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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VIII, sentenza 15/01/2026, n. 477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 477 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 477/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 8, riunita in udienza il
22/10/2025 alle ore 12:30 in composizione monocratica:
MONTAGNA ALFREDO, Giudice monocratico per ottemperanza in data 22/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello per ottemperanza R.G.A. n. 1910/2025 depositato il 11/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palma Campania - Via Municipio, 74 80036 Palma Campania NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Relativo a:
- sentenza n. 2928/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Secondo grado CAMPANIA sez. 8 e pubblicata il 02/05/2024
Atti impositivi:
- SPESE DI LITE SPESE DI LITE
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6472/2025 depositato il
29/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: ILLUSTRA IL PROPRIO RICORSO DI OTTEMPERANZA Resistente/Appellato: ASSENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso registrato con R. G. n 1910/2025, Ricorrente_1 , in proprio nella qualità di difensore anticipatario del contribuente originariamente ricorrente, rilevato che risultava scaduto il termine entro il quale era previsto l'adempimento a carico dell'ente impositore, richiedeva la ottemperanza, ex art. 70 del decreto legislativo n. 546/1992, degli obblighi derivanti dalla sentenza n. 2928/2024 di questa Corte di
Giustizia di II grado della Campania.
Vista la comunicazione, a cura della segreteria della commissione, ai soggetti obbligati a provvedere, Comune di Palma Campania
Rilevato che il ricorrente ha fissato la propria domanda in E 2710,00 oltre accessori richiedendo altresì la liquidazione delle spese e competenze del presente giudizio, anche con riferimento all'art. 96, 3 comma,
c.p.c
Non si è costituita l'Amministrazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questa Corte osserva che in tema di spese di lite nel processo tributario, se il pagamento in favore del contribuente, o del difensore antistatario, non è eseguito spontaneamente dall'Amministrazione nel termine di novanta giorni dalla notifica della sentenza, ai sensi dell'art. 38 del d.lgs. n. 546 del 1992, le somme dovute a tale titolo possono essere richieste con il giudizio di ottemperanza, senza necessità di formale costituzione in mora e senza dover attendere il passaggio in giudicato della sentenza che ha dato luogo al titolo di pagamento;
pur restando nella facoltà dell'Amministrazione procedere all'adempimento spontaneo sino a che il provvedimento attuativo non sia stato emesso.
Pertanto va esclusa la sussistenza della sanzione della inammissibilità sia per quanto sopra, sia in caso di omesso deposito del doppio originale di cui al comma primo dell'art. 70 del d.lgs 546/1992.
Ancora va esclusa la necessità della preventiva emissione di fattura da parte del professionista quale presupposto per l'emissione del mandato di pagamento.
Per quanto attiene al quantum l'art. 15, comma 1, D. Lgs. 546/92, prevede che “La parte soccombente è condannata a rimborsare le spese del giudizio che sono liquidate con la sentenza”; il comma 2°-ter, che “Le spese di giudizio comprendono, oltre al contributo unificato, gli onorari e i diritti del difensore, le spese generali e gli esborsi sostenuti, oltre il contributo previdenziale e l'imposta sul valore aggiunto, se dovuti”, il comma 2-septies, che “nelle controversie di cui all'articolo 17-bis le spese di giudizio di cui al comma 1 sono maggiorate del 50 per cento a titolo di rimborso delle maggiori spese del procedimento".
Più in particolare va preso atto che la decisione di questa Corte di Giustizia ha disposto la condanna al
“pagamento delle spese e competenze del doppio grado, liquidate in Euro 2710,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore anticipatario.” In proposito va ricordato che il giudice dell'ottemperanza non può attribuire alle parti nuovi ed ulteriori diritti rispetto a quelli riconosciuti in sentenza, ma solo enucleare e precisare gli obblighi che derivano dalla stessa, atteso che il potere del giudice sul comando definitivo inevaso va esercitato entro i confini invalicabili posti dall'oggetto della controversia definita col giudicato (cd. "carattere chiuso" del giudizio di ottemperanza), sicché può essere enucleato e precisato il contenuto degli obblighi nascenti dalla decisione passata in giudicato, chiarendosene il reale significato e rendendolo quindi effettivo, ma non può attribuirsi un diritto nuovo ed ulteriore rispetto a quello riconosciuto con la sentenza da eseguire (che ove non condivisa andava impugnata nella sede competente sul relativo capo o punto della sentenza).
