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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 25/03/2025, n. 1071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1071 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Lecce – Prima Sezione civile - nella persona della giudice, dott.ssa Caterina Stasi, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 9568 del ruolo generale dell'anno 2022, avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale, nella causa civile promossa da
nata in [...] l'[...], nato in [...] il Parte_1 Parte_2
10.07.1967, in proprio e in qualità di esercente la potestà genitoriale sui figli minori nato in [...] il [...], nato in [...] Per_1 Per_2
il 11.08.2008, nato in [...] il [...], nato in Per_3 Parte_3
Marocco il 4.2.1975, in proprio e in qualità di esercente la potestà genitoriale sui figli minori nata a [...] il [...], Per_4 Parte_4
nato a [...] il [...], nata a [...] il [...], Parte_5 Pt_6
nata a [...] il [...] nato in [...] il [...]
[...] Parte_7
in proprio e in qualità di esercente la potestà genitoriale sui figli minori Per_5
nata a [...] il [...], nata a [...] il
[...] CP_1
17.06.2013, nato in [...] il [...] e nato a CP_2 Controparte_3
OL (BO) l'8.10.2003 nata in [...] il [...] Parte_8 Parte_9
nato in Marocco il [...], , in [...] e in qualità di esercente la
[...]
potestà genitoriale sulla figlia minore nata in [...] il Persona_6
15.06.2011 nato in Marocco il [...], in [...] e in qualità di Persona_7
esercente la potestà genitoriale sui figli minori nata a [...] Persona_8
il 27.02.2009, nata a [...] il [...], , nata il Per_9 Pt_10
22.08.2014 nato in Marocco il [...], in [...] e in qualità di Parte_11
esercente la potestà genitoriale sui figli minori nato in [...] Per_10
1 il 18.02.2008, nata in [...] il [...], nato in Parte_12 Pt_13
Marocco il 24.01.2006, la Sig.ra nata in [...] il [...], in Parte_14
proprio e in qualità di esercente la potestà genitoriale sui figli minori
[...]
nata a [...] l'[...], nata a [...] il Per_11 Persona_12
26.05.2012, nata a [...] il [...], nata in Parte_15 Parte_16
Marocco il 1.1.1964, nata in [...] il [...], Parte_17 Persona_13
nata in [...] il [...], , nata in [...] il [...], Parte_18
nato in [...] il [...], rappresentati e difesi dall'avv. Parte_19
Gianluca Cracas;
- attori - contro
rappresentata e difesa dagli avv. Mario e Paola Controparte_4
Fortunato;
- convenuta - nonché contro
, rappresentato e difeso dall'avv. Alvaro Storella e Diego Controparte_5
Antonio Minafro;
- convenuto -
*****
Possono superarsi le eccezioni preliminari in virtù del principio della ragione più liquida, in quanto, nel merito, la domanda risarcitoria è infondata.
Come emerge dalla lettura della documentazione allegata agli atti, che in data
21.10.2019, già alle ore 13,10, in seguito a segnalazione da parte di automobilisti,
[...]
veniva fermato dai Carabinieri della Compagnia di Maglie mentre si trovava Pt_20
sulla S.S. 16 all'altezza dello svincolo per Sternatia, a bordo della sua bicicletta, ed invitato a proseguire la marcia sulla limitrofa strada complanare, alla luce del divieto, per i velocipedi, di percorrere la suddetta extraurbana e tenuto conto del pericolo creato dal per sé e per gli altri utenti della strada: tanto che i Carabinieri hanno Pt_2
riferito, nell'annotazione di servizio agli atti, di aver preso di peso la bicicletta, posandola al di là del guard rail, e di aver aiutato il a scavalcare il medesimo Pt_2
guard rail, al fine di metterlo in sicurezza.
Orbene, accadeva che, invece, alle 14.40 del medesimo giorno, il Radi
2 purtroppo veniva travolto dal veicolo Fiat OB di , Controparte_5
essendosi nuovamente immesso sulla S.S. 275 all'altezza di Scorrano dalla vicina strada complanare, violando l'art. 175 cds.
