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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XI, sentenza 05/01/2026, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 42/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 11, riunita in udienza il 25/06/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
PERLA PIETRO, Presidente e Relatore
CHIAPPINIELLO AGOSTINO, UD
MA GE IA, UD
in data 25/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4389/2024 depositato il 26/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 Snc - 01327950935
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Direzione Legale E Contenzioso-Uff.contenz. - Via Carucci 71 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1869/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 8 e pubblicata il 08/02/2024
Atti impositivi:
- I.T.V. n. n. Nominativo_1 IT922104-2022-BTI047 DOGANE-ALTRO 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3387/2025 depositato il
17/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La Ricorrente_1 assistita e difeso e con domicilio fiscale come in atti, agisce in appello per la riforma della sentenza della Corte di Giustizia di 1° grado di Roma, indicata in epigrafe, con la quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la domanda di ITV dall'Agenzia delle dogane di Roma.
2. Il primo giudice ha sommariamente riassunto i fatti di causa e le contestazioni riguardanti l'emissione dell'atto impugnato avendo per oggetto l'informazione tariffaria vincolante (ITV) n. Nominativo_1 IT922104-2022-BTI0472, emessa in data 1° febbraio 2023, pubblicata sul Trader Portal, in data
1.02.2023, con efficacia immediata, con la quale il prodotto definito “coltello a scatto con lama a stiletto” è stato classificato alla voce doganale 9307 0000, come “sciabole, spade, baionette, lance ed altre armi bianche, loro parti e foderi” anziché, come proposto la voce doganale 8211 9300.
Sotto il profilo della nomenclatura doganale “Si tratta di un classico coltello a scatto prodotto dalla F.LI
Beltrame F.&C. S.N.C. con lama basculante (imperniata al tallone) - nome prodotto: CLASSIC MODEL cm 23 e cm 28 con apertura automatica - che si chiude nell'impugnatura e che fuoriesce sino ad aprirsi e bloccarsi al manico in quanto espulsa da una molla sita all'interno dell'impugnatura e comandata da un pulsante a pressione presente sul lato destro dell'impugnatura stessa. Tutte le lame sono affilate da un solo lato mentre il dorso non è mai tagliente. Del resto, ove pure il dorso fosse tagliante, il coltello non potrebbe, una volta chiuso, essere maneggiato in sicurezza o riposto in tasca senza il concretissimo rischio per l'operatore il quale potrebbe inavvertitamente procurarsi dei tagli. In nessuno degli allestimenti il prodotto presenta lame con l'indispensabile requisito del doppio filo tagliente ed in applicazione dei consolidati arresti giurisprudenziali della Suprema Corte di Cassazione (meglio esplicati nelle allegate informazioni supplementari) il coltello esaminato ed attualmente in produzione all'azienda istante non è un'arma propria e quindi soggiace alle regole dettate dalla legge per i comuni colteLI a serramanico, da sport, da caccia, da campeggio, da macellaio, da salumiere, da sellaio, ecc.”
3. Ha poi succintamente descritto i fatti, i motivi del ricorso, le controdeduzioni e le eccezioni svolte dalla controparte in ordine ai motivi dell'impugnativa, delle eccezioni e
contro
-eccezioni sollevate delle parti in causa;
Ha precisato le norme applicabili in diritto, a decorrere dal 1° maggio 2016, con la disciplina dagli artt. 33 e ss. del Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013, che istituisce il nuovo Codice Doganale dell'Unione (C.D.U.), dagli artt. 19 e ss. del
Reg. Delegato 3 (UE) n. 2446/2015 della Commissione del 28 luglio 2015 e dagli artt. 16 e ss. del Reg. di esecuzione (UE) n. 2447/2015 della Commissione del 24 novembre 2015.
4. Ha, altresì, condannato alle spese del giudizio.
5. Con i seguenti motivi di appello si censurano, dunque, tali statuizioni deducendone l'erroneità e domandandone la riforma nella parte in cui è stata dichiarata la inammissibilità del ricorso per mancanza dell'interesse ad agire sotto l'esatta qualificazione del thema decidendum ovvero quale sia l'unica qualificazione giuridica dei prodotti della società appellante e, quindi, quale sia il corretto codice doganale da usare per le spedizioni.
