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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 23/04/2025, n. 1692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1692 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3759/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE FAMIGLIA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Gustavo Nanni Presidente
Michele Posio Giudice
Claudia Gheri Giudice relatrice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 3759/2022, avente come oggetto “divorzio- scioglimento del matrimonio”, promossa da
(c.f. ), elettivamente domiciliato a Montichiari (BS), presso Parte_1 C.F._1 lo studio dell'Avv. Raffaella Zamperini, che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE
Contro
(c.f. ), elettivamente domiciliata a Brescia, Controparte_1 C.F._2
presso lo studio degli Avv.ti Elena Foresti e Simona Cherubini, che la rappresentano e difendono come da procura in calce alla memoria difensiva
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero CONCLUSIONI
(come da udienza del 14.6.2024)
Per parte ricorrente: “Voglia l'Ill,mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio di rito civile celebrato in Montichiari il 31.05.2003 tra le parti, con ordine all'Ufficiale di Stato Civile di procedere alle annotazioni di legge, con eventuale pronunzia parziale sullo status;
2) affidamento congiunto e condiviso dei figli ad entrambi i genitori con collocazione prevalente della prole presso la madre con tempi di frequentazione del papà come previsti in sede di separazione;
3) stabilire tempi e modalità della presenza dei suddetti figli presso la nonna paterna;
4) divisione delle spese straordinarie al 50% tra i genitori, secondo il protocollo in uso presso il
Tribunale di Brescia da intendersi qui richiamato integralmente;
5) nessun assegno di mantenimento a favore della moglie, stante la sua Controparte_1
autosufficienza economica;
6) assegnare definitivamente ad esso istante, la casa coniugale, sita in Montichiari (BS) Piazza
Santa Maria n. 33;
7) vista la collocazione lavorativa della madre e le risorse economiche della stessa, nonché la diminuzione di reddito del padre, per tutte le ragioni indicate in narrativa, porre a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere un assegno mensile per il mantenimento dei figli pari al massimo a Euro 900,00= mensili, 300 euro per figlio, fino alla maggiore età e/o autosufficienza economica degli stessi con facoltà di versare direttamente nelle mani dei figli maggiorenni la somma indicata al verificarsi di tutte le condizioni di legge previste.
Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa del giudizio, CPA, IVA ed ogni ulteriore accessorio, come per legge;
oltre istanze istruttorie reiterate nelle conclusioni depositate in data 11.6.2024”;
Per parte resistente: “
1. dichiarare la scioglimento del matrimonio di rito civile celebrato in
Montichiari il 31.05.2003 tra le parti, con ordine all'Ufficiale di Stato Civile territorialmente competente di procedere all'annotazione della relativa sentenza sui Registri di Stato Civile.
2. Affido condiviso delle due figlie minori e ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1 Per_2
prevalente degli stessi presso la madre, essendo il figlio devenuto maggiorenne, ma non Per_3
economicamente indipendente.
4. Il padre potrà vedere le figlie ogni volta che lo desideri, previo accordo e congruo preavviso alla madre, sentiti le figlie stesse, e, in particolare, a. prima settimana: dal martedì sera ore 17 sino alle ore 8 del mercoledì mattino successivo, quando li accompagnerà presso la scuola frequentata o si occuperà delle figlie, in caso di loro malattia e qualora la madre non fosse disponibile;
dal venerdì ore 17 sino alle ore 8 del sabato mattino successivo, quando le accompagnerà presso la scuola frequentata o si occuperà delle figlie, in caso di loro malattia e qualora la madre non fosse disponibile;
b. seconda settimana: dal martedì sera alle ore 17 sino alle ore 8 del mercoledì mattino successivo, quando le accompagnerà presso la scuola frequentata o si occuperà delle figlie, in caso di loro malattia e qualora la madre non fosse disponibile;
dal sabato all'uscita da scuola sino alle ore 8 del lunedì mattino successivo, quando le accompagnerà presso la scuola frequentata o si occuperà delle figlie, in caso di loro malattia e qualora la madre non fosse disponibile;
5. per quanto riguarda la gestione delle festività natalizie e pasquali, il padre potrà trascorrere con le figlie la metà delle vacanze di Natale, ricomprendendo ad anni alterni il giorno di Natale o il giorno di Capodanno, nonché tre giorni durante quelle pasquali, ricomprendendo ad anni alterni il giorno di Pasqua o il lunedì successivo;
6. per quanto concerne le altre festività infrannuali, le minori le trascorreranno alternativamente con il padre e con la madre;
7. per quanto concerne le vacanze estive, il padre trascorrerà con i figli quindici giorni, anche non consecutivi, impegnandosi a comunicare all'altro genitore il periodo prescelto entro e non oltre la fine del mese di febbraio di ciascun anno;
8. il signor corrisponderà alla signora a titolo di concorso nel Parte_1 Controparte_1
mantenimento dei tre figli minori, la somma mensile di euro 1.750,00 (euro 1.500 stabiliti in sede di separazione, aggiornati secondo gli indici ISTAT a far data dal mese di novembre 2020), somma da versarsi tramite bonifico bancario entro il giorno cinque di ciascun mese, nonché da rivalutarsi annualmente secondo gli indici I.S.T.A.T.
9. disporsi che il marito versi, altresì, il 60% delle spese straordinarie sostenute in favore dei figli, così come indicate nel protocollo in uso presso il Tribunale di Brescia, che di seguito si riporta:
Spese per la salute
a) Spese mediche che non richiedono il preventivo accordo:
1. Visite specialistiche prescritte dal medico curante;
2. Cure dentistiche presso strutture pubbliche;
3. Trattamenti sanitari erogati o meno dal SSN, ma prescritti dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
4. Ticket sanitari;
b) Spese mediche che richiedono il preventivo accordo: 1. Cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
2. Cure termali e fisioterapiche;
3. Farmaci particolari.
Spese per l'istruzione
a) Spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo:
1. Tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
2. Libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
3. Gite scolastiche senza pernottamento;
4. Trasporto pubblico;
b) Spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo:
1. Tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
2. Corsi di specializzazione;
3. Corsi di recupero e lezioni private;
4. Alloggio presso la sede universitaria;
5. Gite scolastiche con pernottamento.
c) Spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre – scuola, e dopo scuola.
Spese per la custodia di prole minorenne
Spese che non richiedono il preventivo accordo:
1. Spese custodia dei figli minorenni (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infra dodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
2. Centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
Spese per il divertimento
Spese che richiedono il preventivo accordo:
1. Attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
2. Corsi di lingua straniera;
Viaggi e vacanze.
9. il signor corrisponderà alla signora a titolo di assegno Parte_1 Controparte_1
divorzile, la somma mensile di euro 116,00 (euro 100 stabiliti in sede di separazione, aggiornati secondo gli indici ISTAT a far data dal mese di novembre 2020), somma da versarsi tramite bonifico bancario entro il giorno cinque di ciascun mese, nonché da rivalutarsi annualmente secondo gli indici I.S.T.A.T.
