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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 24/11/2025, n. 5078 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5078 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12217/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di Torino
Esecuzioni mobiliari
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 12217/2024 tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI CIOMMO LAURA Parte_1 C.F._1
in forza di procura alle liti 17.6.2024, elettivamente domiciliato in Corso Galileo Ferraris 110 presso il difensore avv. DI CIOMMO LAURA ATTORE
e
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CORTELLESI DAVIDE e Controparte_1 P.IVA_1
dell'avv. STANIZZI GREGORIO ( ) in forza di procura alle liti del C.F._2
21.3.2024m, elettivamente domiciliata in Roma, Via C. Ferrero Di Cambiano, 82 presso il difensore avv. CORTELLESI DAVIDE CONVENUTO
Oggi 24 novembre 2025 innanzi alla dott.ssa Simonetta Rossi, sono comparsi:
- per l'avv. DI CIOMMO LAURA e Parte_1
- per la dr.ssa LA LI in sost. dell'avv. STANIZZI GREGORIO Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
L'avv. Di Ciommo precisa le conclusioni come da note conclusive autorizzate depositate in data 13.10.2025 ed evidenzia che agli atti non è prodotto il contratto di cessione né vi è prova dell'inclusione del credito nel blocco di crediti di cui alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
(Cass. 9479/23). La dr.ssa LI precisa le conclusioni come da note conclusive autorizzate del 13.10.2025 e si oppone all'eccezione oggi svolta da controparte.
Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio previo consenso dei difensori alla lettura della sentenza in loro assenza.
Terminata la camera di consiglio viene data lettura in udienza del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, costituenti parte integrante del verbale di causa:
Il Giudice
dott.ssa Simonetta Rossi
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Esecuzioni mobiliari
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Simonetta Rossi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12217/2024 avente a oggetto: Opposizione a precetto promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI CIOMMO LAURA Parte_1 C.F._1
in forza di procura alle liti 17.6.2024, elettivamente domiciliato in Corso Galileo Ferraris 110 presso il difensore avv. DI CIOMMO LAURA
ATTORE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CORTELLESI DAVIDE e Controparte_1 P.IVA_1
dell'avv. STANIZZI GREGORIO ( ) in forza di procura alle liti del C.F._2
21.3.2024m, elettivamente domiciliata in Roma, Via C. Ferrero Di Cambiano, 82 presso il difensore avv. CORTELLESI DAVIDE
CONVENUTO
Udienza di discussione in data 24.11.25
pagina 2 di 6 CONCLUSIONI
Per : Parte_1
“piaccia al Tribunale adito
Nel Merito ed in via principale
- Accertata l'errata quantificazione delle somme di cui al precetto opposto, dichiarare nullo l'atto di precetto notificato all'istante in data 7.06.2024 per indeterminatezza delle somme;
- Accertato e dichiarato che non sono stati inviati validi atti interruttivi al conchiudente, dichiarare la prescrizione del credito azionato con precetto del 7.06.2024 e che conseguentemente nulla è dovuto dal conchiudente in ragione del d.i. n. 364/2012 - RGN
5587/2012 reso dal Tribunale di Grosseto il 7/08/2012;
In via subordinata:
-Accertato e dichiarato il pagamento della somma di € 10.569,97 in virtù di ordinanza di assegnazione resa dal Tribunale di Milano nel giudizio RGE 15592/2012, con udienza di assegnazione al 26/02/2014, contenere l'eventuale somma ritenuta ancora dovuta nei limiti del giusto e del provato.
