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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 19/02/2025, n. 631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 631 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 11427/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Sez. spec. in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'U.E., nella persona del Giudice Marisa Attollino, all'udienza del 19 febbraio 2025, all'esito della trattazione scritta, viste le note depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana proposto da:
nata a [...]/SP (Brasile) in data 05/09/1974, Controparte_1 cittadina brasiliana, in nome proprio e per conto della figlia minore Persona_1
, nata a [...]/SP (Brasile) il 02/01/2006, unitamente a
[...] [...]
nato a [...] il [...], Controparte_2 cittadino portoghese, in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale e per conto della figlia minore , nata a [...]/SP (Brasile) il Persona_2
02/09/2009 unitamente a nato a [...]/SP Controparte_3
(Brasile) il 04/04/1968, cittadino brasiliano, in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale;
, nata a [...]/SP (Brasile) in data Controparte_4
07/09/1957, cittadina brasiliana;
, nata a [...] Controparte_5
Paulo/SP (Brasile) in data 14.02.2004, cittadina brasiliana;
tutti rappresentati ed assistiti dall'Avv. Antonella Castellone (C.F. ), con studio in Villaricca (NA), C.F._1 al Viale della Vittoria I traversa n. 2, come da procura alle liti in atti.
PARTE RICORRENTE contro
; Controparte_6
PARTE RESISTENTE con l'intervento del
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI;
Pag. 1 di 5 INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
I ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti in linea diretta , nato a [...], Persona_3 il 05/12/1888.
FATTO
Il ricorso. Con atto depositato in data 16/10/2023, i ricorrenti hanno allegato che
[...]
fosse loro avo. La parte ricorrente ha quindi allegato e rappresentato il seguente Per_3 albero genealogico a dimostrazione del proprio diritto di cittadinanza.
- In data 18 novembre 1911 a San Paolo/SP (Brasile), contraeva Persona_3 matrimonio con e dalla loro unione nasceva a San Paolo/SP Controparte_7
(Brasile), il giorno 15/05/1923 . Persona_4
- Costui in data 07/09/1950 a San Paolo/SP (Brasile), contraeva matrimonio con e dalla loro relazione coniugale nascevano due figli: Controparte_8 [...]
nato il [...] a San Paolo/SP (Brasile) e il Persona_5 Controparte_4
07/09/1957 San Paolo/SP (Brasile).
- In data 08/09/1973 a Santana/SP (Brasile), contraeva Per_5 Persona_5
matrimonio con e procreavano l'odierna ricorrente Persona_6 [...]
nata a San Paolo/SP (Brasile) il giorno 05/09/1974. Controparte_1
- Quest'ultima in data 23/11/2002 a San Paolo/SP (Brasile) si univa in matrimonio con e dalla loro unione coniugale nascevano Controparte_2 Controparte_2 due figlie, le odierne ricorrenti: nata a [...]/SP Persona_7
(Brasile) il giorno 14/02/2004 e nata a [...]/SP Persona_1
(Brasile) il giorno 02/01/2006.
- Dall'unione naturale tra e Parte_1 Persona_8
nasceva nata a [...]/SP (Brasile) il giorno 14.09.2009, Persona_2 odierna ricorrente.
- In data 04/03/1989 a San Paolo/SP (Brasile), contraeva Controparte_4 matrimonio con Persona_9
Pag. 2 di 5 In definitiva, la parte ricorrente ha riferito che, avendo l'avo sempre mantenuto la cittadinanza italiana, egli l'ha trasmessa iure sanguinis a suoi successori e dunque ne ha chiesto l'accertamento in via giudiziale a seguito del silenzio perpetrato dalla P.A..
Il processo. Ritualmente evocata in giudizio, l'Amministrazione si è costituita con memoria depositata il 13/05/2024 dichiarando di non contestare né l'eventuale riconoscimento della cittadinanza italiana, non avendo ricevuto dalle Amministrazioni competenti alcun elemento in senso ostativo, né la documentazione allegata al fascicolo telematico. Fissata
l'udienza di comparizione, in data odierna il Giudice si è riservato per la decisione.
DIRITTO
La domanda è fondata.
La competenza territoriale. In primo luogo, il Tribunale adito è territorialmente competente, poiché, ai sensi dell'art. 4 comma 5 del D. L. n. 13/2017, “quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Nel caso di specie, l'avo cittadino italiano è nato a [...], il [...], come risulta dall'estratto dell'atto di nascita rilasciato dal Comune il 24/01/2023 ed allegato al ricorso.
L'inquadramento della domanda. Secondo la normativa italiana la cittadinanza si trasmette per discendenza "iure sanguinis", per cui alla nascita si acquista la cittadinanza del proprio genitore (articolo 1 della Legge n. 91/92: "è cittadino il figlio di padre o di madre cittadini"), confermando il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna e materna al figlio del cittadino a prescindere dal luogo di nascita.
L'unica condizione richiesta è che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza.
