Articolo 10 della Legge 24 dicembre 1985, n. 808
Articolo 9
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23 gennaio 1986
Art. 10. Copertura dell'onere

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 100 miliardi per l'anno 1985 e in lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 1986 e 1987, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-87, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Programma di rilancio del settore aeronautico".
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 23 gennaio 1986