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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 25/07/2025, n. 2944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2944 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 5429/2022.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI PR I M A SE Z I O N E CI V I L E
* * * Il Tribunale di Bari, prima sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei Giudici:
- Rosella Nocera Presidente
- Tiziana Di Gioia Componente
- Emanuele Pinto Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 5429/2022 R.G. cui sono riuniti i procedimenti iscritti ai nn. 6319/2022 R.G. et
6770/2022 R.G., avente ad oggetto separazione personale tra coniugi e pendente tra
( ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 da Avv. Francesca Lombardi,
-parte attrice-
e
( ), rappresentato e difeso da CP_1 C.F._2
Avv. Maria Micunco,
-parte convenuta- nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Bari,
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att.
c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo risultano già meglio specificati nella sentenza non definitiva n. 1268/2023 del 06.04.2023 con cui questo Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi.
I.1.- La causa è stata istruita con le produzioni documentali, e l'escussione di due testi. Nelle note
Il Giudice estensore Emanuele Pinto
Pagina 1 di 4 R.G. 5429/2022.
sostitutive di udienza ex art. 127 ter c.p.c. con termine sino al 24.02.2025 le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
a) parte attrice: chiede l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nei propri atti;
b) parte convenuta: chiede l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nei propri atti;
c) P.M. (con nota del 25.02.2025): ha chiesto la definizione della causa rimettendosi alle decisioni del Collegio.
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione con assegnazione dei termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 190 c.p.c. e con espresso invito alle parti a depositare le dichiarazioni dei redditi aggiornate.
I.2.- Con nota congiunta, in luogo del deposito delle memorie conclusionali, le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo in ordine alla definizione di tutte le questioni personali e patrimoniali, come da convenzione intervenuta tra di esse e depositata telematicamente in data 07.05.2025 domandando la trasformazione del rito da giudiziale in consensuale.
II.- In ragione della tardività dell'istanza di trasformazione del rito il Collegio pronuncia sentenza avendo riguardo al solo contenuto cd. necessario della convenzione depositata telematicamente in data del 07.05.2025 che può intendersi alla stregua di un foglio di precisazione di conclusioni conformi.
III.- Quanto alla domanda di addebito formulata dall'attrice, essa può ritenersi implicitamente rinunciata.
IV.- Quanto alle condizioni inerenti i rapporti economici tra i coniugi, le parti hanno dato atto di essere economicamente indipendenti ed hanno pertanto rinunciato reciprocamente all'assegno di mantenimento.
V.- I provvedimenti riguardanti il figlio maggiorenne Per_1
(02.11.1998) devono essere adottati nei termini che seguono.
V.1.- Le parti hanno convenuto che la casa familiare sita in
Bari, corso Sidney Sonnino n.133 condotta in locazione sia assegnata alla coniuge in ragione della coabitazione con il figlio maggiorenne economicamente non autosufficiente la quale
Il Giudice estensore Emanuele Pinto
Pagina 2 di 4 R.G. 5429/2022.
provvederà al pagamento del relativo canone di locazione, degli oneri condominiali nonché delle utenze e di ogni altra spesa connessa all'immobile. V.2.- Quanto ai provvedimenti economici, le parti hanno fissato l'ammontare della contribuzione paterna al mantenimento del figlio nella misura, ritenuta Per_1 congrua, di € 200,00 mensili da corrispondersi entro il giorno trenta di ogni mese in favore della genitrice da aggiornarsi annualmente sulla base degli indici di rivalutazione ISTAT-FOI con decorrenza dalla mensilità di dicembre 2022, oltre spese straordinarie da ripartirsi al 50% tra i genitori.
V.3.- Il Collegio ritiene di poter recepire le pattuizioni in quanto ritenute congrue e rispondenti all'interesse del figlio maggiorenne . Per_1
VI.- Spese e compensi di giudizio possono essere interamente compensati in ragione delle conclusioni conformi.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel presente giudizio introdotto con ricorso del 22.04.2022 da nei confronti di con Parte_1 CP_1
l'intervento del P.M., preso atto della propria sentenza non definitiva n. 1268/2023 del 06.04.2023, disattesa ogni altra questione, così provvede:
1) DISPONE a carico di l'obbligo di pagare in CP_1 favore di la somma mensile di € 200,00 Parte_1 entro il giorno trenta di ogni mese a titolo di contributo ordinario al mantenimento del figlio (somma da Per_1 aggiornarsi annualmente sulla base degli indici di rivalutazione ISTAT-FOI con decorrenza dalla mensilità di dicembre 2022);
2) DISPONE l'obbligo a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, di provvedere al pagamento delle spese straordinarie per il figlio nei modi e Per_1 termini di cui al pertinente protocollo sottoscritto presso il Tribunale di Bari in data 16.11.2017 e ss.mm.;
3) RIGETTA ogni altra domanda;
Il Giudice estensore Emanuele Pinto
Pagina 3 di 4 R.G. 5429/2022.
4) DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Bari, camera di consiglio del 24 luglio 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Emanuele Pinto Rosella Nocera
Il Giudice estensore Emanuele Pinto
Pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI PR I M A SE Z I O N E CI V I L E
* * * Il Tribunale di Bari, prima sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei Giudici:
- Rosella Nocera Presidente
- Tiziana Di Gioia Componente
- Emanuele Pinto Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 5429/2022 R.G. cui sono riuniti i procedimenti iscritti ai nn. 6319/2022 R.G. et
6770/2022 R.G., avente ad oggetto separazione personale tra coniugi e pendente tra
( ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 da Avv. Francesca Lombardi,
-parte attrice-
e
( ), rappresentato e difeso da CP_1 C.F._2
Avv. Maria Micunco,
-parte convenuta- nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Bari,
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att.
c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo risultano già meglio specificati nella sentenza non definitiva n. 1268/2023 del 06.04.2023 con cui questo Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi.
I.1.- La causa è stata istruita con le produzioni documentali, e l'escussione di due testi. Nelle note
Il Giudice estensore Emanuele Pinto
Pagina 1 di 4 R.G. 5429/2022.
sostitutive di udienza ex art. 127 ter c.p.c. con termine sino al 24.02.2025 le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
a) parte attrice: chiede l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nei propri atti;
b) parte convenuta: chiede l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nei propri atti;
c) P.M. (con nota del 25.02.2025): ha chiesto la definizione della causa rimettendosi alle decisioni del Collegio.
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione con assegnazione dei termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 190 c.p.c. e con espresso invito alle parti a depositare le dichiarazioni dei redditi aggiornate.
I.2.- Con nota congiunta, in luogo del deposito delle memorie conclusionali, le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo in ordine alla definizione di tutte le questioni personali e patrimoniali, come da convenzione intervenuta tra di esse e depositata telematicamente in data 07.05.2025 domandando la trasformazione del rito da giudiziale in consensuale.
II.- In ragione della tardività dell'istanza di trasformazione del rito il Collegio pronuncia sentenza avendo riguardo al solo contenuto cd. necessario della convenzione depositata telematicamente in data del 07.05.2025 che può intendersi alla stregua di un foglio di precisazione di conclusioni conformi.
III.- Quanto alla domanda di addebito formulata dall'attrice, essa può ritenersi implicitamente rinunciata.
IV.- Quanto alle condizioni inerenti i rapporti economici tra i coniugi, le parti hanno dato atto di essere economicamente indipendenti ed hanno pertanto rinunciato reciprocamente all'assegno di mantenimento.
V.- I provvedimenti riguardanti il figlio maggiorenne Per_1
(02.11.1998) devono essere adottati nei termini che seguono.
V.1.- Le parti hanno convenuto che la casa familiare sita in
Bari, corso Sidney Sonnino n.133 condotta in locazione sia assegnata alla coniuge in ragione della coabitazione con il figlio maggiorenne economicamente non autosufficiente la quale
Il Giudice estensore Emanuele Pinto
Pagina 2 di 4 R.G. 5429/2022.
provvederà al pagamento del relativo canone di locazione, degli oneri condominiali nonché delle utenze e di ogni altra spesa connessa all'immobile. V.2.- Quanto ai provvedimenti economici, le parti hanno fissato l'ammontare della contribuzione paterna al mantenimento del figlio nella misura, ritenuta Per_1 congrua, di € 200,00 mensili da corrispondersi entro il giorno trenta di ogni mese in favore della genitrice da aggiornarsi annualmente sulla base degli indici di rivalutazione ISTAT-FOI con decorrenza dalla mensilità di dicembre 2022, oltre spese straordinarie da ripartirsi al 50% tra i genitori.
V.3.- Il Collegio ritiene di poter recepire le pattuizioni in quanto ritenute congrue e rispondenti all'interesse del figlio maggiorenne . Per_1
VI.- Spese e compensi di giudizio possono essere interamente compensati in ragione delle conclusioni conformi.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel presente giudizio introdotto con ricorso del 22.04.2022 da nei confronti di con Parte_1 CP_1
l'intervento del P.M., preso atto della propria sentenza non definitiva n. 1268/2023 del 06.04.2023, disattesa ogni altra questione, così provvede:
1) DISPONE a carico di l'obbligo di pagare in CP_1 favore di la somma mensile di € 200,00 Parte_1 entro il giorno trenta di ogni mese a titolo di contributo ordinario al mantenimento del figlio (somma da Per_1 aggiornarsi annualmente sulla base degli indici di rivalutazione ISTAT-FOI con decorrenza dalla mensilità di dicembre 2022);
2) DISPONE l'obbligo a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, di provvedere al pagamento delle spese straordinarie per il figlio nei modi e Per_1 termini di cui al pertinente protocollo sottoscritto presso il Tribunale di Bari in data 16.11.2017 e ss.mm.;
3) RIGETTA ogni altra domanda;
Il Giudice estensore Emanuele Pinto
Pagina 3 di 4 R.G. 5429/2022.
4) DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Bari, camera di consiglio del 24 luglio 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Emanuele Pinto Rosella Nocera
Il Giudice estensore Emanuele Pinto
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