Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VIII, sentenza 15/01/2026, n. 477
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Sentenza 15 gennaio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Omessa esecuzione della sentenza nel termine di legge

    La Corte rileva che il pagamento delle spese di lite, se non eseguito spontaneamente dall'Amministrazione entro novanta giorni dalla notifica della sentenza, può essere richiesto tramite giudizio di ottemperanza. Esclude altresì la necessità di costituzione in mora, passaggio in giudicato della sentenza o preventiva emissione di fattura.

  • Rigettato
    Condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c.

    La Corte esclude la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. a causa della nota situazione di difficoltà economica degli enti locali, che determina ritardi nell'adempimento degli obblighi economici.

  • Accolto
    Liquidazione spese di lite

    Le spese e competenze della procedura di ottemperanza vengono liquidate nei minimi tariffari, stante la minima complessità della questione e il comportamento processuale della controparte.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VIII, sentenza 15/01/2026, n. 477
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
    Numero : 477
    Data del deposito : 15 gennaio 2026

    Testo completo