In caso di opposizione con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa. Si insiste, infine, per l'accoglimento delle istanze istruttorie formulate con le memorie ex art. 183
VI comma n. 2 e n. 3 c.p.c.”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 31.3.2022 deduceva di aver contratto matrimonio civile con Parte_1
in data 31.5.2003 a Montichiari (BS), iscritto nel registro degli atti di Controparte_1
matrimonio del predetto Comune al n. 5, parte I, anno 2003, unione dalla quale erano nati i figli
(il 26.9.2005), (il 30.12.2008), e (il 9.5.2010). Per_3 Per_4 Per_1
Il ricorrente aggiungeva che la separazione era stata pronunciata con accordo di negoziazione assistita datato 30.10.2020, che prevedeva l'affidamento condiviso dei figli, con collocamento prevalente presso la madre, e frequentazioni del padre secondo quanto concordato (la prima settimana dal martedì sera alle ore 17:00 sino alle ore 8:00 del mercoledì mattino successivo, e dal venerdì dalle ore 17:00 sino alle ore 8:00 del sabato mattino successivo, e la seconda settimana dal martedì sera alle ore 17:00 sino alle ore 8:00 del mercoledì mattino successivo, e dal sabato all'uscita da scuola sino alle ore 8 del lunedì mattino successivo), e, a carico del un Pt_1 contributo al mantenimento dei figli pari ad € 500,00 mensili ciascuno per complessivi € 1.500,00 mensili, oltre al 60% delle spese straordinarie, e un contributo al mantenimento della moglie di €
100,00 mensili.
Egli chiedeva, quindi, la pronuncia del divorzio con, a modifica delle condizioni della separazione, il collocamento paritario dei minori (domanda poi rinunciata in favore della conferma del collocamento prevalente presso la madre e delle frequentazioni paterne previste in sede di separazione) e il mantenimento diretto degli stessi (domanda poi rinunciata in favore di un contributo al mantenimento dei figli a suo carico pari ad € 900,00 mensili complessivi), oltre alle spese straordinarie suddivise fra i genitori nella misura del 50% ciascuno.
In vista dell'udienza presidenziale del 23.9.2022 si costituiva che aderiva alla Controparte_1
domanda di divorzio, ma chiedeva un aumento del contributo al mantenimento dei figli a carico del padre ad € 2.250,00 mensili (domanda poi ridotta ad € 1.750,00 mensili complessivi, ossia lo stesso contributo previsto in sede di separazione, ma aggiornato secondo la rivalutazione ISTAT nel frattempo maturata), oltre alla conferma del 60% delle spese straordinarie a carico del padre, e un assegno divorzile in proprio favore pari ad € 100,00 mensili (poi aumentati ad € 116,00 mensili, comprensivi della rivalutazione ISTAT maturata dopo la pronuncia della separazione).
. All'esito dell'udienza presidenziale, in via provvisoria ed urgente, venivano confermate le condizioni della separazione per l'insufficienza degli elementi sopravvenuti allora allegati dalle parti a giustificazione di una diversa regolamentazione.
La causa veniva istruita in via esclusivamente documentale, e, all'udienza del 14.6.2024, celebrata in modalità cartolare, dopo la precisazione, ad opera delle parti, delle conclusioni trascritte in epigrafe, veniva rimessa al Collegio in vista della decisione, con concessione dei termini ex art. 190
c.p.c.
***
1. Sulla pronuncia di scioglimento del matrimonio
Ai sensi degli artt. 1 e 3, n. 2), lettera b), della legge n. 898/1970, come modificata dalla legge n.
55/2015, lo scioglimento del matrimonio civile può essere pronunciato qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita” perché “è stata pronunciata la separazione” purché la separazione si sia protratta ininterrottamente “da almeno sei mesi” dalla “data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato”.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio. Infatti, dalla copia degli atti della separazione prodotti dalle parti, risulta che i coniugi hanno sottoscritto accordo di separazione a seguito di negoziazione assistita da un avvocato in data
30.10.2020, sicché, alla data del deposito del ricorso di divorzio (31.3.2022), erano già trascorsi ben più di sei mesi da allora.
Inoltre, appare evidente che la comunione spirituale e materiale dei coniugi, ormai separati da cinque anni durante i quali non si sono più riconciliati, non può più essere ricostituita: essi, anzi, concordano sulla pronuncia di cessazione del vincolo coniugale.
Tanto basta per accogliere la suddetta domanda.
2. Sui provvedimenti relativi ai figli
Il figlio nato il [...], è divenuto maggiorenne in corso di causa, pertanto, nulla è più Per_3
da decidere in ordine alla regolamentazione dei rapporti personali fra lui e i genitori.
Le figlie e , invece, sono ancora minorenni, e merita di essere recepito l'accordo Per_4 Per_1
raggiunto dai coniugi sul punto, in quanto rispettoso del principio di bigenitorialità. Le figlie, quindi, saranno affidate ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre e frequentazioni paterne come in sede di separazione, ossia:
a. prima settimana: dal martedì sera alle ore 17:00 sino alle ore 8:00 del mercoledì mattino successivo, quando il padre li accompagnerà presso la scuola frequentata o si occuperà delle figlie, in caso di loro malattia e qualora la madre non fosse disponibile;
dal venerdì alle ore 17:00 sino alle ore 8:00 del sabato mattino successivo, quando le accompagnerà presso la scuola frequentata o si occuperà delle figlie, in caso di loro malattia e qualora la madre non fosse disponibile;
b. seconda settimana: dal martedì sera alle ore 17:00 sino alle ore 8:00 del mercoledì mattino successivo, quando le accompagnerà presso la scuola frequentata o si occuperà delle figlie, in caso di loro malattia e qualora la madre non fosse disponibile;
dal sabato all'uscita da scuola sino alle ore
8:00 del lunedì mattino successivo, quando le accompagnerà presso la scuola frequentata o si occuperà delle figlie, in caso di loro malattia e qualora la madre non fosse disponibile.
Durante le frequentazioni paterne le minori potranno liberamente vedere anche la nonna paterna.
Quanto, invece, alla regolamentazione dei rapporti economici genitori- figli, ivi compreso maggiorenne pacificamente non autosufficiente, deve sostanzialmente confermarsi Per_3
quanto previsto in sede di separazione, tenendo conto della rivalutazione monetaria nel frattempo maturata, così come richiesto dalla resistente, in quanto non sono avvenuti, dopo la separazione, mutamenti significativi delle condizioni economiche dei coniugi.
In particolare, il ricorrente, per dimostrare il peggioramento della propria condizione economica, ha allegato di aver perso € 3.000,00 a titolo di canoni di locazione non percepiti, che il contratto di locazione del trilocale di sua proprietà è stato risolto (cfr. doc. n. 12), che egli ha un esborso mensile di € 222,48 per il riscatto degli anni di università (cfr. doc. n. 13), nonché di aver versato €
108.259,00 circa per la manutenzione straordinaria necessaria alla propria abitazione (cfr. doc. n.