Che il al momento dell'occorso, non avesse avuto il tempo di reazione CP_5
necessario per porre in essere alcuna manovra d'emergenza atta ad evitare l'impatto risulta accertato in sede penale, come si evince dalla lettura della consulenza tecnica disposta dal Pubblico Ministero – che trova ingresso nella presente sede come prova atipica – avendo egli contezza del pericolo causato dal solo quando lo vide Pt_2
immettersi sulla S.S. che stava percorrendo e potendo contare su un intervallo utile alla frenata pari a solo 1,1 secondo (pag. 7 relazione ctu).
Ancora, gli agenti accertatori intervenuti nell'immediatezza dell'occorso hanno riferito nel rapporto di intervento che ebbero a rinvenire il cellulare del sui Pt_2
luoghi teatro dell'incidente acceso e sintonizzato su un canale youtube, circostanza da cui è ragionevole presumere che il ciclista stesse facendo uso del dispositivo nonostante stesse al contempo circolando in bicicletta.
E infine, sempre nella comunicazione di notizia di reato trasmessa dai carabinieri che effettuarono le indagini per l'incidente per cui è causa, si legge di numerose persone che si presentarono spontaneamente a dichiarare di aver visto il poco prima dell'incidente, procedere sulla S.S. 275 con andatura irregolare al Pt_21
centro della carreggiata.
Conclusivamente, l'aver violato più volte, il ciclista, l'art. 175 c.d.S. già di per sé fonda le basi per ritenerlo responsabile del sinistro: le specifiche circostanze in cui avvenne l'incidente, inoltre, escludono qualsivoglia corresponsabilità da parte del il quale percorreva correttamente la corsia di marcia destinata al senso di CP_5
marcia osservato, e percependo la presenza del ciclista che si immetteva sulla extraurbana senza curarsi del traffico veicolare in atto, tagliandogli la strada, non ebbe il tempo per porre in essere alcuna manovra di emergenza.
La domanda non può dunque trovare accoglimento e deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando,
- rigetta la domanda;
- condanna le parti attrici alla refusione delle spese di lite in favore dei convenuti
3 liquidate in € 5.800,00 per ciascuno, oltre accessori di legge, con distrazione, quanto alla difesa del in favore degli avv.ti Diego Antonio Minafro e CP_5
Alvaro Storella che si sono dichiarati antistatari;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Lecce, 25 marzo 2025
La giudice
Caterina Stasi
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Lecce – Prima Sezione civile - nella persona della giudice, dott.ssa Caterina Stasi, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 9568 del ruolo generale dell'anno 2022, avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale, nella causa civile promossa da
nata in [...] l'[...], nato in [...] il Parte_1 Parte_2
10.07.1967, in proprio e in qualità di esercente la potestà genitoriale sui figli minori nato in [...] il [...], nato in [...] Per_1 Per_2
il 11.08.2008, nato in [...] il [...], nato in Per_3 Parte_3
Marocco il 4.2.1975, in proprio e in qualità di esercente la potestà genitoriale sui figli minori nata a [...] il [...], Per_4 Parte_4
nato a [...] il [...], nata a [...] il [...], Parte_5 Pt_6
nata a [...] il [...] nato in [...] il [...]
[...] Parte_7
in proprio e in qualità di esercente la potestà genitoriale sui figli minori Per_5
nata a [...] il [...], nata a [...] il
[...] CP_1
17.06.2013, nato in [...] il [...] e nato a CP_2 Controparte_3
OL (BO) l'8.10.2003 nata in [...] il [...] Parte_8 Parte_9
nato in Marocco il [...], , in [...] e in qualità di esercente la
[...]
potestà genitoriale sulla figlia minore nata in [...] il Persona_6
15.06.2011 nato in Marocco il [...], in [...] e in qualità di Persona_7
esercente la potestà genitoriale sui figli minori nata a [...] Persona_8
il 27.02.2009, nata a [...] il [...], , nata il Per_9 Pt_10
22.08.2014 nato in Marocco il [...], in [...] e in qualità di Parte_11
esercente la potestà genitoriale sui figli minori nato in [...] Per_10
1 il 18.02.2008, nata in [...] il [...], nato in Parte_12 Pt_13
Marocco il 24.01.2006, la Sig.ra nata in [...] il [...], in Parte_14
proprio e in qualità di esercente la potestà genitoriale sui figli minori
[...]
