TRIB
Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 22/12/2025, n. 4959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4959 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Verbale della causa n. 11890/2023
Preso atto delle note sostitutive dell'odierna udienza depositate nell'interesse delle parti
Il Giudice
dopo breve camera di consiglio, decide la causa come da sentenza allegata al presente
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica, nella persona del giudice CI NO, all'esito della discussione scritta, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 11890/2023 del Ruolo Generale Lavoro vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
avvocati Massimo Birardi e Monica Portaccio ( per mandato in Email_1
atti
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. Controparte_1
) in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa P.IVA_1
dall' avv. Francesco Paolo Perchinunno
( per procura in atti Email_2
RESISTENTE
E
(C.F. Controparte_2
), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso P.IVA_2
dall' avv. Carmelina La Gatta ( t) per procura Email_3
generale alle liti in notaio in atti Per_1
RESISTENTE
2 OGGETTO: intimazione pagamento contributi CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente in epigrafe, premesso di aver ricevuto a mezzo posta elettronica certificata in data 19.7.2023 la notificazione dell'intimazione di pagamento n. 01420239014756846/00 con la quale l' chiedeva il pagamento della complessiva somma Controparte_3
di € 56.099,60 relativa a debiti contributivi rivendicati dalla Forense, ha convenuto in CP_1
giudizio quest'ultima e l' chiedendo al Tribunale di: “A) Previa sospensione dell'efficacia CP_2
esecutiva dei ruoli sottesi all'intimazione impugnata, che non permettono il rilascio di regolare
DURC, indispensabile ai fini del pagamento delle prestazioni nei confronti di soggetti pubblici o a
prevalente capitale pubblico, annullare l'intimazione di pagamento impugnata e notificata a mezzo
posta il 19.07.2023, ovvero accertarne e dichiararne la nullità, con ogni conseguenza di legge;
B)
Accertare che l'opponente nulla deve alla in Controparte_4
persona del suo legale rappr.te p.t., C.F. , con sede legale in Roma alla Via E. Q. Visconti P.IVA_1
8 e all' P. IVA , in persona del legale rapp.te p.t., con Controparte_5 P.IVA_3
sede in Roma alla via Grezar, 14 e dipendenza in Bari alla via D. Marin, 3, per tutti i motivi sopra
illustrati. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio e distrazione in favore dei
sottoscritti procuratori anticipatari.”.
All'uopo deduceva la nullità dell'intimazione di pagamento per inoltro da un indirizzo pec non certificato, per mancata notifica degli atti prodromici, quali cartelle e avvisi di addebito, violazione dell'obbligo di motivazione per cripticità nonché eccepiva la prescrizione del credito contributivo, alla luce della pronuncia delle SS UU Cass n.. 23397
del 17 novembre del 2016.
Le parti resistenti, nel costituirsi, hanno chiesto il rigetto del ricorso, CP_1
eccependo in particolare l'improponibilità, improcedibilità ed inammissibilità della domanda per intervenuta decadenza dall'impugnazione.
Rigettata l'istanza di sospensiva, la causa è stata discussa all'odierna udienza mediante trattazione scritta sulla scorta della documentazione in atti.
Occorre preliminarmente qualificare le domande proposte da parte ricorrente.
3 Com'è noto, in relazione ai motivi che attengano alla regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata
(nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, violazioni del c.d. statuto del contribuente, omessa notifica della cartella, nullità o inesistenza della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento, notifica della cartella di pagamento oltre il termine fissato a pena di decadenza dall'art. 25 del D.P.R. 602/73), l'azione va qualificata come opposizione agli atti esecutivi ex art. 29 d.lgs. 46/1999.
