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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 23/12/2025, n. 1690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1690 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
RE BBLICA ITALIANA PU
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 4535/2024 R.G.
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice RI GH, ha pronunciato.
la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 4535 /2024 R.G. promossa da:
Parte_1 C.F. P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. PALADIN FRANCESCO giusta mandato allegato all'atto di citazione, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio
- attore -
contro
Controparte_1 C.F. C.F. 1
rappresentato e difeso dall'avv. MASTRULLO VITOALBERTO, giusta mandato allegato all'atto di costituzione ed elettivamente domiciliato presso il suo studio.
- convenuto ·
Controparte_2
Rappresentata a difesa dagli avv.ti Giovanni Bottazzoli e Mariachiara Brunetti ed elettivamente domiciliata presso il loro studio.
terza chiamata -
Conclusioni delle parti: Per parte attrice:
Come da atto di citazione in riassunzione e memorie istruttorie.
Per parte convenuta:
Come da memoria istruttoria n. 1.
Per parte chiamata:
Come da memorie istruttorie.
***
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
ex art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ.
In data 05.10.2023 alla società Parte_1 in persona del legale rappresentante Pt_2
[...] è stato notificato il D.I. n. 496/2023 emesso dal Giudice di Pace di Conegliano in favore dell'ing.
Controparte_1 con cui all'odierna attrice è stato ingiunto il pagamento dell'importo complessivo
,
di € 4.228,00.= a titolo di compensi professionali e spese per il procedimento di congruità della parcella, "oltre gli interessi ex d.lvo 231/2002 dalla data del dovuto all'effettivo saldo” e relative spese della procedura monitoria (v. doc. 2 e doc. 3, già fascicolo n. 3617/23 G.d.P. di Conegliano:
all. B).
Avverso il decreto ingiuntivo, con ricorso in opposizione con domanda riconvenzionale, (doc. 1, già Parte fascicolo n. 3617/23 G.d.P. di Conegliano), la debitrice ha proposto giudizio di opposizione, chiedendo la restituzione dei compensi corrisposti (€ 11.207,69) e svolgendo altresì domanda riconvenzionale del valore di € 39.562,80 per danni che sarebbero derivati in conseguenza delle prestazioni professionali adempiute dall'ingegnere.
La convenuta creditrice opposta nell'anzidetto giudizio si è costituita mediante Comparsa di
Costituzione e Risposta di data 13.03.2024, chiedendo la separazione della causa quanto alla domanda riconvenzionale per superamento del valore di competenza del giudice adito, la chiamata in causa dell'assicurazione, il rigetto della domanda riconvenzionale e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Con l'ordinanza del 04.07.2024 il G.d.P. di Conegliano ha dichiarato la propria incompetenza per valore a conoscere la causa riconvenzionale svolta dall'odierna attrice nel predetto procedimento, poiché eccedente i limiti di valore della competenza del giudice adito, disponendo la separazione e concedendo la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, ritenendo l'opposizione non fondata su prova scritta, né di pronta soluzione.
Con comparsa di riassunzione avente data 27.09.2024, notificata a mezzo pec in pari data la società ha riassunto la causa avanti il Tribunale.Parte_1
All'udienza del 12.6.25 e del 17.7.25 è stata tentata la conciliazione tra le parti, formulando una proposta, con esito però negativo.
La causa è stata quindi rinviata per la discussione.
Con note depositate le parti hanno precisato le conclusioni.
***
La domanda è infondata e deve essere rigettata.
1.L'attrice sostiene di aver subito un danno pari ad € 39.562,80 così ripartito: € 10.464,18 per l'affidamento del progetto ad altro professionista;
€ 29.098,62 quale somma aggiuntiva per l'acquisto della carpenteria metallica e del ferro, resosi necessario a causa del ritardo nell'esecuzione del progetto, ritardo imputabile agli inadempimenti della convenuta.
Parte_4 ma la sommaL'attrice chiarisce che tali costi sono stati sì fatturati alla società
richiesta in via riconvenzionale rappresenterebbe proprio i costi maggiori che la Parte_5
[...] - nuova proprietaria dei lotti 2 e 6 di via Pera a Gaiarine (doc.29) – avrebbe sostenuto per effetto avrebbe dovuto corrispondere per dell'inadempimento della convenuta e che la Parte_1 procedere alla vendita dei lotti.
Infatti, con atto 08.07.2022 a rogito Notaio Per_1 di Pordenone parte attrice ha venduto alla
Parte_4 le superfici relativi al lotto 2 ed una parte del lotto 6 (comprendente i blocchi B e C da edificare e 4 autorimesse nel blocco A - v. doc. 3) del Controparte_3 (doc. 29)
ad un prezzo per metro cubo addirittura inferiore rispetto al prezzo sostenuto dall'opponente in fase di acquisto.
