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Sentenza 15 dicembre 2023
Sentenza 15 dicembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 15/12/2023, n. 50035 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 50035 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da ER LA nata a [...] il [...] avverso l'ordinanza resa il 31 maggio 2023 dal Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
LETTE le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale TA AR che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Roma ha respinto l'istanza di riesame proposta da RR LA indagata in ordine al delitto di autoriciclaggio, avverso il provvedimento emesso il 27 Marzo 2023 dal GIP del Tribunale di Roma con cui è stato disposto il sequestro preventivo della somma di denaro di C 156.350 e, in caso di incapienza, dei beni mobili registrati e immobili intestati alla predetta RR per il valore corrispondente, confermando l'ordinanza del GIP. 2.Avverso detta ordinanza propone ricorso LA RR, deducendo violazione di legge in riferimento all'oggetto di confisca ex art. 240 cod.pen. poiché il tribunale ha erroneamente individuato l'eventuale profitto del reato ai fini della confisca. La ricorrente osserva che nella giurisprudenza di legittimità sono emersi due orientamenti contrastanti al riguardo: un primo orientamento condiviso dal Tribunale sostiene che il profitto del reato di riciclaggio e di reimpiego del denaro è rappresentato dal valore delle somme oggetto delle operazioni di riciclaggio;
un secondo orientamento A Penale Sent. Sez. 2 Num. 50035 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: BORSELLINO MARIA DANIELA Data Udienza: 14/11/2023 invece afferma che il valore confiscabile coincide con il prodotto, profitto o prezzo che l'autore del reato ha ricavato dalla sua attività criminosa di riciclaggio. La Corte di legittimità ha anche recentemente ribadito che la confisca diretta del profitto del reato può essere disposta solo rispetto al vantaggio patrimoniale conseguito dal riciclatore, e non in relazione all'intero ammontare delle somme ripulite attraverso le operazioni riciclatore. Nel caso in esame il tribunale è pertanto incorso in violazione di legge in merito alla determinazione della somma confiscabile ai sensi dell'art. 240 cod.pen. poiché la somma sequestrata costituisce provento del delitto presupposto. Osserva la ricorrente che nel caso in esame le somme trasmesse da TU, coniuge della RR e indagato in ordine al delitto di truffa, sul conto dell'indagata ammontano a 156.000 C e sono poi state restituite al predetto mediante 25 bonifici. Poiché è pacifico che il denaro è entrato nei conti nella disponibilità dell'indagata ed è immediatamente uscito dalla sfera patrimoniale della società gestita dalla ricorrente, deve ritenersi che l'indagata non abbia ricavato alcun profitto dalla sua attività, sicchè il sequestro deve ritenersi illegittimo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è infondato. Occorre premettere che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. (Sez. 2, Sentenza n. 18951 del 14/03/2017 Cc. (dep. 20/04/2017 ) Rv. 269656 - 01) 2. Le censure difensive non si appuntano sulla gravità indiziaria o sul periculum in mora ma soltanto sulla individuazione del profitto confiscabile ai sensi dell'art. 240 codice penale e sostengono, in estrema sintesi, che il sequestro non poteva essere disposto in assenza di prova del profitto ricavato dalla RR, secondo la nozione offerta da un orientamento della giurisprudenza di legittimità, che il collegio giudicante ha motivatamente ritenuto di non condividere. Il motivo di ricorso, già solo per questo, non è consentito poiché riconosce che il tribunale ha aderito ad un orientamento della giurisprudenza di legittimità che non condivide, il che non può di certo integrare una violazione di legge. Il motivo è, comunque, infondato. In punto di fatto va precisato che dal provvedimento impugnato (v.pag. 6) emerge che la società di cui l'indagata era legale rappresentante aveva, in assenza di una causale lecita, ricevuto da MA TU, indagato per truffa, la somma di 156.000 C che era stata utilizzata per acquistare beni per l'esercizio dell'impresa e per la gestione della 7 attività di ristorazione oggetto della società. Nei mesi successivi TU, essendo delegato ad operare sui conti della società, pur non avendo alcun titolo giustificativo, effettuava una serie di prelievi dalle casse societarie, per un importo complessivo di poco superiore alle somme da lui versate, così realizzando nei fatti un'attività di ripulitura delle stesse. In punto di diritto il provvedimento impugnato, dopo avere puntualmente esposto gli elementi a sostegno della prospettazione accusatoria nei confronti della RR e avere richiamato la giurisprudenza di legittimità, non sempre omogenea in merito alla nozione di profitto confiscabile del reato di riciclaggio e reimpiego, ha condiviso quell'orientamento secondo cui quando le attività di riciclaggio e reimpiego hanno per oggetto il denaro, il profitto confiscabile è costituito dall'intero ammontare delle somme oggetto di ripulitura