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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. I, sentenza 09/01/2026, n. 220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 220 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 220/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il
17/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
MOLLACE FRANCESCO, Giudice monocratico in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1141/2025 depositato il 19/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via Demetrio Tripepi N. 92 89125 Reggio Di Calabria RC
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249001365274000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7653/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso impugnando l'avviso di intimazione n. 09420249001365274000 (TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015).
Si sono costituite l'Agenzia Entrate-Riscossione e la Regione Calabria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dischiarata l'estinzione del giudizio per rinuncia all'azione.
Akk'udienza del 17 dicembre 2025, il rappresentante della ricorrente ha dichiarato espressamente di rinunciare al ricorso e, quindi, all'azione impugnatoria.
Va dichiarata, dunque, la estinzione del giudizio ma, contemporaneamente, la ricorrente va condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, dichiara l'estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessive euro 400,00 a favore, in parti eguali, della Regione Calabria e della Agenzia Entrate Riscossione Reggio Calabria.
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il
17/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
MOLLACE FRANCESCO, Giudice monocratico in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1141/2025 depositato il 19/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via Demetrio Tripepi N. 92 89125 Reggio Di Calabria RC
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249001365274000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7653/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso impugnando l'avviso di intimazione n. 09420249001365274000 (TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015).
Si sono costituite l'Agenzia Entrate-Riscossione e la Regione Calabria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dischiarata l'estinzione del giudizio per rinuncia all'azione.
Akk'udienza del 17 dicembre 2025, il rappresentante della ricorrente ha dichiarato espressamente di rinunciare al ricorso e, quindi, all'azione impugnatoria.
Va dichiarata, dunque, la estinzione del giudizio ma, contemporaneamente, la ricorrente va condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, dichiara l'estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessive euro 400,00 a favore, in parti eguali, della Regione Calabria e della Agenzia Entrate Riscossione Reggio Calabria.