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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 25/02/2025, n. 322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 322 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
Segue dal verbale di udienza tenuta in data 25/02/2025 la sentenza che si dà per letta in assenza delle parti
R E P U B B LI C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Brindisi ufficio lavoro
Il giudice dott. Piero Primiceri, all'udienza del 25/02/2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
con contestuale motivazione, nella causa assistenziale tra:
ELAT , rappresentato e difeso dall'avvocato Parte_1
INSALATA GIULIO, nel cui studio ha eletto domicilio ricorrente e
in persona del legale rappresentante in carica, CP_1 rappresentato e difeso dall'avvocato MATA MARCELLA resistente
oggetto: ripetizione di indebito
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FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 22/12/2022, parte ricorrente chiedeva accertarsi l'illegittimità della nota di indebito datata 6.6.2014 con la CP_1 quale l' chiedeva la restituzione della somma di euro Controparte_2
32376,28, indebitamente percepita, per il periodo dal 1.1.2009 al 30.6.2014, corrisposta sulla pensione cat. IO n. 15001160. Nello specifico, deduceva l'irripetibilità delle somme perchè percepite in buona fede, l'infondatezza della pretesa per i redditi in relazione agli anni 2011,2012 e 2013, in quanto inferiori rispetto al limite previsto dall'art.1 co. 42 l. 335/95, nonché la violazione del termine annuale di verifica delle situazioni reddituali ex art. 13 co. 2 L. 412/91. L' ritualmente costituitosi in giudizio concludeva per il rigetto CP_1 del ricorso, specificando che l'indebito in esame era scaturito a causa della tardiva presentazione della dichiarazione reddituale da parte del ricorrente, accertata in seguito per il tramite dell'Agenzia delle Entrate, con redditi inferiori rispetto a quelli effettivi. All'odierna udienza il giudice ha emesso la presente sentenza con motivazione contestuale.
______________
Il ricorso va accolto nei limiti che seguono. Appare opportuno in primo luogo richiamare la disciplina dell'assegno ordinario di invalidità lavorativa contemplata dall' art. 1 della L. n. 222/84 secondo cui “Si considera invalido, ai fini del conseguimento del diritto ad assegno nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed autonomi gestita dall' , l'assicurato la cui Controparte_3 capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo.
2. Sussiste diritto ad assegno anche nei casi in cui la riduzione della capacità lavorativa, oltre i limiti stabiliti dal comma precedente, preesista al rapporto assicurativo, purché vi sia stato successivo aggravamento o siano sopraggiunte nuove infermità.
3. L'assegno di invalidità di cui al presente articolo è calcolato secondo le norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, ovvero nelle gestioni speciali
2 dei lavoratori autonomi. Qualora l'assegno risulti inferiore al trattamento minimo delle singole gestioni, è integrato, nel limite massimo del trattamento minimo, da un importo a carico del fondo sociale pari a quello della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni”. Ciò premesso è indubbio che l'assegno ordinario di invalidità sia una prestazione pensionistica le cui erogazioni indebite sono soggette alla disciplina di cui all'art. 52 L. n.88/89 così come autenticamente interpretata dall' art. 13 della L. n. 412/91. Difatti, il diritto alla ripetizione degli indebiti pensionistici è stato disciplinato, nel corso del tempo, da diverse disposizioni di legge che, derogando al principio di carattere generale stabilito dall'articolo 2033 c.c., hanno regolamentato la irripetibilità delle indebite erogazioni di prestazioni pensionistiche. In particolare, gli indebiti riferiti a pagamenti effettuati per periodi anteriori all'1.1.2001 soggiacciono alla normativa di cui all'art. 38 della legge 448/2001, mentre gli indebiti riguardanti pagamenti successivi a tale data rientrano nella disciplina di cui all'art. 52 della l.n.88/89, come interpretato dall'art. 13 della legge n. 412 del 1991. Nel caso di specie, considerato che si tratta di indebiti previdenziali maturati in periodi successivi all'1.1.2001, vieni in rilevo il suddetto art.52 della legge n.88/89 ai sensi del quale “1. Le pensioni a carico dell' assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, nonché la pensione sociale, di cui all' articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione.
2. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Il mancato recupero delle somme predette può essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave”. Tale norma è stata oggetto di interpretazione autentica da parte del legislatore, il quale all'art.13 della l. n.412/91 ha statuito che “1. Le disposizioni di cui all'art. 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite.
2. L' procede annualmente alla verifica CP_1
3 delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”. Si è affermato, al riguardo, che "l'obbligo dell' di procedere CP_1 annualmente alla verifica dei redditi dei pensionati, prevista dalla L. n. 412 del 1991, art. 13 quale condizione per la ripetizione, entro l'anno successivo, dell'eventuale indebito previdenziale, sorge unicamente in presenza di dati reddituali certi, sicchè il termine annuale di recupero non decorre sino a che il titolare non abbia comunicato un dato reddituale completo" (v. Cass. nn. 3802 e 15039 del 2019; Cass. n. 953 del 2012, ma v. anche Cass. n. 1228 del 2011 e Cass. n. 18551 del 2017).
Da ciò il corollario che la questione attinente alle modifiche reddituali di cui l'ente previdenziale venga autonomamente a conoscenza in ragione della propria attività istituzionale o che siano ad esso regolarmente rese note dall'interessato, non appartiene in sè all'ambito degli errori e quindi alla sfera della non ripetibilità indicata CP_1 dall'art. 52, comma 2, I. n. 88/1989 (come modificato dal comma 1 dell'art. 13 I. n. 412 del 1991), soggiacendo invece alla regola di ripetibilità in un termine decadenziale, stabilito appunto dal citato art. 13, comma 2.
