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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 15/10/2025, n. 2735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2735 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 549/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Anna Mantovani Presidente Dott.ssa Francesca Vullo Consigliera rel. est. Dott.ssa Cristina Giannelli Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 549/2025 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. , Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Via Medardo Rosso, 15 20159 Milano presso lo studio dell'avv. Cristina Pastorino, che lo rappresenta e difende come da delega in atti.
APPELLANTE CONTRO
(C.F. , elettivamente domiciliato in Via Brera CP_1 P.IVA_2
16 Milano presso lo studio dell'avv. Luigi Ragno, che lo rappresenta e difende come da delega in atti.
APPELLATO
pagina 1 di 8 Avente ad oggetto: assicurazioni. Sulle seguenti conclusioni. Per Controparte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, in accoglimento del gravame proposto ed in riforma della sentenza n. 7615/2024 resa dal Tribunale di Milano all'esito del giudizio rubricato al n. R.G.17707/2024, pubblicata il 7.08.2024, respinta ogni contraria istanza, domanda o eccezione così giudicare:
*Accogliere per i motivi tutti di cui in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 7615/2024 del Tribunale di Milano, dichiarare che la materia oggetto del contendere rientra nell'ambito dei danni da circolazione stradale ex art. 122 cda ed ex art. 2054 c.c. con conseguente applicazione della garanzia di cui alla polizza R.C.A. stipulata da con ( sinistro e per l'effetto Controparte_3 CP_1 P.IVA_3 condannare a rifondere all'esponente quanto versato ad CP_1 Controparte_3 per far fronte alle “provvisionali” di cui alla sentenza penale nella misura di Euro
[...]
85.000,00 o nella diversa determinanda misura maggiore o minore
* Con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso forfettario per spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A., come per leggi relativi ad entrambi i gradi giudizio.”.
Per CP_1
“Voglia l'Ill.ma Corte di appello adita, contrariis reiectis, respingere tutte le domande proposte dalla società nei confronti di e, per l'effetto, Controparte_2 CP_1 confermare integralmente la sentenza n. 7615 del 6 agosto 2024, depositata in pari data. Con vittoria di spese del presente grado di giudizio.”.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto Nell'ambito del procedimento penale a carico di , Parte_2 Pt_3
, e chiesero la condanna della soc.
[...] Parte_4 Controparte_4
, datore di lavoro dell'imputato, al risarcimento dei Controparte_3 danni da essi subiti a seguito del fatto delittuoso commesso dall'imputato il 20 marzo 2029. Quel giorno le parti lese erano salite a bordo di un autobus pagina 2 di 8 Mercedes (targato FL210JA), di proprietà della società Controparte_3
e condotto dal dipendente , in esecuzione del contratto di
[...] Parte_2 trasporto stipulato tra la scuola e la predetta società. Il mezzo era destinato a riportare alunni e insegnanti dalla palestra alla sede della scuola;
tuttavia, nel corso del tragitto, l'autista, minacciando gli occupanti con l'uso di un coltello e di un oggetto simile ad una pistola, aveva bloccato le vie di uscita del veicolo, impedito ai passeggeri di scendere e cosparso l'autobus di carburante appiccando il fuoco. Solo l'intervento delle forze dell'ordine aveva permesso di trarre in salvo i passeggeri. All'esito del procedimento penale, con sentenza passata in giudicato, fu giudicato colpevole dei fatti di reato a lui Parte_2 ascritti e quale civilmente responsabile ai sensi Controparte_3 dell'art. 2049 c.c., fu condannata al pagamento di una provvisionale di euro 85.000,00. Sulla base di questa premessa in fatto , e Parte_3 Parte_4 convennero in giudizio, innanzi al tribunale civile di Milano, Controparte_4
al fine di ottenere il ristoro dei maggiori danni subiti. Controparte_3
La convenuta si costituì nel giudizio, chiamando in causa la compagnia
[...]