nata a [...] l'[...], nata a [...] il Per_11 Persona_12
26.05.2012, nata a [...] il [...], nata in Parte_15 Parte_16
Marocco il 1.1.1964, nata in [...] il [...], Parte_17 Persona_13
nata in [...] il [...], , nata in [...] il [...], Parte_18
nato in [...] il [...], rappresentati e difesi dall'avv. Parte_19
Gianluca Cracas;
- attori - contro
rappresentata e difesa dagli avv. Mario e Paola Controparte_4
Fortunato;
- convenuta - nonché contro
, rappresentato e difeso dall'avv. Alvaro Storella e Diego Controparte_5
Antonio Minafro;
- convenuto -
*****
Possono superarsi le eccezioni preliminari in virtù del principio della ragione più liquida, in quanto, nel merito, la domanda risarcitoria è infondata.
Come emerge dalla lettura della documentazione allegata agli atti, che in data
21.10.2019, già alle ore 13,10, in seguito a segnalazione da parte di automobilisti,
[...]
veniva fermato dai Carabinieri della Compagnia di Maglie mentre si trovava Pt_20
sulla S.S. 16 all'altezza dello svincolo per Sternatia, a bordo della sua bicicletta, ed invitato a proseguire la marcia sulla limitrofa strada complanare, alla luce del divieto, per i velocipedi, di percorrere la suddetta extraurbana e tenuto conto del pericolo creato dal per sé e per gli altri utenti della strada: tanto che i Carabinieri hanno Pt_2
riferito, nell'annotazione di servizio agli atti, di aver preso di peso la bicicletta, posandola al di là del guard rail, e di aver aiutato il a scavalcare il medesimo Pt_2
guard rail, al fine di metterlo in sicurezza.
Orbene, accadeva che, invece, alle 14.40 del medesimo giorno, il Radi
2 purtroppo veniva travolto dal veicolo Fiat OB di , Controparte_5
essendosi nuovamente immesso sulla S.S. 275 all'altezza di Scorrano dalla vicina strada complanare, violando l'art. 175 cds.
Che il al momento dell'occorso, non avesse avuto il tempo di reazione CP_5
necessario per porre in essere alcuna manovra d'emergenza atta ad evitare l'impatto risulta accertato in sede penale, come si evince dalla lettura della consulenza tecnica disposta dal Pubblico Ministero – che trova ingresso nella presente sede come prova atipica – avendo egli contezza del pericolo causato dal solo quando lo vide Pt_2
immettersi sulla S.S. che stava percorrendo e potendo contare su un intervallo utile alla frenata pari a solo 1,1 secondo (pag. 7 relazione ctu).
Ancora, gli agenti accertatori intervenuti nell'immediatezza dell'occorso hanno riferito nel rapporto di intervento che ebbero a rinvenire il cellulare del sui Pt_2
luoghi teatro dell'incidente acceso e sintonizzato su un canale youtube, circostanza da cui è ragionevole presumere che il ciclista stesse facendo uso del dispositivo nonostante stesse al contempo circolando in bicicletta.
E infine, sempre nella comunicazione di notizia di reato trasmessa dai carabinieri che effettuarono le indagini per l'incidente per cui è causa, si legge di numerose persone che si presentarono spontaneamente a dichiarare di aver visto il poco prima dell'incidente, procedere sulla S.S. 275 con andatura irregolare al Pt_21
centro della carreggiata.
Conclusivamente, l'aver violato più volte, il ciclista, l'art. 175 c.d.S. già di per sé fonda le basi per ritenerlo responsabile del sinistro: le specifiche circostanze in cui avvenne l'incidente, inoltre, escludono qualsivoglia corresponsabilità da parte del il quale percorreva correttamente la corsia di marcia destinata al senso di CP_5
marcia osservato, e percependo la presenza del ciclista che si immetteva sulla extraurbana senza curarsi del traffico veicolare in atto, tagliandogli la strada, non ebbe il tempo per porre in essere alcuna manovra di emergenza.
La domanda non può dunque trovare accoglimento e deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando,
- rigetta la domanda;
- condanna le parti attrici alla refusione delle spese di lite in favore dei convenuti
3 liquidate in € 5.800,00 per ciascuno, oltre accessori di legge, con distrazione, quanto alla difesa del in favore degli avv.ti Diego Antonio Minafro e CP_5
Alvaro Storella che si sono dichiarati antistatari;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Lecce, 25 marzo 2025
La giudice
Caterina Stasi
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