14).
Tuttavia, la risoluzione di un contratto di locazione non è significativa ai fini della dimostrazione di un peggioramento delle condizioni economiche del ricorrente, in quanto è rilevante la mera redditività dell'immobile, a prescindere dal reddito in concreto percepito, il riscatto degli anni di laurea costituisce una scelta non necessitata del ricorrente, e, al pari degli oneri connessi alla proprietà di un immobile, una forma di investimento.
Ancora, l'attività lavorativa svolta dalla e l'eredità paterna da lei ricevuta, ulteriori CP_1
elementi addotti dal ricorrente a giustificazione della domanda di riduzione del contributo al mantenimento della prole a suo carico, erano, in realtà, già presenti all'epoca della separazione, avendo la ripreso a lavorare, dopo una pausa di sei anni, sin dal 2017, ed essendo il padre CP_1 di costei deceduto il 31.5.2020, ossia prima della sottoscrizione dell'accordo di separazione datato
30.10.2020.
La progressiva relativa stabilizzazione del lavoro di insegnante svolto dalla resistente giustifica, però, la suddivisione delle spese straordinarie per i figli nella misura del 50% fra i genitori.
3. Sull'assegno divorzile a favore della resistente Ai sensi dell'art. 5, comma 6, della legge 898/1970, l'assegno divorzile è dovuto quando il coniuge economicamente più debole non abbia mezzi adeguati o, comunque, non possa procurarseli per ragioni oggettive.
La Suprema Corte a Sezioni Unite, con sentenza n. 18287/2018, ha sottolineato la funzione sia assistenziale che perequativo/compensativa dell'assegno divorzile, affermando che esso sia dovuto ogniqualvolta il minor reddito del coniuge istante sia la conseguenza di scelte matrimoniali condivise che abbiano sacrificato la sua realizzazione economica e che, per il principio di autoresponsabilità e di parità fra coniugi, non è giusto siano sopportate da lui soltanto, anche in considerazione della durata del matrimonio e della possibilità, per il consorte meno abbiente - in ragione dell'età, dei titoli posseduti e delle esperienze pregresse - di trovare collocazione nel mondo del lavoro. Dopo la pronuncia suddetta, la funzione dell'assegno non è più, quindi, quella di realizzare un tendenziale ripristino del tenore di vita goduto da entrambi i coniugi nel corso del matrimonio, ma invece quella di assicurare un contributo volto a consentire al coniuge richiedente il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare.
“L'assegno di divorzio, che ha una funzione, oltre che assistenziale, compensativa e perequativa, presuppone l'accertamento, anche mediante presunzioni, che lo squilibrio effettivo e di non modesta entità delle condizioni economico-patrimoniali delle parti sia causalmente riconducibile, in via esclusiva o prevalente, alle scelte comuni di conduzione della vita familiare;
l'assegno divorzile, infatti, deve essere anche adeguato sia a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per avere rinunciato a realistiche occasioni professionali- reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, sia ad assicurare, in funzione perequativa, sempre previo accertamento probatorio dei fatti posti a base della disparità economico-patrimoniale conseguente allo scioglimento del vincolo, un livello reddituale adeguato al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo prettamente assistenziale” (cfr., fra le ultime, Cass. civ. n. 35434/2023).
L'applicazione pratica dei principi ermeneutici enunciati dalla Corte di Cassazione può tradursi nelle seguenti scansioni logiche.
Anzitutto, l'assegno non è dovuto in assenza di sperequazione, reddituale e/o patrimoniale, fra i coniugi. Nel caso oggetto del presente giudizio, fra i coniugi esiste una significativa disparità di reddito.
Il ricorrente, infatti, lavora come dipendente di un'azienda privata a tempo indeterminato, con reddito netto mensile, come risultante dalle dichiarazioni dei redditi e dalle Certificazioni Uniche depositate in giudizio, di € 4.488,00 nel 2018, di € 3.717,00 nel 2019, di € 3.435,00 nel 2020 (da
Certificazione Unica 2021), di € 3.641,00 nel 2021, di € 3.590,00 nel 2022, e di € 3.121,05 nel 2023
(da Certificazione Unica 2024), vive nell'ex casa coniugale di sua proprietà, ed è proprietario di svariati immobili messi a reddito.
La resistente, invece, ha percepito un reddito netto mensile di € 918,00 nel 2020, di € 1.158,00 nel
2021, e di € 1.440,00 nel 2022, vive nell'appartamento acquistato il 10.2.2023 (cfr. doc. n. 9) per l'acquisto del quale ha contratto un mutuo la cui rata mensile è pari ad € 649,50 (cfr. doc. n. 11 del fascicolo della resistente), e sostiene le rate dei finanziamenti contratti per l'acquisto di un'autovettura, pari ad € 184,69 mensili, nonché per l'acquisto dei mobili presenti nella propria abitazione, pari ad € 314,89 mensili (cfr. documenti numeri 12 e 13 del fascicolo della resistente).
La valutazione provvisoria di spettanza dell'assegno divorzile, derivante dalla disparità reddituale esistente fra i coniugi sopra menzionata, tuttavia, deve essere successivamente vagliata (e potenzialmente rivista) alla luce degli ulteriori criteri dettati dall'art. 5, comma 6, della legge
898/1970.
Il primo criterio da considerare è quello della causa della sperequazione: se la sperequazione dipende da un accordo fra i coniugi di indirizzo della vita familiare (art. 144 comma 1 c.c.), il
Giudice deve giungere ad una seconda valutazione, ancora provvisoria, di spettanza dell'assegno; viceversa, ove la sperequazione sia da ricercare in fattori diversi dall'accordo fra i coniugi, il
Giudice deve giungere ad una valutazione, sempre provvisoria, di non spettanza dell'assegno.
Nel caso di specie, la resistente, laureata in Tecnologie Alimentari nel 1997, dal 2000 ha iniziato a lavorare presso una multinazionale del settore alimentare, e ha ridotto l'orario lavorativo da tempo pieno a tempo parziale a seguito della nascita dei tre figli, per poi abbandonare del tutto l'occupazione nel 2011 e dedicarsi alla cura dei figli in tenera età, e reinserirsi nel mondo del lavoro solo nel 2017 con l'insorgere della crisi coniugale, prima come insegnante in istituti scolastici privati e, infine, come docente supplente in scuole pubbliche.
È evidente che la riduzione dell'attività lavorativa in concomitanza con la nascita dei tre figli e il successivo abbandono di qualsivoglia occupazione extrafamiliare per sei anni sia stata dovuta alla dedizione della resistente alla famiglia e abbia comportato per lei il sacrificio della coltivazione di una carriera lavorativa stabile, continuativa, e remunerativa, e che questa scelta sia il risultato di un accordo, quantomeno tacito, con il che ha assunto su di sé, per svariati anni, il compito di Pt_1
esclusivo o, comunque, principale fornitore delle fonti finanziarie di sostentamento della famiglia, compito sul quale la resistente ha fatto affidamento e che l'ha portata a concentrarsi sulle occupazioni domestiche, trascurando la propria realizzazione professionale.