dalla quale all'epoca era garantita per la responsabilità Parte_1 civile verso terzi. Quest'ultima, a propria volta, estese il contraddittorio ad assicuratrice per la responsabilità civile autoveicoli (R.C.A.) CP_1 dell'autobus, sostenendo che la materia oggetto del contendere era da ricondurre all'ambito dei danni da circolazione stradale, ai sensi dell'art. 122 c.d.a. e dell'art. 2054 c.c., con conseguente operatività della garanzia assicurativa R.C.A. stipulata da con La società Controparte_3 CP_1 [...] chiese altresì che fosse condannata a rifondere Parte_1 CP_1 quanto versato ad per gli indennizzi liquidati dal Controparte_3 giudice penale a titolo di provvisionali. A seguito della costituzione in giudizio di che si oppose a tutte le CP_1 domande ex adverso formulate, il Tribunale, previa separazione del giudizio inerente alle domande proposte da nei confronti di Parte_1
con sentenza n. 7615/2024, rigettò le domande e condannò CP_1 [...]
a rifondere alla controparte le spese di lite, liquidate in € Parte_1
6.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA. Il Tribunale, richiamando la diffusa motivazione della sentenza della Suprema Corte penale che aveva rigettato il ricorso di affermò che Controparte_5
l'obbligazione risarcitoria gravante su quest'ultima doveva essere inquadrata pagina 3 di 8 nell'ambito della responsabilità oggettiva dei padroni e committenti di cui all'art. 2049 c.c.; che dunque la polizza operante era quella conclusa con
[...]
che il danno non era stato cagionato dalla circolazione del mezzo, Parte_1 utilizzato in maniera anomala dei passeggeri>>; che, pertanto, sussistendo un nesso di pura occasionalità tra la circolazione del veicolo e l'episodio delittuoso, non era operante la garanzia R.C.A. prestata da CP_1
Avverso tale decisione ha proposto appello la società
[...]
Si è costituita la società Fissata udienza di Parte_1 Controparte_1 rimessione in decisione ex art. 352 cpc al 2 ottobre 2025, la causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 8 ottobre 2025.
* * * Con il primo motivo, l'appellante censura l'erronea applicazione dell'art. 2049 c.c. da parte del giudice di primo grado in luogo delle disposizioni di cui agli artt. 122 c.d.a. e 2054 c.c.. Sottolinea in particolare che l'imprevedibilità della condotta criminosa di aveva reciso il nesso di causalità tra le Parte_2 mansioni affidate all'autista di e l'evento lesivo. Il fatto che CP_3
l'agente avesse potuto realizzare il proprio disegno criminoso, approfittando dell'occasione offerta dal lavoro svolto presso la società , non CP_3 integrerebbe “l'occasione necessaria” richiesta dalla giurisprudenza di legittimità ai fini della configurazione di un'ipotesi di responsabilità ai sensi dell'art. 2049 c.c., configurandosi piuttosto come un mero elemento di casualità, privo del carattere di indispensabilità richiesto per fondare la responsabilità dei padroni e dei committenti. Un rapporto di occasionalità necessaria non sarebbe infatti configurabile, stante l'imprevedibilità per il datore di lavoro del comportamento del dipendente, che aveva posto in essere la propria azione delittuosa per finalità politiche e religiose;
dunque, per scopi del tuto esorbitanti rispetto alla prestazione lavorativa per la quale era stato assunto. Con il secondo motivo d'impugnazione, l'appellante censura l'insufficiente ed erronea pronuncia sulla mancata applicazione dell'art. 122 c.d.a. e dell'art. 2054 c.c.. Si sottolinea come, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, l'utilizzo improprio del mezzo non escluderebbe il legame con il regime di responsabilità conseguente alla circolazione del veicolo. Nell'ambito della responsabilità da circolazione stradale rientrano infatti anche le ipotesi di utilizzo delittuoso del veicolo, circostanza confermata dalla medesima giurisprudenza citata dal primo giudice (Cass. Sez. 3, 17/04/2024, n. 10394) in base alla quale pagina 4 di 8 deve essere ricompreso nel concetto di circolazione del mezzo l'utilizzo del veicolo per commettere il reato se conforme alla sua destinazione. In questo senso, pertanto, poiché l'autista del pullman aveva sequestrato gli occupanti nel corso del trasporto in autobus, il fatto doveva ritenersi commesso nell'ambito della circolazione stradale, con conseguente operatività della garanzia assicurativa R.C.A. ai sensi delle disposizioni sopra richiamate.
