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Sentenza breve 11 febbraio 2026
Sentenza breve 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. I, sentenza breve 11/02/2026, n. 418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 418 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00159/2026 REG.RIC.
Pubblicato il 11/02/2026
N. 00418 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00159/2026 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 159 del 2026, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Spina, con domicilio digitale come da
PEC da Registri di Giustizia;
contro
l'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale Sicilia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato, presso i cui uffici in Palermo, via Mariano Stabile 182, è per legge domiciliata;
per l'annullamento N. 00159/2026 REG.RIC.
del provvedimento della Direzione Regionale della Sicilia - Ufficio Servizi Fiscali, con cui è stata disposta la revoca dell'autorizzazione all'accesso al servizio telematico
Entratel, nonchè di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate - Direzione
Regionale Sicilia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 il dott. Pierluigi
UO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
FATTO e DIRITTO
1.- Con il ricorso in epigrafe, il ricorrente espone:
- di essere stato destinatario di un primo provvedimento di revoca dell'autorizzazione all'accesso al servizio Entratel (n. -OMISSIS-del 30.01.2023) in ragione di una rilevante esposizione debitoria con il Fisco;
- che a seguito di adesione ad una procedura di definizione agevolata dei carichi tributari, era stato destinatario di un provvedimento di sospensione del citato provvedimento di revoca (n. 22563 del 17.03.2023);
- che il suddetto provvedimento di sospensione era stato revocato con il provvedimento gravato con il presente giudizio (n. -OMISSIS- del 10.12.2025), in ragione di asseriti inadempimenti al citato piano di definizione agevolata.
Il ricorso è articolato sui seguenti motivi di diritto:
a) Violazione e falsa applicazione dell'art. 3, comma 4, del D.P.R. n. 322/1998.
Inesistenza dei presupposti legali per la revoca dell'abilitazione Entratel; N. 00159/2026 REG.RIC.
b) Violazione e falsa applicazione degli artt. 8, 21 e 25 del D.M. n. 164/1999. Erronea estensione di norme relative al visto di conformità ad un titolo abilitativo distinto
e autonomo;
c) Violazione del principio di legalità e divieto di interpretazione estensiva delle norme a contenuto sanzionatorio.
2.- Si costituiva l'Agenzia delle Entrate che concludeva per: i) l'inammissibilità del ricorso, in ragione dell'omessa impugnazione, nei termini, del primo provvedimento di revoca dell'abilitazione all'accesso al servizio Entratel; ii) l'infondatezza del ricorso nel merito.
3.- All'udienza camerale del 10.02.2026, di discussione dell'istanza cautelare, il ricorso veniva trattenuto in decisione, previo avviso, ai sensi dell'art. 60 c.p.a., di possibile definizione dello stesso con sentenza in forma semplificata.
4.- Il ricorso è fondato.
4.1- Il Collegio non condivide l'eccezione di inammissibilità avanzata dall'amministrazione resistente, in ragione del fatto che:
- il primo provvedimento di revoca non avrebbe potuto essere gravato, in pendenza del termine decadenziale, essendo intervenuto nelle more il provvedimento di sospensione dello stesso;
- in altri termini, una eventuale impugnazione del primo provvedimento di revoca avrebbe portato ad una pronuncia di inammissibilità del ricorso per difetto di interesse;
- il provvedimento gravato con il presente giudizio giunge all'esito di una rinnovata istruttoria, conseguente alla valutazione delle sopravvenienze correlate all'esecuzione del piano di definizione agevolata dei carichi tributari, di tal che solamente a far data dall'emissione dello stesso viene a cristallizzarsi un rinnovato e differente interesse a ricorrere; N. 00159/2026 REG.RIC.
- in altri termini, la concreta lesività del provvedimento è frutto della sintesi della vicenda pregressa e dell'evoluzione del rapporto tra il ricorrente e l'amministrazione resistente, la cui dialettica è compendiata nel provvedimento oggi impugnato.
4.2- Nel merito, il ricorso è meritevole di accoglimento e, nel senso, il Collegio richiama un orientamento giurisprudenziale proprio del CGARS (n. 169/2025 e n.
271/2025), il quale ha chiarito che:
- la disciplina dei requisiti di onorabilità di cui al D.M. n. 164/1999 riguarda esclusivamente l'attività di assistenza fiscale e il rilascio del visto di conformità, restando precluso qualsiasi automatismo tra irregolarità personali del professionista e revoca dell'abilitazione alla trasmissione telematica delle dichiarazioni;
- le cause di legittima revoca dell'abilitazione alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (Entratel) sono esclusivamente quelle previste dall'art. 3, comma 4, del
D.P.R. n. 322/1998, senza che il D.M. n. 164/1999 possa introdurre ipotesi ulteriori o consentire interpretazioni estensive, trattandosi di normativa dal contenuto sanzionatorio;
- i presupposti previsti dal D.M. 164/1999 non possono essere richiesti, né applicati, per la diversa abilitazione ora in esame, rappresentata dal servizio Entratel, essendo questa assoggettata a regolamentazione diversa, che richiede inferiori standards di onorabilità del professionista, in quanto l'attività di mera trasmissione telematica delle dichiarazioni dei contribuenti è ontologicamente e qualitativamente diversa dall'attività di certificazione dei dati fiscali resa attraverso il cd. “visto di conformità” ai sensi dell'art. 3, co. 4, del DPR 322/1998.
4.3- Per le ragioni sopra esposte, il ricorso è meritevole di accoglimento, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
5.- La peculiarità della fattispecie giustifica la compensazione delle spese di giudizio tra le parti. N. 00159/2026 REG.RIC.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
OR ZI, Presidente
Francesco Mulieri, Consigliere
Pierluigi UO, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Pierluigi UO OR ZI N. 00159/2026 REG.RIC.
