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Sentenza 9 agosto 2025
Sentenza 9 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 09/08/2025, n. 689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 689 |
| Data del deposito : | 9 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5492/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TRIESTE
SEZIONE SPECIALIZZATA PER L'IMMIGRAZIONE, LA PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI
CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Carmen Giuffrida Presidente dott.ssa Francesca Ajello Giudice Relatore dott. Andrea D'Alessio Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n.r.g. 5492/2024 promossa da:
(C.F. , nato il [...] in [...] con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. Caterina Bove del Foro di Trieste, domiciliatario
RICORRENTE
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: domanda di riconoscimento della protezione speciale
CONCLUSIONI
La parte ricorrente ha così concluso:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni piu utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e ogni diversa e contraria istanza in via cautelare sospendere gli effetti del provvedimento impugnato ricorrendo gli estremi del fumus boni iuris per
i motivi esposti in narrativa circa l'illegittimità del provvedimento di diniego e del periculum in mora circa i pericoli che il ricorrente correrebbe una volta tornato in Russia nonché circa le conseguenze che un eventuale rimpatrio avrebbe sul suo diritto alla vita privata e familiare tutelati
pagina 1 di 6 dall'art. 8 Cedu e contestualmente ordinare alla Questura resistente di rilasciare un titolo che consenta nelle more al ricorrente di permanere sul territorio nazionale in via principale accertare e dichiarare la sussistenza di presupposti per l'applicazione del principio di non refoulement e dunque il diritto del ricorrente alla protezione ex art. 19 c.
1.2. del D.Lgs. 286/1998 per come modificato dal D.L. 130/2020, convertito con modificazioni dalla l. 18/12/2020, n. 173 e il conseguente diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per “protezione speciale” in via subordinata accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'asilo nel territorio della Repubblica italiana ai sensi
e per gli effetti dell'art. 10 comma 3 della Costituzione, con il conseguente obbligo per la Questura di rilascio di un permesso per tali motivi.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Premesso che:
, cittadino della Russia di 27 anni, ha formulato, in data 21.12.2022, istanza di Parte_1 rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale alla Questura della Provincia di Trieste ai sensi dell'art. 19 comma 1.2. secondo capoverso d.lgs. 286/1998.
Il Questore ha rigettato tale richiesta con decreto emesso in data 03.10.2023 e notificato il
17.09.2024, previa acquisizione del parere della competente Commissione Territoriale, la quale, esprimendo parere negativo, ha ritenuto l'insussistenza dei presupposti previsi per legge.
ha quindi impugnato il provvedimento sopra indicato innanzi al Tribunale di Parte_1
Trieste, proponendo altresì istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, istanza che è stata accolta dal Collegio.
Il non si è costituito in giudizio. Controparte_1
All'udienza dell'8 luglio il ricorrente ha così dichiarato in lingua italiana:
“Sono da due anni in Italia, ho costruito qua la mia vita, mi dispiace molto per il 'casino' che è successo tra Russia e Ucraina, non voglio tornare perché mi spaventa prendere le armi per fare del male e uccidere le persone. Amo l'Italia e Trieste, ho festeggiato qui il mio compleanno con gli amici, e il pensiero di lasciare
l'Italia mi fa piangere. Adesso sto anche aiutando il mio compagno con sua mamma, che non sta bene”.
È stata disposta l'assunzione di informazioni da parte del compagno del ricorrente, sig.
[...] il quale si è dichiarato disponibile e ha così dichiarato: “Ci siamo conosciuti, a fine marzo 2020 Tes_1 tramite un sito di incontri on line, poi ci siamo sentiti per videochiamate e messaggi. Il 12 luglio 2021 Pt_1
è venuto per la prima visita in Italia e sono andato a prenderlo a Milano, e siamo rimasti a Milano. Mi ha colpito perché è una bellissima persona. È tornato varie volte, poi nel 2022 è venuto qui stabilmente. Ora viviamo insieme in Via Pollitzer 4. Mi aiuta con mia mamma, la quale sta attraversando rilevanti problemi di salute”
pagina 2 di 6 A seguito di una breve istruttoria, la causa è stata poi rimessa al Collegio, che l'ha decisa nella camera di consiglio del giorno 1° agosto 2025.