Il termine per proporre opposizione agli atti esecutivi va desunto dall'art. 617 c.p.c.,
atteso che, ai sensi dell'art. 29 decreto legislativo 26 febbraio 1999 n. 46, “le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie” (il termine, già di cinque giorni, è divenuto di venti giorni a decorrere dal 1° marzo 2006 per effetto delle modifiche apportate dal d.l. 14.3.2005, n. 35, conv. in l. 14.5.2005, n. 80, la cui entrata in vigore
è stata differita dapprima alla data del 1° gennaio 2006 dall'art. 8 del d.l. 30.6.2005, n. 115,
conv. in l. 17.8.2005, n. 168 e poi a quella detta del 1° marzo 2006, ai sensi di quanto previsto dal comma 6 dell'art.1, l. 28 dicembre 2005, n. 263 e modificato dall'art. 1, d.l. 30 dicembre
2005, n. 271).
Invero, con la sentenza n. 21080/15, in particolare, la S.C. ha avuto modo di rilevare che,
in materia di riscossione mediante iscrizione a ruolo dei contributi previdenziali, un orientamento oramai consolidato ascrive al vizio di forma la mancanza di motivazione della cartella esattoriale, in quanto si risolve in una carenza dei requisiti formali minimi di validità
della stessa, cioè delle indicazioni necessarie per identificare il credito e per rendere possibile la difesa di merito, sicché nella disciplina della riscossione mediante iscrizione a ruolo delle entrate non tributarie, di cui al d.lgs. n. 46 del 1999, l'opposizione agli atti esecutivi - con la quale si fanno valere i vizi di forma dell'atto esecutivo, ivi compresa la carenza di motivazione della cartella esattoriale - è prevista dall'art. 29, secondo comma, che per la relativa regolamentazione rinvia alle "forme ordinarie".
Ne consegue che l'opposizione agli atti esecutivi prima dell'inizio dell'esecuzione deve proporsi entro venti giorni dalla notificazione della cartella esattoriale (termine qui non osservato) e, come ulteriore conseguenza, che, qualora un'opposizione in materia esecutiva
4 possa scindersi – come nella specie - in un duplice contenuto, in parte riferibile ad una opposizione agli atti esecutivi e in parte riferibile ad una opposizione all'esecuzione,
l'impugnazione della conseguente sentenza deve seguire il diverso regime previsto per i distinti tipi di opposizione (cfr., ex multis, Cass. 18312/2014).
Con riferimento ai vizi che attendono al merito della pretesa (es. la prescrizione), rileva l'art. 24, comma 5, del D. Lgs. 46/1999, che disciplina specificamente l'opposizione ai ruoli esattoriali, prevedendo che “contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al
Giudice del lavoro entro il termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica della cartella di
pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore ed al concessionario”.
Ciò posto, deve rilevarsi che il titolo esecutivo è stato notificato il 19.7.2023 ed il ricorso in opposizione è stato depositato il 23.10.2023, ovvero oltre la scadenza tanto del termine di venti quanto di quaranta giorni anzidetti, essendo pacifico che l'art. 3 l. 742/1969 escluda dalla sospensione feriale le controversie in materia di lavoro e di previdenza ed assistenza sociale.
Il decorso dei suddetti termini rende perciò incontestabile il credito relativo alla pretesa contributiva (cfr. ex multis Cass, n. 21365/2010; Cass., n. 17978/2008).
In ogni caso, con riferimento ai vizi formali, all'adeguatezza motivazionale dell'atto impugnato e alla eventuale violazione dell'art. 7 della legge 212/2000, vale osservare come per la regolarità dell'atto non occorra una indicazione "analitica" degli elementi, essendo al tale fine sufficiente l'annesso prospetto recante “Dettaglio del debito”, ovvero l'indicazione
"sintetica" degli elementi di iscrizione a ruolo, senz'altro ricorrente nel caso di specie, anche con riferimento al calcolo degli interessi.
E, con riferimento alla notificazione, essa risulta ampiamente documentata.
Il ricorso non merita dunque accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, parametri mini,
fase istruttoria esclusa.
P.Q.M.
