Art. 2.
Le commissioni amministratrici di aziende municipalizzate e provincializzate scadenti entro la primavera del 1970 saranno rinnovate, successivamente a detta data, relativamente ai comuni e alle province nei quali entro il citato periodo venga a maturare il quinquennio dei consigli comunali e provinciali che le hanno elette.
Le commissioni amministratrici di aziende municipalizzate e provincializzate scadenti entro la primavera del 1970 saranno rinnovate, successivamente a detta data, relativamente ai comuni e alle province nei quali entro il citato periodo venga a maturare il quinquennio dei consigli comunali e provinciali che le hanno elette.