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Sentenza 26 luglio 2025
Sentenza 26 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 26/07/2025, n. 1993 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1993 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lucia Pappalettera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2081/2025 promossa da:
Parte_1
, rappresentata e difesa
[...] P.IVA_1 dall'avv. DALBUONO MASSIMILIANO con domicilio eletto in VIA C.F._1 ROLANDINO N. 2 40124 Pt_1 RICORRENTE contro
Controparte_1 C.F._2
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza del 10/07/2025, il difensore della parte ricorrente ha così precisato le conclusioni: <insiste per l'accoglimento delle domande formulate nel ricorso, precisando che anche le mensilità relative ai mesi da marzo 2025 sino al corrente mese di luglio sono insolute (si veda importo mensile cui doc. 8). chiede la causa sia decisa>>
MOTIVI
1.
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 19/02/2025, la
[...]
, da qui Parte_1 in poi, per brevità, anche solo , ha dedotto in causa il rapporto intercorrente con Parte_1
che, alla morte del marito, era subentrata nella sua posizione di socio e di Controparte_1 assegnatario in godimento dell'appartamento con autorimessa, sito in Via F. Coppi n. Pt_1
5, piano 5, interno 95 del fabbricato H3, contraddistinto al NCEU del Comune di al Pt_1
foglio 29, numero 426, subalterno 14, con avvenuta formalizzazione, in data 24/05/2010, dell'assegnazione ad essa dell'unità immobiliare suddetta per uso di civile abitazione. Tanto premesso, la Cooperativa, atteso il mancato versamento, a far tempo dal mese di maggio 2024, pagina 1 di 4 delle corrisposte mensili dovute, con maturazione dell'insoluto di € 5.240,20, ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento del relativo importo, oltre alle successive mensilità maturande sino alla liberazione dell'immobile e agli interessi dovuti per legge, nonché
l'accertamento della risoluzione di diritto dell'assegnazione o, in subordine, la pronuncia di risoluzione dell'assegnazione per grave inadempimento, in tutti i casi con condanna della convenuta alla restituzione dell'immobile alla Cooperativa.
Il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza sono stati notificati alla parte convenuta ai sensi dell'art. 140 c.p.c., con perfezionamento delle attività previste dalla suddetta norma in data 26 marzo 2025, mentre la raccomandata di avviso ex art. 140 c.p.c. del deposito del plico nella casa comunale è entrata in giacenza e non è stata ritirata dall'ufficio postale;
vista la regolarità della notificazione, il rispetto del termine minimo a comparire e la mancata costituzione della convenuta, non comparsa, alla prima udienza del 22/05/2025 ne è stata dichiarata la contumacia.
Alla successiva udienza del 10/07/2025, fissata ex art. 281 sexies c.p.c., la parte istante ha concluso per l'accoglimento del ricorso, precisando che anche le mensilità da marzo a luglio
2025 erano rimaste insolute e la causa è stata posta in decisione, disponendo per il deposito della sentenza nel termine di 30 giorni.
2.
Le domande di cui al ricorso sono fondate e vengono accolte nei sensi di cui infra.
Nella scrittura del 24/05/2010 che ha costituito il rapporto contrattuale di concessione in godimento dell'immobile (doc. 3 fascicolo ricorrente) è prevista all'art. 6 la risoluzione di diritto per il caso di mancato pagamento anche di una sola mensilità di corrisposta, decorsi 20 giorni dalla scadenza del termine (primo giorno di ogni mese).
Si tratta di clausola che, pur non rientrando nel novero delle vessatorie, è stata comunque specificamente sottoscritta da ai sensi dell'art. 1341 c.c., come risulta dal Controparte_1 contratto prodotto e, precisamente, dalla pagina 4 dello stesso, dove, sopra la sua firma, è riportato sia il numero (6) della clausola, sia, sinteticamente, il contenuto della stessa (mancato pagamento e risoluzione).