2. Osservato che:
Il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale è stato nel caso di specie negato poiché la Commissione Territoriale competente ha ritenuto non sussistenti i presupposti previsti dall'art. 19 commi 1 e 1.1. d.lgs. 286/98 come novellati dal D.L. 113/2018 convertito nella legge 132/2018.
Per ciò che riguarda la disciplina applicabile ratione temporis al caso di specie, si rileva che il D.L.
130/2020 ha ulteriormente modificato la normativa in tema di protezione interna e complementare;
in particolare, l'art. 19 comma 1.1 secondo periodo d.lgs. 286/1998, ridisegnando nuovamente la protezione e nuovamente conformando il diritto d'asilo al dettato costituzionale di cui all'articolo 10, comma 3, Cost. nonché al rispetto dei doveri inderogabili derivanti sia dalla nostra Costituzione di solidarietà politica, economica e sociale della comunità verso i cittadini nel caso stranieri (articolo 2, comma 2, Costituzione) sia dalla normativa europea ed internazionale. La nuova disciplina, pur confermando la strada della
“tipizzazione” della protezione interna, si è comunque posta in linea di continuità con la protezione umanitaria originariamente prevista dall'art. 5, comma 6 d.lgs. 286/1998, norma che oggi, disciplinando ipotesi di rifiuto o di rinnovo del permesso di soggiorno, fa nuovamente “salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”.
Più precisamente, l'articolo 1, comma 1, lettera e) ha modificato l'articolo 19, comma 1.1, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, con le seguenti disposizioni «Non sono ammessi il respingimento o
l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine».
Come si vede, con tale norma, il legislatore ha introdotto una forma di protezione idonea ad abbracciare tutte le ipotesi di lesione rilevante dei diritti inviolabili della persona umana, così includendo tutti quei casi che, pur non rientrando nei rigidi canoni della protezione internazionale, sono caratterizzati da situazioni idonee a condizionare pesantemente la vita dell'individuo e le sue aspettative e prerogative individuali.
pagina 3 di 6 Ne consegue che, secondo la nuova normativa, il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione interna è declinazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare ed è riconosciuto ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) rappresenti anche solo il rischio di violazione di tale diritto. Il rischio va valutato sulla base degli specifici parametri indicati dalla norma, ossia la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese
d'origine. Ad avviso del Collegio, peraltro, la valutazione andrà compiuta non solo e non tanto sulla allegazione di un'esistenza migliore in Italia, quanto invece sulla base di una comparazione tra la vita privata e familiare del richiedente in Italia e quella che egli ha vissuto prima della partenza e alla quale si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio, soppesando i due elementi di comparazione a seconda del caso concreto (si veda in proposito Cass. SU 24413/21 che ha ritenuto di dare continuità al principio già espresso con Cass. SU 29459/2019 seppure con alcune precisazioni e Cass. civ., sez. I, n. 7733/2020).
Recentemente la Corte di Cassazione ha avuto modo di meglio precisare i criteri in base ai quali va compiuto il giudice di comparazione, statuendo in particolare che:
1) bisogna attribuire alle condizioni soggettive e oggettive del richiedente nel Paese di origine un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nel tessuto sociale italiano;
2) il grado di integrazione del richiedente in Italia assume una rilevanza proporzionalmente minore e in situazioni di particolare gravità - quali la seria esposizione alla lesione dei diritti fondamentali alla vita o alla salute, conseguente, ad esempio, a eventi calamitosi o a crisi geopolitiche che abbiano generato situazioni di radicale mancanza di generi di prima necessità
- può anche non assumere alcuna rilevanza;
3) per contro, in presenza di un livello elevato d'integrazione effettiva nel nostro Paese - desumibile da indici socialmente rilevanti quali la titolarità di un rapporto di lavoro (pur se a tempo determinato, costituendo tale forma di rapporto di lavoro quella più diffusa, in questo momento storico, di accesso al mercato del lavoro), la titolarità di un rapporto locatizio, la presenza di figli che frequentino asili o scuole, la partecipazione ad attività associative radicate nel territorio di insediamento - saranno le condizioni oggettive e soggettive nel Paese di origine ad assumere una rilevanza proporzionalmente minore (Cass., sez. VI civ., n.