Tanto è avvenuto in ragione dei costi ulteriori che la Parte_4 ha sostenuto e che prevedibilmente avrebbe dovuto sostenere, e che la opponente avrebbe in tal modo indennizzato.
Tale breve premessa porta in sé le ragioni del rigetto della domanda, peraltro confermate dalla stessa successione nel tempo degli eventi. Il 6.5.21 si è interrotto il rapporto professionale con l'ing. CP_1; successivamente, a cantiere non ultimato, parte attrice ha venduto i terreni in data 8.7.2022 alla società Parte_4 la quale ha dato incarico al nuovo professionista;
ancora successivamente è stato acquistato il materiale ferroso da parte della Parte_4
La prova del danno non può dirsi raggiunta anzitutto perché le fatture oggetto della richiesta risarcitoria attorea non risultano intestate all'attrice, ma alla società soggetto Parte_5
terzo e giuridicamente distinto, il cui amministratore unico risulta essere il figlio convivente di [...] 1.r. della (v. doc. 55 e doc. 67).Pt_2 Parte_1
Le ulteriori fatture su cui l'attrice ha fondato la propria domanda, si riferiscono invece al pagamento, effettuato dalla società delle competenze del nuovo professionistaParte_5 incaricato dalla stessa.
Non è neppure provato che l'attrice abbia mai rimborsato alla Controparte_4 gli importi indicati nelle fatture depositate e intestate a quest'ultima.
E' quindi carente la prova degli esborsi in capo all'attrice e, di conseguenza, del danno emergente.
Piuttosto, la successione temporale come indicata induce a ritenere che il rapporto con l'ing. CP_1 si sia concluso per motivi non chiari (non ci sono state infatti contestazioni quanto alla sua attività) e che successivamente, venduti i beni, il nuovo proprietario abbia deciso di assumere un nuovo professionista, che ha appunto pagato, e di acquistare del materiale ferroso, evidentemente necessario per terminare i lavori ancora in esecuzione nel cantiere.
Non è possibile neppure dedurre da alcun documento o allegazione che il prezzo di vendita sia stato concordato in una somma più bassa in ragione dei costi sostenendi dall'acquirente a causa del lamentato inadempimento dell'ing. CP_1.
Inoltre, tali chiarimenti sono stati forniti da parte attrice nella seconda memoria istruttoria e, di conseguenza, integrano fatti nuovi la cui introduzione nel giudizio non è ammessa.
Va peraltro aggiunto che nel corso del rapporto professionale intercorso tra le parti la società committente non ha mai inviato alcun tipo di contestazione alla professionista, ma ha piuttosto regolarmente saldato i preavvisi di parcella emessi dalla professionista, i cui importi sono stati espressamente imputati in fattura a titolo di acconto sul maggior compenso dovuto (v. doc. 4 e doc.
5). Il primo e unico rilievo mosso alla professionista è stato formalizzato con missiva tramessa in via solidale alla convenuta e al di lei padre in data 20.02.2023, priva di riscontri documentali e formulata in termini generici (v. doc. 12). La domanda è quindi infondata e deve essere rigettata.
2. La convenuta chiede peraltro la condanna dell'attrice ex art. 96 comma 3 c.p.c., oltre alla condanna al pagamento delle spese di lite e di mediazione.
In atti è presente la prova del pagamento a mezzo bonifico della somma di euro 190, 32 quale spesa per l'attivazione della mediazione e di 259 euro per la chiamata del terzo.
La condotta dell'attrice deve ritenersi sussumibile nella fattispecie di cui all'art. 96 comma 3 c.p.c.
La stessa, infatti, dopo aver introdotto l'opposizione ha continuato ad insistere nel coltivare la domanda riconvenzionale dinanzi al Tribunale, pur consapevole della sua debolezza, più volte prospettata in udienza, ritardando la conclusione della causa con una condotta dilatoria che, alla fine, non ha condotto al perfezionamento dell'accordo come proposto più volte alle parti.
La condanna alle spese segue la soccombenza;
le spese devono essere liquidate secondo i parametri di cui al DM 147/22, valori medi, per le prime tre fasi processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, definitivamente pronunciando,
Rigetta la domanda proposta da parte attrice;
Condanna parte attrice al pagamento delle spese di mediazione in favore di Controparte_1 nella misura di euro 190, 32 ed al pagamento delle spese di lite da liquidarsi in euro 259 per spese ed euro
4.711 oltre accessori di legge per compensi;
Condanna parte attrice a rifondere a parte chiamata le spese di lite, che liquida in euro 4.711 oltre accessori di legge per compensi;
Condanna parte attrice, ai sensi dell'art. 96 comma 1 c.p.c., al pagamento della somma di euro 1.000 nei confronti di ciascuna parte convenuta e chiamata.