In via di estremo subordine
- nella denegata ma non creduta ipotesi in cui si riconoscesse la sussistenza del credito in capo alla quantificato come da precetto, si chiede l'autorizzazione (con Controparte_1
fissazione di una nuova udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art. 163-bis c.p.c.) a chiamare in causa la società con sede legale in CP_2
Viale Thomas Alva Edison, 110 –20099 Sesto San Giovanni (MI), P.IVA. nella sua P.IVA_2
qualità di terzo pignorato nella procedura presso Tribunale di Milano nel giudizio RGE
15592/2012, con udienza di assegnazione al 26/02/2014, il quale dovrà manlevare l'odierno resistente nel pagamento delle somme oggetto dell'ordinanza di assegnazione e, accertato l'eventuale mancato adempimento da parte del terzo all'obbligazione di cui all'ordinanza di assegnazione, condannare il terzo al pagamento della somma di 10.569,97 oltre interessi dal dovuto al saldo;
In ogni caso
Con vittoria di competenze, spese ed onorari del presente giudizio”.
Per Controparte_1
“Si insiste per il rigetto delle domande di parte opponente essendo tutte infondate in fatto e diritto per tutte le motivazioni sopra esposte tuttavia si ribadisce quanto già espresso che la nella denegata – e non creduta - ipotesi che il Tribunale desse ragione alle motivazioni CP_3
pagina 3 di 6 di controparte, il credito indicato nell'atto di precetto dovrà essere così rideterminato in €
12.104,68, oltre interessi legali dalla notifica del precetto al soddisfo.
Il tutto con condanna ai diritti ed onorari, oltre le spese, del presente giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 ha proposto opposizione avverso il precetto notificato in data 7.6.2024 Parte_1
con il quale gli ha intimato di pagare la somma di € 23.066,96 in forza del Controparte_1
decreto ingiuntivo n. 364/2012, emesso dal Tribunale di Grosseto, sezione distaccata di
Orbetello, il 7 agosto 2012, eccependo (i) l'intervenuta prescrizione del diritto di credito azionato per essere decorso il termine decennale previsto dalla legge e (ii) la parziale estinzione della pretesa, posto che in virtù del medesimo titolo esecutivo era già stato avviato un precedente pignoramento presso terzi (nella specie, presso il datore di lavoro dell'epoca,
SIRTI S.r.l.), all'esito del quale era stata emessa ordinanza di assegnazione in favore della creditrice per l'importo di € 10.569,97. ha chiesto il rigetto Controparte_1
dell'opposizione sostenendo (i) che la prescrizione era stata interrotta attraverso le lettere di messa in mora 22.12.2015 e 23.04.21; (iii) che l'ordinanza di assegnazione non costituiva prova del pagamento;
(iii) che, in ogni caso, al più il credito avrebbe dovuto essere rideterminato in € 12.104,68, oltre interessi legali dalla notifica del precetto al soddisfo.
Con ordinanza 9.10.2024, il Giudice ha sospeso l'efficacia esecutiva del titolo per la somma eccedente l'importo di € 12.496,99.
Depositate le memorie ex art. 171 ter c.p.c., la causa è giunta a decisione senza esperimento di attività istruttoria ed è stata discussa ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza odierna sulle conclusioni come in epigrafe trascritte. Nel corso dell'udienza parte opponente ha eccepito la omessa produzione del contratto di cessione e la mancanza di prova dell'inclusione del credito nel blocco di crediti di cui alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
2. L'eccezione sollevata da all'udienza odierna di omessa produzione del Parte_1
contratto di cessione e la mancanza di prova dell'inclusione del credito nel blocco di crediti di cui alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale deve qualificarsi come contestazione in merito alla titolarità del rapporto in capo alla opposta e non, invece, quale carenza di legittimazione attiva.
L'eccezione, infatti, attiene al merito della causa e riguarda non la prospettazione ma la fondatezza della domanda: si tratta di stabilire se colui che vanta un diritto in giudizio – nel cado di specie ne sia effettivamente il titolare. Controparte_1
pagina 4 di 6 Con l'atto di precetto fonda la sua pretesa sull'essere divenuta titolare Controparte_1
del rapporto dedotto in giudizio in virtù di cessione di crediti pecuniari in blocco operata da di cui all'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale parte II n. 157 del Controparte_4
30.12.2020.
