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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. III, sentenza 20/02/2026, n. 1016 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 1016 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1016/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 3, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PICUNO CARLO, Presidente IPPOLITO SANTO, Relatore RUSSO MASSIMO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1602/2023 depositato il 22/03/2023
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620229016665201000 123.60 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620229016665201000 123.60 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620229016665201000 IRES-ALTRO 2007 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620229016665201000 IMU 1996
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620229016665201000 IMU 1997
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. Nominativo_1 Difensore_1, rappresentata e difesa dal rag. impugna l'avviso di intimazione n. 296/2022/9016665201/000, notificato il 14.10.2022. Conviene in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, in persona del responsabile del procedimento, rappresentata e difesa come da atti - Resistente - costituita MOTIVI DI RICORSO
1. mancata notifica delle cartelle presupposte;
2. intervenuta prescrizione dei crediti tributari (IMU 1996–1997, IRES 2007, oneri irrigui 2010–2011); 3. violazione dell'art. 7 L. 212/2000 per difetto di motivazione;
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate – Riscossione depositando tutta la documentazione notificatoria e chiedendo il rigetto del ricorso, sostenendo:
• regolare notificala di tutte le cartelle;
• la validità delle notifiche ai terzi (portiere, familiare, ecc.) secondo costante giurisprudenza;
• l'interruzione della prescrizione tramite intimazione del 18.06.2012;
• l'applicabilità del termine prescrizionale decennale;
• la sospensione dei termini ex art. 68 D.L. 18/2020 per 542 giorni;
• la congrua motivazione dell'atto impugnato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla dedotta mancata notifica delle cartelle di pagamento La resistente ha prodotto le relate di notifica, dalle quali risulta che:
- cartella IMU 1996–1997 n. 29620030032077876/000 notificata il 09.05.2003 a mani del sig. Cimò;
- cartella IRES 2007 n. 2962011020148963/000 notificata il 10.08.2011 a familiare convivente con successiva RACCOMANDATA informativa;
- cartella oneri irrigui 2010 n. 296201200552693/000 notificata il 09.08.2012 con le medesime regole;
- cartella oneri irrigui 2011 n. 29620130040741452/000 notificata il 21.06.2013 al portiere, con successiva raccomandata. La contribuente non ha fornito alcuna prova contraria, limitandosi a contestazioni apodittiche.
La censura è infondata.
2. Sulla prescrizione dei crediti Tenuto conto che le cartelle sono state regolarmente notificate e non impugnate, la pretesa risulta cristallizzata
La Cassazione, con l'ordinanza 3005/2020 in un caso sovrapponibile, dopo aver premesso che era incontestata la circostanza che alla società contribuente era stata notificata una cartella di pagamento non impugnata nei termini di legge, ha accolto il ricorso dell'amministrazione finanziaria con conseguente rigetto dell'originario ricorso del contribuente. Secondo gli Ermellini, nel caso di mancata impugnazione dell'atto presupposto, nella fattispecie cartella di pagamento, è preclusa al contribuente qualsiasi eccezione relativa all'atto presupposto, ivi compresa l'eccezione di prescrizione del credito erariale, in applicazione del principio affermato dalla stessa Corte di Cassazione in altri arresti secondo il quale "l'intimazione di pagamento che faccia seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 3. Pertanto, irrilevante è anche la valenza dell'art. 68 D.L. 18/2020 che ha sospeso i termini della riscossione per 542 giorni, con proroga al 31.12.2023 della maturazione della prescrizione Infine si rileva che l'intimazione:
- elenca le cartelle con numeri identificativi,
- riporta importi, tributi, annualità, enti impositori,
- indica i riferimenti per informazioni e ricorso.