Treviso, 23.12.2025
Il Giudice
RI GH
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 4535/2024 R.G.
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice RI GH, ha pronunciato.
la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 4535 /2024 R.G. promossa da:
Parte_1 C.F. P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. PALADIN FRANCESCO giusta mandato allegato all'atto di citazione, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio
- attore -
contro
Controparte_1 C.F. C.F. 1
rappresentato e difeso dall'avv. MASTRULLO VITOALBERTO, giusta mandato allegato all'atto di costituzione ed elettivamente domiciliato presso il suo studio.
- convenuto ·
Controparte_2
Rappresentata a difesa dagli avv.ti Giovanni Bottazzoli e Mariachiara Brunetti ed elettivamente domiciliata presso il loro studio.
terza chiamata -
Conclusioni delle parti: Per parte attrice:
Come da atto di citazione in riassunzione e memorie istruttorie.
Per parte convenuta:
Come da memoria istruttoria n. 1.
Per parte chiamata:
Come da memorie istruttorie.
***
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
ex art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ.
In data 05.10.2023 alla società Parte_1 in persona del legale rappresentante Pt_2
[...] è stato notificato il D.I. n. 496/2023 emesso dal Giudice di Pace di Conegliano in favore dell'ing.
Controparte_1 con cui all'odierna attrice è stato ingiunto il pagamento dell'importo complessivo
,
di € 4.228,00.= a titolo di compensi professionali e spese per il procedimento di congruità della parcella, "oltre gli interessi ex d.lvo 231/2002 dalla data del dovuto all'effettivo saldo” e relative spese della procedura monitoria (v. doc. 2 e doc. 3, già fascicolo n. 3617/23 G.d.P. di Conegliano:
all. B).
Avverso il decreto ingiuntivo, con ricorso in opposizione con domanda riconvenzionale, (doc. 1, già Parte fascicolo n. 3617/23 G.d.P. di Conegliano), la debitrice ha proposto giudizio di opposizione, chiedendo la restituzione dei compensi corrisposti (€ 11.207,69) e svolgendo altresì domanda riconvenzionale del valore di € 39.562,80 per danni che sarebbero derivati in conseguenza delle prestazioni professionali adempiute dall'ingegnere.
La convenuta creditrice opposta nell'anzidetto giudizio si è costituita mediante Comparsa di
Costituzione e Risposta di data 13.03.2024, chiedendo la separazione della causa quanto alla domanda riconvenzionale per superamento del valore di competenza del giudice adito, la chiamata in causa dell'assicurazione, il rigetto della domanda riconvenzionale e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Con l'ordinanza del 04.07.2024 il G.d.P. di Conegliano ha dichiarato la propria incompetenza per valore a conoscere la causa riconvenzionale svolta dall'odierna attrice nel predetto procedimento, poiché eccedente i limiti di valore della competenza del giudice adito, disponendo la separazione e concedendo la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, ritenendo l'opposizione non fondata su prova scritta, né di pronta soluzione.
Con comparsa di riassunzione avente data 27.09.2024, notificata a mezzo pec in pari data la società ha riassunto la causa avanti il Tribunale.Parte_1
All'udienza del 12.6.25 e del 17.7.25 è stata tentata la conciliazione tra le parti, formulando una proposta, con esito però negativo.
La causa è stata quindi rinviata per la discussione.
Con note depositate le parti hanno precisato le conclusioni.
***
La domanda è infondata e deve essere rigettata.
1.L'attrice sostiene di aver subito un danno pari ad € 39.562,80 così ripartito: € 10.464,18 per l'affidamento del progetto ad altro professionista;
€ 29.098,62 quale somma aggiuntiva per l'acquisto della carpenteria metallica e del ferro, resosi necessario a causa del ritardo nell'esecuzione del progetto, ritardo imputabile agli inadempimenti della convenuta.
Parte_4 ma la sommaL'attrice chiarisce che tali costi sono stati sì fatturati alla società
richiesta in via riconvenzionale rappresenterebbe proprio i costi maggiori che la Parte_5
[...] - nuova proprietaria dei lotti 2 e 6 di via Pera a Gaiarine (doc.29) – avrebbe sostenuto per effetto avrebbe dovuto corrispondere per dell'inadempimento della convenuta e che la Parte_1 procedere alla vendita dei lotti.
Infatti, con atto 08.07.2022 a rogito Notaio Per_1 di Pordenone parte attrice ha venduto alla
Parte_4 le superfici relativi al lotto 2 ed una parte del lotto 6 (comprendente i blocchi B e C da edificare e 4 autorimesse nel blocco A - v. doc. 3) del Controparte_3 (doc. 29)
ad un prezzo per metro cubo addirittura inferiore rispetto al prezzo sostenuto dall'opponente in fase di acquisto.