Del resto, “l'assegno divorzile … (in) funzione compensativo-perequativa che dà attuazione al principio di solidarietà posto a base del diritto del coniuge debole… deve essere riconosciuto, in presenza della precondizione di una rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale tra gli ex coniugi, non solo quando la rinuncia a occasioni professionali da parte del coniuge economicamente più debole sia il frutto di un accordo intervenuto fra i coniugi, ma anche nelle ipotesi di conduzione univoca della vita familiare - che, salvo prova contraria, esprime una scelta comune tacitamente compiuta dai coniugi - a fronte del contributo, esclusivo o prevalente, fornito dal richiedente alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, anche sotto forma di risparmio” (cfr. Cass. civ. n. 4328/2024).
Le considerazioni sopra svolte inducono a confermare la valutazione di spettanza dell'assegno divorzile, che è ulteriormente rafforzata dagli altri criteri menzionati dall'art. 5, comma 6, della legge 898/1970, quali il contributo personale dato dalla alla conduzione familiare, CP_1
dimostrato dalla sua storia lavorativa e dagli accordi dei coniugi in sede di separazione, e la durata del matrimonio, quasi ventennale.
Inoltre, il coniuge ha diritto all'assegno se è privo di mezzi adeguati e “comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”: ecco, quindi, che la sperequazione economica, oltre a dover trovare causa in un accordo di indirizzo della vita familiare, deve aver assunto dimensione e connotati tali da non poter essere colmata con un ordinario sforzo di diligenza da parte del coniuge richiedente. Nel caso di specie, la a causa dell'età, non più così giovane da consentirle di CP_1 modificare il proprio collocamento lavorativo, e dell'assenza per svariati anni dal settore lavorativo che sarebbe stato naturale sbocco dei propri studi, ha difficoltà a tornare ad un inquadramento lavorativo a tempo pieno in tale campo e, nel settore dell'insegnamento pubblico, è riuscita a trovare un'occupazione non stabilizzata, seppure continuativa, quale supplente, e il miglioramento del suo inquadramento potrebbe essere ottenuto solo tramite concorso.
Alla luce di tutto quanto sopra detto appare opportuno, quindi, prevedere un assegno divorzile in favore della nella misura dalla stessa richiesta, pari ad € 100,00 mensili. Tale contributo, CP_1 tuttavia, è ontologicamente diverso dall'assegno separativo e ha diversi presupposti, per cui non può che essere rigettata la domanda della resistente di riconoscimento della rivalutazione ISTAT maturata dall'epoca della separazione sulla somma in quella sede attribuita, come se fra i due emolumenti non vi fosse soluzione di continuità.
4. Sulle richieste istruttorie reiterate dalle parti dichiararsi inammissibili le ulteriori richieste istruttorie reiterate dalle parti in sede di Pt_2
precisazione delle conclusioni, in quanto superflue ai fini del decidere alla luce della documentazione già in atti.
5. Sulle spese processuali
L'accordo intervenuto fra le parti circa la regolamentazione dei rapporti personali genitori- figli e la parziale soccombenza della resistente circa la suddivisione delle spese straordinarie per i figli o l'applicazione della rivalutazione monetaria alla somma riconosciutale quale assegno di mantenimento separativo induce a disporre la compensazione parziale delle spese di lite fra le parti ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. nella misura di un terzo, e di porre i restanti due terzi a carico del ricorrente. Le spese di lite debbono essere liquidate come da dispositivo, secondo i valori minimi previsti dalle tabelle allegate al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, per i procedimenti di cognizione dinanzi al Tribunale di valore indeterminabile di bassa complessità, stante la semplicità delle questioni di fatto e di diritto affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Brescia come sopra costituito, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita:
1) PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e da Parte_1
in data 31.5.2003 a Montichiari (BS), iscritto nel registro degli Controparte_1
atti di matrimonio del predetto Comune al n. 5, parte I, anno 2003;
2) ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto di provvedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio e alle ulteriori incombenze di legge;
3) DISPONE l'affidamento condiviso delle figlie minori ad entrambi i genitori con esercizio della responsabilità genitoriale separatamente per le questioni di ordinaria amministrazione, con collocazione presso la madre e le seguenti frequentazioni per il padre:
a. prima settimana: dal martedì sera alle ore 17:00 sino alle ore 8:00 del mercoledì mattino successivo, quando il padre li accompagnerà presso la scuola frequentata o si occuperà delle figlie, in caso di loro malattia e qualora la madre non fosse disponibile;
dal venerdì alle ore
17:00 sino alle ore 8:00 del sabato mattino successivo, quando le accompagnerà presso la scuola frequentata o si occuperà delle figlie, in caso di loro malattia e qualora la madre non fosse disponibile;
b. seconda settimana: dal martedì sera alle ore 17:00 sino alle ore 8:00 del mercoledì mattino successivo, quando le accompagnerà presso la scuola frequentata o si occuperà delle figlie, in caso di loro malattia e qualora la madre non fosse disponibile;
dal sabato all'uscita da scuola sino alle ore 8:00 del lunedì mattino successivo, quando le accompagnerà presso la scuola frequentata o si occuperà delle figlie, in caso di loro malattia e qualora la madre non fosse disponibile;
durante il periodo estivo, le minori trascorreranno due settimane anche non continuative con ciascun genitore, in periodo da concordare dalle parti entro e non oltre la fine del mese di aprile di ogni anno;
sette giorni durante le vacanze natalizie, alternando, di anno in anno, con ciascun genitore, il periodo 24-30 dicembre e quello 31 dicembre- 6 gennaio;
tre giorni durante le vacanze pasquali, alternando, di anno in anno, con ciascun genitore, il periodo dal termine della scuola al giorno di Pasqua e quello dal lunedì dell'Angelo alla ripresa delle lezioni scolastiche;
ad anni alterni ogni altra festività;
4) PONE a carico di un contributo al mantenimento dei figli Parte_1 Per_3
e pari ad € 1.750,00 mensili complessivi, da corrispondere ogni mese Per_4 Per_1
entro il giorno 5 nelle mani di importo soggetto a rivalutazione Controparte_1
monetaria annuale, secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese come da «Protocollo
d'intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli» di questo Tribunale, sottoscritto in data 14 luglio 2016;
5) PONE a carico di una somma a titolo di assegno divorzile a favore di Parte_1 pari ad € 100,00 mensili, oltre rivalutazione monetaria annuale Controparte_1
secondo gli indici ISTAT, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese;
6) COMPENSA parzialmente fra le parti le spese di lite del presente giudizio nella misura di un terzo e, per l'effetto, CONDANNA il ricorrente, a rimborsare alla Parte_1 resistente, i restanti due terzi, che liquida in € 2.539,34 per Controparte_1
compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso a Brescia all'esito della camera di consiglio del 17.4.2025.