1) Rigetta il ricorso;
5 2) Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in favore delle resistenti in € 886,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Marsala, 22.12.2025
IL GIUDICE
-CI NO Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice
CI NO in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
6
SEZIONE LAVORO
Verbale della causa n. 11890/2023
Preso atto delle note sostitutive dell'odierna udienza depositate nell'interesse delle parti
Il Giudice
dopo breve camera di consiglio, decide la causa come da sentenza allegata al presente
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica, nella persona del giudice CI NO, all'esito della discussione scritta, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 11890/2023 del Ruolo Generale Lavoro vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
avvocati Massimo Birardi e Monica Portaccio ( per mandato in Email_1
atti
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. Controparte_1
) in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa P.IVA_1
dall' avv. Francesco Paolo Perchinunno
( per procura in atti Email_2
RESISTENTE
E
(C.F. Controparte_2
), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso P.IVA_2
dall' avv. Carmelina La Gatta ( t) per procura Email_3
generale alle liti in notaio in atti Per_1
RESISTENTE
2 OGGETTO: intimazione pagamento contributi CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente in epigrafe, premesso di aver ricevuto a mezzo posta elettronica certificata in data 19.7.2023 la notificazione dell'intimazione di pagamento n. 01420239014756846/00 con la quale l' chiedeva il pagamento della complessiva somma Controparte_3
di € 56.099,60 relativa a debiti contributivi rivendicati dalla Forense, ha convenuto in CP_1
giudizio quest'ultima e l' chiedendo al Tribunale di: “A) Previa sospensione dell'efficacia CP_2
esecutiva dei ruoli sottesi all'intimazione impugnata, che non permettono il rilascio di regolare
DURC, indispensabile ai fini del pagamento delle prestazioni nei confronti di soggetti pubblici o a
prevalente capitale pubblico, annullare l'intimazione di pagamento impugnata e notificata a mezzo
posta il 19.07.2023, ovvero accertarne e dichiararne la nullità, con ogni conseguenza di legge;
B)
Accertare che l'opponente nulla deve alla in Controparte_4
persona del suo legale rappr.te p.t., C.F. , con sede legale in Roma alla Via E. Q. Visconti P.IVA_1
8 e all' P. IVA , in persona del legale rapp.te p.t., con Controparte_5 P.IVA_3
sede in Roma alla via Grezar, 14 e dipendenza in Bari alla via D. Marin, 3, per tutti i motivi sopra
illustrati. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio e distrazione in favore dei
sottoscritti procuratori anticipatari.”.
All'uopo deduceva la nullità dell'intimazione di pagamento per inoltro da un indirizzo pec non certificato, per mancata notifica degli atti prodromici, quali cartelle e avvisi di addebito, violazione dell'obbligo di motivazione per cripticità nonché eccepiva la prescrizione del credito contributivo, alla luce della pronuncia delle SS UU Cass n.. 23397
del 17 novembre del 2016.
Le parti resistenti, nel costituirsi, hanno chiesto il rigetto del ricorso, CP_1
eccependo in particolare l'improponibilità, improcedibilità ed inammissibilità della domanda per intervenuta decadenza dall'impugnazione.
Rigettata l'istanza di sospensiva, la causa è stata discussa all'odierna udienza mediante trattazione scritta sulla scorta della documentazione in atti.
Occorre preliminarmente qualificare le domande proposte da parte ricorrente.
3 Com'è noto, in relazione ai motivi che attengano alla regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata
(nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, violazioni del c.d. statuto del contribuente, omessa notifica della cartella, nullità o inesistenza della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento, notifica della cartella di pagamento oltre il termine fissato a pena di decadenza dall'art. 25 del D.P.R. 602/73), l'azione va qualificata come opposizione agli atti esecutivi ex art. 29 d.lgs. 46/1999.