Tenuto conto che la Gazzetta Ufficiale garantisce la pubblicità legale degli atti, rendendoli di pubblica conoscenza, la circostanza che nell'opposizione non abbia Parte_1
espressamente contestato né che la cessione in blocco fosse stata effettuata con l'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale parte II n. 157 del 30.12.2020 né che in tale cessione fosse incluso il credito oggetto di causa, consente di ritenere che tali circostanza siano non specificamente contestate ex art. 115 c.p.c., con la conseguenza che la contestazione effettuata all'udienza odierna di discussione della causa deve ritenersi tardiva.
3. L'eccezione di prescrizione non è fondata. ha prodotto due raccomandate 22.12.2015 e 23.4.21 (docc. 1 e 2 di parte Controparte_1
opposta), entrambe indirizzate a a dimostrazione dell'interruzione della Parte_1
prescrizione.
, alla prima udienza utile per disconoscere i documenti ex adverso prodotti, Parte_1
ha sostenuto che la prima raccomandata vede quale destinatario un terzo soggetto, mentre la seconda nella parte della firma riporta una sigla non riconducibile a , di talché Parte_1
tale documento deve intendersi disconosciuto.
Assorbente per ritenere l'eccezione infondata è il rilievo che come affermato per costante orientamento dalla Corte di Cassazione, in relazione alle comunicazioni avvenute ai sensi degli artt.32 e 39 d.l. 9 aprile 2001, ovvero gli invii con posta raccomandata con avviso di ricevimento, l'ufficiale postale non ha altro compito se non quello di curare che la persona, individuata come legittimata alla ricezione, apponga la sua firma sul registro di consegna, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente. Ne consegue che, qualora nell'avviso di ricevimento manchino le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato (adempimento non previsto da alcuna norma) e la relativa sottoscrizione non risulti intellegibile, l'avviso di ricevimento, in quanto atto pubblico, è assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art.2700 c.c. avuto riguardo alla relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è consegnato
(Cass.11708/11, Cass.1686/23 e Cass.4451/2024).
Era, pertanto, onere dell'opponente proporre querela di falso avverso gli avvisi di ricevimento delle raccomandate 22.12.2015 e 23.4.21 (docc. 1 e 2 di parte opposta).
Tale onere non è stato assolto con conseguente rigetto dell'eccezione di prescrizione. pagina 5 di 6 4. L'eccezione di parziale estinzione dell'obbligazione deve, invece, essere accolta.
Il teste , impiegata presso dal 20.4.1990, ha infatti confermato che a Tes_1 CP_2
seguito dell'udienza del 26/02/2014 e con la notifica del verbale di assegnazione delle somme trattenute, provvedeva al pagamento in favore dell'allora creditore, CP_2 Controparte_5
della somma di € 10.569,97.
Alla luce delle risultanze richiamate, deve accertarsi che ha diritto a Controparte_1
procedere a esecuzione nei confronti di per la somma capitale di € Parte_1
10.962,28, oltre a € 1.534,71 a titolo di spese come indicate nel precetto e oltre agli interessi legali indicati nel decreto ingiuntivo n. 364/2012, emesso dal Tribunale di Grosseto, sezione distaccata di Orbetello, il 7 agosto 2012.
5. Le spese di lite, alla luce della parziale soccombenza, devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta, così dispone:
ACCERTA che ha diritto a procedere ad esecuzione nei confronti di Controparte_1
per la minor somma capitale di € 10.962,28, oltre a € 1.534,71 a titolo di Parte_1 spese come indicate nel precetto e oltre agli interessi legali indicati nel decreto ingiuntivo n.
364/2012, emesso dal Tribunale di Grosseto, sezione distaccata di Orbetello, il 7 agosto 2012.