e di reimpiego, anche se in parte coincidente con il profitto del reato presupposto. Tale iter motivazionale non è del tutto condivisibile e merita una puntualizzazione . Occorre infatti rilevare che l'art. 648 quater cod.pen., sulla scia dell'art. 240 cod.pen. prevede la confisca obbligatoria delle cose che costituiscono il prodotto o il profitto dei reati anzidetti e al secondo comma prevede, nei casi in cui non sia possibile procedere alla confisca diretta anche la confisca per un valore equivalente al prodotto, profitto o prezzo del reato. Pertanto, in sede di sequestro, l'individuazione del profitto del delitto di autoriciclaggio o di riciclaggio spesso costituisce un falso problema, in quanto comunque, ai sensi dell'art. 648 quater cod.pen. è obbligatoria anche la confisca del prodotto e di conseguenza ne è consentito il sequestro in via cautelare. Ne consegue che se la nozione di profitto o di prezzo del reato di riciclaggio riguarda il risultato positivo e il vantaggio economico che un soggetto abbia ottenuto grazie a quella specifica attività illecita, il prodotto dell'attività riciclatoria riguarda il risultato della condotta illecita e, nel caso di riciclaggio, non può residuare alcun dubbio che il prodotto del reato di riciclaggio è costituito dall'intero ammontare delle somme oggetto dell'attività di ripulitura o del bene di cui si è inteso ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa, a prescindere dall'individuazione del vantaggio che ne ha tratto il riciclatore. Nel caso in esame il pubblico ministero ha chiesto il sequestro a fini di confisca delle somme transitate sui conti della società della RR a fini riciclatori e in questa fase cautelare, nella difficoltà di individuare con precisione il profitto del reato, è stato disposto il sequestro per equivalente di somme che, alla stregua dei principi suindicati, integrano senza dubbio il prodotto del reato di autoriciclaggio. Ma va detto che dalla motivazione si evince che la RR aveva reimpiegato le somme versate sui suoi conti dal marito per la gestione dell'attività commerciale della società di cui era rappresentante legale, sicchè ind2z3zi et le somme integrano anche il profitto del reato, inteso come vantaggio dalla stessa ottenuto, prima di restituirle. 3 Sul punto, in assenza di alcuna alternativa versione difensiva, la conclusione del Tribunale che ha sostenuto la confiscabilità delle somme transitate sui conti della società non si presta ad alcuna censura deducibile in questa sede. 3.Per le considerazioni che precedono si impone il rigetto del ricorso con le conseguenti statuizioni.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Roma 14 novembre 2023 il consigliere estensore Il Presidente RI D Borsellino NO
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
LETTE le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale TA AR che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Roma ha respinto l'istanza di riesame proposta da RR LA indagata in ordine al delitto di autoriciclaggio, avverso il provvedimento emesso il 27 Marzo 2023 dal GIP del Tribunale di Roma con cui è stato disposto il sequestro preventivo della somma di denaro di C 156.350 e, in caso di incapienza, dei beni mobili registrati e immobili intestati alla predetta RR per il valore corrispondente, confermando l'ordinanza del GIP. 2.Avverso detta ordinanza propone ricorso LA RR, deducendo violazione di legge in riferimento all'oggetto di confisca ex art. 240 cod.pen. poiché il tribunale ha erroneamente individuato l'eventuale profitto del reato ai fini della confisca. La ricorrente osserva che nella giurisprudenza di legittimità sono emersi due orientamenti contrastanti al riguardo: un primo orientamento condiviso dal Tribunale sostiene che il profitto del reato di riciclaggio e di reimpiego del denaro è rappresentato dal valore delle somme oggetto delle operazioni di riciclaggio;
un secondo orientamento A Penale Sent. Sez. 2 Num. 50035 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: BORSELLINO MARIA DANIELA Data Udienza: 14/11/2023 invece afferma che il valore confiscabile coincide con il prodotto, profitto o prezzo che l'autore del reato ha ricavato dalla sua attività criminosa di riciclaggio. La Corte di legittimità ha anche recentemente ribadito che la confisca diretta del profitto del reato può essere disposta solo rispetto al vantaggio patrimoniale conseguito dal riciclatore, e non in relazione all'intero ammontare delle somme ripulite attraverso le operazioni riciclatore. Nel caso in esame il tribunale è pertanto incorso in violazione di legge in merito alla determinazione della somma confiscabile ai sensi dell'art. 240 cod.pen. poiché la somma sequestrata costituisce provento del delitto presupposto. Osserva la ricorrente che nel caso in esame le somme trasmesse da TU, coniuge della RR e indagato in ordine al delitto di truffa, sul conto dell'indagata ammontano a 156.000 C e sono poi state restituite al predetto mediante 25 bonifici. Poiché è pacifico che il denaro è entrato nei conti nella disponibilità dell'indagata ed è immediatamente uscito dalla sfera