La giurisprudenza costante di legittimità conferma che non sussiste obbligo di allegare integralmente le cartelle se l'atto contiene gli elementi per identificare la pretesa Per la complessità delle questioni esaminate compensa le spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Palermo, definitivamente pronunciando: Ricorrente_11. Rigetta il ricorso proposto dalla S.r.l. avverso l'avviso di intimazione n. 296/2022/9016665201/000. 2. Compensa integralmente le spese di lite. Palermo, 21.1.26 IL RELATORE IL PRESIDENTE
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 3, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PICUNO CARLO, Presidente IPPOLITO SANTO, Relatore RUSSO MASSIMO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1602/2023 depositato il 22/03/2023
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620229016665201000 123.60 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620229016665201000 123.60 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620229016665201000 IRES-ALTRO 2007 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620229016665201000 IMU 1996
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620229016665201000 IMU 1997
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. Nominativo_1 Difensore_1, rappresentata e difesa dal rag. impugna l'avviso di intimazione n. 296/2022/9016665201/000, notificato il 14.10.2022. Conviene in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, in persona del responsabile del procedimento, rappresentata e difesa come da atti - Resistente - costituita MOTIVI DI RICORSO
1. mancata notifica delle cartelle presupposte;
2. intervenuta prescrizione dei crediti tributari (IMU 1996–1997, IRES 2007, oneri irrigui 2010–2011); 3. violazione dell'art. 7 L. 212/2000 per difetto di motivazione;
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate – Riscossione depositando tutta la documentazione notificatoria e chiedendo il rigetto del ricorso, sostenendo:
• regolare notificala di tutte le cartelle;
• la validità delle notifiche ai terzi (portiere, familiare, ecc.) secondo costante giurisprudenza;
• l'interruzione della prescrizione tramite intimazione del 18.06.2012;
• l'applicabilità del termine prescrizionale decennale;
• la sospensione dei termini ex art. 68 D.L. 18/2020 per 542 giorni;
• la congrua motivazione dell'atto impugnato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla dedotta mancata notifica delle cartelle di pagamento La resistente ha prodotto le relate di notifica, dalle quali risulta che:
- cartella IMU 1996–1997 n. 29620030032077876/000 notificata il 09.05.2003 a mani del sig. Cimò;
- cartella IRES 2007 n. 2962011020148963/000 notificata il 10.08.2011 a familiare convivente con successiva RACCOMANDATA informativa;
- cartella oneri irrigui 2010 n. 296201200552693/000 notificata il 09.08.2012 con le medesime regole;
- cartella oneri irrigui 2011 n. 29620130040741452/000 notificata il 21.06.2013 al portiere, con successiva raccomandata. La contribuente non ha fornito alcuna prova contraria, limitandosi a contestazioni apodittiche.
La censura è infondata.
2. Sulla prescrizione dei crediti Tenuto conto che le cartelle sono state regolarmente notificate e non impugnate, la pretesa risulta cristallizzata
La Cassazione, con l'ordinanza 3005/2020 in un caso sovrapponibile, dopo aver premesso che era incontestata la circostanza che alla società contribuente era stata notificata una cartella di pagamento non impugnata nei termini di legge, ha accolto il ricorso dell'amministrazione finanziaria con conseguente rigetto dell'originario ricorso del contribuente. Secondo gli Ermellini, nel caso di mancata impugnazione dell'atto presupposto, nella fattispecie cartella di pagamento, è preclusa al contribuente qualsiasi eccezione relativa all'atto presupposto, ivi compresa l'eccezione di prescrizione del credito erariale, in applicazione del principio affermato dalla stessa Corte di Cassazione in altri arresti secondo il quale "l'intimazione di pagamento che faccia seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 3. Pertanto, irrilevante è anche la valenza dell'art. 68 D.L. 18/2020 che ha sospeso i termini della riscossione per 542 giorni, con proroga al 31.12.2023 della maturazione della prescrizione Infine si rileva che l'intimazione:
- elenca le cartelle con numeri identificativi,
- riporta importi, tributi, annualità, enti impositori,
- indica i riferimenti per informazioni e ricorso.
La giurisprudenza costante di legittimità conferma che non sussiste obbligo di allegare integralmente le cartelle se l'atto contiene gli elementi per identificare la pretesa Per la complessità delle questioni esaminate compensa le spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Palermo, definitivamente pronunciando: Ricorrente_11. Rigetta il ricorso proposto dalla S.r.l. avverso l'avviso di intimazione n. 296/2022/9016665201/000. 2. Compensa integralmente le spese di lite. Palermo, 21.1.26 IL RELATORE IL PRESIDENTE