Non ha alcun rilievo il passaggio per linea femminile intervenuto in epoca anteriore all'entrata in vigore della Costituzione Italiana: la donna, pur sposatasi con cittadino straniero, aveva acquisito la cittadinanza italiana dal padre italiano, che non l'aveva mai persa
Pag. 3 di 5 e non può ritenersi che la stessa avesse a sua volta perso la cittadinanza italiana per essersi coniugata con cittadino straniero, come prevedeva l'art. 10 della legge n. 555 del 1912.
La sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite del 25/02/2009, n.44661, facendo riferimento anche alle situazioni preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione, ha riconosciuto che il diritto di cittadinanza è uno status permanente ed imprescrittibile, giustiziabile in ogni tempo se la sua illegittima privazione perdura anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione a causa di una norma discriminatoria dichiarata incostituzionale.
La pronuncia citata è il risultato dell'evoluzione giurisprudenziale apportata da due pronunce della Corte costituzionale: in primo luogo, la sentenza n. 30 del 1983 con cui la stessa Corte aveva dichiarato l'illegittimità dell'articolo 1 n. 1 della legge n.555 del 1912 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina.
Invero ancor prima era intervenuta la pronuncia n. 87 del 1975 con cui era stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero. La Corte aveva infatti ritenuto che la norma violasse palesemente anche l'art. 29 della Costituzione in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.
L'accertamento della cittadinanza italiana. La linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata.
Risulta infatti che l'avo non ha mai perso la cittadinanza italiana, trasmettendola alla parte ricorrente, pertanto, deve essere accolta la domanda avanzata, dichiarando parte ricorrente cittadina italiana dalla nascita, ordinato l'adozione da parte del dei Controparte_6 provvedimenti conseguenti.
Pag. 4 di 5 Le spese di lite. Le spese possono essere compensate alla luce del fatto che non v'è stato alcun reale contenzioso con l'Amministrazione, la quale non ha risposto alla parte ricorrente senza tuttavia mai negare la sussistenza del relativo diritto. La scelta legittima di agire davanti al Giudice Ordinario per l'accertamento del diritto alla cittadinanza, anche di fronte al ritardo conclamato della P.A., non giustifica però la sua condanna alle spese.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da parte ricorrente, come in epigrafe identificata, nei confronti del , così provvede: Controparte_6
1. DICHIARA la parte ricorrente , ordinando al Parte_2
e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, Controparte_6 di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
2. COMPENSA le spese di lite.
Così deciso in Bari, il giorno 19/02/2025.
Il Giudice
Marisa Attollino
Pag. 5 di 5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In detta pronuncia è stato affermato che “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria”.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Sez. spec. in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'U.E., nella persona del Giudice Marisa Attollino, all'udienza del 19 febbraio 2025, all'esito della trattazione scritta, viste le note depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana proposto da:
nata a [...]/SP (Brasile) in data 05/09/1974, Controparte_1 cittadina brasiliana, in nome proprio e per conto della figlia minore Persona_1
, nata a [...]/SP (Brasile) il 02/01/2006, unitamente a
[...] [...]
nato a [...] il [...], Controparte_2 cittadino portoghese, in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale e per conto della figlia minore , nata a [...]/SP (Brasile) il Persona_2
02/09/2009 unitamente a nato a [...]/SP Controparte_3
(Brasile) il 04/04/1968, cittadino brasiliano, in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale;
, nata a [...]/SP (Brasile) in data Controparte_4
07/09/1957, cittadina brasiliana;
, nata a [...] Controparte_5
Paulo/SP (Brasile) in data 14.02.2004, cittadina brasiliana;
tutti rappresentati ed assistiti dall'Avv. Antonella Castellone (C.F. ), con studio in Villaricca (NA), C.F._1 al Viale della Vittoria I traversa n. 2, come da procura alle liti in atti.
PARTE RICORRENTE contro
; Controparte_6
PARTE RESISTENTE con l'intervento del
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI;
Pag. 1 di 5 INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
I ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti in linea diretta , nato a [...], Persona_3 il 05/12/1888.
FATTO
Il ricorso. Con atto depositato in data 16/10/2023, i ricorrenti hanno allegato che
[...]
fosse loro avo. La parte ricorrente ha quindi allegato e rappresentato il seguente Per_3 albero genealogico a dimostrazione del proprio diritto di cittadinanza.
- In data 18 novembre 1911 a San Paolo/SP (Brasile), contraeva Persona_3 matrimonio con e dalla loro unione nasceva a San Paolo/SP Controparte_7
(Brasile), il giorno 15/05/1923 . Persona_4
- Costui in data 07/09/1950 a San Paolo/SP (Brasile), contraeva matrimonio con e dalla loro relazione coniugale nascevano due figli: Controparte_8 [...]
nato il [...] a San Paolo/SP (Brasile) e il Persona_5 Controparte_4
07/09/1957 San Paolo/SP (Brasile).