12790/2022).
Ai sensi dell'art. 19 comma 1.2. secondo periodo, il permesso di soggiorno per protezione speciale può essere rilasciato anche dalla Questura, previo parere della Commissione Territoriale.
3. Rilevato nel caso di specie che
si trova in Italia dal 26.09.2022 e convive a Trieste (doc. 11a e 11b) con il suo Parte_1 partner, come indicato in ricorso (doc. 4-9) e confermato nel corso dell'udiena. Egli lavora Testimone_2
pagina 4 di 6 attualmente nel settore della ristorazione come cameriere presso l'Hotel Continentale di Trieste, assunto dalla ditta “The Begin SRL” con contratto a tempo determinato sottoscritto inizialmente il 03.04.2023 e poi oggetto di diverse proroghe. La documentazione depositata dimostra che egli attualmente svolge codesta professione (doc. 15) e il suo contratto scadrà il 31.03.2026.
4. Ritenuto pertanto che
Il ricorso possa essere accolto, in considerazione dell'alto livello di integrazione e di radicamento raggiunto dal signor in Italia, che si riscontra dal tempo trascorso nel paese (quasi tre anni), dal Pt_1 fatto che egli parla correntemente la lingua italiana, dallo svolgimento continuativo di attività lavorativa presso la stessa azienda e dalla vita affettiva che ha costruito a Trieste. In merito a quest'ultimo punto, giova sottolineare l'evidente solidità e importanza della sua vita privata e familiare in Italia che, in generale, oltre ad essere costituita dall'attività lavorativa e dalla capacità di provvedere al proprio sostentamento, è attestabile anche dalle relazioni che un individuo sviluppa assieme ad altre persone nel paese in cui si trasferisce. Nel caso di specie, la vita privata e familiare del signor deve essere Pt_1 sicuramente considerata meritevole di tutela in quanto il suo soggiorno in Italia l'ha portato a una convivenza di fatto (doc. 13) con un compagno con il quale ha avviato una relazione di lungo corso ancor prima del suo ingresso in Italia. Il Collegio ritiene pertanto che in caso di rimpatrio in Russia il signor verrebbe pregiudicato del suo diritto alla vita privata e famigliare, così come individuata dall'art. Pt_1
8 CEDU e dalla normativa sopra esaminata, e che il percorso integrativo avviato in Italia debba essere apprezzato e ritenuto meritevole di tutela.
Può essere quindi riconosciuta a la protezione speciale come prevista dalla Parte_1 nuova normativa sopra esaminata. La domanda formulata va quindi accolta, con trasmissione degli atti al
Questore per il rilascio del relativo permesso di soggiorno.
5. Sulle spese
Le spese vanno integralmente compensate, atteso che l'accoglimento del ricorso è avvenuto sulla base di informazioni e di documentazione sopravvenute di cui la Pubblica Amministrazione, al momento della decisione, non disponeva ai fini della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trieste, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. R.G. 5492/2024, ogni ulteriore domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1. ACCOGLIE il ricorso, accertando e dichiarando la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale in favore di C.F. Parte_1
C.F._1
2. DISPONE la trasmissione degli atti al Questore per il rilascio del permesso per protezione speciale contemplato dall'art. 19, commi 1.1. e 1.2., Dc. Lgs. 286/1998, introdotte dal D.L. 21 ottobre 2020,
n. 130;
pagina 5 di 6 3. COMPENSA integralmente le spese di giudizio.