* * * L'opinione della Corte I due motivi di impugnazione, che possono essere esaminati unitariamente, avendo ad oggetto la medesima questione della natura dell'obbligazione risarcitoria gravante su in conseguenza del fatto delittuoso CP_3 ascritto alla responsabilità penale di , non sono fondati. Parte_2
Il giudice di prime cure ha qualificato tale obbligo risarcitorio richiamando integralmente le argomentazioni con le quali, in sede penale, la Corte di cassazione ha respinto il ricorso presentato da avverso la sentenza CP_3 della Corte di Assise di appello in punto accertamento dell'obbligo risarcitorio del responsabile civile a mente dell'art. 2049 c.c.. Si tratta di argomentazioni che, distinguendosi sia per chiarezza che completezza, è utile ancora richiamare brevemente:
“[…] non ha alcuna importanza che, quel giorno, (ndr: il sig. non fosse di turno per quel trasporto, o abbia adoperato un automezzo diverso da quello previsto, o se ne sia impossessato eludendo i controlli e preventivamente manomettendolo. Si tratta di antefatti e prodromi delle condotte delittuose, non influenti sul rilievo della generale corrispondenza tra illecito e mansione. L'illecito risulta, ciò nonostante, in prospettiva assorbente, agevolato e reso possibile dai compiti rivestiti dall'imputato in azienda, sui quali quest'ultima esercitava, per posizione, poteri di direttiva e di vigilanza. Ne è dubitabile che è proprio l'esercizio della mansione ad avere esposto i terzi all'ingerenza dannosa del preposto, non rilevando […][…] il fatto che questi abbia abusato della sua posizione, o abbia agito per finalità diverse da quelle per le quali le incombenze gli erano state affidate” . L'appellante confuta tali argomentazioni riportate nella sentenza impugnata sottolineando come, nel caso di specie, non sarebbe ravvisabile il vincolo di occasionalità tra “incombenze e fatto generatore di danno”, requisito che il consolidato orientamento giurisprudenziale ritiene indispensabile per potere configurare la responsabilità oggettiva a carico dei padroni e committenti. La tesi non merita accoglimento.
pagina 5 di 8 La Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato che “il nesso di occasionalità necessaria elemento costitutivo della responsabilità civile del datore di lavoro per il fatto penalmente illecito del suo dipendente sussiste nella misura in cui le funzioni esercitate abbiano determinato, agevolato o reso possibile la realizzazione del fatto lesivo, nel qual caso è irrilevante che il dipendente abbia superato i limiti delle mansioni affidategli od abbia agito con dolo e per finalità strettamente personali (v. Cass. 24/09/2015, n. 18860; Cass. 25/03/2013, n. 7403); alla condizione però che la condotta del preposto costituisca pur sempre il non imprevedibile sviluppo dello scorretto esercizio delle mansioni, non potendo il preponente essere chiamato a rispondere di un'attività del preposto che non corrisponda, neppure quale degenerazione od eccesso, al normale sviluppo di sequenze di eventi connesse all'espletamento delle sue incombenze (Cass. 11816/16, cit.)”. Osserva a riguardo questa Corte che:
-Sy ha potuto compiere l'azione criminosa per la sua qualifica di Parte_2 dipendente di con mansioni di autista dei pullman adibiti al CP_3 trasporto della scolaresca;
