TAR Roma, sez. 5B, sentenza 08/05/2026, n. 8539
TAR
Ordinanza presidenziale 27 giugno 2023
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TAR
Ordinanza cautelare 5 agosto 2023
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TAR
Sentenza 8 maggio 2026

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  • Accolto
    Adesione al meccanismo di definizione delle controversie previsto dall'art. 7, c. 1, d.l. 30 giugno 2025, n. 95

    La Corte ha ritenuto che l'adesione al meccanismo di definizione delle controversie, con il pagamento della quota ridotta, estingue l'obbligazione e preclude ogni ulteriore azione giurisdizionale. Pertanto, il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

  • Accolto
    Adesione al meccanismo di definizione delle controversie previsto dall'art. 7, c. 1, d.l. 30 giugno 2025, n. 95

    La Corte ha ritenuto che l'adesione al meccanismo di definizione delle controversie, con il pagamento della quota ridotta, estingue l'obbligazione e preclude ogni ulteriore azione giurisdizionale. Pertanto, il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

  • Accolto
    Adesione al meccanismo di definizione delle controversie previsto dall'art. 7, c. 1, d.l. 30 giugno 2025, n. 95

    La Corte ha ritenuto che l'adesione al meccanismo di definizione delle controversie, con il pagamento della quota ridotta, estingue l'obbligazione e preclude ogni ulteriore azione giurisdizionale. Pertanto, il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

  • Accolto
    Adesione al meccanismo di definizione delle controversie previsto dall'art. 7, c. 1, d.l. 30 giugno 2025, n. 95

    La Corte ha ritenuto che l'adesione al meccanismo di definizione delle controversie, con il pagamento della quota ridotta, estingue l'obbligazione e preclude ogni ulteriore azione giurisdizionale. Pertanto, il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

  • Accolto
    Adesione al meccanismo di definizione delle controversie previsto dall'art. 7, c. 1, d.l. 30 giugno 2025, n. 95

    La Corte ha ritenuto che l'adesione al meccanismo di definizione delle controversie, con il pagamento della quota ridotta, estingue l'obbligazione e preclude ogni ulteriore azione giurisdizionale. Pertanto, il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

  • Accolto
    Adesione al meccanismo di definizione delle controversie previsto dall'art. 7, c. 1, d.l. 30 giugno 2025, n. 95

    La Corte ha ritenuto che l'adesione al meccanismo di definizione delle controversie, con il pagamento della quota ridotta, estingue l'obbligazione e preclude ogni ulteriore azione giurisdizionale. Pertanto, il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 5B, sentenza 08/05/2026, n. 8539
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 8539
    Data del deposito : 8 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

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