cui troverebbe applicazione l’art. 21-octies, c. 2, della L. n. 241/1990, nel caso concreto le incertezze in punto di fatto emergenti dagli atti impugnati avrebbero dovuto indurre il Comune a inviare l’avviso dell’avvio del procedimento, avvalendosi della partecipazione procedimentale per il miglior accertamento e la più corretta valutazione dei presupposti della determinazione da emettere.
5. Si è costituito in giudizio il Comune di Abbasanta che ha instato per la declaratoria d’inammissibilità del ricorso in ragione della mancata notifica dello stesso al controinteressato autore della segnalazione al Comune da cui è scaturito l’accertamento in questione e comunque per la reiezione del gravame in ragione della sua infondatezza nel merito.
6. Con Ordinanza del 26 giugno 2025, questo Tribunale ha accolto la proposta istanza cautelare sulla base della rilevata opportunità di “ mantenere la res adhuc integra, dovendosi approfondire nella opportuna sede del merito, la questione sostanziale in ordine alla presenza della tettoia nell’alveo della copertura giuridica dei titoli edilizi rilasciati, avuto in particolare riguardo alla Relazione tecnica allegata alla concessione edilizia del 2011, ove è indicata la realizzazione di posti auto “coperti” (doc. 2a p. 4) e della richiesta di concessione del 2012, ove è indicato, in apposita tabella, la realizzazione di parcheggio coperto per 27,90 m2 (doc. 2d p. 2) ”.
7. In vista dell’udienza di merito le parti hanno depositato memorie e repliche.
8. La causa è stata, infine, trattenuta in decisione all’udienza del 18 febbraio 2026.
DIRITTO
1. In via preliminare, il Collegio è chiamato a scrutinare l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal Comune di Abbasanta per omessa notifica al soggetto che avrebbe presentato la segnalazione da cui è scaturito l’accertamento edilizio.
1.1. L’eccezione è infondata.
1.1.1. Come costantemente affermato dalla giurisprudenza amministrativa, la qualità di controinteressato nel giudizio di annullamento presuppone la compresenza di due requisiti:
– uno formale, consistente nell’indicazione nominativa del soggetto nel provvedimento impugnato o nella sua agevole individuabilità sulla base dell’atto stesso;
– uno sostanziale, rappresentato dalla titolarità di un interesse qualificato e differenziato alla conservazione dell’atto, di segno contrario rispetto a quello azionato dal ricorrente (cfr., tra le altre, Cons. Stato, Sez. II, 6 dicembre 2023, n. 10589).
1.1.2. Nel caso di specie difetta, anzitutto, l’elemento formale.
L’ordinanza impugnata si limita a premettere che “ in data (…) è pervenuta al Servizio Tecnico e Vigilanza di questo Comune una segnalazione in merito alla presenza di una tettoia in aderenza al confine di proprietà nell’immobile in via (…)” , senza alcuna indicazione del nominativo del segnalante né di elementi idonei a renderlo identificabile.
In applicazione dell’art. 41, comma 2, c.p.a., le parti necessarie nel giudizio di annullamento sono individuate alla stregua dell’atto impugnato. L’omessa indicazione del soggetto nell’ordinanza esclude, pertanto, che gravasse sul ricorrente un onere di notificazione nei suoi confronti.
1.1.3. Né può ritenersi integrato il requisito sostanziale.
Il mero fatto di aver presentato una segnalazione non vale, di per sé, a radicare una posizione di controinteresse processualmente rilevante. Come chiarito dalla giurisprudenza, la qualità di controinteressato non discende automaticamente dall’attivazione del procedimento sanzionatorio, ma richiede che dall’esecuzione dell’atto impugnato derivi al terzo un vantaggio diretto e immediato, consistente in un ampliamento della sua sfera giuridica (Cons. Stato, Sez. VI, 23 maggio 2017, n. 2416; 12 luglio 2021, n. 5257).
Nel provvedimento impugnato non è individuato alcun concreto pregiudizio in capo al vicino né è esplicitato un interesse qualificato alla demolizione del manufatto; l’atto si limita a registrare l’avvenuta segnalazione, quale mero impulso procedimentale.
In difetto di elementi idonei a configurare una posizione giuridica autonoma e contrapposta a quella del ricorrente, non sussiste dunque litisconsorzio necessario.
1.2. Ne consegue che il ricorso è ammissibile.
2. Nel merito il ricorso è fondato e merita accoglimento.
2.1. Con l’ordinanza n. 1/2025 del 1° aprile 2025 è stata ingiunta la demolizione di una tettoia amovibile, avente superficie pari a mq 28,50 (m 5,70 x 5,00), struttura in ferro scatolare e copertura in pannelli sandwich, appoggiata alla muratura portante del fabbricato e al muro di recinzione sul confine est.
Il provvedimento presuppone che tale manufatto sia stato realizzato in assenza di titolo edilizio.