-l'episodio delittuoso è stato perpetrato durante l'orario di lavoro e all'interno del veicolo, utilizzato -come efficacemente sottolinea il tribunale – a “prigione”. Come hanno correttamente rilevato i giudici del procedimento penale, il fatto che quel giorno il reo non fosse nella tabella turni e che si sia impossessato del mezzo manomettendolo e utilizzandolo per finalità diverse, sono circostanze che non valgono ad elidere il nesso di causalità tra condotta illecita e mansione lavorativa. E' dirimente la considerazione che il fatto illecito è stato commesso proprio grazie all'incarico di autista, che ha ingenerato nella scolaresca e nel gruppo insegnanti un legittimo affidamento nel corretto espletamento di quelle mansioni e che giustifica, anche nel caso in cui il lavoratore agisca per fini differenti (quale nel caso che ci occupa la finalità terroristica) la responsabilità di chi si avvale, traendone vantaggio, nella propria organizzazione di impresa dell'operato dell'autore del fatto illecito, dovendo tenere conto nell'esercizio della propria attività, del rischio conseguente ai possibili abusi da parte del lavoratore delle proprie mansioni. La decisione impugnata è dunque corretta in quanto la responsabilità risarcitoria di trova fondamento nell'art. 2049 c.c. CP_3
Non residua pertanto alcuno spazio per ritenere che i danni conseguenti il fatto reato commesso da rientrino nell'ambito dei danni da Parte_2 circolazione stradale ex artt. 122 cda e 2054 c.c., con conseguente applicazione pagina 6 di 8 della garanzia di cui alla polizza R.C.A. stipulata da Controparte_3 con CP_1
In primo luogo, la qualificazione della fattispecie in termini di coassicurazione, sottesa alla invocata applicazione dell'art. 1910 co. 3 c.c. è palesemente errata, atteso che la coassicurazione postula la compresenza di due o più assicurazioni aventi ad oggetto il medesimo rischio, mentre le parti in causa assicurano da rischi differenti. CP_3
Inoltre, non è comunque ipotizzabile una operatività della polizza RCA, anche eventualmente a latere della polizza da responsabilità civile, perché, come correttamente osserva il tribunale
<<fra la circolazione del veicolo e il delitto, vi è soltanto un nesso di pura occasionalità, per < i>
quale deve perciò negarsi che si possa configurare responsabilità derivante dalla circolazione del veicolo, giacchè la circolazione non era necessaria per attuare i propositi criminosi dell'autista>> Non ha rilievo, contrariamente a quanto sostiene l'appellante, il fatto che il veicolo condotto da avesse prima circolato sulla pubblica via e che CP_6 le parti lese fossero a bordo del pullman in qualità di trasportati, in quanto il danno non è correlato alla circolazione del veicolo e alla sua ordinaria funzione di mezzo di trasporto. Le conclusioni cui perviene il primo giudice e condivise dalla Corte sono pienamente coerenti con i principi affermati dalla pronuncia di legittimità menzionata nella sentenza di primo grado (Cass. Civ. n. 10394 in data 17.04.2024). Il pullman è servito quale abitacolo dove consumare l'azione delittuosa e dunque il danno di cui è stato chiesto l'indennizzo non è stato provocato da un utilizzo del veicolo conforme alla sua funzione abituale, come richiede la giurisprudenza di legittimità.
* Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con applicazione dei parametri medi introdotti dal d.m. n. 147 del 2022, senza nulla riconoscere per la non espletata fase di trattazione/istruttoria.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro per la riforma Parte_5 CP_1 pagina 7 di 8 della sentenza del Tribunale di Milano n. 7615/2024, pubblicata in data 07/08/2024, così dispone:
1. respinge l'appello e conseguentemente conferma la sentenza del Tribunale di Milano n. 7615/2024, pubblicata in data 07/08/2024;
2. condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese di lite del presente grado di giudizio che si liquidano nell'importo di € 9.991,00 per compensi professionali, oltre IVA, se dovuta, CPA e rimborso forfettario spese generali (15%);
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13, co. 1 quater, D.M. 115/2002 e successive modificazioni. Così deciso in Milano nella camera di consiglio dell'8 ottobre 2025.