6. In ragione di tali motivi conclude nel chiedere, in via principale e nel merito, la riforma integrale della sentenza impugnata e, per l'effetto, confermare la legittimità dell'operato della parte appellante e, per l'effetto, voglia “annullare l'Informazione Tariffaria Vincolante impugnata con il ricorso introduttivo, essendo applicabile, ai prodotti dell'appellante, unicamente il co-dice 8211 9300” con vittoria delle spese e onorari di lite del doppio grado del giudizio.
7. Siccome intimato dall'appellante, si costituisce in giudizio per resistere al gravame con controdeduzioni l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del Direttore provinciale pro-tempore di Roma, la quale, si oppone integralmente alle censure svolte dall'appellante in relazione alla sentenza impugnata con richiesta della sua conferma in presenza di motivi generici dell'atto di appello, di inesistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi dell'atto impugnato e dell'infondatezza delle ragioni addotte.
8. In ragione di tali motivi conclude nel chiedere in via principale e nel merito, il rigetto dell'appello siccome infondato e conferma della sentenza appellata con vittoria delle spese e onorari di lite del presente giudizio.
9. All'odierna pubblica udienza, sentita l'esposizione del relatore sui fatti e sulle questioni oggetto della controversia, ammesse le parti costituite alla discussione, in presenza o da remoto, queste si riportano alle rispettive conclusioni in atti e ne chiedono l'accoglimento.
Il Collegio assume la controversia in decisione e delibera come da dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello è infondato e va respinto.
E' necessario, infatti, ribadire quanto statuito dalla corte romana in ordine alla declaratoria di inammissibilità la quale non può essere scalfita dai motivi di appello avanzati dalla società. Vanno sul punto chiarite le richieste della società appellante la quale conclude con la richiesta di “annullare l'Informazione Tariffaria Vincolante impugnata con il ricorso introduttivo, essendo applicabile, ai prodotti dell'appellante, unicamente il codice 8211 9300".
Com'è noto, in tema di contenzioso tributario, la Corte di Cassazione ha più volte affermato che l'elencazione degli «atti impugnabili», contenuta nell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, pur dovendosi considerare tassativa, va interpretata in senso estensivo, sia in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente e di buon andamento della Pubblica Amministrazione, che in conseguenza dell'allargamento della giurisdizione tributaria operato con la legge n. 448 del 2001. Ciò comporta la facoltà di ricorrere al giudice tributario avverso tutti gli atti adottati dall'ente impositore che, con l'esplicitazione delle concrete ragioni (fattuali e giuridiche) che la sorreggono, porti, comunque, a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, senza necessità di attendere che la stessa, ove non sia raggiunto lo scopo dello spontaneo adempimento cui è naturaliter preordinato, si vesta della forma autoritativa di uno degli atti dichiarati espressamente impugnabili dal citato art. 19 del d. lgs. n. 546 del 1992 (Cass. 11/02/2015, n. 2616; Cass. 11/05/2012, n. 7344; Cass. 25/02/2009, n. 4513;
Cass. 08/10/2007, n. 21045).
Ciò precisato, dunque, deve concludersi che la ITV rilasciata dall'autorità doganale, manifestando la volontà dell'Amministrazione si vesta nella "forma autoritativa" volta all'applicazione dell'aliquota daziaria applicabile in relazione ad un determinata merce, e ciò costituisca una precisa manifestazione della pretesa tributaria esercitata dalla medesima.
“Il corretto inquadramento di un prodotto all'interno della classificazione doganale è fondamentale per determinare la tassazione doganale. La necessità di definire e catalogare le merci sulla base di una nomenclatura predefinita sorge, infatti, per consentire l'individuazione delle merci che attraversano le frontiere e per identificare tutti gli adempimenti a esse connessi” (cfr ricorso introduttivo), in relazione al prodotto importato, come tale autonomamente impugnabile dal contribuente, anche se non rientrante tra gli atti tassativamente elencati dall'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992; e ciò anche se nel caso in discussione ove l'autorità doganale ha con l'ITV espresso un parere di classificazione vincolante circa la corretta classificazione doganale del prodotto.