Pertanto deve prendersi atto che il giudice, al termine delle dovute contabilizzazioni, è giunto al computo finale, che deve essere letto alla luce della richiamata disposizione di cui al comma 2 ter “Le spese di giudizio comprendono, oltre al contributo unificato, gli onorari e i diritti del difensore, le spese generali e gli esborsi sostenuti”. L'importo così fissato non può che essere letto come comprensivo della valutazione anche del comma 2 septies (non essendo possibile, come chiarito in precedenza, una ottemperanza oltre i limiti definiti dal giudicato). A tale importo il giudice ha aggiunto gli “accessori”, nel rispetto del dettato “oltre il contributo previdenziale e l'imposta sul valore aggiunto, se dovuti”.
Nel caso di specie, per quanto attiene al quantum, va ulteriormente precisato che il ricorrente ha dichiarato in plurimi ricorsi di trovarsi al momento in regime forfettario, con conseguente diritto al rimborso Iva solo ove eventualmente dovuta.
La domanda va pertanto accolta nel limite di Euro 578,00 oltre accessori, non ravvisandosi le condizioni per la condanna ex art. 96, 3 comma , c. p.c., stante la nota situazione di difficoltà economica degli enti locali dell'Amministrazione in parola, che determina gli specifici ritardi nell'adempimento dei propri obblighi economici.
Preso atto che ad oggi non risulta fornita la prova, da parte dell'Amministrazione, della avvenuta ottemperanza nel senso di cui sopra, va dichiarato l'obbligo dell'Amministrazione di pagare quanto sopra, , in ottemperanza alla sentenza in questione.
Al fine di non gravare ulteriormente sulle finanze locali , nomina commissario ad acta il Segretario Generale del Comune di Palma Campania, con termine di giorni 120 per il deposito della relazione.
Per quanto attiene alle spese e competenze della procedura di ottemperanza queste, stante la minima complessità delle questione ed il comportamento processuale di controparte, vanno liquidate nei minimi tariffari e complessivamente in Euro 360,00 oltre accessori di legge ed Iva se dovuta
P.Q.M.
dichiara l'obbligo dell'Amministrazione, in ottemperanza alla sentenza n. 2928/2024 di questa Corte di
Giustizia di II grado della Campania, al pagamento di Euro 2710,00 oltre acceessori, oltre interessi dalla debenza Nomina commissario ad acta il segretario generale del Comune di Palma Campania, con termine di giorni 120 per il deposito della relazione. Condanna l'Amministrazione al pagamento, in favore del ricorrente in ottemperanza, delle spese e competenze della procedura di ottemperanza, liquidate in
Euro 360,00 oltre accessori ed iva se dovuta.
Napoli 22 ottobre 2025
Il Giudice unico
RE TA
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 8, riunita in udienza il
22/10/2025 alle ore 12:30 in composizione monocratica:
MONTAGNA ALFREDO, Giudice monocratico per ottemperanza in data 22/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello per ottemperanza R.G.A. n. 1910/2025 depositato il 11/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palma Campania - Via Municipio, 74 80036 Palma Campania NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Relativo a:
- sentenza n. 2928/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Secondo grado CAMPANIA sez. 8 e pubblicata il 02/05/2024
Atti impositivi:
- SPESE DI LITE SPESE DI LITE
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6472/2025 depositato il
29/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: ILLUSTRA IL PROPRIO RICORSO DI OTTEMPERANZA Resistente/Appellato: ASSENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso registrato con R. G. n 1910/2025, Ricorrente_1 , in proprio nella qualità di difensore anticipatario del contribuente originariamente ricorrente, rilevato che risultava scaduto il termine entro il quale era previsto l'adempimento a carico dell'ente impositore, richiedeva la ottemperanza, ex art. 70 del decreto legislativo n. 546/1992, degli obblighi derivanti dalla sentenza n. 2928/2024 di questa Corte di
Giustizia di II grado della Campania.
Vista la comunicazione, a cura della segreteria della commissione, ai soggetti obbligati a provvedere, Comune di Palma Campania
Rilevato che il ricorrente ha fissato la propria domanda in E 2710,00 oltre accessori richiedendo altresì la liquidazione delle spese e competenze del presente giudizio, anche con riferimento all'art. 96, 3 comma,
c.p.c
Non si è costituita l'Amministrazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questa Corte osserva che in tema di spese di lite nel processo tributario, se il pagamento in favore del contribuente, o del difensore antistatario, non è eseguito spontaneamente dall'Amministrazione nel termine di novanta giorni dalla notifica della sentenza, ai sensi dell'art. 38 del d.lgs. n. 546 del 1992, le somme dovute a tale titolo possono essere richieste con il giudizio di ottemperanza, senza necessità di formale costituzione in mora e senza dover attendere il passaggio in giudicato della sentenza che ha dato luogo al titolo di pagamento;
pur restando nella facoltà dell'Amministrazione procedere all'adempimento spontaneo sino a che il provvedimento attuativo non sia stato emesso.
