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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 23/12/2025, n. 2374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2374 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MESSINA Seconda Sezione Civile Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico dott.ssa Emanuela Lo Presti, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 2920/2018 R.G., introitata per la decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale del giorno 27 novembre 2025, promossa da in persona Parte_1 del rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliata in Messina, via Santa Maria del Selciato n. 4, presso lo studio dell'avv. Filippo Alessi, che la rappresenta e difende giusta procura in atti, attrice contro
(C.F. Controparte_1
, in persona del rappresentante legale pro tempore, P.IVA_1 elettivamente domiciliata presso la propria sede in Messina, via La Farina n. 263, rappresentata e difesa dall'avv. Caterina Tomasello e dall'avv. Carmela Puglisi, giusta procura in atti, convenuta avente ad oggetto: promessa di pagamento – ricognizione di debito. In fatto ed in diritto ha convenuto in giudizio Parte_1
l' al fine di ottenere la sua condanna al pagamento della CP_2 complessiva somma di € 135.790,50, oltre interessi, a titolo di corrispettivo ancora dovuto per le prestazioni parasanitarie rese per conto dell'azienda sanitaria nell'anno 2004, di cui alle fatture n. 64/2004 del 30.07.2004 (€ 29.482,95), n. 69/2004 del 06.08.2004 (€ 26.494,80), n. 74/2004 del 10.09.2004 (€ 26.451,81), n. 80/2004 del 06/10/2004 (,e 26.391,26) e n. 96/2004 del 18.11.2004 (€ 26.969,59). A fondamento dell'azione svolta parte attrice ha rappresentato di essere stata parte, quale imputata, del procedimento penale iscritto al n. 8455/2004 R.G.N.R. nell'ambito del quale veniva accusata di truffa ai danni dell Pt_2
(oggi per aver ottenuto indebiti rimborsi per le forniture
[...] CP_2 di presidi sanitari mediante l'impiego di fustelle (il bollino adesivo a tre strati applicato sulle confezioni dei medicinali, che ne garantisce l'autenticità e la tracciabilità, n.d.r.) false, conclusosi con la sentenza n. 628/2014 di estinzione del reato per intervenuta prescrizione;
che, in ragione della pendenza del detto procedimento penale, erano stati sottoposti a sequestro beni materiali e somme di denaro intestati a e , oltre alla Parte_3 Parte_4 Contr documentazione tributaria detenuta presso l' di Messina, riguardante i mandati di pagamento e le fatture relative al periodo oggetto di indagine;
che, ancora, l' sospendeva unilateralmente il pagamento delle CP_2 fatture emesse dall'attrice, anche riferite a periodi successivi rispetto a quelli sottoposti all'accertamento dell'autorità giudiziaria. Per tali ragioni, ritenuto arbitrario e, in ogni caso, ingiustificato, soprattutto all'esito del procedimento penale in questione, il mancato riconoscimento degli importi di cui alle fatture emesse, ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento del dovuto, oltre interesse dalle singole scadenze al soddisfo. L costituendosi in giudizio, ha contestato la fondatezza CP_2 dell'azione e, ritenuta illegittima la pretesa azionata nei suoi confronti, ne ha chiesto il rigetto. A tal fine, ha ricostruito i fatti sottesi al presente giudizio evidenziando che: le fatture oggetto del contendere si riferiscono a rimborsi relativi a presidi sanitari e protesi frutto dell'attività fraudolenta dell'attrice emersa anche nel procedimento penale sopra detto ove, benché non sia stata pronunciata alcuna condanna in ragione dell'intervenuta prescrizione dei reati ascritti agli imputati, sono emersi «tutti gli elementi soggettivi ed oggettivi dei reati di truffa contestati» (cfr. sent. n. 628/2014 del Tribunale di Messina, seconda sezione penale); in ogni caso, le somme richieste sarebbero comunque non dovute in quanto la fattura n. 96/2004 risulterebbe già pagata (ordinativo di pagamento n. 3609 del 07.07.2004, le fatture nn. 64/2004, 69/2004 e 74/2004 appaiono sprovviste di autorizzazione al pagamento, mentre la fattura n. 80/2004 non risulta contabilizzata in quanto non trasmessa e/o ricevuta in Azienda. Concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., in assenza di attività istruttoria, precisate le conclusioni, la causa è stata chiamata all'odierna udienza per la decisione. Alla luce della documentazione probatoria in atti e delle argomentazioni difensive delle parti, l'azione promossa dall'attrice è infondata e deve essere rigettata. Privilegiando il principio della ragione più liquida, che legittima la trattazione prioritaria delle questioni che possono definire prioritariamente il tema controverso (ex multis Cass. SS.UU. 14.01.2014 n. 578), va rilevato che, in tema di distribuzione dell'onere della prova, ai sensi all'art. 2697 c.c., «chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento» (comma 1), mentre «chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti
