((a) nei casi di cui all'articolo 7, comma 2, secondo periodo)) ;
b) con la posizione di titolare, gestore provvisorio, direttore o collaboratore di altra farmacia;
c) con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico e privato.
(( 2. Lo statuto delle societa' di cui all'articolo 7 e ogni successiva variazione, ivi incluse quelle relative alla compagine sociale, sono comunicati, entro sessanta giorni, alla Federazione degli ordini dei farmacisti italiani nonche' all'assessore alla sanita' della competente regione o provincia autonoma, all'ordine provinciale dei farmacisti e all'azienda sanitaria locale competente per territorio )) 3. La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo e all'articolo 7 comporta la sospensione del farmacista dall'albo professionale per un periodo non inferiore ad un anno. Se e' sospeso il socio che e' direttore responsabile, la direzione della farmacia gestita da una societa' e' affidata ad un altro dei soci. Se sono sospesi tutti i soci e' interrotta la gestione della farmacia per il periodo corrispondente alla sospensione dei soci. L'autorita' sanitaria competente nomina, ove necessario, un commissario per il periodo di interruzione della gestione ordinaria, da scegliersi in un elenco di professionisti predisposto dal consiglio direttivo dell'ordine provinciale dei farmacisti.
----------- AGGIORNAMENTO (3)
La Corte costituzionale, con sentenza 8-24 luglio 2003, n. 275 (in G.U. 1a s.s. 30/7/2003, n. 30) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale del comma 1, lettera a) del presente articolo, nella parte in cui non prevede che la partecipazione a societa' di gestione di farmacie comunali e' incompatibile con qualsiasi altra attivita' nel settore della produzione, distribuzione, intermediazione e informazione scientifica del farmaco".