La Consigliera est. La Presidente
Dott.ssa Francesca Vullo Dott.ssa Anna Mantovani
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Anna Mantovani Presidente Dott.ssa Francesca Vullo Consigliera rel. est. Dott.ssa Cristina Giannelli Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 549/2025 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. , Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Via Medardo Rosso, 15 20159 Milano presso lo studio dell'avv. Cristina Pastorino, che lo rappresenta e difende come da delega in atti.
APPELLANTE CONTRO
(C.F. , elettivamente domiciliato in Via Brera CP_1 P.IVA_2
16 Milano presso lo studio dell'avv. Luigi Ragno, che lo rappresenta e difende come da delega in atti.
APPELLATO
pagina 1 di 8 Avente ad oggetto: assicurazioni. Sulle seguenti conclusioni. Per Controparte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, in accoglimento del gravame proposto ed in riforma della sentenza n. 7615/2024 resa dal Tribunale di Milano all'esito del giudizio rubricato al n. R.G.17707/2024, pubblicata il 7.08.2024, respinta ogni contraria istanza, domanda o eccezione così giudicare:
*Accogliere per i motivi tutti di cui in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 7615/2024 del Tribunale di Milano, dichiarare che la materia oggetto del contendere rientra nell'ambito dei danni da circolazione stradale ex art. 122 cda ed ex art. 2054 c.c. con conseguente applicazione della garanzia di cui alla polizza R.C.A. stipulata da con ( sinistro e per l'effetto Controparte_3 CP_1 P.IVA_3 condannare a rifondere all'esponente quanto versato ad CP_1 Controparte_3 per far fronte alle “provvisionali” di cui alla sentenza penale nella misura di Euro
[...]
85.000,00 o nella diversa determinanda misura maggiore o minore
* Con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso forfettario per spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A., come per leggi relativi ad entrambi i gradi giudizio.”.
Per CP_1
“Voglia l'Ill.ma Corte di appello adita, contrariis reiectis, respingere tutte le domande proposte dalla società nei confronti di e, per l'effetto, Controparte_2 CP_1 confermare integralmente la sentenza n. 7615 del 6 agosto 2024, depositata in pari data. Con vittoria di spese del presente grado di giudizio.”.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto Nell'ambito del procedimento penale a carico di , Parte_2 Pt_3
, e chiesero la condanna della soc.
[...] Parte_4 Controparte_4
, datore di lavoro dell'imputato, al risarcimento dei Controparte_3 danni da essi subiti a seguito del fatto delittuoso commesso dall'imputato il 20 marzo 2029. Quel giorno le parti lese erano salite a bordo di un autobus pagina 2 di 8 Mercedes (targato FL210JA), di proprietà della società Controparte_3
e condotto dal dipendente , in esecuzione del contratto di
[...] Parte_2 trasporto stipulato tra la scuola e la predetta società. Il mezzo era destinato a riportare alunni e insegnanti dalla palestra alla sede della scuola;
tuttavia, nel corso del tragitto, l'autista, minacciando gli occupanti con l'uso di un coltello e di un oggetto simile ad una pistola, aveva bloccato le vie di uscita del veicolo, impedito ai passeggeri di scendere e cosparso l'autobus di carburante appiccando il fuoco. Solo l'intervento delle forze dell'ordine aveva permesso di trarre in salvo i passeggeri. All'esito del procedimento penale, con sentenza passata in giudicato, fu giudicato colpevole dei fatti di reato a lui Parte_2 ascritti e quale civilmente responsabile ai sensi Controparte_3 dell'art. 2049 c.c., fu condannata al pagamento di una provvisionale di euro 85.000,00. Sulla base di questa premessa in fatto , e Parte_3 Parte_4 convennero in giudizio, innanzi al tribunale civile di Milano, Controparte_4
al fine di ottenere il ristoro dei maggiori danni subiti. Controparte_3
La convenuta si costituì nel giudizio, chiamando in causa la compagnia
[...]