La ricorrente ha formalmente contestato a , con raccomandata spedita il Controparte_1 pagina 2 di 4 12/09/2024 e restituita per compiuta giacenza, il mancato pagamento delle corrisposte (oltre che del consumo di acqua), mentre in precedenza le aveva già contestato altri inadempimenti nella conduzione dell'immobile, peraltro causa di rischi igienico-sanitari per gli altri assegnatari delle unità immobiliari poste nel medesimo stabile (doc. 7 fascicolo ricorrente).
L'inadempimento di , invocato in questo giudizio dalla con Controparte_1 Parte_1
riguardo al mancato pagamento delle corrisposte, è obiettivamente grave, protraendosi da oltre un anno;
infatti, dall'estratto conto prodotto dalla ricorrente (doc. 5 fascicolo ricorrente) si evidenzia che l'assegnataria ha smesso, dal mese di maggio del 2024, di corrispondere gli importi mensilmente dovuti, accumulando ad oggi (luglio 2025: cfr. dichiarazione del difensore all'udienza del 10/07/25) il debito di € 7.965,10 per le corrisposte insolute, al cui pagamento viene qui condannata, con gli interessi di legge dalle singole scadenze al saldo effettivo e con le ulteriori successive mensilità maturande sino al rilascio dell'immobile.
Per tale inadempimento la ricorrente ha chiesto, in primis, accertarsi l'avvenuta risoluzione di diritto del contratto di assegnazione in godimento del 24/05/2010, quanto in effetti verificatosi in relazione all'art. 6 sopra richiamato, a far tempo dalla proposizione del ricorso giudiziale
(art. 1456, c. 2 c.c.).
Sono, pertanto, fondate e vengono accolte le domande di accertamento dell'avvenuta risoluzione di diritto, ex art. 1456 c.c., del contratto di assegnazione in godimento del
24/05/2010 e di condanna della convenuta al pagamento di quanto dovuto per le corrisposte non versate, ammontanti sino al mese di luglio 2025 a € 7.965,10, oltre alle successive mensilità maturande sino all'effettivo rilascio e oltre agli interessi legali dalle singole scadenze al saldo effettivo.
3.
La risoluzione del rapporto contrattuale comporta il venir meno del legittimo titolo di detenzione qualificata dell'immobile e, conseguentemente, viene accolta la domanda di rilascio dell'immobile, libero e vuoto da persone, anche interposte, e cose, formulata dalla ricorrente.
Il termine di rilascio, valutate le circostanze del caso, tra cui la durata dell'inadempimento, viene fissato in 30 giorni dalla notifica della sentenza.
4. pagina 3 di 4 Le spese seguono la soccombenza, sono quindi poste a carico della convenuta e liquidate nel dispositivo, secondo quanto risulta dagli atti per le anticipazioni esenti e, quanto ai compensi di difensore, secondo i parametri di cui al DM 55/14 aggiornati al DM 147/22, avuto riguardo al valore della causa e all'attività effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. proposto dalla nei Parte_2
confronti di , Controparte_1
accerta l'avvenuta risoluzione di diritto del contratto, stipulato in data 24/05/2010, di assegnazione in godimento a dell'appartamento con autorimessa, sito in Controparte_1
Via F. Coppi n. 5, piano 5, interno 95 del fabbricato H3 e contraddistinto al NCEU del Pt_1
Comune di al foglio 29, numero 426, subalterno 14; Pt_1
condanna a rilasciare l'immobile sopra descritto nella disponibilità della Controparte_1
, libero e Parte_2
vuoto da persone, anche interposte, e cose, assegnandole all'uopo termine di 30 giorni dalla notifica di questa sentenza;
condanna al pagamento, in favore della Controparte_1 [...]
degli importi stabiliti per il godimento Parte_3
mensile, ammontanti ad oggi all'importo di € 7.965,10, oltre alle successive mensilità maturande sino all'effettivo rilascio e oltre agli interessi legali dalle singole scadenze al saldo effettivo;
condanna alla rifusione in favore della delle spese legali che Controparte_1 Parte_1
liquida in € 276,08 per anticipazioni esenti e, per compensi di difensore, in complessivi €
2.600,00, oltre rimborso spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A..