Tanto è avvenuto in ragione dei costi ulteriori che la Parte_4 ha sostenuto e che prevedibilmente avrebbe dovuto sostenere, e che la opponente avrebbe in tal modo indennizzato.
Tale breve premessa porta in sé le ragioni del rigetto della domanda, peraltro confermate dalla stessa successione nel tempo degli eventi. Il 6.5.21 si è interrotto il rapporto professionale con l'ing. CP_1; successivamente, a cantiere non ultimato, parte attrice ha venduto i terreni in data 8.7.2022 alla società Parte_4 la quale ha dato incarico al nuovo professionista;
ancora successivamente è stato acquistato il materiale ferroso da parte della Parte_4
La prova del danno non può dirsi raggiunta anzitutto perché le fatture oggetto della richiesta risarcitoria attorea non risultano intestate all'attrice, ma alla società soggetto Parte_5
terzo e giuridicamente distinto, il cui amministratore unico risulta essere il figlio convivente di [...] 1.r. della (v. doc. 55 e doc. 67).Pt_2 Parte_1
Le ulteriori fatture su cui l'attrice ha fondato la propria domanda, si riferiscono invece al pagamento, effettuato dalla società delle competenze del nuovo professionistaParte_5 incaricato dalla stessa.
Non è neppure provato che l'attrice abbia mai rimborsato alla Controparte_4 gli importi indicati nelle fatture depositate e intestate a quest'ultima.
E' quindi carente la prova degli esborsi in capo all'attrice e, di conseguenza, del danno emergente.
Piuttosto, la successione temporale come indicata induce a ritenere che il rapporto con l'ing. CP_1 si sia concluso per motivi non chiari (non ci sono state infatti contestazioni quanto alla sua attività) e che successivamente, venduti i beni, il nuovo proprietario abbia deciso di assumere un nuovo professionista, che ha appunto pagato, e di acquistare del materiale ferroso, evidentemente necessario per terminare i lavori ancora in esecuzione nel cantiere.
Non è possibile neppure dedurre da alcun documento o allegazione che il prezzo di vendita sia stato concordato in una somma più bassa in ragione dei costi sostenendi dall'acquirente a causa del lamentato inadempimento dell'ing. CP_1.
Inoltre, tali chiarimenti sono stati forniti da parte attrice nella seconda memoria istruttoria e, di conseguenza, integrano fatti nuovi la cui introduzione nel giudizio non è ammessa.
Va peraltro aggiunto che nel corso del rapporto professionale intercorso tra le parti la società committente non ha mai inviato alcun tipo di contestazione alla professionista, ma ha piuttosto regolarmente saldato i preavvisi di parcella emessi dalla professionista, i cui importi sono stati espressamente imputati in fattura a titolo di acconto sul maggior compenso dovuto (v. doc. 4 e doc.
5). Il primo e unico rilievo mosso alla professionista è stato formalizzato con missiva tramessa in via solidale alla convenuta e al di lei padre in data 20.02.2023, priva di riscontri documentali e formulata in termini generici (v. doc. 12). La domanda è quindi infondata e deve essere rigettata.
2. La convenuta chiede peraltro la condanna dell'attrice ex art. 96 comma 3 c.p.c., oltre alla condanna al pagamento delle spese di lite e di mediazione.
In atti è presente la prova del pagamento a mezzo bonifico della somma di euro 190, 32 quale spesa per l'attivazione della mediazione e di 259 euro per la chiamata del terzo.
La condotta dell'attrice deve ritenersi sussumibile nella fattispecie di cui all'art. 96 comma 3 c.p.c.
La stessa, infatti, dopo aver introdotto l'opposizione ha continuato ad insistere nel coltivare la domanda riconvenzionale dinanzi al Tribunale, pur consapevole della sua debolezza, più volte prospettata in udienza, ritardando la conclusione della causa con una condotta dilatoria che, alla fine, non ha condotto al perfezionamento dell'accordo come proposto più volte alle parti.
La condanna alle spese segue la soccombenza;
le spese devono essere liquidate secondo i parametri di cui al DM 147/22, valori medi, per le prime tre fasi processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, definitivamente pronunciando,
Rigetta la domanda proposta da parte attrice;
Condanna parte attrice al pagamento delle spese di mediazione in favore di Controparte_1 nella misura di euro 190, 32 ed al pagamento delle spese di lite da liquidarsi in euro 259 per spese ed euro
4.711 oltre accessori di legge per compensi;
Condanna parte attrice a rifondere a parte chiamata le spese di lite, che liquida in euro 4.711 oltre accessori di legge per compensi;
Condanna parte attrice, ai sensi dell'art. 96 comma 1 c.p.c., al pagamento della somma di euro 1.000 nei confronti di ciascuna parte convenuta e chiamata.
Treviso, 23.12.2025
Il Giudice
RI GH