La corte di cassazione da tempo, ai fini penali, ha classificato la natura del coltello a serramanico, escludendo che possa qualificarsi come “arma propria” ma detta classificazione a parere di questo
Collegio non può avere riflessi nel giudizio tributario perché l'ITV impugnata non ha avuto concreto riflesso ai fini di una specifica tassazione dell'esportatore rispetto ad una diversa categoria: in sostanza manca l'oggetto della tassazione di cui all'art. 2, del d. lgs 546/92: controversie aventi ad oggetto il tributo applicato. In altri termini doveva essere impugnato l'atto di liquidazione di una importazione avente ad oggetto un importo, conseguente all'applicazione di una classificazione rispetto ad un'altra, magari inferiore. Mancano le condizioni dell'azione, la concreta pretesa: l'interesse in concreto ad agire ex art. 100 c.p.c. Si tratta di una manifestazione di volontà dell'amministrazione in assenza dell'aliquota daziaria applicabile a una determinata merce.
La differente codificazione doveva essere impugnata avanti al giudice amministrativo, mentre l'applicazione del diverso tributo e diverso codice, avanti questo giudice che avrebbe, in concreto, risolto la questione in applicazione all'art. 2, comma tre, del citato d. lgs. ove "Il giudice tributario risolve in via incidentale ogni questione da cui dipende la decisione delle controversie rientranti nella propria giurisdizione, fatta eccezione per le questioni in materia di querela di falso e sullo stato o la capacità delle persone, diversa dalla capacità di stare in giudizio".
Conclusivamente l'appello va rigettato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate ex d.m. 55/14 come da dispositivo, avuto riguardo: al valore indeterminabile della controversia con applicazione del corrispondente scaglione da € 26.000,01 a € 260.000,00, alla complessità della decisione, alle fasi del giudizio, con esclusione delle fasi istruttoria e cautelare, all'aumento di queste del 10,00% (art. 4, comma 1, del d.m. 55/14), alla riduzione del 20% trattandosi di regolazione a favore della P.A. (art. 15, comma 2-sexies, del d.lgs
546/92), nonché all'aumento del 5% per il rimborso delle spese forfettarie così limitate, sul rilievo della strutturale diseguaglianza tra le parti e alla non particolare onerosità e complessità delle difese della parte pubblica.
P.Q.M.
la Corte rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata. Condanna l'appellante al pagamento delle spese del giudizio a favore dell'appellata Agenzia delle Dogane e Monopoli che liquida in complessive € 6.152,00 oltre accessori come per legge, se dovuti. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 25 giugno 2025 Il Presidente estensore
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 11, riunita in udienza il 25/06/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
PERLA PIETRO, Presidente e Relatore
CHIAPPINIELLO AGOSTINO, UD
MA GE IA, UD
in data 25/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4389/2024 depositato il 26/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 Snc - 01327950935
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Direzione Legale E Contenzioso-Uff.contenz. - Via Carucci 71 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1869/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 8 e pubblicata il 08/02/2024
Atti impositivi:
- I.T.V. n. n. Nominativo_1 IT922104-2022-BTI047 DOGANE-ALTRO 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3387/2025 depositato il
17/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La Ricorrente_1 assistita e difeso e con domicilio fiscale come in atti, agisce in appello per la riforma della sentenza della Corte di Giustizia di 1° grado di Roma, indicata in epigrafe, con la quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la domanda di ITV dall'Agenzia delle dogane di Roma.
2. Il primo giudice ha sommariamente riassunto i fatti di causa e le contestazioni riguardanti l'emissione dell'atto impugnato avendo per oggetto l'informazione tariffaria vincolante (ITV) n. Nominativo_1 IT922104-2022-BTI0472, emessa in data 1° febbraio 2023, pubblicata sul Trader Portal, in data
1.02.2023, con efficacia immediata, con la quale il prodotto definito “coltello a scatto con lama a stiletto” è stato classificato alla voce doganale 9307 0000, come “sciabole, spade, baionette, lance ed altre armi bianche, loro parti e foderi” anziché, come proposto la voce doganale 8211 9300.
