Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. III, sentenza 20/02/2026, n. 1016
CGT1
Sentenza 20 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Mancata notifica delle cartelle presupposte

    La resistente ha prodotto le relate di notifica delle cartelle, dalle quali risulta che le stesse sono state notificate regolarmente. La contribuente non ha fornito prova contraria.

  • Rigettato
    Intervenuta prescrizione dei crediti tributari

    La Corte ha ritenuto che, essendo le cartelle presupposte state regolarmente notificate e non impugnate, la pretesa risulta cristallizzata. L'eccezione di prescrizione è preclusa. La sospensione dei termini ex art. 68 D.L. 18/2020 è irrilevante in questo contesto.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 7 L. 212/2000 per difetto di motivazione

    La giurisprudenza costante di legittimità conferma che non sussiste obbligo di allegare integralmente le cartelle se l'atto contiene gli elementi per identificare la pretesa. L'intimazione riporta gli elementi identificativi delle cartelle.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. III, sentenza 20/02/2026, n. 1016
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo
    Numero : 1016
    Data del deposito : 20 febbraio 2026

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