DISPONE l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
Torino, 24 novembre 2025
Il Giudice dott.ssa Simonetta Rossi
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di Torino
Esecuzioni mobiliari
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 12217/2024 tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI CIOMMO LAURA Parte_1 C.F._1
in forza di procura alle liti 17.6.2024, elettivamente domiciliato in Corso Galileo Ferraris 110 presso il difensore avv. DI CIOMMO LAURA ATTORE
e
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CORTELLESI DAVIDE e Controparte_1 P.IVA_1
dell'avv. STANIZZI GREGORIO ( ) in forza di procura alle liti del C.F._2
21.3.2024m, elettivamente domiciliata in Roma, Via C. Ferrero Di Cambiano, 82 presso il difensore avv. CORTELLESI DAVIDE CONVENUTO
Oggi 24 novembre 2025 innanzi alla dott.ssa Simonetta Rossi, sono comparsi:
- per l'avv. DI CIOMMO LAURA e Parte_1
- per la dr.ssa LA LI in sost. dell'avv. STANIZZI GREGORIO Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
L'avv. Di Ciommo precisa le conclusioni come da note conclusive autorizzate depositate in data 13.10.2025 ed evidenzia che agli atti non è prodotto il contratto di cessione né vi è prova dell'inclusione del credito nel blocco di crediti di cui alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
(Cass. 9479/23). La dr.ssa LI precisa le conclusioni come da note conclusive autorizzate del 13.10.2025 e si oppone all'eccezione oggi svolta da controparte.
Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio previo consenso dei difensori alla lettura della sentenza in loro assenza.
Terminata la camera di consiglio viene data lettura in udienza del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, costituenti parte integrante del verbale di causa:
Il Giudice
dott.ssa Simonetta Rossi
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Esecuzioni mobiliari
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Simonetta Rossi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12217/2024 avente a oggetto: Opposizione a precetto promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI CIOMMO LAURA Parte_1 C.F._1
in forza di procura alle liti 17.6.2024, elettivamente domiciliato in Corso Galileo Ferraris 110 presso il difensore avv. DI CIOMMO LAURA
ATTORE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CORTELLESI DAVIDE e Controparte_1 P.IVA_1
dell'avv. STANIZZI GREGORIO ( ) in forza di procura alle liti del C.F._2
21.3.2024m, elettivamente domiciliata in Roma, Via C. Ferrero Di Cambiano, 82 presso il difensore avv. CORTELLESI DAVIDE
CONVENUTO
Udienza di discussione in data 24.11.25
pagina 2 di 6 CONCLUSIONI
Per : Parte_1
“piaccia al Tribunale adito
Nel Merito ed in via principale
- Accertata l'errata quantificazione delle somme di cui al precetto opposto, dichiarare nullo l'atto di precetto notificato all'istante in data 7.06.2024 per indeterminatezza delle somme;
- Accertato e dichiarato che non sono stati inviati validi atti interruttivi al conchiudente, dichiarare la prescrizione del credito azionato con precetto del 7.06.2024 e che conseguentemente nulla è dovuto dal conchiudente in ragione del d.i. n. 364/2012 - RGN
5587/2012 reso dal Tribunale di Grosseto il 7/08/2012;
In via subordinata:
-Accertato e dichiarato il pagamento della somma di € 10.569,97 in virtù di ordinanza di assegnazione resa dal Tribunale di Milano nel giudizio RGE 15592/2012, con udienza di assegnazione al 26/02/2014, contenere l'eventuale somma ritenuta ancora dovuta nei limiti del giusto e del provato.