Sotto il profilo della nomenclatura doganale “Si tratta di un classico coltello a scatto prodotto dalla F.LI
Beltrame F.&C. S.N.C. con lama basculante (imperniata al tallone) - nome prodotto: CLASSIC MODEL cm 23 e cm 28 con apertura automatica - che si chiude nell'impugnatura e che fuoriesce sino ad aprirsi e bloccarsi al manico in quanto espulsa da una molla sita all'interno dell'impugnatura e comandata da un pulsante a pressione presente sul lato destro dell'impugnatura stessa. Tutte le lame sono affilate da un solo lato mentre il dorso non è mai tagliente. Del resto, ove pure il dorso fosse tagliante, il coltello non potrebbe, una volta chiuso, essere maneggiato in sicurezza o riposto in tasca senza il concretissimo rischio per l'operatore il quale potrebbe inavvertitamente procurarsi dei tagli. In nessuno degli allestimenti il prodotto presenta lame con l'indispensabile requisito del doppio filo tagliente ed in applicazione dei consolidati arresti giurisprudenziali della Suprema Corte di Cassazione (meglio esplicati nelle allegate informazioni supplementari) il coltello esaminato ed attualmente in produzione all'azienda istante non è un'arma propria e quindi soggiace alle regole dettate dalla legge per i comuni colteLI a serramanico, da sport, da caccia, da campeggio, da macellaio, da salumiere, da sellaio, ecc.”
3. Ha poi succintamente descritto i fatti, i motivi del ricorso, le controdeduzioni e le eccezioni svolte dalla controparte in ordine ai motivi dell'impugnativa, delle eccezioni e
contro
-eccezioni sollevate delle parti in causa;
Ha precisato le norme applicabili in diritto, a decorrere dal 1° maggio 2016, con la disciplina dagli artt. 33 e ss. del Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013, che istituisce il nuovo Codice Doganale dell'Unione (C.D.U.), dagli artt. 19 e ss. del
Reg. Delegato 3 (UE) n. 2446/2015 della Commissione del 28 luglio 2015 e dagli artt. 16 e ss. del Reg. di esecuzione (UE) n. 2447/2015 della Commissione del 24 novembre 2015.
4. Ha, altresì, condannato alle spese del giudizio.
5. Con i seguenti motivi di appello si censurano, dunque, tali statuizioni deducendone l'erroneità e domandandone la riforma nella parte in cui è stata dichiarata la inammissibilità del ricorso per mancanza dell'interesse ad agire sotto l'esatta qualificazione del thema decidendum ovvero quale sia l'unica qualificazione giuridica dei prodotti della società appellante e, quindi, quale sia il corretto codice doganale da usare per le spedizioni.
6. In ragione di tali motivi conclude nel chiedere, in via principale e nel merito, la riforma integrale della sentenza impugnata e, per l'effetto, confermare la legittimità dell'operato della parte appellante e, per l'effetto, voglia “annullare l'Informazione Tariffaria Vincolante impugnata con il ricorso introduttivo, essendo applicabile, ai prodotti dell'appellante, unicamente il co-dice 8211 9300” con vittoria delle spese e onorari di lite del doppio grado del giudizio.
7. Siccome intimato dall'appellante, si costituisce in giudizio per resistere al gravame con controdeduzioni l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del Direttore provinciale pro-tempore di Roma, la quale, si oppone integralmente alle censure svolte dall'appellante in relazione alla sentenza impugnata con richiesta della sua conferma in presenza di motivi generici dell'atto di appello, di inesistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi dell'atto impugnato e dell'infondatezza delle ragioni addotte.
8. In ragione di tali motivi conclude nel chiedere in via principale e nel merito, il rigetto dell'appello siccome infondato e conferma della sentenza appellata con vittoria delle spese e onorari di lite del presente giudizio.
9. All'odierna pubblica udienza, sentita l'esposizione del relatore sui fatti e sulle questioni oggetto della controversia, ammesse le parti costituite alla discussione, in presenza o da remoto, queste si riportano alle rispettive conclusioni in atti e ne chiedono l'accoglimento.
Il Collegio assume la controversia in decisione e delibera come da dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello è infondato e va respinto.
E' necessario, infatti, ribadire quanto statuito dalla corte romana in ordine alla declaratoria di inammissibilità la quale non può essere scalfita dai motivi di appello avanzati dalla società. Vanno sul punto chiarite le richieste della società appellante la quale conclude con la richiesta di “annullare l'Informazione Tariffaria Vincolante impugnata con il ricorso introduttivo, essendo applicabile, ai prodotti dell'appellante, unicamente il codice 8211 9300".