Il termine per proporre opposizione agli atti esecutivi va desunto dall'art. 617 c.p.c.,
atteso che, ai sensi dell'art. 29 decreto legislativo 26 febbraio 1999 n. 46, “le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie” (il termine, già di cinque giorni, è divenuto di venti giorni a decorrere dal 1° marzo 2006 per effetto delle modifiche apportate dal d.l. 14.3.2005, n. 35, conv. in l. 14.5.2005, n. 80, la cui entrata in vigore
è stata differita dapprima alla data del 1° gennaio 2006 dall'art. 8 del d.l. 30.6.2005, n. 115,
conv. in l. 17.8.2005, n. 168 e poi a quella detta del 1° marzo 2006, ai sensi di quanto previsto dal comma 6 dell'art.1, l. 28 dicembre 2005, n. 263 e modificato dall'art. 1, d.l. 30 dicembre
2005, n. 271).
Invero, con la sentenza n. 21080/15, in particolare, la S.C. ha avuto modo di rilevare che,
in materia di riscossione mediante iscrizione a ruolo dei contributi previdenziali, un orientamento oramai consolidato ascrive al vizio di forma la mancanza di motivazione della cartella esattoriale, in quanto si risolve in una carenza dei requisiti formali minimi di validità
della stessa, cioè delle indicazioni necessarie per identificare il credito e per rendere possibile la difesa di merito, sicché nella disciplina della riscossione mediante iscrizione a ruolo delle entrate non tributarie, di cui al d.lgs. n. 46 del 1999, l'opposizione agli atti esecutivi - con la quale si fanno valere i vizi di forma dell'atto esecutivo, ivi compresa la carenza di motivazione della cartella esattoriale - è prevista dall'art. 29, secondo comma, che per la relativa regolamentazione rinvia alle "forme ordinarie".
Ne consegue che l'opposizione agli atti esecutivi prima dell'inizio dell'esecuzione deve proporsi entro venti giorni dalla notificazione della cartella esattoriale (termine qui non osservato) e, come ulteriore conseguenza, che, qualora un'opposizione in materia esecutiva
4 possa scindersi – come nella specie - in un duplice contenuto, in parte riferibile ad una opposizione agli atti esecutivi e in parte riferibile ad una opposizione all'esecuzione,
l'impugnazione della conseguente sentenza deve seguire il diverso regime previsto per i distinti tipi di opposizione (cfr., ex multis, Cass. 18312/2014).
Con riferimento ai vizi che attendono al merito della pretesa (es. la prescrizione), rileva l'art. 24, comma 5, del D. Lgs. 46/1999, che disciplina specificamente l'opposizione ai ruoli esattoriali, prevedendo che “contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al
Giudice del lavoro entro il termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica della cartella di
pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore ed al concessionario”.
Ciò posto, deve rilevarsi che il titolo esecutivo è stato notificato il 19.7.2023 ed il ricorso in opposizione è stato depositato il 23.10.2023, ovvero oltre la scadenza tanto del termine di venti quanto di quaranta giorni anzidetti, essendo pacifico che l'art. 3 l. 742/1969 escluda dalla sospensione feriale le controversie in materia di lavoro e di previdenza ed assistenza sociale.
Il decorso dei suddetti termini rende perciò incontestabile il credito relativo alla pretesa contributiva (cfr. ex multis Cass, n. 21365/2010; Cass., n. 17978/2008).
In ogni caso, con riferimento ai vizi formali, all'adeguatezza motivazionale dell'atto impugnato e alla eventuale violazione dell'art. 7 della legge 212/2000, vale osservare come per la regolarità dell'atto non occorra una indicazione "analitica" degli elementi, essendo al tale fine sufficiente l'annesso prospetto recante “Dettaglio del debito”, ovvero l'indicazione
"sintetica" degli elementi di iscrizione a ruolo, senz'altro ricorrente nel caso di specie, anche con riferimento al calcolo degli interessi.
E, con riferimento alla notificazione, essa risulta ampiamente documentata.
Il ricorso non merita dunque accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, parametri mini,
fase istruttoria esclusa.
P.Q.M.
1) Rigetta il ricorso;
5 2) Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in favore delle resistenti in € 886,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Marsala, 22.12.2025
IL GIUDICE
-CI NO Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice
CI NO in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
6