Sentenza 11 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Calabria, sentenza 11/05/2026, n. 145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Calabria |
| Numero : | 145 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA
composta dai seguenti magistrati:
OM Guzzi Presidente Gianpiero D’Alia Consigliere CA IS RÈ EN Primo referendario (relatore)
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 24324 del registro di segreteria, promosso dal Procuratore regionale nei confronti di:
AN EN, (c.f.: [...]) nato a Civita (CS) il 06.08.1937 e ivi residente, al Vico II municipio, n.
12, rappresentato e difeso dall’avv. TO CI e dall’avv.
SO de Capua, presso il cui studio in ST, al Corso Garibaldi, n. 64 è elettivamente domiciliato giusta procura in calce alla memoria costitutiva;
in merito a un’ipotesi di danno erariale per illecita percezione di finanziamenti pubblici da parte della Agenzia per la Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura (RC) a valere sui fondi comunitari di cui al Programma di Sviluppo Rurale (PSR -
FEASR) e alla Politica Agricola Comune (PAC), per complessivi €
10.451,01 percepiti a seguito della presentazione delle domande Sentenza n. 145/2026 di aiuto per le campagne dal 2014 al 2017.
Nell’udienza pubblica del 24.03.2026, udita la relazione del Giudice relatore, udito il pubblico ministero dott. Pasquale Pedace, nessuno comparso per il convenuto.
TO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato la procura regionale ha convenuto in giudizio il sig. ON NO per sentirlo condannare al risarcimento del danno erariale quantificato in € 10.451,01 da rifondere ad RC, a titolo di illecita percezione di fondi comunitari, avendo egli prodotto, in sede di formulazione della domanda di aiuto, dal 2014 al 2017, documentazione non veritiera e comunicazioni mendaci.
Riferisce la procura contabile che per gli stessi fatti il convenuto è stato condannato in sede penale dal Tribunale di ST, in relazione ai contributi erogati negli anni 2017 e 2018, con sentenza n. 1069/2024 del 13.06.2024. RC ha richiesto la restituzione delle somme indebitamente percepite con comunicazione del 19.05.2021 deducendo che, alla data del 02.08.2023, al netto di alcuni recuperi, residuavano €
19.201,19. Riferisce l’attore che, in sede di deduzioni istruttorie, il convenuto ha attestato un pagamento di € 5.000,00 in favore di RC e che, sulla base dei versamenti effettuati, risultava –
al 24.06.2025, il debito residuo pari a € 10.451,01 per cui è stata citazione, essendoci tutti gli elementi costitutivi della responsabilità erariale (relazione di servizio, condotta dolosa, danno, nesso causale diretto tra condotta e danno contestato).
2. Il sig. NO si è costituito col ministero degli avv.ti SO de Capua e TO CI, allegando la ricevuta del pagamento a mezzo bonifico bancario del 16.07.2025 di €
12.706,42 nei confronti dell’Agenzia delle entrate – riscossione in relazione alla cartella di pagamento relativa alla sentenza n.
1069/2024 emessa dal Tribunale penale di ST, indi concludendo per la cessata materia del contendere. Con istanza di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. e pedisseque note di udienza ha reiterato le medesime conclusioni.
3. All’udienza del 24.03.2026, nessuno comparso per il convenuto, il pubblico ministero ha concluso chiedendo la condanna del sig. NO. All’esito la causa è stata trattenuta in decisione.
RI
1. Preliminarmente giova rammentare che il processo contabile è informato ai principi dell’oralità e della pubblicità
(art. 91 c.g.c.: <l’udienza di discussione della causa è pubblica>), che l’art. 7, comma 2 c.g.c. impone il rinvio alle norme del codice di procedura civile che siano espressione di principi generali solo <per quanto non disciplinato dal presente codice>; conseguentemente l’istanza di trattazione scritta ex art.
127-ter c.p.c. avanzata dall’avv. de Capua non è accoglibile.
2. Nel merito, la domanda avanzata dalla procura regionale è fondata e merita l’accoglimento integrale, risultando provati tutti gli elementi costitutivi della responsabilità erariale.
Anzitutto, non vi possono essere dubbi sul fatto che tra l’RC e il convenuto ON NO, destinatario di risorse pubbliche a seguito delle domande di pagamento richiamate in atti, si sia instaurata quella relazione di servizio funzionale che, per consolidata giurisprudenza di legittimità e contabile (Corte conti, Sez. Calabria, n. 27/2022, ibidem n. 156/2023, n.
258/2025) è elemento idoneo a radicare la giurisdizione della Corte dei conti in tutti i casi che, al pari della fattispecie di causa, integrano una oggettiva percezione di denaro pubblico, allorquando il privato, con la domanda di aiuto comunitario, si inserisce ipso facto nel procedimento amministrativo di matrice eurounitaria finalizzato a far entrare, nei quadri domestici nazionali, le risorse pubbliche vincolate alla realizzazione di determinati interessi pubblici.
Nella fattispecie oggetto di giudizio, le indagini svolte dagli inquirenti hanno appurato che l’NO non aveva titolo per presentare la domanda di aiuto (e conseguentemente di ottenere alcun contributo), avendo sottoscritto una dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio con la quale, ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. n.445/2000, ha attestato in maniera non veritiera di condurre un terreno agricolo ubicato al foglio 16, particella 2 del comune di ST, di cui avrebbe avuto la disponibilità in forza di un contratto verbale di comodato intercorso con i proprietari del terreno (i sig.ri Luigi e Leonardo Grisolia) per il periodo dal 01.01.2014 al 31.12.2017.