La Giudice estensora Il Presidente
Claudia Gheri Gustavo Nanni
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE FAMIGLIA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Gustavo Nanni Presidente
Michele Posio Giudice
Claudia Gheri Giudice relatrice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 3759/2022, avente come oggetto “divorzio- scioglimento del matrimonio”, promossa da
(c.f. ), elettivamente domiciliato a Montichiari (BS), presso Parte_1 C.F._1 lo studio dell'Avv. Raffaella Zamperini, che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE
Contro
(c.f. ), elettivamente domiciliata a Brescia, Controparte_1 C.F._2
presso lo studio degli Avv.ti Elena Foresti e Simona Cherubini, che la rappresentano e difendono come da procura in calce alla memoria difensiva
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero CONCLUSIONI
(come da udienza del 14.6.2024)
Per parte ricorrente: “Voglia l'Ill,mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio di rito civile celebrato in Montichiari il 31.05.2003 tra le parti, con ordine all'Ufficiale di Stato Civile di procedere alle annotazioni di legge, con eventuale pronunzia parziale sullo status;
2) affidamento congiunto e condiviso dei figli ad entrambi i genitori con collocazione prevalente della prole presso la madre con tempi di frequentazione del papà come previsti in sede di separazione;
3) stabilire tempi e modalità della presenza dei suddetti figli presso la nonna paterna;
4) divisione delle spese straordinarie al 50% tra i genitori, secondo il protocollo in uso presso il
Tribunale di Brescia da intendersi qui richiamato integralmente;
5) nessun assegno di mantenimento a favore della moglie, stante la sua Controparte_1
autosufficienza economica;
6) assegnare definitivamente ad esso istante, la casa coniugale, sita in Montichiari (BS) Piazza
Santa Maria n. 33;
7) vista la collocazione lavorativa della madre e le risorse economiche della stessa, nonché la diminuzione di reddito del padre, per tutte le ragioni indicate in narrativa, porre a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere un assegno mensile per il mantenimento dei figli pari al massimo a Euro 900,00= mensili, 300 euro per figlio, fino alla maggiore età e/o autosufficienza economica degli stessi con facoltà di versare direttamente nelle mani dei figli maggiorenni la somma indicata al verificarsi di tutte le condizioni di legge previste.
Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa del giudizio, CPA, IVA ed ogni ulteriore accessorio, come per legge;
oltre istanze istruttorie reiterate nelle conclusioni depositate in data 11.6.2024”;
Per parte resistente: “
1. dichiarare la scioglimento del matrimonio di rito civile celebrato in
Montichiari il 31.05.2003 tra le parti, con ordine all'Ufficiale di Stato Civile territorialmente competente di procedere all'annotazione della relativa sentenza sui Registri di Stato Civile.
2. Affido condiviso delle due figlie minori e ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1 Per_2
prevalente degli stessi presso la madre, essendo il figlio devenuto maggiorenne, ma non Per_3
economicamente indipendente.
4. Il padre potrà vedere le figlie ogni volta che lo desideri, previo accordo e congruo preavviso alla madre, sentiti le figlie stesse, e, in particolare, a. prima settimana: dal martedì sera ore 17 sino alle ore 8 del mercoledì mattino successivo, quando li accompagnerà presso la scuola frequentata o si occuperà delle figlie, in caso di loro malattia e qualora la madre non fosse disponibile;
dal venerdì ore 17 sino alle ore 8 del sabato mattino successivo, quando le accompagnerà presso la scuola frequentata o si occuperà delle figlie, in caso di loro malattia e qualora la madre non fosse disponibile;
b. seconda settimana: dal martedì sera alle ore 17 sino alle ore 8 del mercoledì mattino successivo, quando le accompagnerà presso la scuola frequentata o si occuperà delle figlie, in caso di loro malattia e qualora la madre non fosse disponibile;
dal sabato all'uscita da scuola sino alle ore 8 del lunedì mattino successivo, quando le accompagnerà presso la scuola frequentata o si occuperà delle figlie, in caso di loro malattia e qualora la madre non fosse disponibile;
5. per quanto riguarda la gestione delle festività natalizie e pasquali, il padre potrà trascorrere con le figlie la metà delle vacanze di Natale, ricomprendendo ad anni alterni il giorno di Natale o il giorno di Capodanno, nonché tre giorni durante quelle pasquali, ricomprendendo ad anni alterni il giorno di Pasqua o il lunedì successivo;
6. per quanto concerne le altre festività infrannuali, le minori le trascorreranno alternativamente con il padre e con la madre;
7. per quanto concerne le vacanze estive, il padre trascorrerà con i figli quindici giorni, anche non consecutivi, impegnandosi a comunicare all'altro genitore il periodo prescelto entro e non oltre la fine del mese di febbraio di ciascun anno;
8. il signor corrisponderà alla signora a titolo di concorso nel Parte_1 Controparte_1
mantenimento dei tre figli minori, la somma mensile di euro 1.750,00 (euro 1.500 stabiliti in sede di separazione, aggiornati secondo gli indici ISTAT a far data dal mese di novembre 2020), somma da versarsi tramite bonifico bancario entro il giorno cinque di ciascun mese, nonché da rivalutarsi annualmente secondo gli indici I.S.T.A.T.
9. disporsi che il marito versi, altresì, il 60% delle spese straordinarie sostenute in favore dei figli, così come indicate nel protocollo in uso presso il Tribunale di Brescia, che di seguito si riporta:
Spese per la salute
a) Spese mediche che non richiedono il preventivo accordo:
1. Visite specialistiche prescritte dal medico curante;
2. Cure dentistiche presso strutture pubbliche;
3. Trattamenti sanitari erogati o meno dal SSN, ma prescritti dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
4. Ticket sanitari;
b) Spese mediche che richiedono il preventivo accordo: 1. Cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
2. Cure termali e fisioterapiche;
3. Farmaci particolari.
Spese per l'istruzione
a) Spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo:
1. Tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
2. Libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
3. Gite scolastiche senza pernottamento;
4. Trasporto pubblico;
b) Spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo:
1. Tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
2. Corsi di specializzazione;
3. Corsi di recupero e lezioni private;
4. Alloggio presso la sede universitaria;
5. Gite scolastiche con pernottamento.
c) Spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre – scuola, e dopo scuola.
Spese per la custodia di prole minorenne
Spese che non richiedono il preventivo accordo:
1. Spese custodia dei figli minorenni (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infra dodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
2. Centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
Spese per il divertimento
Spese che richiedono il preventivo accordo:
1. Attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
2. Corsi di lingua straniera;
Viaggi e vacanze.
9. il signor corrisponderà alla signora a titolo di assegno Parte_1 Controparte_1
divorzile, la somma mensile di euro 116,00 (euro 100 stabiliti in sede di separazione, aggiornati secondo gli indici ISTAT a far data dal mese di novembre 2020), somma da versarsi tramite bonifico bancario entro il giorno cinque di ciascun mese, nonché da rivalutarsi annualmente secondo gli indici I.S.T.A.T.