Così deciso in Trieste, nella camera di consiglio del 1° agosto 2025
Il giudice estensore
Dott.ssa Francesca Ajello
Il Presidente
Dott.ssa Carmen Giuffrida
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TRIESTE
SEZIONE SPECIALIZZATA PER L'IMMIGRAZIONE, LA PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI
CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Carmen Giuffrida Presidente dott.ssa Francesca Ajello Giudice Relatore dott. Andrea D'Alessio Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n.r.g. 5492/2024 promossa da:
(C.F. , nato il [...] in [...] con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. Caterina Bove del Foro di Trieste, domiciliatario
RICORRENTE
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: domanda di riconoscimento della protezione speciale
CONCLUSIONI
La parte ricorrente ha così concluso:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni piu utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e ogni diversa e contraria istanza in via cautelare sospendere gli effetti del provvedimento impugnato ricorrendo gli estremi del fumus boni iuris per
i motivi esposti in narrativa circa l'illegittimità del provvedimento di diniego e del periculum in mora circa i pericoli che il ricorrente correrebbe una volta tornato in Russia nonché circa le conseguenze che un eventuale rimpatrio avrebbe sul suo diritto alla vita privata e familiare tutelati
pagina 1 di 6 dall'art. 8 Cedu e contestualmente ordinare alla Questura resistente di rilasciare un titolo che consenta nelle more al ricorrente di permanere sul territorio nazionale in via principale accertare e dichiarare la sussistenza di presupposti per l'applicazione del principio di non refoulement e dunque il diritto del ricorrente alla protezione ex art. 19 c.
1.2. del D.Lgs. 286/1998 per come modificato dal D.L. 130/2020, convertito con modificazioni dalla l. 18/12/2020, n. 173 e il conseguente diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per “protezione speciale” in via subordinata accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'asilo nel territorio della Repubblica italiana ai sensi
e per gli effetti dell'art. 10 comma 3 della Costituzione, con il conseguente obbligo per la Questura di rilascio di un permesso per tali motivi.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Premesso che:
, cittadino della Russia di 27 anni, ha formulato, in data 21.12.2022, istanza di Parte_1 rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale alla Questura della Provincia di Trieste ai sensi dell'art. 19 comma 1.2. secondo capoverso d.lgs. 286/1998.
Il Questore ha rigettato tale richiesta con decreto emesso in data 03.10.2023 e notificato il
17.09.2024, previa acquisizione del parere della competente Commissione Territoriale, la quale, esprimendo parere negativo, ha ritenuto l'insussistenza dei presupposti previsi per legge.
ha quindi impugnato il provvedimento sopra indicato innanzi al Tribunale di Parte_1
Trieste, proponendo altresì istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, istanza che è stata accolta dal Collegio.
Il non si è costituito in giudizio. Controparte_1
All'udienza dell'8 luglio il ricorrente ha così dichiarato in lingua italiana:
“Sono da due anni in Italia, ho costruito qua la mia vita, mi dispiace molto per il 'casino' che è successo tra Russia e Ucraina, non voglio tornare perché mi spaventa prendere le armi per fare del male e uccidere le persone. Amo l'Italia e Trieste, ho festeggiato qui il mio compleanno con gli amici, e il pensiero di lasciare
l'Italia mi fa piangere. Adesso sto anche aiutando il mio compagno con sua mamma, che non sta bene”.
È stata disposta l'assunzione di informazioni da parte del compagno del ricorrente, sig.
[...] il quale si è dichiarato disponibile e ha così dichiarato: “Ci siamo conosciuti, a fine marzo 2020 Tes_1 tramite un sito di incontri on line, poi ci siamo sentiti per videochiamate e messaggi. Il 12 luglio 2021 Pt_1
è venuto per la prima visita in Italia e sono andato a prenderlo a Milano, e siamo rimasti a Milano. Mi ha colpito perché è una bellissima persona. È tornato varie volte, poi nel 2022 è venuto qui stabilmente. Ora viviamo insieme in Via Pollitzer 4. Mi aiuta con mia mamma, la quale sta attraversando rilevanti problemi di salute”
pagina 2 di 6 A seguito di una breve istruttoria, la causa è stata poi rimessa al Collegio, che l'ha decisa nella camera di consiglio del giorno 1° agosto 2025.