Com'è noto, in tema di contenzioso tributario, la Corte di Cassazione ha più volte affermato che l'elencazione degli «atti impugnabili», contenuta nell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, pur dovendosi considerare tassativa, va interpretata in senso estensivo, sia in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente e di buon andamento della Pubblica Amministrazione, che in conseguenza dell'allargamento della giurisdizione tributaria operato con la legge n. 448 del 2001. Ciò comporta la facoltà di ricorrere al giudice tributario avverso tutti gli atti adottati dall'ente impositore che, con l'esplicitazione delle concrete ragioni (fattuali e giuridiche) che la sorreggono, porti, comunque, a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, senza necessità di attendere che la stessa, ove non sia raggiunto lo scopo dello spontaneo adempimento cui è naturaliter preordinato, si vesta della forma autoritativa di uno degli atti dichiarati espressamente impugnabili dal citato art. 19 del d. lgs. n. 546 del 1992 (Cass. 11/02/2015, n. 2616; Cass. 11/05/2012, n. 7344; Cass. 25/02/2009, n. 4513;
Cass. 08/10/2007, n. 21045).
Ciò precisato, dunque, deve concludersi che la ITV rilasciata dall'autorità doganale, manifestando la volontà dell'Amministrazione si vesta nella "forma autoritativa" volta all'applicazione dell'aliquota daziaria applicabile in relazione ad un determinata merce, e ciò costituisca una precisa manifestazione della pretesa tributaria esercitata dalla medesima.
“Il corretto inquadramento di un prodotto all'interno della classificazione doganale è fondamentale per determinare la tassazione doganale. La necessità di definire e catalogare le merci sulla base di una nomenclatura predefinita sorge, infatti, per consentire l'individuazione delle merci che attraversano le frontiere e per identificare tutti gli adempimenti a esse connessi” (cfr ricorso introduttivo), in relazione al prodotto importato, come tale autonomamente impugnabile dal contribuente, anche se non rientrante tra gli atti tassativamente elencati dall'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992; e ciò anche se nel caso in discussione ove l'autorità doganale ha con l'ITV espresso un parere di classificazione vincolante circa la corretta classificazione doganale del prodotto.
La corte di cassazione da tempo, ai fini penali, ha classificato la natura del coltello a serramanico, escludendo che possa qualificarsi come “arma propria” ma detta classificazione a parere di questo
Collegio non può avere riflessi nel giudizio tributario perché l'ITV impugnata non ha avuto concreto riflesso ai fini di una specifica tassazione dell'esportatore rispetto ad una diversa categoria: in sostanza manca l'oggetto della tassazione di cui all'art. 2, del d. lgs 546/92: controversie aventi ad oggetto il tributo applicato. In altri termini doveva essere impugnato l'atto di liquidazione di una importazione avente ad oggetto un importo, conseguente all'applicazione di una classificazione rispetto ad un'altra, magari inferiore. Mancano le condizioni dell'azione, la concreta pretesa: l'interesse in concreto ad agire ex art. 100 c.p.c. Si tratta di una manifestazione di volontà dell'amministrazione in assenza dell'aliquota daziaria applicabile a una determinata merce.
La differente codificazione doveva essere impugnata avanti al giudice amministrativo, mentre l'applicazione del diverso tributo e diverso codice, avanti questo giudice che avrebbe, in concreto, risolto la questione in applicazione all'art. 2, comma tre, del citato d. lgs. ove "Il giudice tributario risolve in via incidentale ogni questione da cui dipende la decisione delle controversie rientranti nella propria giurisdizione, fatta eccezione per le questioni in materia di querela di falso e sullo stato o la capacità delle persone, diversa dalla capacità di stare in giudizio".
Conclusivamente l'appello va rigettato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate ex d.m. 55/14 come da dispositivo, avuto riguardo: al valore indeterminabile della controversia con applicazione del corrispondente scaglione da € 26.000,01 a € 260.000,00, alla complessità della decisione, alle fasi del giudizio, con esclusione delle fasi istruttoria e cautelare, all'aumento di queste del 10,00% (art. 4, comma 1, del d.m. 55/14), alla riduzione del 20% trattandosi di regolazione a favore della P.A. (art. 15, comma 2-sexies, del d.lgs
546/92), nonché all'aumento del 5% per il rimborso delle spese forfettarie così limitate, sul rilievo della strutturale diseguaglianza tra le parti e alla non particolare onerosità e complessità delle difese della parte pubblica.
P.Q.M.
la Corte rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata. Condanna l'appellante al pagamento delle spese del giudizio a favore dell'appellata Agenzia delle Dogane e Monopoli che liquida in complessive € 6.152,00 oltre accessori come per legge, se dovuti. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 25 giugno 2025 Il Presidente estensore