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17 novembre 1991
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31 luglio 2003
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12 agosto 2006
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29 agosto 2017
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Art. 8. Gestione societaria: incompatibilita' 1. La partecipazione alle societa' di cui all'articolo 7, salvo il caso di cui ai commi 9 e 10 di tale articolo, e' incompatibile:
((a) nei casi di cui all'articolo 7, comma 2, secondo periodo)) ;
b) con la posizione di titolare, gestore provvisorio, direttore o collaboratore di altra farmacia;
c) con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico e privato.
(( 2. Lo statuto delle societa' di cui all'articolo 7 e ogni successiva variazione, ivi incluse quelle relative alla compagine sociale, sono comunicati, entro sessanta giorni, alla Federazione degli ordini dei farmacisti italiani nonche' all'assessore alla sanita' della competente regione o provincia autonoma, all'ordine provinciale dei farmacisti e all'azienda sanitaria locale competente per territorio )) 3. La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo e all'articolo 7 comporta la sospensione del farmacista dall'albo professionale per un periodo non inferiore ad un anno. Se e' sospeso il socio che e' direttore responsabile, la direzione della farmacia gestita da una societa' e' affidata ad un altro dei soci. Se sono sospesi tutti i soci e' interrotta la gestione della farmacia per il periodo corrispondente alla sospensione dei soci. L'autorita' sanitaria competente nomina, ove necessario, un commissario per il periodo di interruzione della gestione ordinaria, da scegliersi in un elenco di professionisti predisposto dal consiglio direttivo dell'ordine provinciale dei farmacisti.
----------- AGGIORNAMENTO (3)
La Corte costituzionale, con sentenza 8-24 luglio 2003, n. 275 (in G.U. 1a s.s. 30/7/2003, n. 30) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale del comma 1, lettera a) del presente articolo, nella parte in cui non prevede che la partecipazione a societa' di gestione di farmacie comunali e' incompatibile con qualsiasi altra attivita' nel settore della produzione, distribuzione, intermediazione e informazione scientifica del farmaco".
((a) nei casi di cui all'articolo 7, comma 2, secondo periodo)) ;
b) con la posizione di titolare, gestore provvisorio, direttore o collaboratore di altra farmacia;
c) con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico e privato.
(( 2. Lo statuto delle societa' di cui all'articolo 7 e ogni successiva variazione, ivi incluse quelle relative alla compagine sociale, sono comunicati, entro sessanta giorni, alla Federazione degli ordini dei farmacisti italiani nonche' all'assessore alla sanita' della competente regione o provincia autonoma, all'ordine provinciale dei farmacisti e all'azienda sanitaria locale competente per territorio )) 3. La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo e all'articolo 7 comporta la sospensione del farmacista dall'albo professionale per un periodo non inferiore ad un anno. Se e' sospeso il socio che e' direttore responsabile, la direzione della farmacia gestita da una societa' e' affidata ad un altro dei soci. Se sono sospesi tutti i soci e' interrotta la gestione della farmacia per il periodo corrispondente alla sospensione dei soci. L'autorita' sanitaria competente nomina, ove necessario, un commissario per il periodo di interruzione della gestione ordinaria, da scegliersi in un elenco di professionisti predisposto dal consiglio direttivo dell'ordine provinciale dei farmacisti.
----------- AGGIORNAMENTO (3)
La Corte costituzionale, con sentenza 8-24 luglio 2003, n. 275 (in G.U. 1a s.s. 30/7/2003, n. 30) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale del comma 1, lettera a) del presente articolo, nella parte in cui non prevede che la partecipazione a societa' di gestione di farmacie comunali e' incompatibile con qualsiasi altra attivita' nel settore della produzione, distribuzione, intermediazione e informazione scientifica del farmaco".
Commentari • 19
- 1. Incompatibilità della partecipazione alle società di capitaliTiziana Taglialatela · https://www.diritto.it/ · 27 febbraio 2020 · 15.6597395
[…] In particolare, se la causa di incompatibilità di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 8 della legge n. 362 del 1991 sia o meno riferibile ai soci, di società di capitali titolari di farmacie, che si limitino ad acquisirne quote, senza essere ad alcun titolo coinvolti nella gestione della farmacia. […] il problema della corretta interpretazione, nel contesto dell'attuale quadro ordinamentale, delle cause di incompatibilità alla titolarità della farmacia e alla partecipazione alla società che la gestisce, già previste dagli articoli 7 e 8 della legge n. 362 del 1991, come modificati dalla stessa legge n. 124 del 2017. Di tale questione si è fatto carico il Consiglio di Stato [4]che ha, […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 97
- 1. TAR Firenze, sez. II, sentenza 20/02/2020, n. 233Provvedimento: […] La gestione di tale attività da parte del socio Danti AO appare in contrasto con quanto disposto dall'art. 8 della Legge 362/1991, laddove, al comma 1, è stabilito che <Leggi di più...
>. […] è conseguente che a tali soggetti, unicamente titolari di quote del capitale sociale (e non altrimenti vincolati alla gestione diretta da normative speciali), non sia pertanto più riferibile l'incompatibilità «con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico privato», di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 8 della legge n. 362 del 1991. ”. - annullamento provvedimento amministrativo·
- compensazione delle spese di lite·
- art. 8 Legge 362/1991·
- sentenza Corte Costituzionale n. 11 del 5 febbraio 2020·
- soci accomandanti·
- interpretazione normativa·
- attività di mediatore immobiliare·
- partecipazione a società di capitali·
- interesse legittimo·
- incompatibilità per titolari di farmacie