L’attività istruttoria eseguita ha anche consentito di accertare che per i medesimi fatti, in seguito alla denuncia dei signori Grisolia, è stato avviato un procedimento penale con la contestazione specifica del reato previsto e disciplinato dall’articolo 640 bis del Codice penale. Il procedimento penale n.1715/2018 R.G.N.R., per il quale il signor NO è stato rinviato a giudizio in data 12.05.2022, è stato definito con la sentenza n.1069/2024 del 13.06.2024 con la quale il Tribunale di ST ha condannato l’imputato riconoscendo la responsabilità per il reato come sopra descritto in relazione ai contributi erogati negli anni 2017 e 2018. Gli accertamenti eseguiti hanno anche dimostrato che il signor NO ha complessivamente ottenuto dall’RC 19.738,96 euro, 16.105,33 euro riferibili ai fondi FEAGA e 3.633,63 relativi ai fondi FEARS.
Più precisamente:
Contributi FEAGA per anno 2014: euro 3.928,68 (data valuta 06.11.2014), euro 3.989,34 (data valuta 10.04.2015), euro 128,69 (data valuta 19.10.2015);
Contributi FEAGA per anno 2015: euro 2.698,89 (data valuta 13.05.2016), euro 454,44 (data valuta 01.07.2016);
Contributi FEAGA per anno 2016: euro 4.914,26 (data valuta 08.11.2016);
Contributi FEARS per anno 2016: euro 2.921,82 (data valuta 26.05.2017);
Contributi FEAGA per anno 2017: euro 711,81 (data valuta 28.02.2018).
Pertanto, non vi possono essere dubbi sul fatto che la condotta mendace dell’NO si sia posta in collegamento casuale diretto e immediato con il danno contestato, dal momento che, senza la dichiarazione non veritiera, giammai RC avrebbe accolto le domande di aiuto e conseguentemente giammai avrebbe accreditato al convenuto il corrispondente contributo economico.
L’RC ha anche comunicato di avere richiesto la restituzione delle somme indebitamente percepite dal signor NO con apposita comunicazione in data 19.05.2021 e che, in assenza del richiesto adempimento, il debito residuo, alla data del 02.08.2023, al netto di alcuni parziali recuperi, risulta quantificato nella somma di euro 19.201,19.
Il convenuto, costituendosi, non ha smentito tali fatti ma, al contrario, ha contro-dedotto di avere provveduto a saldare il suo debito con RC, allegando la ricevuta del pagamento a mezzo bonifico bancario del 16.07.2025 di € 12.706,42 nei confronti dell’Agenzia delle entrate – riscossione in relazione alla cartella di pagamento relativa alla sentenza n. 1069 emessa dal Tribunale penale di ST, indi concludendo per la cessata materia del contendere.
In vero, all’udienza di discussione della causa non sono emersi elementi utili e chiarificatori per una pronuncia come richiesta dalla parte privata di cessata materia del contendere, in ogni caso non accettata dal pubblico ministero.
La difesa in effetti documenta che il convenuto avrebbe restituito una somma maggiore di quella contestata, ma l’ultimo pagamento di € 12.706,42 è riferito a una cartella esattoriale di cui in atti non v’è traccia. Nella copia dell’ordine di bonifico eseguito, in vero, vi è il riferimento alla sentenza del Tribunale di ST che, però, non contiene alcuna statuizione in ordine all’importo da restituire ad RC (anche perché il giudice penale ha accertato unicamente tre delle cinque annualità contestate, essendo le altre due cadute in prescrizione).
Nel corso dell’udienza, il pubblico ministero ha anche dedotto l’illeggibilità, in parte, di tale pagamento. In ogni caso, ad avviso del Collegio, senza la copia della cartella esattoriale, da cui poter riscontrare il creditore RC e la causale, non è possibile affermare con certezza l’estinzione del debito erariale.
Ragione per cui l’azione di responsabilità introdotta dal pubblico ministero va accolta integralmente e il sig. ON NO, conseguentemente, condannato a risarcire RC della somma di euro 10.451,01, oltre la rivalutazione monetaria dalla data dell’evento lesivo fino alla pubblicazione dell’odierna sentenza e interessi legali dalla pubblicazione della sentenza fino all’effettivo soddisfo. Eventuali pagamenti intervenuti medio tempore non potranno che essere valutati in sede esecutiva a
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irm a to d ig ita lm e n te garanzia del rischio di locupletazione del debitore.
3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da nota segretariale a margine della sentenza.
P.Q.M.
La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Calabria, definitivamente pronunciando sul giudizio di responsabilità iscritto al n. 24324 del registro di segreteria, condanna ON NO al pagamento di € 10.451,01 in favore dell’Agenzia della Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura. Su tale somma deve essere calcolata la rivalutazione monetaria dal giorno dell’evento lesivo fino alla pubblicazione della sentenza, oltre gli interessi legali sulla somma rivalutata dal giorno della pubblicazione fino all’effettivo soddisfo.
Condanna ON NO al pagamento delle spese di lite in favore dell’erario come da nota segretariale a margine.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Catanzaro, nella Camera di consiglio del 24 marzo 2026.
Il Giudice relatore Il Presidente CA IS RÈ EN OM Guzzi Firmato digitalmente Firmato digitalmente Depositato in data 08/05/2026 Il Funzionario responsabile Dott.ssa Stefania Vasapollo Firmato digitalmente