Bologna, 26/07/2025
Il G.O.T.C.
dott.ssa Lucia Pappalettera
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lucia Pappalettera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2081/2025 promossa da:
Parte_1
, rappresentata e difesa
[...] P.IVA_1 dall'avv. DALBUONO MASSIMILIANO con domicilio eletto in VIA C.F._1 ROLANDINO N. 2 40124 Pt_1 RICORRENTE contro
Controparte_1 C.F._2
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza del 10/07/2025, il difensore della parte ricorrente ha così precisato le conclusioni: <insiste per l'accoglimento delle domande formulate nel ricorso, precisando che anche le mensilità relative ai mesi da marzo 2025 sino al corrente mese di luglio sono insolute (si veda importo mensile cui doc. 8). chiede la causa sia decisa>>
MOTIVI
1.
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 19/02/2025, la
[...]
, da qui Parte_1 in poi, per brevità, anche solo , ha dedotto in causa il rapporto intercorrente con Parte_1
che, alla morte del marito, era subentrata nella sua posizione di socio e di Controparte_1 assegnatario in godimento dell'appartamento con autorimessa, sito in Via F. Coppi n. Pt_1
5, piano 5, interno 95 del fabbricato H3, contraddistinto al NCEU del Comune di al Pt_1
foglio 29, numero 426, subalterno 14, con avvenuta formalizzazione, in data 24/05/2010, dell'assegnazione ad essa dell'unità immobiliare suddetta per uso di civile abitazione. Tanto premesso, la Cooperativa, atteso il mancato versamento, a far tempo dal mese di maggio 2024, pagina 1 di 4 delle corrisposte mensili dovute, con maturazione dell'insoluto di € 5.240,20, ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento del relativo importo, oltre alle successive mensilità maturande sino alla liberazione dell'immobile e agli interessi dovuti per legge, nonché
l'accertamento della risoluzione di diritto dell'assegnazione o, in subordine, la pronuncia di risoluzione dell'assegnazione per grave inadempimento, in tutti i casi con condanna della convenuta alla restituzione dell'immobile alla Cooperativa.
Il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza sono stati notificati alla parte convenuta ai sensi dell'art. 140 c.p.c., con perfezionamento delle attività previste dalla suddetta norma in data 26 marzo 2025, mentre la raccomandata di avviso ex art. 140 c.p.c. del deposito del plico nella casa comunale è entrata in giacenza e non è stata ritirata dall'ufficio postale;
vista la regolarità della notificazione, il rispetto del termine minimo a comparire e la mancata costituzione della convenuta, non comparsa, alla prima udienza del 22/05/2025 ne è stata dichiarata la contumacia.
Alla successiva udienza del 10/07/2025, fissata ex art. 281 sexies c.p.c., la parte istante ha concluso per l'accoglimento del ricorso, precisando che anche le mensilità da marzo a luglio
2025 erano rimaste insolute e la causa è stata posta in decisione, disponendo per il deposito della sentenza nel termine di 30 giorni.
2.
Le domande di cui al ricorso sono fondate e vengono accolte nei sensi di cui infra.
Nella scrittura del 24/05/2010 che ha costituito il rapporto contrattuale di concessione in godimento dell'immobile (doc. 3 fascicolo ricorrente) è prevista all'art. 6 la risoluzione di diritto per il caso di mancato pagamento anche di una sola mensilità di corrisposta, decorsi 20 giorni dalla scadenza del termine (primo giorno di ogni mese).
Si tratta di clausola che, pur non rientrando nel novero delle vessatorie, è stata comunque specificamente sottoscritta da ai sensi dell'art. 1341 c.c., come risulta dal Controparte_1 contratto prodotto e, precisamente, dalla pagina 4 dello stesso, dove, sopra la sua firma, è riportato sia il numero (6) della clausola, sia, sinteticamente, il contenuto della stessa (mancato pagamento e risoluzione).