2. Osservato che:
Il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale è stato nel caso di specie negato poiché la Commissione Territoriale competente ha ritenuto non sussistenti i presupposti previsti dall'art. 19 commi 1 e 1.1. d.lgs. 286/98 come novellati dal D.L. 113/2018 convertito nella legge 132/2018.
Per ciò che riguarda la disciplina applicabile ratione temporis al caso di specie, si rileva che il D.L.
130/2020 ha ulteriormente modificato la normativa in tema di protezione interna e complementare;
in particolare, l'art. 19 comma 1.1 secondo periodo d.lgs. 286/1998, ridisegnando nuovamente la protezione e nuovamente conformando il diritto d'asilo al dettato costituzionale di cui all'articolo 10, comma 3, Cost. nonché al rispetto dei doveri inderogabili derivanti sia dalla nostra Costituzione di solidarietà politica, economica e sociale della comunità verso i cittadini nel caso stranieri (articolo 2, comma 2, Costituzione) sia dalla normativa europea ed internazionale. La nuova disciplina, pur confermando la strada della
“tipizzazione” della protezione interna, si è comunque posta in linea di continuità con la protezione umanitaria originariamente prevista dall'art. 5, comma 6 d.lgs. 286/1998, norma che oggi, disciplinando ipotesi di rifiuto o di rinnovo del permesso di soggiorno, fa nuovamente “salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”.
Più precisamente, l'articolo 1, comma 1, lettera e) ha modificato l'articolo 19, comma 1.1, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, con le seguenti disposizioni «Non sono ammessi il respingimento o
l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine».
Come si vede, con tale norma, il legislatore ha introdotto una forma di protezione idonea ad abbracciare tutte le ipotesi di lesione rilevante dei diritti inviolabili della persona umana, così includendo tutti quei casi che, pur non rientrando nei rigidi canoni della protezione internazionale, sono caratterizzati da situazioni idonee a condizionare pesantemente la vita dell'individuo e le sue aspettative e prerogative individuali.
pagina 3 di 6 Ne consegue che, secondo la nuova normativa, il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione interna è declinazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare ed è riconosciuto ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) rappresenti anche solo il rischio di violazione di tale diritto. Il rischio va valutato sulla base degli specifici parametri indicati dalla norma, ossia la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese
d'origine. Ad avviso del Collegio, peraltro, la valutazione andrà compiuta non solo e non tanto sulla allegazione di un'esistenza migliore in Italia, quanto invece sulla base di una comparazione tra la vita privata e familiare del richiedente in Italia e quella che egli ha vissuto prima della partenza e alla quale si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio, soppesando i due elementi di comparazione a seconda del caso concreto (si veda in proposito Cass. SU 24413/21 che ha ritenuto di dare continuità al principio già espresso con Cass. SU 29459/2019 seppure con alcune precisazioni e Cass. civ., sez. I, n. 7733/2020).
Recentemente la Corte di Cassazione ha avuto modo di meglio precisare i criteri in base ai quali va compiuto il giudice di comparazione, statuendo in particolare che:
1) bisogna attribuire alle condizioni soggettive e oggettive del richiedente nel Paese di origine un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nel tessuto sociale italiano;
2) il grado di integrazione del richiedente in Italia assume una rilevanza proporzionalmente minore e in situazioni di particolare gravità - quali la seria esposizione alla lesione dei diritti fondamentali alla vita o alla salute, conseguente, ad esempio, a eventi calamitosi o a crisi geopolitiche che abbiano generato situazioni di radicale mancanza di generi di prima necessità
- può anche non assumere alcuna rilevanza;
3) per contro, in presenza di un livello elevato d'integrazione effettiva nel nostro Paese - desumibile da indici socialmente rilevanti quali la titolarità di un rapporto di lavoro (pur se a tempo determinato, costituendo tale forma di rapporto di lavoro quella più diffusa, in questo momento storico, di accesso al mercato del lavoro), la titolarità di un rapporto locatizio, la presenza di figli che frequentino asili o scuole, la partecipazione ad attività associative radicate nel territorio di insediamento - saranno le condizioni oggettive e soggettive nel Paese di origine ad assumere una rilevanza proporzionalmente minore (Cass., sez. VI civ., n.
