Art. 4.
Per il personale di cui all'articolo 1 il Ministro del tesoro trasferira' alla Cassa pensioni per i dipendenti degli enti locali, amministrata dallo stesso Ministero, l'importo dei contributi ad esso versati fino all'entrata in vigore della presente legge.
Per il personale di cui all'articolo 1 il Ministro del tesoro trasferira' alla Cassa pensioni per i dipendenti degli enti locali, amministrata dallo stesso Ministero, l'importo dei contributi ad esso versati fino all'entrata in vigore della presente legge.