In via di estremo subordine
- nella denegata ma non creduta ipotesi in cui si riconoscesse la sussistenza del credito in capo alla quantificato come da precetto, si chiede l'autorizzazione (con Controparte_1
fissazione di una nuova udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art. 163-bis c.p.c.) a chiamare in causa la società con sede legale in CP_2
Viale Thomas Alva Edison, 110 –20099 Sesto San Giovanni (MI), P.IVA. nella sua P.IVA_2
qualità di terzo pignorato nella procedura presso Tribunale di Milano nel giudizio RGE
15592/2012, con udienza di assegnazione al 26/02/2014, il quale dovrà manlevare l'odierno resistente nel pagamento delle somme oggetto dell'ordinanza di assegnazione e, accertato l'eventuale mancato adempimento da parte del terzo all'obbligazione di cui all'ordinanza di assegnazione, condannare il terzo al pagamento della somma di 10.569,97 oltre interessi dal dovuto al saldo;
In ogni caso
Con vittoria di competenze, spese ed onorari del presente giudizio”.
Per Controparte_1
“Si insiste per il rigetto delle domande di parte opponente essendo tutte infondate in fatto e diritto per tutte le motivazioni sopra esposte tuttavia si ribadisce quanto già espresso che la nella denegata – e non creduta - ipotesi che il Tribunale desse ragione alle motivazioni CP_3
pagina 3 di 6 di controparte, il credito indicato nell'atto di precetto dovrà essere così rideterminato in €
12.104,68, oltre interessi legali dalla notifica del precetto al soddisfo.
Il tutto con condanna ai diritti ed onorari, oltre le spese, del presente giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 ha proposto opposizione avverso il precetto notificato in data 7.6.2024 Parte_1
con il quale gli ha intimato di pagare la somma di € 23.066,96 in forza del Controparte_1
decreto ingiuntivo n. 364/2012, emesso dal Tribunale di Grosseto, sezione distaccata di
Orbetello, il 7 agosto 2012, eccependo (i) l'intervenuta prescrizione del diritto di credito azionato per essere decorso il termine decennale previsto dalla legge e (ii) la parziale estinzione della pretesa, posto che in virtù del medesimo titolo esecutivo era già stato avviato un precedente pignoramento presso terzi (nella specie, presso il datore di lavoro dell'epoca,
SIRTI S.r.l.), all'esito del quale era stata emessa ordinanza di assegnazione in favore della creditrice per l'importo di € 10.569,97. ha chiesto il rigetto Controparte_1
dell'opposizione sostenendo (i) che la prescrizione era stata interrotta attraverso le lettere di messa in mora 22.12.2015 e 23.04.21; (iii) che l'ordinanza di assegnazione non costituiva prova del pagamento;
(iii) che, in ogni caso, al più il credito avrebbe dovuto essere rideterminato in € 12.104,68, oltre interessi legali dalla notifica del precetto al soddisfo.
Con ordinanza 9.10.2024, il Giudice ha sospeso l'efficacia esecutiva del titolo per la somma eccedente l'importo di € 12.496,99.
Depositate le memorie ex art. 171 ter c.p.c., la causa è giunta a decisione senza esperimento di attività istruttoria ed è stata discussa ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza odierna sulle conclusioni come in epigrafe trascritte. Nel corso dell'udienza parte opponente ha eccepito la omessa produzione del contratto di cessione e la mancanza di prova dell'inclusione del credito nel blocco di crediti di cui alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
2. L'eccezione sollevata da all'udienza odierna di omessa produzione del Parte_1
contratto di cessione e la mancanza di prova dell'inclusione del credito nel blocco di crediti di cui alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale deve qualificarsi come contestazione in merito alla titolarità del rapporto in capo alla opposta e non, invece, quale carenza di legittimazione attiva.
L'eccezione, infatti, attiene al merito della causa e riguarda non la prospettazione ma la fondatezza della domanda: si tratta di stabilire se colui che vanta un diritto in giudizio – nel cado di specie ne sia effettivamente il titolare. Controparte_1
pagina 4 di 6 Con l'atto di precetto fonda la sua pretesa sull'essere divenuta titolare Controparte_1
del rapporto dedotto in giudizio in virtù di cessione di crediti pecuniari in blocco operata da di cui all'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale parte II n. 157 del Controparte_4
30.12.2020.