12790/2022).
Ai sensi dell'art. 19 comma 1.2. secondo periodo, il permesso di soggiorno per protezione speciale può essere rilasciato anche dalla Questura, previo parere della Commissione Territoriale.
3. Rilevato nel caso di specie che
si trova in Italia dal 26.09.2022 e convive a Trieste (doc. 11a e 11b) con il suo Parte_1 partner, come indicato in ricorso (doc. 4-9) e confermato nel corso dell'udiena. Egli lavora Testimone_2
pagina 4 di 6 attualmente nel settore della ristorazione come cameriere presso l'Hotel Continentale di Trieste, assunto dalla ditta “The Begin SRL” con contratto a tempo determinato sottoscritto inizialmente il 03.04.2023 e poi oggetto di diverse proroghe. La documentazione depositata dimostra che egli attualmente svolge codesta professione (doc. 15) e il suo contratto scadrà il 31.03.2026.
4. Ritenuto pertanto che
Il ricorso possa essere accolto, in considerazione dell'alto livello di integrazione e di radicamento raggiunto dal signor in Italia, che si riscontra dal tempo trascorso nel paese (quasi tre anni), dal Pt_1 fatto che egli parla correntemente la lingua italiana, dallo svolgimento continuativo di attività lavorativa presso la stessa azienda e dalla vita affettiva che ha costruito a Trieste. In merito a quest'ultimo punto, giova sottolineare l'evidente solidità e importanza della sua vita privata e familiare in Italia che, in generale, oltre ad essere costituita dall'attività lavorativa e dalla capacità di provvedere al proprio sostentamento, è attestabile anche dalle relazioni che un individuo sviluppa assieme ad altre persone nel paese in cui si trasferisce. Nel caso di specie, la vita privata e familiare del signor deve essere Pt_1 sicuramente considerata meritevole di tutela in quanto il suo soggiorno in Italia l'ha portato a una convivenza di fatto (doc. 13) con un compagno con il quale ha avviato una relazione di lungo corso ancor prima del suo ingresso in Italia. Il Collegio ritiene pertanto che in caso di rimpatrio in Russia il signor verrebbe pregiudicato del suo diritto alla vita privata e famigliare, così come individuata dall'art. Pt_1
8 CEDU e dalla normativa sopra esaminata, e che il percorso integrativo avviato in Italia debba essere apprezzato e ritenuto meritevole di tutela.
Può essere quindi riconosciuta a la protezione speciale come prevista dalla Parte_1 nuova normativa sopra esaminata. La domanda formulata va quindi accolta, con trasmissione degli atti al
Questore per il rilascio del relativo permesso di soggiorno.
5. Sulle spese
Le spese vanno integralmente compensate, atteso che l'accoglimento del ricorso è avvenuto sulla base di informazioni e di documentazione sopravvenute di cui la Pubblica Amministrazione, al momento della decisione, non disponeva ai fini della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trieste, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. R.G. 5492/2024, ogni ulteriore domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1. ACCOGLIE il ricorso, accertando e dichiarando la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale in favore di C.F. Parte_1
C.F._1
2. DISPONE la trasmissione degli atti al Questore per il rilascio del permesso per protezione speciale contemplato dall'art. 19, commi 1.1. e 1.2., Dc. Lgs. 286/1998, introdotte dal D.L. 21 ottobre 2020,
n. 130;
pagina 5 di 6 3. COMPENSA integralmente le spese di giudizio.
Così deciso in Trieste, nella camera di consiglio del 1° agosto 2025
Il giudice estensore
Dott.ssa Francesca Ajello
Il Presidente
Dott.ssa Carmen Giuffrida
pagina 6 di 6