Pertanto va esclusa la sussistenza della sanzione della inammissibilità sia per quanto sopra, sia in caso di omesso deposito del doppio originale di cui al comma primo dell'art. 70 del d.lgs 546/1992.
Ancora va esclusa la necessità della preventiva emissione di fattura da parte del professionista quale presupposto per l'emissione del mandato di pagamento.
Per quanto attiene al quantum l'art. 15, comma 1, D. Lgs. 546/92, prevede che “La parte soccombente è condannata a rimborsare le spese del giudizio che sono liquidate con la sentenza”; il comma 2°-ter, che “Le spese di giudizio comprendono, oltre al contributo unificato, gli onorari e i diritti del difensore, le spese generali e gli esborsi sostenuti, oltre il contributo previdenziale e l'imposta sul valore aggiunto, se dovuti”, il comma 2-septies, che “nelle controversie di cui all'articolo 17-bis le spese di giudizio di cui al comma 1 sono maggiorate del 50 per cento a titolo di rimborso delle maggiori spese del procedimento".
Più in particolare va preso atto che la decisione di questa Corte di Giustizia ha disposto la condanna al
“pagamento delle spese e competenze del doppio grado, liquidate in Euro 2710,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore anticipatario.” In proposito va ricordato che il giudice dell'ottemperanza non può attribuire alle parti nuovi ed ulteriori diritti rispetto a quelli riconosciuti in sentenza, ma solo enucleare e precisare gli obblighi che derivano dalla stessa, atteso che il potere del giudice sul comando definitivo inevaso va esercitato entro i confini invalicabili posti dall'oggetto della controversia definita col giudicato (cd. "carattere chiuso" del giudizio di ottemperanza), sicché può essere enucleato e precisato il contenuto degli obblighi nascenti dalla decisione passata in giudicato, chiarendosene il reale significato e rendendolo quindi effettivo, ma non può attribuirsi un diritto nuovo ed ulteriore rispetto a quello riconosciuto con la sentenza da eseguire (che ove non condivisa andava impugnata nella sede competente sul relativo capo o punto della sentenza).
Pertanto deve prendersi atto che il giudice, al termine delle dovute contabilizzazioni, è giunto al computo finale, che deve essere letto alla luce della richiamata disposizione di cui al comma 2 ter “Le spese di giudizio comprendono, oltre al contributo unificato, gli onorari e i diritti del difensore, le spese generali e gli esborsi sostenuti”. L'importo così fissato non può che essere letto come comprensivo della valutazione anche del comma 2 septies (non essendo possibile, come chiarito in precedenza, una ottemperanza oltre i limiti definiti dal giudicato). A tale importo il giudice ha aggiunto gli “accessori”, nel rispetto del dettato “oltre il contributo previdenziale e l'imposta sul valore aggiunto, se dovuti”.
Nel caso di specie, per quanto attiene al quantum, va ulteriormente precisato che il ricorrente ha dichiarato in plurimi ricorsi di trovarsi al momento in regime forfettario, con conseguente diritto al rimborso Iva solo ove eventualmente dovuta.
La domanda va pertanto accolta nel limite di Euro 578,00 oltre accessori, non ravvisandosi le condizioni per la condanna ex art. 96, 3 comma , c. p.c., stante la nota situazione di difficoltà economica degli enti locali dell'Amministrazione in parola, che determina gli specifici ritardi nell'adempimento dei propri obblighi economici.
Preso atto che ad oggi non risulta fornita la prova, da parte dell'Amministrazione, della avvenuta ottemperanza nel senso di cui sopra, va dichiarato l'obbligo dell'Amministrazione di pagare quanto sopra, , in ottemperanza alla sentenza in questione.
Al fine di non gravare ulteriormente sulle finanze locali , nomina commissario ad acta il Segretario Generale del Comune di Palma Campania, con termine di giorni 120 per il deposito della relazione.
Per quanto attiene alle spese e competenze della procedura di ottemperanza queste, stante la minima complessità delle questione ed il comportamento processuale di controparte, vanno liquidate nei minimi tariffari e complessivamente in Euro 360,00 oltre accessori di legge ed Iva se dovuta
P.Q.M.
dichiara l'obbligo dell'Amministrazione, in ottemperanza alla sentenza n. 2928/2024 di questa Corte di
Giustizia di II grado della Campania, al pagamento di Euro 2710,00 oltre acceessori, oltre interessi dalla debenza Nomina commissario ad acta il segretario generale del Comune di Palma Campania, con termine di giorni 120 per il deposito della relazione. Condanna l'Amministrazione al pagamento, in favore del ricorrente in ottemperanza, delle spese e competenze della procedura di ottemperanza, liquidate in
Euro 360,00 oltre accessori ed iva se dovuta.
Napoli 22 ottobre 2025
Il Giudice unico
RE TA