Tenuto conto che la Gazzetta Ufficiale garantisce la pubblicità legale degli atti, rendendoli di pubblica conoscenza, la circostanza che nell'opposizione non abbia Parte_1
espressamente contestato né che la cessione in blocco fosse stata effettuata con l'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale parte II n. 157 del 30.12.2020 né che in tale cessione fosse incluso il credito oggetto di causa, consente di ritenere che tali circostanza siano non specificamente contestate ex art. 115 c.p.c., con la conseguenza che la contestazione effettuata all'udienza odierna di discussione della causa deve ritenersi tardiva.
3. L'eccezione di prescrizione non è fondata. ha prodotto due raccomandate 22.12.2015 e 23.4.21 (docc. 1 e 2 di parte Controparte_1
opposta), entrambe indirizzate a a dimostrazione dell'interruzione della Parte_1
prescrizione.
, alla prima udienza utile per disconoscere i documenti ex adverso prodotti, Parte_1
ha sostenuto che la prima raccomandata vede quale destinatario un terzo soggetto, mentre la seconda nella parte della firma riporta una sigla non riconducibile a , di talché Parte_1
tale documento deve intendersi disconosciuto.
Assorbente per ritenere l'eccezione infondata è il rilievo che come affermato per costante orientamento dalla Corte di Cassazione, in relazione alle comunicazioni avvenute ai sensi degli artt.32 e 39 d.l. 9 aprile 2001, ovvero gli invii con posta raccomandata con avviso di ricevimento, l'ufficiale postale non ha altro compito se non quello di curare che la persona, individuata come legittimata alla ricezione, apponga la sua firma sul registro di consegna, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente. Ne consegue che, qualora nell'avviso di ricevimento manchino le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato (adempimento non previsto da alcuna norma) e la relativa sottoscrizione non risulti intellegibile, l'avviso di ricevimento, in quanto atto pubblico, è assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art.2700 c.c. avuto riguardo alla relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è consegnato
(Cass.11708/11, Cass.1686/23 e Cass.4451/2024).
Era, pertanto, onere dell'opponente proporre querela di falso avverso gli avvisi di ricevimento delle raccomandate 22.12.2015 e 23.4.21 (docc. 1 e 2 di parte opposta).
Tale onere non è stato assolto con conseguente rigetto dell'eccezione di prescrizione. pagina 5 di 6 4. L'eccezione di parziale estinzione dell'obbligazione deve, invece, essere accolta.
Il teste , impiegata presso dal 20.4.1990, ha infatti confermato che a Tes_1 CP_2
seguito dell'udienza del 26/02/2014 e con la notifica del verbale di assegnazione delle somme trattenute, provvedeva al pagamento in favore dell'allora creditore, CP_2 Controparte_5
della somma di € 10.569,97.
Alla luce delle risultanze richiamate, deve accertarsi che ha diritto a Controparte_1
procedere a esecuzione nei confronti di per la somma capitale di € Parte_1
10.962,28, oltre a € 1.534,71 a titolo di spese come indicate nel precetto e oltre agli interessi legali indicati nel decreto ingiuntivo n. 364/2012, emesso dal Tribunale di Grosseto, sezione distaccata di Orbetello, il 7 agosto 2012.
5. Le spese di lite, alla luce della parziale soccombenza, devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta, così dispone:
ACCERTA che ha diritto a procedere ad esecuzione nei confronti di Controparte_1
per la minor somma capitale di € 10.962,28, oltre a € 1.534,71 a titolo di Parte_1 spese come indicate nel precetto e oltre agli interessi legali indicati nel decreto ingiuntivo n.
364/2012, emesso dal Tribunale di Grosseto, sezione distaccata di Orbetello, il 7 agosto 2012.
DISPONE l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
Torino, 24 novembre 2025
Il Giudice dott.ssa Simonetta Rossi
pagina 6 di 6