In caso di opposizione con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa. Si insiste, infine, per l'accoglimento delle istanze istruttorie formulate con le memorie ex art. 183
VI comma n. 2 e n. 3 c.p.c.”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 31.3.2022 deduceva di aver contratto matrimonio civile con Parte_1
in data 31.5.2003 a Montichiari (BS), iscritto nel registro degli atti di Controparte_1
matrimonio del predetto Comune al n. 5, parte I, anno 2003, unione dalla quale erano nati i figli
(il 26.9.2005), (il 30.12.2008), e (il 9.5.2010). Per_3 Per_4 Per_1
Il ricorrente aggiungeva che la separazione era stata pronunciata con accordo di negoziazione assistita datato 30.10.2020, che prevedeva l'affidamento condiviso dei figli, con collocamento prevalente presso la madre, e frequentazioni del padre secondo quanto concordato (la prima settimana dal martedì sera alle ore 17:00 sino alle ore 8:00 del mercoledì mattino successivo, e dal venerdì dalle ore 17:00 sino alle ore 8:00 del sabato mattino successivo, e la seconda settimana dal martedì sera alle ore 17:00 sino alle ore 8:00 del mercoledì mattino successivo, e dal sabato all'uscita da scuola sino alle ore 8 del lunedì mattino successivo), e, a carico del un Pt_1 contributo al mantenimento dei figli pari ad € 500,00 mensili ciascuno per complessivi € 1.500,00 mensili, oltre al 60% delle spese straordinarie, e un contributo al mantenimento della moglie di €
100,00 mensili.
Egli chiedeva, quindi, la pronuncia del divorzio con, a modifica delle condizioni della separazione, il collocamento paritario dei minori (domanda poi rinunciata in favore della conferma del collocamento prevalente presso la madre e delle frequentazioni paterne previste in sede di separazione) e il mantenimento diretto degli stessi (domanda poi rinunciata in favore di un contributo al mantenimento dei figli a suo carico pari ad € 900,00 mensili complessivi), oltre alle spese straordinarie suddivise fra i genitori nella misura del 50% ciascuno.
In vista dell'udienza presidenziale del 23.9.2022 si costituiva che aderiva alla Controparte_1
domanda di divorzio, ma chiedeva un aumento del contributo al mantenimento dei figli a carico del padre ad € 2.250,00 mensili (domanda poi ridotta ad € 1.750,00 mensili complessivi, ossia lo stesso contributo previsto in sede di separazione, ma aggiornato secondo la rivalutazione ISTAT nel frattempo maturata), oltre alla conferma del 60% delle spese straordinarie a carico del padre, e un assegno divorzile in proprio favore pari ad € 100,00 mensili (poi aumentati ad € 116,00 mensili, comprensivi della rivalutazione ISTAT maturata dopo la pronuncia della separazione).
. All'esito dell'udienza presidenziale, in via provvisoria ed urgente, venivano confermate le condizioni della separazione per l'insufficienza degli elementi sopravvenuti allora allegati dalle parti a giustificazione di una diversa regolamentazione.
La causa veniva istruita in via esclusivamente documentale, e, all'udienza del 14.6.2024, celebrata in modalità cartolare, dopo la precisazione, ad opera delle parti, delle conclusioni trascritte in epigrafe, veniva rimessa al Collegio in vista della decisione, con concessione dei termini ex art. 190
c.p.c.
***
1. Sulla pronuncia di scioglimento del matrimonio
Ai sensi degli artt. 1 e 3, n. 2), lettera b), della legge n. 898/1970, come modificata dalla legge n.
55/2015, lo scioglimento del matrimonio civile può essere pronunciato qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita” perché “è stata pronunciata la separazione” purché la separazione si sia protratta ininterrottamente “da almeno sei mesi” dalla “data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato”.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio. Infatti, dalla copia degli atti della separazione prodotti dalle parti, risulta che i coniugi hanno sottoscritto accordo di separazione a seguito di negoziazione assistita da un avvocato in data
30.10.2020, sicché, alla data del deposito del ricorso di divorzio (31.3.2022), erano già trascorsi ben più di sei mesi da allora.
Inoltre, appare evidente che la comunione spirituale e materiale dei coniugi, ormai separati da cinque anni durante i quali non si sono più riconciliati, non può più essere ricostituita: essi, anzi, concordano sulla pronuncia di cessazione del vincolo coniugale.
Tanto basta per accogliere la suddetta domanda.
2. Sui provvedimenti relativi ai figli
Il figlio nato il [...], è divenuto maggiorenne in corso di causa, pertanto, nulla è più Per_3
da decidere in ordine alla regolamentazione dei rapporti personali fra lui e i genitori.
Le figlie e , invece, sono ancora minorenni, e merita di essere recepito l'accordo Per_4 Per_1
raggiunto dai coniugi sul punto, in quanto rispettoso del principio di bigenitorialità. Le figlie, quindi, saranno affidate ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre e frequentazioni paterne come in sede di separazione, ossia:
a. prima settimana: dal martedì sera alle ore 17:00 sino alle ore 8:00 del mercoledì mattino successivo, quando il padre li accompagnerà presso la scuola frequentata o si occuperà delle figlie, in caso di loro malattia e qualora la madre non fosse disponibile;
dal venerdì alle ore 17:00 sino alle ore 8:00 del sabato mattino successivo, quando le accompagnerà presso la scuola frequentata o si occuperà delle figlie, in caso di loro malattia e qualora la madre non fosse disponibile;
b. seconda settimana: dal martedì sera alle ore 17:00 sino alle ore 8:00 del mercoledì mattino successivo, quando le accompagnerà presso la scuola frequentata o si occuperà delle figlie, in caso di loro malattia e qualora la madre non fosse disponibile;
dal sabato all'uscita da scuola sino alle ore
8:00 del lunedì mattino successivo, quando le accompagnerà presso la scuola frequentata o si occuperà delle figlie, in caso di loro malattia e qualora la madre non fosse disponibile.
Durante le frequentazioni paterne le minori potranno liberamente vedere anche la nonna paterna.
Quanto, invece, alla regolamentazione dei rapporti economici genitori- figli, ivi compreso maggiorenne pacificamente non autosufficiente, deve sostanzialmente confermarsi Per_3
quanto previsto in sede di separazione, tenendo conto della rivalutazione monetaria nel frattempo maturata, così come richiesto dalla resistente, in quanto non sono avvenuti, dopo la separazione, mutamenti significativi delle condizioni economiche dei coniugi.
In particolare, il ricorrente, per dimostrare il peggioramento della propria condizione economica, ha allegato di aver perso € 3.000,00 a titolo di canoni di locazione non percepiti, che il contratto di locazione del trilocale di sua proprietà è stato risolto (cfr. doc. n. 12), che egli ha un esborso mensile di € 222,48 per il riscatto degli anni di università (cfr. doc. n. 13), nonché di aver versato €
108.259,00 circa per la manutenzione straordinaria necessaria alla propria abitazione (cfr. doc. n.
