Art. 13.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato a prelevare con propri decreti dal conto corrente di tesoreria di cui al primo comma dell'articolo 5 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264 , convertito, con modificazioni, in legge 17 agosto 1974, n. 386 , le eventuali eccedenze rispetto agli oneri finanziari relativi alle operazioni di finanziamento di cui all'articolo 1 dello stesso decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, e all'articolo 1 della legge 31 marzo 1976, n. 72 , per farle affluire alle entrate del bilancio statale con imputazione al capitolo n. 3342 "Somme da introitare per il finanziamento dell'assistenza sanitaria".
Il Ministro del tesoro e' autorizzato a prelevare con propri decreti dal conto corrente di tesoreria di cui al primo comma dell'articolo 5 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264 , convertito, con modificazioni, in legge 17 agosto 1974, n. 386 , le eventuali eccedenze rispetto agli oneri finanziari relativi alle operazioni di finanziamento di cui all'articolo 1 dello stesso decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, e all'articolo 1 della legge 31 marzo 1976, n. 72 , per farle affluire alle entrate del bilancio statale con imputazione al capitolo n. 3342 "Somme da introitare per il finanziamento dell'assistenza sanitaria".