- In data 08/09/1973 a Santana/SP (Brasile), contraeva Per_5 Persona_5
matrimonio con e procreavano l'odierna ricorrente Persona_6 [...]
nata a San Paolo/SP (Brasile) il giorno 05/09/1974. Controparte_1
- Quest'ultima in data 23/11/2002 a San Paolo/SP (Brasile) si univa in matrimonio con e dalla loro unione coniugale nascevano Controparte_2 Controparte_2 due figlie, le odierne ricorrenti: nata a [...]/SP Persona_7
(Brasile) il giorno 14/02/2004 e nata a [...]/SP Persona_1
(Brasile) il giorno 02/01/2006.
- Dall'unione naturale tra e Parte_1 Persona_8
nasceva nata a [...]/SP (Brasile) il giorno 14.09.2009, Persona_2 odierna ricorrente.
- In data 04/03/1989 a San Paolo/SP (Brasile), contraeva Controparte_4 matrimonio con Persona_9
Pag. 2 di 5 In definitiva, la parte ricorrente ha riferito che, avendo l'avo sempre mantenuto la cittadinanza italiana, egli l'ha trasmessa iure sanguinis a suoi successori e dunque ne ha chiesto l'accertamento in via giudiziale a seguito del silenzio perpetrato dalla P.A..
Il processo. Ritualmente evocata in giudizio, l'Amministrazione si è costituita con memoria depositata il 13/05/2024 dichiarando di non contestare né l'eventuale riconoscimento della cittadinanza italiana, non avendo ricevuto dalle Amministrazioni competenti alcun elemento in senso ostativo, né la documentazione allegata al fascicolo telematico. Fissata
l'udienza di comparizione, in data odierna il Giudice si è riservato per la decisione.
DIRITTO
La domanda è fondata.
La competenza territoriale. In primo luogo, il Tribunale adito è territorialmente competente, poiché, ai sensi dell'art. 4 comma 5 del D. L. n. 13/2017, “quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Nel caso di specie, l'avo cittadino italiano è nato a [...], il [...], come risulta dall'estratto dell'atto di nascita rilasciato dal Comune il 24/01/2023 ed allegato al ricorso.
L'inquadramento della domanda. Secondo la normativa italiana la cittadinanza si trasmette per discendenza "iure sanguinis", per cui alla nascita si acquista la cittadinanza del proprio genitore (articolo 1 della Legge n. 91/92: "è cittadino il figlio di padre o di madre cittadini"), confermando il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna e materna al figlio del cittadino a prescindere dal luogo di nascita.
L'unica condizione richiesta è che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza.
Non ha alcun rilievo il passaggio per linea femminile intervenuto in epoca anteriore all'entrata in vigore della Costituzione Italiana: la donna, pur sposatasi con cittadino straniero, aveva acquisito la cittadinanza italiana dal padre italiano, che non l'aveva mai persa
Pag. 3 di 5 e non può ritenersi che la stessa avesse a sua volta perso la cittadinanza italiana per essersi coniugata con cittadino straniero, come prevedeva l'art. 10 della legge n. 555 del 1912.
La sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite del 25/02/2009, n.44661, facendo riferimento anche alle situazioni preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione, ha riconosciuto che il diritto di cittadinanza è uno status permanente ed imprescrittibile, giustiziabile in ogni tempo se la sua illegittima privazione perdura anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione a causa di una norma discriminatoria dichiarata incostituzionale.
La pronuncia citata è il risultato dell'evoluzione giurisprudenziale apportata da due pronunce della Corte costituzionale: in primo luogo, la sentenza n. 30 del 1983 con cui la stessa Corte aveva dichiarato l'illegittimità dell'articolo 1 n. 1 della legge n.555 del 1912 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina.
Invero ancor prima era intervenuta la pronuncia n. 87 del 1975 con cui era stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero. La Corte aveva infatti ritenuto che la norma violasse palesemente anche l'art. 29 della Costituzione in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.
L'accertamento della cittadinanza italiana. La linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata.
Risulta infatti che l'avo non ha mai perso la cittadinanza italiana, trasmettendola alla parte ricorrente, pertanto, deve essere accolta la domanda avanzata, dichiarando parte ricorrente cittadina italiana dalla nascita, ordinato l'adozione da parte del dei Controparte_6 provvedimenti conseguenti.
Pag. 4 di 5 Le spese di lite. Le spese possono essere compensate alla luce del fatto che non v'è stato alcun reale contenzioso con l'Amministrazione, la quale non ha risposto alla parte ricorrente senza tuttavia mai negare la sussistenza del relativo diritto. La scelta legittima di agire davanti al Giudice Ordinario per l'accertamento del diritto alla cittadinanza, anche di fronte al ritardo conclamato della P.A., non giustifica però la sua condanna alle spese.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da parte ricorrente, come in epigrafe identificata, nei confronti del , così provvede: Controparte_6
1. DICHIARA la parte ricorrente , ordinando al Parte_2
e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, Controparte_6 di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
2. COMPENSA le spese di lite.
Così deciso in Bari, il giorno 19/02/2025.
Il Giudice
Marisa Attollino
Pag. 5 di 5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In detta pronuncia è stato affermato che “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria”.