14).
Tuttavia, la risoluzione di un contratto di locazione non è significativa ai fini della dimostrazione di un peggioramento delle condizioni economiche del ricorrente, in quanto è rilevante la mera redditività dell'immobile, a prescindere dal reddito in concreto percepito, il riscatto degli anni di laurea costituisce una scelta non necessitata del ricorrente, e, al pari degli oneri connessi alla proprietà di un immobile, una forma di investimento.
Ancora, l'attività lavorativa svolta dalla e l'eredità paterna da lei ricevuta, ulteriori CP_1
elementi addotti dal ricorrente a giustificazione della domanda di riduzione del contributo al mantenimento della prole a suo carico, erano, in realtà, già presenti all'epoca della separazione, avendo la ripreso a lavorare, dopo una pausa di sei anni, sin dal 2017, ed essendo il padre CP_1 di costei deceduto il 31.5.2020, ossia prima della sottoscrizione dell'accordo di separazione datato
30.10.2020.
La progressiva relativa stabilizzazione del lavoro di insegnante svolto dalla resistente giustifica, però, la suddivisione delle spese straordinarie per i figli nella misura del 50% fra i genitori.
3. Sull'assegno divorzile a favore della resistente Ai sensi dell'art. 5, comma 6, della legge 898/1970, l'assegno divorzile è dovuto quando il coniuge economicamente più debole non abbia mezzi adeguati o, comunque, non possa procurarseli per ragioni oggettive.
La Suprema Corte a Sezioni Unite, con sentenza n. 18287/2018, ha sottolineato la funzione sia assistenziale che perequativo/compensativa dell'assegno divorzile, affermando che esso sia dovuto ogniqualvolta il minor reddito del coniuge istante sia la conseguenza di scelte matrimoniali condivise che abbiano sacrificato la sua realizzazione economica e che, per il principio di autoresponsabilità e di parità fra coniugi, non è giusto siano sopportate da lui soltanto, anche in considerazione della durata del matrimonio e della possibilità, per il consorte meno abbiente - in ragione dell'età, dei titoli posseduti e delle esperienze pregresse - di trovare collocazione nel mondo del lavoro. Dopo la pronuncia suddetta, la funzione dell'assegno non è più, quindi, quella di realizzare un tendenziale ripristino del tenore di vita goduto da entrambi i coniugi nel corso del matrimonio, ma invece quella di assicurare un contributo volto a consentire al coniuge richiedente il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare.
“L'assegno di divorzio, che ha una funzione, oltre che assistenziale, compensativa e perequativa, presuppone l'accertamento, anche mediante presunzioni, che lo squilibrio effettivo e di non modesta entità delle condizioni economico-patrimoniali delle parti sia causalmente riconducibile, in via esclusiva o prevalente, alle scelte comuni di conduzione della vita familiare;
l'assegno divorzile, infatti, deve essere anche adeguato sia a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per avere rinunciato a realistiche occasioni professionali- reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, sia ad assicurare, in funzione perequativa, sempre previo accertamento probatorio dei fatti posti a base della disparità economico-patrimoniale conseguente allo scioglimento del vincolo, un livello reddituale adeguato al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo prettamente assistenziale” (cfr., fra le ultime, Cass. civ. n. 35434/2023).
L'applicazione pratica dei principi ermeneutici enunciati dalla Corte di Cassazione può tradursi nelle seguenti scansioni logiche.
Anzitutto, l'assegno non è dovuto in assenza di sperequazione, reddituale e/o patrimoniale, fra i coniugi. Nel caso oggetto del presente giudizio, fra i coniugi esiste una significativa disparità di reddito.
Il ricorrente, infatti, lavora come dipendente di un'azienda privata a tempo indeterminato, con reddito netto mensile, come risultante dalle dichiarazioni dei redditi e dalle Certificazioni Uniche depositate in giudizio, di € 4.488,00 nel 2018, di € 3.717,00 nel 2019, di € 3.435,00 nel 2020 (da
Certificazione Unica 2021), di € 3.641,00 nel 2021, di € 3.590,00 nel 2022, e di € 3.121,05 nel 2023
(da Certificazione Unica 2024), vive nell'ex casa coniugale di sua proprietà, ed è proprietario di svariati immobili messi a reddito.
La resistente, invece, ha percepito un reddito netto mensile di € 918,00 nel 2020, di € 1.158,00 nel
2021, e di € 1.440,00 nel 2022, vive nell'appartamento acquistato il 10.2.2023 (cfr. doc. n. 9) per l'acquisto del quale ha contratto un mutuo la cui rata mensile è pari ad € 649,50 (cfr. doc. n. 11 del fascicolo della resistente), e sostiene le rate dei finanziamenti contratti per l'acquisto di un'autovettura, pari ad € 184,69 mensili, nonché per l'acquisto dei mobili presenti nella propria abitazione, pari ad € 314,89 mensili (cfr. documenti numeri 12 e 13 del fascicolo della resistente).
La valutazione provvisoria di spettanza dell'assegno divorzile, derivante dalla disparità reddituale esistente fra i coniugi sopra menzionata, tuttavia, deve essere successivamente vagliata (e potenzialmente rivista) alla luce degli ulteriori criteri dettati dall'art. 5, comma 6, della legge
898/1970.
Il primo criterio da considerare è quello della causa della sperequazione: se la sperequazione dipende da un accordo fra i coniugi di indirizzo della vita familiare (art. 144 comma 1 c.c.), il
Giudice deve giungere ad una seconda valutazione, ancora provvisoria, di spettanza dell'assegno; viceversa, ove la sperequazione sia da ricercare in fattori diversi dall'accordo fra i coniugi, il
Giudice deve giungere ad una valutazione, sempre provvisoria, di non spettanza dell'assegno.
Nel caso di specie, la resistente, laureata in Tecnologie Alimentari nel 1997, dal 2000 ha iniziato a lavorare presso una multinazionale del settore alimentare, e ha ridotto l'orario lavorativo da tempo pieno a tempo parziale a seguito della nascita dei tre figli, per poi abbandonare del tutto l'occupazione nel 2011 e dedicarsi alla cura dei figli in tenera età, e reinserirsi nel mondo del lavoro solo nel 2017 con l'insorgere della crisi coniugale, prima come insegnante in istituti scolastici privati e, infine, come docente supplente in scuole pubbliche.
È evidente che la riduzione dell'attività lavorativa in concomitanza con la nascita dei tre figli e il successivo abbandono di qualsivoglia occupazione extrafamiliare per sei anni sia stata dovuta alla dedizione della resistente alla famiglia e abbia comportato per lei il sacrificio della coltivazione di una carriera lavorativa stabile, continuativa, e remunerativa, e che questa scelta sia il risultato di un accordo, quantomeno tacito, con il che ha assunto su di sé, per svariati anni, il compito di Pt_1
esclusivo o, comunque, principale fornitore delle fonti finanziarie di sostentamento della famiglia, compito sul quale la resistente ha fatto affidamento e che l'ha portata a concentrarsi sulle occupazioni domestiche, trascurando la propria realizzazione professionale.