2 ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda» (comma 2). In applicazione della regola generale di cui all'art. 2697 c.c., pertanto, la parte attrice è onerata dell'allegazione e dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie ed il giudice è tenuto previamente a verificare che tale onere probatorio sia stato adempiuto, in quanto l'onere del convenuto di dimostrare l'inefficacia dei fatti invocati dalla controparte sorge esclusivamente dopo che l'attore abbia dimostrato l'esistenza dei fatti che costituiscono il fondamento del diritto fatto valere in giudizio (ex multis, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13390 del 08.06.2007). Alla luce di quanto precede, non può che prendersi atto della totale assenza di prova in ordine alle – peraltro generiche – deduzioni di cui all'atto introduttivo e ai successivi atti di causa, mancando in atti persino l'allegazione dei fatti costitutivi del diritto vantato, quali il rapporto sotteso all'emissione delle fatture delle quali si pretende l'esecuzione, così come le prestazioni a tale titolo eseguite e persino le fatture oggetto della domanda avanzata in giudizio, del tutto assenti nelle allegazioni probatorie di parte. Tale omissione comporta inevitabili conseguenze ai sensi dell'art. 2697 c.c., non avendo in tal modo la società attrice assolto l'onere di dimostrare la sussistenza dei fatti costitutivi del diritto fatto valere e la conseguente piena legittimità degli addebiti avanzati nei confronti della convenuta. Ed infatti, nel caso di specie non risulta provata l'esistenza del rapporto in ragione del quale la struttura sanitaria privata eroga prestazioni per conto del SSN dietro pagamento di un corrispettivo predeterminato, né tanto meno che, in esecuzione del detto rapporto, l'attrice abbia fornito le prestazioni richieste pretendendone il pagamento dietro emissione di fatture, le quali non sono state saldate dalla convenuta. In ordine alla prova del credito vantato, pertanto, analizzata la documentazione prodotta, i documenti posti a fondamento della domanda avanzata nel presente giudizio non sono sufficienti a ritenere dimostrata, tanto la titolarità del credito, quanto la sua esistenza e la sua entità, oltre all'inadempimento di controparte. Tale prova, peraltro, non può ritenersi raggiunta neanche alla luce delle difese della convenuta e/o dell'accertamento penale condotto ai danni dell'attrice in quanto, in entrambi i casi, il presupposto del mancato pagamento delle fatture in questione discende proprio dall'inesistenza delle prestazioni (rimborso dei presidi sanitari) asseritamente eseguite, in quanto fondate su fustelle ritenute false. Peraltro, le valutazioni emerse all'esito del procedimento penale a carico dell'attrice, così come le risultanze della prova testimoniale resa in tale contesto, che ha confermato la falsità delle fustelle («il risultato era che la maggior parte di queste fustelle risultavano palesemente contraffatte in
3 quanto le fustelle che usavamo all'epoca erano bicolori, quindi con scritti nel senso su carta bianca con scritta rossa e nera, su carta patinata lucida e con gli angoli smussati, queste fustelle risultavano delle fotocopie o comunque fatte u carta da etichette da fotocopie nella maggior parte dei casi utilizzavano un carattere completamente diverso ed erano meno colore» pag. 6 deposizione del 16 gennaio 2009, richiamato nella sentenza penale n. 628/2014), possono pacificamente fare ingresso nel presente giudizio in quanto, per principio consolidato della giurisprudenza di merio e di legittimità, nel processo civile sono ammissibili le prove atipiche come la perizia, i verbali di prove e la sentenza resa in altro giudizio (cfr. ex multis, Cass. n. 1593/2017; Cass. n. 10825/2016; Cass. n. 3425/2016; Cass. n. 17392/2015; Cass. n. 840/2015; Cass. n. 12577/2014; Cass. n. 9099/2012; Cass. n. 5440/2010; Cass. n. 5965/2004; Cass. n. 4666/2003; Cass. n. 1954/2003; Cass. n. 12763/2000; Cass. n. 1223/1990, le quali ritengono che, in ambito civile, non vi sia un numerus clausus delle prove e, quindi, siano ammissibili le prove atipiche, la cui efficacia probatoria è quella delle presunzioni semplici ex art. 2729 c.c. o degli argomenti di prova). Le contestazioni in ordine all'intervenuto pagamento e/o alla mancata ricezione delle fatture in esame, non risultano superate dall'attrice che, sebbene onerata, non ha dimostrato l'asserita diversità tra la fattura n. 96/2004 di cui all'ordinativo di pagamento n. 3609 del 07.07.2004 con la fattura n. 96/2004 del 18.11.2004 richiamata nell'atto di citazione e nemmeno prodotta in giudizio. Ancora, “l'attività di ricerca e di rinvenimento” eseguita Contr dall'attrice negli archivi dell' di Messina non fa venir meno l'onere di provare l'esistenza delle fatture dalla stessa emesse in quanto, a prescindere dal loro corretto inserimento nella contabilità dell'Azienda o dalla circostanza che quest'ultima le abbia smarrite o consegnate all'autorità giudiziaria, è l'emittente a dover curare la tenuta delle fatture commerciali e la loro annotazione nelle scritture contabili ai fini della prova dell'esistenza del rapporto contrattuale del quale pretende l'adempimento. Avuto riguardo al materiale probatorio in atti, inoltre, non si è ritenuto di ammettere le richieste dell'attrice, le quali avrebbero avuto una chiara valenza esplorativa, non avendo la società fornito i dati sui quali effettuare le attività istruttorie richieste. Per tali ragioni, poiché all'esito del giudizio l'attrice non ha provato (come, invece, avrebbe dovuto) i fatti costitutivi della pretesa azionata in giudizio, le relative domande non possono essere accolte. Ogni altra questione resta assorbita. Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte attrice e liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e della semplicità dell'attività difensiva spiegata, applicando i parametri minimi di cui al D.M. 55/2014 relativi alle controversie di valore compreso tra €
4 52.001,00 ed € 260.000,00 (fase studio, introduttiva, istruttoria/trattazione e decisoria).
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel giudizio iscritto al n. 2920/2018 R.G., rigettata ogni contraria domanda, eccezione, deduzione, così dispone:
1. rigetta le domande proposte da Parte_1
[... nei confronti dell' CP_2
2. condanna l'attrice al pagamento delle spese di lite nei confronti della convenuta, che liquida in € 7.052,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Si comunichi. Così deciso in Messina il 22 dicembre 2025. Il Giudice dott.ssa Emanuela Lo Presti
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