La ricorrente ha formalmente contestato a , con raccomandata spedita il Controparte_1 pagina 2 di 4 12/09/2024 e restituita per compiuta giacenza, il mancato pagamento delle corrisposte (oltre che del consumo di acqua), mentre in precedenza le aveva già contestato altri inadempimenti nella conduzione dell'immobile, peraltro causa di rischi igienico-sanitari per gli altri assegnatari delle unità immobiliari poste nel medesimo stabile (doc. 7 fascicolo ricorrente).
L'inadempimento di , invocato in questo giudizio dalla con Controparte_1 Parte_1
riguardo al mancato pagamento delle corrisposte, è obiettivamente grave, protraendosi da oltre un anno;
infatti, dall'estratto conto prodotto dalla ricorrente (doc. 5 fascicolo ricorrente) si evidenzia che l'assegnataria ha smesso, dal mese di maggio del 2024, di corrispondere gli importi mensilmente dovuti, accumulando ad oggi (luglio 2025: cfr. dichiarazione del difensore all'udienza del 10/07/25) il debito di € 7.965,10 per le corrisposte insolute, al cui pagamento viene qui condannata, con gli interessi di legge dalle singole scadenze al saldo effettivo e con le ulteriori successive mensilità maturande sino al rilascio dell'immobile.
Per tale inadempimento la ricorrente ha chiesto, in primis, accertarsi l'avvenuta risoluzione di diritto del contratto di assegnazione in godimento del 24/05/2010, quanto in effetti verificatosi in relazione all'art. 6 sopra richiamato, a far tempo dalla proposizione del ricorso giudiziale
(art. 1456, c. 2 c.c.).
Sono, pertanto, fondate e vengono accolte le domande di accertamento dell'avvenuta risoluzione di diritto, ex art. 1456 c.c., del contratto di assegnazione in godimento del
24/05/2010 e di condanna della convenuta al pagamento di quanto dovuto per le corrisposte non versate, ammontanti sino al mese di luglio 2025 a € 7.965,10, oltre alle successive mensilità maturande sino all'effettivo rilascio e oltre agli interessi legali dalle singole scadenze al saldo effettivo.
3.
La risoluzione del rapporto contrattuale comporta il venir meno del legittimo titolo di detenzione qualificata dell'immobile e, conseguentemente, viene accolta la domanda di rilascio dell'immobile, libero e vuoto da persone, anche interposte, e cose, formulata dalla ricorrente.
Il termine di rilascio, valutate le circostanze del caso, tra cui la durata dell'inadempimento, viene fissato in 30 giorni dalla notifica della sentenza.
4. pagina 3 di 4 Le spese seguono la soccombenza, sono quindi poste a carico della convenuta e liquidate nel dispositivo, secondo quanto risulta dagli atti per le anticipazioni esenti e, quanto ai compensi di difensore, secondo i parametri di cui al DM 55/14 aggiornati al DM 147/22, avuto riguardo al valore della causa e all'attività effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. proposto dalla nei Parte_2
confronti di , Controparte_1
accerta l'avvenuta risoluzione di diritto del contratto, stipulato in data 24/05/2010, di assegnazione in godimento a dell'appartamento con autorimessa, sito in Controparte_1
Via F. Coppi n. 5, piano 5, interno 95 del fabbricato H3 e contraddistinto al NCEU del Pt_1
Comune di al foglio 29, numero 426, subalterno 14; Pt_1
condanna a rilasciare l'immobile sopra descritto nella disponibilità della Controparte_1
, libero e Parte_2
vuoto da persone, anche interposte, e cose, assegnandole all'uopo termine di 30 giorni dalla notifica di questa sentenza;
condanna al pagamento, in favore della Controparte_1 [...]
degli importi stabiliti per il godimento Parte_3
mensile, ammontanti ad oggi all'importo di € 7.965,10, oltre alle successive mensilità maturande sino all'effettivo rilascio e oltre agli interessi legali dalle singole scadenze al saldo effettivo;
condanna alla rifusione in favore della delle spese legali che Controparte_1 Parte_1
liquida in € 276,08 per anticipazioni esenti e, per compensi di difensore, in complessivi €
2.600,00, oltre rimborso spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A..
Bologna, 26/07/2025
Il G.O.T.C.
dott.ssa Lucia Pappalettera
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