Del resto, “l'assegno divorzile … (in) funzione compensativo-perequativa che dà attuazione al principio di solidarietà posto a base del diritto del coniuge debole… deve essere riconosciuto, in presenza della precondizione di una rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale tra gli ex coniugi, non solo quando la rinuncia a occasioni professionali da parte del coniuge economicamente più debole sia il frutto di un accordo intervenuto fra i coniugi, ma anche nelle ipotesi di conduzione univoca della vita familiare - che, salvo prova contraria, esprime una scelta comune tacitamente compiuta dai coniugi - a fronte del contributo, esclusivo o prevalente, fornito dal richiedente alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, anche sotto forma di risparmio” (cfr. Cass. civ. n. 4328/2024).
Le considerazioni sopra svolte inducono a confermare la valutazione di spettanza dell'assegno divorzile, che è ulteriormente rafforzata dagli altri criteri menzionati dall'art. 5, comma 6, della legge 898/1970, quali il contributo personale dato dalla alla conduzione familiare, CP_1
dimostrato dalla sua storia lavorativa e dagli accordi dei coniugi in sede di separazione, e la durata del matrimonio, quasi ventennale.
Inoltre, il coniuge ha diritto all'assegno se è privo di mezzi adeguati e “comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”: ecco, quindi, che la sperequazione economica, oltre a dover trovare causa in un accordo di indirizzo della vita familiare, deve aver assunto dimensione e connotati tali da non poter essere colmata con un ordinario sforzo di diligenza da parte del coniuge richiedente. Nel caso di specie, la a causa dell'età, non più così giovane da consentirle di CP_1 modificare il proprio collocamento lavorativo, e dell'assenza per svariati anni dal settore lavorativo che sarebbe stato naturale sbocco dei propri studi, ha difficoltà a tornare ad un inquadramento lavorativo a tempo pieno in tale campo e, nel settore dell'insegnamento pubblico, è riuscita a trovare un'occupazione non stabilizzata, seppure continuativa, quale supplente, e il miglioramento del suo inquadramento potrebbe essere ottenuto solo tramite concorso.
Alla luce di tutto quanto sopra detto appare opportuno, quindi, prevedere un assegno divorzile in favore della nella misura dalla stessa richiesta, pari ad € 100,00 mensili. Tale contributo, CP_1 tuttavia, è ontologicamente diverso dall'assegno separativo e ha diversi presupposti, per cui non può che essere rigettata la domanda della resistente di riconoscimento della rivalutazione ISTAT maturata dall'epoca della separazione sulla somma in quella sede attribuita, come se fra i due emolumenti non vi fosse soluzione di continuità.
4. Sulle richieste istruttorie reiterate dalle parti dichiararsi inammissibili le ulteriori richieste istruttorie reiterate dalle parti in sede di Pt_2
precisazione delle conclusioni, in quanto superflue ai fini del decidere alla luce della documentazione già in atti.
5. Sulle spese processuali
L'accordo intervenuto fra le parti circa la regolamentazione dei rapporti personali genitori- figli e la parziale soccombenza della resistente circa la suddivisione delle spese straordinarie per i figli o l'applicazione della rivalutazione monetaria alla somma riconosciutale quale assegno di mantenimento separativo induce a disporre la compensazione parziale delle spese di lite fra le parti ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. nella misura di un terzo, e di porre i restanti due terzi a carico del ricorrente. Le spese di lite debbono essere liquidate come da dispositivo, secondo i valori minimi previsti dalle tabelle allegate al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, per i procedimenti di cognizione dinanzi al Tribunale di valore indeterminabile di bassa complessità, stante la semplicità delle questioni di fatto e di diritto affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Brescia come sopra costituito, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita:
1) PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e da Parte_1
in data 31.5.2003 a Montichiari (BS), iscritto nel registro degli Controparte_1
atti di matrimonio del predetto Comune al n. 5, parte I, anno 2003;
2) ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto di provvedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio e alle ulteriori incombenze di legge;
3) DISPONE l'affidamento condiviso delle figlie minori ad entrambi i genitori con esercizio della responsabilità genitoriale separatamente per le questioni di ordinaria amministrazione, con collocazione presso la madre e le seguenti frequentazioni per il padre:
a. prima settimana: dal martedì sera alle ore 17:00 sino alle ore 8:00 del mercoledì mattino successivo, quando il padre li accompagnerà presso la scuola frequentata o si occuperà delle figlie, in caso di loro malattia e qualora la madre non fosse disponibile;
dal venerdì alle ore
17:00 sino alle ore 8:00 del sabato mattino successivo, quando le accompagnerà presso la scuola frequentata o si occuperà delle figlie, in caso di loro malattia e qualora la madre non fosse disponibile;
b. seconda settimana: dal martedì sera alle ore 17:00 sino alle ore 8:00 del mercoledì mattino successivo, quando le accompagnerà presso la scuola frequentata o si occuperà delle figlie, in caso di loro malattia e qualora la madre non fosse disponibile;
dal sabato all'uscita da scuola sino alle ore 8:00 del lunedì mattino successivo, quando le accompagnerà presso la scuola frequentata o si occuperà delle figlie, in caso di loro malattia e qualora la madre non fosse disponibile;
durante il periodo estivo, le minori trascorreranno due settimane anche non continuative con ciascun genitore, in periodo da concordare dalle parti entro e non oltre la fine del mese di aprile di ogni anno;
sette giorni durante le vacanze natalizie, alternando, di anno in anno, con ciascun genitore, il periodo 24-30 dicembre e quello 31 dicembre- 6 gennaio;
tre giorni durante le vacanze pasquali, alternando, di anno in anno, con ciascun genitore, il periodo dal termine della scuola al giorno di Pasqua e quello dal lunedì dell'Angelo alla ripresa delle lezioni scolastiche;
ad anni alterni ogni altra festività;
4) PONE a carico di un contributo al mantenimento dei figli Parte_1 Per_3
e pari ad € 1.750,00 mensili complessivi, da corrispondere ogni mese Per_4 Per_1
entro il giorno 5 nelle mani di importo soggetto a rivalutazione Controparte_1
monetaria annuale, secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese come da «Protocollo
d'intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli» di questo Tribunale, sottoscritto in data 14 luglio 2016;
5) PONE a carico di una somma a titolo di assegno divorzile a favore di Parte_1 pari ad € 100,00 mensili, oltre rivalutazione monetaria annuale Controparte_1
secondo gli indici ISTAT, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese;
6) COMPENSA parzialmente fra le parti le spese di lite del presente giudizio nella misura di un terzo e, per l'effetto, CONDANNA il ricorrente, a rimborsare alla Parte_1 resistente, i restanti due terzi, che liquida in € 2.539,34 per Controparte_1
compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso a Brescia all'esito della camera di consiglio del 17.4.2025.
La Giudice estensora Il Presidente
Claudia Gheri Gustavo Nanni