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Pubblicato il 11/02/2026
N. 00418 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00159/2026 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 159 del 2026, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Spina, con domicilio digitale come da
PEC da Registri di Giustizia;
contro
l'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale Sicilia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato, presso i cui uffici in Palermo, via Mariano Stabile 182, è per legge domiciliata;
per l'annullamento N. 00159/2026 REG.RIC.
del provvedimento della Direzione Regionale della Sicilia - Ufficio Servizi Fiscali, con cui è stata disposta la revoca dell'autorizzazione all'accesso al servizio telematico
Entratel, nonchè di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate - Direzione
Regionale Sicilia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 il dott. Pierluigi
UO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
FATTO e DIRITTO
1.- Con il ricorso in epigrafe, il ricorrente espone:
- di essere stato destinatario di un primo provvedimento di revoca dell'autorizzazione all'accesso al servizio Entratel (n. -OMISSIS-del 30.01.2023) in ragione di una rilevante esposizione debitoria con il Fisco;
- che a seguito di adesione ad una procedura di definizione agevolata dei carichi tributari, era stato destinatario di un provvedimento di sospensione del citato provvedimento di revoca (n. 22563 del 17.03.2023);
- che il suddetto provvedimento di sospensione era stato revocato con il provvedimento gravato con il presente giudizio (n. -OMISSIS- del 10.12.2025), in ragione di asseriti inadempimenti al citato piano di definizione agevolata.
Il ricorso è articolato sui seguenti motivi di diritto:
a) Violazione e falsa applicazione dell'art. 3, comma 4, del D.P.R. n. 322/1998.
Inesistenza dei presupposti legali per la revoca dell'abilitazione Entratel; N. 00159/2026 REG.RIC.
b) Violazione e falsa applicazione degli artt. 8, 21 e 25 del D.M. n. 164/1999. Erronea estensione di norme relative al visto di conformità ad un titolo abilitativo distinto
e autonomo;
c) Violazione del principio di legalità e divieto di interpretazione estensiva delle norme a contenuto sanzionatorio.
2.- Si costituiva l'Agenzia delle Entrate che concludeva per: i) l'inammissibilità del ricorso, in ragione dell'omessa impugnazione, nei termini, del primo provvedimento di revoca dell'abilitazione all'accesso al servizio Entratel; ii) l'infondatezza del ricorso nel merito.
3.- All'udienza camerale del 10.02.2026, di discussione dell'istanza cautelare, il ricorso veniva trattenuto in decisione, previo avviso, ai sensi dell'art. 60 c.p.a., di possibile definizione dello stesso con sentenza in forma semplificata.
4.- Il ricorso è fondato.
4.1- Il Collegio non condivide l'eccezione di inammissibilità avanzata dall'amministrazione resistente, in ragione del fatto che:
- il primo provvedimento di revoca non avrebbe potuto essere gravato, in pendenza del termine decadenziale, essendo intervenuto nelle more il provvedimento di sospensione dello stesso;
- in altri termini, una eventuale impugnazione del primo provvedimento di revoca avrebbe portato ad una pronuncia di inammissibilità del ricorso per difetto di interesse;
- il provvedimento gravato con il presente giudizio giunge all'esito di una rinnovata istruttoria, conseguente alla valutazione delle sopravvenienze correlate all'esecuzione del piano di definizione agevolata dei carichi tributari, di tal che solamente a far data dall'emissione dello stesso viene a cristallizzarsi un rinnovato e differente interesse a ricorrere; N. 00159/2026 REG.RIC.
- in altri termini, la concreta lesività del provvedimento è frutto della sintesi della vicenda pregressa e dell'evoluzione del rapporto tra il ricorrente e l'amministrazione resistente, la cui dialettica è compendiata nel provvedimento oggi impugnato.
4.2- Nel merito, il ricorso è meritevole di accoglimento e, nel senso, il Collegio richiama un orientamento giurisprudenziale proprio del CGARS (n. 169/2025 e n.
271/2025), il quale ha chiarito che:
- la disciplina dei requisiti di onorabilità di cui al D.M. n. 164/1999 riguarda esclusivamente l'attività di assistenza fiscale e il rilascio del visto di conformità, restando precluso qualsiasi automatismo tra irregolarità personali del professionista e revoca dell'abilitazione alla trasmissione telematica delle dichiarazioni;
- le cause di legittima revoca dell'abilitazione alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (Entratel) sono esclusivamente quelle previste dall'art. 3, comma 4, del
D.P.R. n. 322/1998, senza che il D.M. n. 164/1999 possa introdurre ipotesi ulteriori o consentire interpretazioni estensive, trattandosi di normativa dal contenuto sanzionatorio;
- i presupposti previsti dal D.M. 164/1999 non possono essere richiesti, né applicati, per la diversa abilitazione ora in esame, rappresentata dal servizio Entratel, essendo questa assoggettata a regolamentazione diversa, che richiede inferiori standards di onorabilità del professionista, in quanto l'attività di mera trasmissione telematica delle dichiarazioni dei contribuenti è ontologicamente e qualitativamente diversa dall'attività di certificazione dei dati fiscali resa attraverso il cd. “visto di conformità” ai sensi dell'art. 3, co. 4, del DPR 322/1998.
4.3- Per le ragioni sopra esposte, il ricorso è meritevole di accoglimento, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
5.- La peculiarità della fattispecie giustifica la compensazione delle spese di giudizio tra le parti. N. 00159/2026 REG.RIC.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
OR ZI, Presidente
Francesco Mulieri, Consigliere
Pierluigi UO, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Pierluigi UO OR ZI N. 00159/2026 REG.RIC.
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.