dalla quale all'epoca era garantita per la responsabilità Parte_1 civile verso terzi. Quest'ultima, a propria volta, estese il contraddittorio ad assicuratrice per la responsabilità civile autoveicoli (R.C.A.) CP_1 dell'autobus, sostenendo che la materia oggetto del contendere era da ricondurre all'ambito dei danni da circolazione stradale, ai sensi dell'art. 122 c.d.a. e dell'art. 2054 c.c., con conseguente operatività della garanzia assicurativa R.C.A. stipulata da con La società Controparte_3 CP_1 [...] chiese altresì che fosse condannata a rifondere Parte_1 CP_1 quanto versato ad per gli indennizzi liquidati dal Controparte_3 giudice penale a titolo di provvisionali. A seguito della costituzione in giudizio di che si oppose a tutte le CP_1 domande ex adverso formulate, il Tribunale, previa separazione del giudizio inerente alle domande proposte da nei confronti di Parte_1
con sentenza n. 7615/2024, rigettò le domande e condannò CP_1 [...]
a rifondere alla controparte le spese di lite, liquidate in € Parte_1
6.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA. Il Tribunale, richiamando la diffusa motivazione della sentenza della Suprema Corte penale che aveva rigettato il ricorso di affermò che Controparte_5
l'obbligazione risarcitoria gravante su quest'ultima doveva essere inquadrata pagina 3 di 8 nell'ambito della responsabilità oggettiva dei padroni e committenti di cui all'art. 2049 c.c.; che dunque la polizza operante era quella conclusa con
[...]
che il danno non era stato cagionato dalla circolazione del mezzo, Parte_1 utilizzato in maniera anomala dei passeggeri>>; che, pertanto, sussistendo un nesso di pura occasionalità tra la circolazione del veicolo e l'episodio delittuoso, non era operante la garanzia R.C.A. prestata da CP_1
Avverso tale decisione ha proposto appello la società
[...]
Si è costituita la società Fissata udienza di Parte_1 Controparte_1 rimessione in decisione ex art. 352 cpc al 2 ottobre 2025, la causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 8 ottobre 2025.
* * * Con il primo motivo, l'appellante censura l'erronea applicazione dell'art. 2049 c.c. da parte del giudice di primo grado in luogo delle disposizioni di cui agli artt. 122 c.d.a. e 2054 c.c.. Sottolinea in particolare che l'imprevedibilità della condotta criminosa di aveva reciso il nesso di causalità tra le Parte_2 mansioni affidate all'autista di e l'evento lesivo. Il fatto che CP_3
l'agente avesse potuto realizzare il proprio disegno criminoso, approfittando dell'occasione offerta dal lavoro svolto presso la società , non CP_3 integrerebbe “l'occasione necessaria” richiesta dalla giurisprudenza di legittimità ai fini della configurazione di un'ipotesi di responsabilità ai sensi dell'art. 2049 c.c., configurandosi piuttosto come un mero elemento di casualità, privo del carattere di indispensabilità richiesto per fondare la responsabilità dei padroni e dei committenti. Un rapporto di occasionalità necessaria non sarebbe infatti configurabile, stante l'imprevedibilità per il datore di lavoro del comportamento del dipendente, che aveva posto in essere la propria azione delittuosa per finalità politiche e religiose;
dunque, per scopi del tuto esorbitanti rispetto alla prestazione lavorativa per la quale era stato assunto. Con il secondo motivo d'impugnazione, l'appellante censura l'insufficiente ed erronea pronuncia sulla mancata applicazione dell'art. 122 c.d.a. e dell'art. 2054 c.c.. Si sottolinea come, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, l'utilizzo improprio del mezzo non escluderebbe il legame con il regime di responsabilità conseguente alla circolazione del veicolo. Nell'ambito della responsabilità da circolazione stradale rientrano infatti anche le ipotesi di utilizzo delittuoso del veicolo, circostanza confermata dalla medesima giurisprudenza citata dal primo giudice (Cass. Sez. 3, 17/04/2024, n. 10394) in base alla quale pagina 4 di 8 deve essere ricompreso nel concetto di circolazione del mezzo l'utilizzo del veicolo per commettere il reato se conforme alla sua destinazione. In questo senso, pertanto, poiché l'autista del pullman aveva sequestrato gli occupanti nel corso del trasporto in autobus, il fatto doveva ritenersi commesso nell'ambito della circolazione stradale, con conseguente operatività della garanzia assicurativa R.C.A. ai sensi delle disposizioni sopra richiamate.