Ratio della disciplina è che tra la percezione di una prestazione connessa al reddito e la verifica in merito al mantenersi dei redditi al di sotto della soglia che condizionano il quantum della prestazione stessa si manifesta una "fisiologica sfasatura temporale" (Corte Cost. n. 166 del 1996), data dai tempi tecnici affinchè i dati disponibili all siano CP_2
"immessi nei circuiti delle verifiche contabili".
Su tali tempi tecnici si esercita la discrezionalità legislativa finalizzata a contemperare le esigenze di certezza del beneficiario con le difficoltà insite nella complessità organizzativa del sistema pensionistico. Dunque, come già affermato da un condivisibile orientamento giurisprudenziale (v. Cass. n. 3802 del 2019), la norma non ha riguardo (solo) al momento della conoscibilità dei redditi maturati dal percettore di una data prestazione, ma ad un'attività di verifica, ovverosia di controllo organizzato sul rapporto tra prestazioni ed entrate, con riferimento alla moltitudine di persone che godono di diritti pensionistici dipendenti dai rispettivi redditi.
Il dato letterale della normativa in esame fa poi riferimento ad una verifica da effettuare annualmente, ovverosia per ciascun anno civile, e ad un anno successivo entro cui deve procedersi al recupero.
Il significato dell'avverbio annualmente è plurimo e fondante dell'intera disciplina: non contiene un termine decadenziale, ma solo la fissazione del referente temporale (a quo) del successivo termine (entro l'anno successivo) il cui superamento è idoneo a estinguere il diritto. Pertanto, per un verso, la decadenza dì cui all'art. 13, comma 2, riguarda il mancato rispetto del termine finale per l'attività di recupero e
4 non il termine stabilito per le attività di verifica annuali, rispetto al quale la previsione ha la portata di una mera norma di azione della P.A., finalizzata a scandirne l'incedere accertativo.
Per altro verso, sulla scia della giurisprudenza di legittimità secondo cui la verifica può aversi solo allorquando l'ente sia in possesso di dati reddituali certi (v., fra le tante, Cass. n. 953 del 2012), il senso della previsione è quello per cui il termine, nel suo complesso, ha decorrenza dall'anno in cui l'ente ha avuto conoscenza (o conoscibilità) dei dati da cui emerge il superamento dei limiti reddituali e quindi li ha anche potuti verificare.
Inoltre, la norma non afferma che il recupero debba intervenire entro un anno dalla verifica, ma entro l'anno successivo, ove l'aggiunta dell'aggettivo "successivo" risulterebbe pleonastica se il senso fosse quello di fare riferimento al termine di un anno calcolato dal momento di conoscibilità dei redditi. (Cass. sent. n. 13918/21). Ciò premesso, dalla documentazione in atti si evince che l'indebito previdenziale, è stato determinato dalla revisione delle operazioni di calcolo della pensione. Trova, pertanto, applicazione il citato art.13, comma 2, della legge n. 412 che pone in capo all' l'onere di verificare annualmente le CP_1 situazioni reddituali incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni previdenziali e fissa un termine entro il quale si deve procedere al recupero delle somme indebitamente erogate, ossia entro l'anno successivo alla predetta verifica.
Nel caso di specie, la richiesta di restituzione è intempestiva rispetto agli indebiti contestati, relativi al periodo dall'1.1.2009 fino ai ratei dell'annualità 2011, in quanto essa è stata effettuata da con CP_1 comunicazione datata 6.6.2014 (all.4 A fascicolo parte resistente) e, quindi, oltre il termine dell'anno successivo alla verifica annuale delle situazioni reddituali dei pensionati, alla quale l'istituto previdenziale è tenuto ai sensi del citato art.13, co.
2. Ciò posto, deve ritenersi che la somma chiesta in restituzione con la nota impugnata non sia ripetibile per il periodo dall' 1.1.2009 sino all'annualità 2011, non avendo il ricorrente alcun obbligo di trasmettere il modello 730 all'istituto previdenziale, il quale ben poteva accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati nei modi prescritti dalla legge e recuperarla entro l'anno successivo ai sensi del citato art.13, co.
2. Per le somme richieste in restituzione per le annualità 2012, 2013, il recupero risulta essere sì tempestivo, ma come si evince dalla Certificazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate (all. 3 fascicolo parte ricorrente) il limite reddituale sancito dall'art. 1 co. 42 l. 335/95 nei casi di cumulo tra reddito da lavoro dipendente, autonomo o di impresa ed assegno di invalidità, appare rispettato, posto che il reddito complessivo ammontava rispettivamente ad euro 10574,85 ed euro 14446,99.
5 Alcuna prova è stata, infine, fornita dall'istituto con riferimento al superamento dei limiti reddituali per i ratei del 2014. Ne consegue l'accoglimento integrale del ricorso. La regolamentazione delle spese segue la soccombenza.
p.q.m.
il Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando sul ricorso depositato il 22/12/2022 da nei confronti dell' così provvede: Parte_2 CP_1
- accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara l'irripetibilità delle somme richieste con la nota di indebito datata 6.6.2014, condannando alla restituzione di quanto effettivamente trattenuto, oltre accessori CP_1 di legge;
- condanna alla refusione delle spese processuali, liquidate in CP_1 euro 3291,00, oltre IVA, CAP e rimborso spese forfettarie come per legge, con distrazione.
Brindisi, 25.02.2025 il giudice del lavoro dott. Piero Primiceri
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