patrimoniale della società gestita dalla ricorrente, deve ritenersi che l'indagata non abbia ricavato alcun profitto dalla sua attività, sicchè il sequestro deve ritenersi illegittimo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è infondato. Occorre premettere che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. (Sez. 2, Sentenza n. 18951 del 14/03/2017 Cc. (dep. 20/04/2017 ) Rv. 269656 - 01) 2. Le censure difensive non si appuntano sulla gravità indiziaria o sul periculum in mora ma soltanto sulla individuazione del profitto confiscabile ai sensi dell'art. 240 codice penale e sostengono, in estrema sintesi, che il sequestro non poteva essere disposto in assenza di prova del profitto ricavato dalla RR, secondo la nozione offerta da un orientamento della giurisprudenza di legittimità, che il collegio giudicante ha motivatamente ritenuto di non condividere. Il motivo di ricorso, già solo per questo, non è consentito poiché riconosce che il tribunale ha aderito ad un orientamento della giurisprudenza di legittimità che non condivide, il che non può di certo integrare una violazione di legge. Il motivo è, comunque, infondato. In punto di fatto va precisato che dal provvedimento impugnato (v.pag. 6) emerge che la società di cui l'indagata era legale rappresentante aveva, in assenza di una causale lecita, ricevuto da MA TU, indagato per truffa, la somma di 156.000 C che era stata utilizzata per acquistare beni per l'esercizio dell'impresa e per la gestione della 7 attività di ristorazione oggetto della società. Nei mesi successivi TU, essendo delegato ad operare sui conti della società, pur non avendo alcun titolo giustificativo, effettuava una serie di prelievi dalle casse societarie, per un importo complessivo di poco superiore alle somme da lui versate, così realizzando nei fatti un'attività di ripulitura delle stesse. In punto di diritto il provvedimento impugnato, dopo avere puntualmente esposto gli elementi a sostegno della prospettazione accusatoria nei confronti della RR e avere richiamato la giurisprudenza di legittimità, non sempre omogenea in merito alla nozione di profitto confiscabile del reato di riciclaggio e reimpiego, ha condiviso quell'orientamento secondo cui quando le attività di riciclaggio e reimpiego hanno per oggetto il denaro, il profitto confiscabile è costituito dall'intero ammontare delle somme oggetto di ripulitura e di reimpiego, anche se in parte coincidente con il profitto del reato presupposto. Tale iter motivazionale non è del tutto condivisibile e merita una puntualizzazione . Occorre infatti rilevare che l'art. 648 quater cod.pen., sulla scia dell'art. 240 cod.pen. prevede la confisca obbligatoria delle cose che costituiscono il prodotto o il profitto dei reati anzidetti e al secondo comma prevede, nei casi in cui non sia possibile procedere alla confisca diretta anche la confisca per un valore equivalente al prodotto, profitto o prezzo del reato. Pertanto, in sede di sequestro, l'individuazione del profitto del delitto di autoriciclaggio o di riciclaggio spesso costituisce un falso problema, in quanto comunque, ai sensi dell'art. 648 quater cod.pen. è obbligatoria anche la confisca del prodotto e di conseguenza ne è consentito il sequestro in via cautelare. Ne consegue che se la nozione di profitto o di prezzo del reato di riciclaggio riguarda il risultato positivo e il vantaggio economico che un soggetto abbia ottenuto grazie a quella specifica attività illecita, il prodotto dell'attività riciclatoria riguarda il risultato della condotta illecita e, nel caso di riciclaggio, non può residuare alcun dubbio che il prodotto del reato di riciclaggio è costituito dall'intero ammontare delle somme oggetto dell'attività di ripulitura o del bene di cui si è inteso ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa, a prescindere dall'individuazione del vantaggio che ne ha tratto il riciclatore. Nel caso in esame il pubblico ministero ha chiesto il sequestro a fini di confisca delle somme transitate sui conti della società della RR a fini riciclatori e in questa fase cautelare, nella difficoltà di individuare con precisione il profitto del reato, è stato disposto il sequestro per equivalente di somme che, alla stregua dei principi suindicati, integrano senza dubbio il prodotto del reato di autoriciclaggio. Ma va detto che dalla motivazione si evince che la RR aveva reimpiegato le somme versate sui suoi conti dal marito per la gestione dell'attività commerciale della società di cui era rappresentante legale, sicchè ind2z3zi et le somme integrano anche il profitto del reato, inteso come vantaggio dalla stessa ottenuto, prima di restituirle. 3 Sul punto, in assenza di alcuna alternativa versione difensiva, la conclusione del Tribunale che ha sostenuto la confiscabilità delle somme transitate sui conti della società non si presta ad alcuna censura deducibile in questa sede. 3.Per le considerazioni che precedono si impone il rigetto del ricorso con le conseguenti statuizioni.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Roma 14 novembre 2023 il consigliere estensore Il Presidente RI D Borsellino NO