* * * L'opinione della Corte I due motivi di impugnazione, che possono essere esaminati unitariamente, avendo ad oggetto la medesima questione della natura dell'obbligazione risarcitoria gravante su in conseguenza del fatto delittuoso CP_3 ascritto alla responsabilità penale di , non sono fondati. Parte_2
Il giudice di prime cure ha qualificato tale obbligo risarcitorio richiamando integralmente le argomentazioni con le quali, in sede penale, la Corte di cassazione ha respinto il ricorso presentato da avverso la sentenza CP_3 della Corte di Assise di appello in punto accertamento dell'obbligo risarcitorio del responsabile civile a mente dell'art. 2049 c.c.. Si tratta di argomentazioni che, distinguendosi sia per chiarezza che completezza, è utile ancora richiamare brevemente:
“[…] non ha alcuna importanza che, quel giorno, (ndr: il sig. non fosse di turno per quel trasporto, o abbia adoperato un automezzo diverso da quello previsto, o se ne sia impossessato eludendo i controlli e preventivamente manomettendolo. Si tratta di antefatti e prodromi delle condotte delittuose, non influenti sul rilievo della generale corrispondenza tra illecito e mansione. L'illecito risulta, ciò nonostante, in prospettiva assorbente, agevolato e reso possibile dai compiti rivestiti dall'imputato in azienda, sui quali quest'ultima esercitava, per posizione, poteri di direttiva e di vigilanza. Ne è dubitabile che è proprio l'esercizio della mansione ad avere esposto i terzi all'ingerenza dannosa del preposto, non rilevando […][…] il fatto che questi abbia abusato della sua posizione, o abbia agito per finalità diverse da quelle per le quali le incombenze gli erano state affidate” . L'appellante confuta tali argomentazioni riportate nella sentenza impugnata sottolineando come, nel caso di specie, non sarebbe ravvisabile il vincolo di occasionalità tra “incombenze e fatto generatore di danno”, requisito che il consolidato orientamento giurisprudenziale ritiene indispensabile per potere configurare la responsabilità oggettiva a carico dei padroni e committenti. La tesi non merita accoglimento.
pagina 5 di 8 La Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato che “il nesso di occasionalità necessaria elemento costitutivo della responsabilità civile del datore di lavoro per il fatto penalmente illecito del suo dipendente sussiste nella misura in cui le funzioni esercitate abbiano determinato, agevolato o reso possibile la realizzazione del fatto lesivo, nel qual caso è irrilevante che il dipendente abbia superato i limiti delle mansioni affidategli od abbia agito con dolo e per finalità strettamente personali (v. Cass. 24/09/2015, n. 18860; Cass. 25/03/2013, n. 7403); alla condizione però che la condotta del preposto costituisca pur sempre il non imprevedibile sviluppo dello scorretto esercizio delle mansioni, non potendo il preponente essere chiamato a rispondere di un'attività del preposto che non corrisponda, neppure quale degenerazione od eccesso, al normale sviluppo di sequenze di eventi connesse all'espletamento delle sue incombenze (Cass. 11816/16, cit.)”. Osserva a riguardo questa Corte che:
-Sy ha potuto compiere l'azione criminosa per la sua qualifica di Parte_2 dipendente di con mansioni di autista dei pullman adibiti al CP_3 trasporto della scolaresca;