2.1.1. Il nucleo centrale della controversia attiene, quindi, alla verifica se la tettoia oggetto di contestazione fosse o meno ricompresa nei titoli edilizi rilasciati per la realizzazione dell’immobile.
Ai sensi dell’art. 9-bis, comma 1-bis, del d.P.R. n. 380/2001, lo stato legittimo dell’immobile è quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio sull’intero immobile, integrato dagli eventuali titoli successivi relativi a interventi parziali.
2.1.2. Nel caso di specie, dagli atti di causa emergono plurimi e convergenti elementi documentali attestanti che la tettoia in contestazione fosse già prevista nei titoli edilizi originari.
In particolare:
– nella relazione tecnica allegata alla concessione edilizia n. 34 del 20 ottobre 2011 (doc. 2a, p. 4) è espressamente richiamata la presenza di posti auto coperti;
– nel documento 2b, relativo agli elaborati grafici del medesimo titolo edilizio, è rappresentata la tettoia, con indicazione altresì della sua altezza minima (p. 6);
– nel documento 2c, recante il calcolo dei volumi allegato alla concessione edilizia n. 34 del 20 ottobre 2011, è contemplata la presenza di posti auto coperti;
– nella richiesta di concessione edilizia del 2012 (doc. 2d, p. 2), relativa alla variante poi assentita con concessione edilizia n. 26 del 18 ottobre 2012, è espressamente indicata la realizzazione di un “parcheggio coperto” per una superficie di mq 27,90, sostanzialmente coincidente con quella (mq 28,50) della tettoia oggetto dell’ordine di demolizione;
– nella tavola 2 allegata alla variante n. 1 (doc. 3c), relativa alla medesima concessione edilizia n. 26 del 18 ottobre 2012, è rappresentata la pianta del piano terra con espressa individuazione dei posti auto e indicazione dell’altezza pari a m 1,93, elemento incompatibile con la qualificazione degli stessi quali meri spazi scoperti.
2.1.3. La convergenza di tali risultanze –grafiche, descrittive e quantitative– consente di affermare, con sufficiente grado di certezza, che il progetto assentito nel 2011 e successivamente oggetto di variante nel 2012 contemplasse la realizzazione di posti auto coperti mediante la tettoia oggi contestata.
Ne deriva che il manufatto non costituisce opera sopravvenuta o difforme rispetto al titolo, ma elemento strutturalmente previsto e assentito nell’ambito dell’originaria edificazione.
2.2. L’ordinanza impugnata si pone, pertanto, in insanabile contraddizione con le risultanze documentali in possesso della stessa amministrazione, le quali hanno costituito il presupposto per il rilascio delle concessioni edilizie n. 34/2011 e n. 26/2012.
2.2.1. L’esercizio del potere repressivo presuppone l’accertamento rigoroso della difformità dell’opera rispetto al titolo edilizio. Nel caso di specie, tale verifica risulta omessa o comunque non adeguatamente svolta, non essendo stato operato alcun confronto puntuale tra lo stato dei luoghi e gli elaborati progettuali assentiti.
Ne deriva che l’ordine di demolizione è stato adottato in assenza di un accertamento idoneo a dimostrare la difformità dell’opera rispetto al progetto approvato.
2.3. Osserva ulteriormente il Collegio che le immagini fotografiche prodotte dal ricorrente, estratte da Google Earth e riferite a un arco temporale compreso tra il 2013 e il 2025, evidenziano la costante presenza della tettoia sin dall’epoca immediatamente successiva alla realizzazione del fabbricato, senza modificazioni della sagoma.
2.3.1. Pur non assumendo valore dirimente, anche tali elementi, se inseriti nel quadro documentale sopra delineato, confermano la coerenza tra lo stato di fatto e quanto risultante dai titoli edilizi.
3. Alla luce delle considerazioni che precedono, deve ritenersi comprovato che la tettoia oggetto dell’ordine di demolizione rientri nello stato legittimo dell’immobile, come definito dall’art. 9-bis, comma 1-bis, del d.P.R. n. 380/2001, in quanto prevista nei titoli edilizi rilasciati per la costruzione e la successiva variante.
4. Ne consegue che l’ordinanza n. 1/2025 del 1° aprile 2025 non risulta sorretta da un adeguato accertamento in ordine alla effettiva difformità dell’opera rispetto ai titoli edilizi rilasciati dalla stessa amministrazione e deve, pertanto, essere annullata.
5. Il ricorso va conseguentemente accolto, con annullamento del provvedimento impugnato.
6. Le peculiarità della vicenda, connotata da talune imprecisioni nella rappresentazione progettuale che possono aver ingenerato l’equivoco interpretativo, giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e annulla gli atti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Antonio AI, Presidente FF
Gabriele Serra, Primo Referendario
TO XI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TO XI | Antonio AI |
IL SEGRETARIO