-l'episodio delittuoso è stato perpetrato durante l'orario di lavoro e all'interno del veicolo, utilizzato -come efficacemente sottolinea il tribunale – a “prigione”. Come hanno correttamente rilevato i giudici del procedimento penale, il fatto che quel giorno il reo non fosse nella tabella turni e che si sia impossessato del mezzo manomettendolo e utilizzandolo per finalità diverse, sono circostanze che non valgono ad elidere il nesso di causalità tra condotta illecita e mansione lavorativa. E' dirimente la considerazione che il fatto illecito è stato commesso proprio grazie all'incarico di autista, che ha ingenerato nella scolaresca e nel gruppo insegnanti un legittimo affidamento nel corretto espletamento di quelle mansioni e che giustifica, anche nel caso in cui il lavoratore agisca per fini differenti (quale nel caso che ci occupa la finalità terroristica) la responsabilità di chi si avvale, traendone vantaggio, nella propria organizzazione di impresa dell'operato dell'autore del fatto illecito, dovendo tenere conto nell'esercizio della propria attività, del rischio conseguente ai possibili abusi da parte del lavoratore delle proprie mansioni. La decisione impugnata è dunque corretta in quanto la responsabilità risarcitoria di trova fondamento nell'art. 2049 c.c. CP_3
Non residua pertanto alcuno spazio per ritenere che i danni conseguenti il fatto reato commesso da rientrino nell'ambito dei danni da Parte_2 circolazione stradale ex artt. 122 cda e 2054 c.c., con conseguente applicazione pagina 6 di 8 della garanzia di cui alla polizza R.C.A. stipulata da Controparte_3 con CP_1
In primo luogo, la qualificazione della fattispecie in termini di coassicurazione, sottesa alla invocata applicazione dell'art. 1910 co. 3 c.c. è palesemente errata, atteso che la coassicurazione postula la compresenza di due o più assicurazioni aventi ad oggetto il medesimo rischio, mentre le parti in causa assicurano da rischi differenti. CP_3
Inoltre, non è comunque ipotizzabile una operatività della polizza RCA, anche eventualmente a latere della polizza da responsabilità civile, perché, come correttamente osserva il tribunale
<<fra la circolazione del veicolo e il delitto, vi è soltanto un nesso di pura occasionalità, per < i>
quale deve perciò negarsi che si possa configurare responsabilità derivante dalla circolazione del veicolo, giacchè la circolazione non era necessaria per attuare i propositi criminosi dell'autista>> Non ha rilievo, contrariamente a quanto sostiene l'appellante, il fatto che il veicolo condotto da avesse prima circolato sulla pubblica via e che CP_6 le parti lese fossero a bordo del pullman in qualità di trasportati, in quanto il danno non è correlato alla circolazione del veicolo e alla sua ordinaria funzione di mezzo di trasporto. Le conclusioni cui perviene il primo giudice e condivise dalla Corte sono pienamente coerenti con i principi affermati dalla pronuncia di legittimità menzionata nella sentenza di primo grado (Cass. Civ. n. 10394 in data 17.04.2024). Il pullman è servito quale abitacolo dove consumare l'azione delittuosa e dunque il danno di cui è stato chiesto l'indennizzo non è stato provocato da un utilizzo del veicolo conforme alla sua funzione abituale, come richiede la giurisprudenza di legittimità.
* Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con applicazione dei parametri medi introdotti dal d.m. n. 147 del 2022, senza nulla riconoscere per la non espletata fase di trattazione/istruttoria.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro per la riforma Parte_5 CP_1 pagina 7 di 8 della sentenza del Tribunale di Milano n. 7615/2024, pubblicata in data 07/08/2024, così dispone:
1. respinge l'appello e conseguentemente conferma la sentenza del Tribunale di Milano n. 7615/2024, pubblicata in data 07/08/2024;
2. condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese di lite del presente grado di giudizio che si liquidano nell'importo di € 9.991,00 per compensi professionali, oltre IVA, se dovuta, CPA e rimborso forfettario spese generali (15%);
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13, co. 1 quater, D.M. 115/2002 e successive modificazioni. Così deciso in Milano nella camera di consiglio dell'8 ottobre 2025.
La Consigliera est. La Presidente
Dott.ssa Francesca Vullo Dott.ssa Anna Mantovani
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