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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 14/10/2025, n. 353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 353 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NA
Sezione Lavoro e Previdenza
Verbale di causa nel procedimento n. 591/2025 R.G.
TRA
Parte_1
Parte ricorrente avv.BARTOLOTTA ELEMENTO CRISTINA
E
CP_1
Parte convenuta avv. IS TA TA MA
* * *
All'udienza del 14/10/2025 alle ore 9.55 davanti all'Ufficio sono comparsi per parte attrice l'Avv. BARTOLOTTA ELEMENTO CRISTINA Parte_1 in oggi sostituita dall'avv. D'Harcourt e per parte convenuta l'Avv. CP_1
IS TA TA MA in oggi sostituita dall'avv. Andrea Rosso
Il Giudice, a norma dell'art. 429 c.p.c. fa precisare le conclusioni.
I difensori precisate le conclusioni procedono a discussione orale.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione.
Alle ore 12.00 il Giudice pronuncia la seguente sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione in fatto ed in diritto della decisione.
TRIBUNALE di NA
Sezione Lavoro e Previdenza
N.R.G. 591/2025
Il Giudice RI NA AV, all'udienza del 03/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa tra
, ( ) rappresentato/a e difeso/a dall'Avv.to/dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti BARTOLOTTA ELEMENTO CRISTINA/
ricorrente e
CP_
, rappresentato e difeso dall'Avv. IS TA TA MA in forza di procura generale alle liti resistente sulle conclusioni delle parti come precisate nei rispettivi atti introduttivi
* * *
La presente sentenza viene redatta senza l'indicazione della concisa esposizione dello svolgimento del processo in applicazione dell'art. 132, c. II, n. 4), c.p.c. come modificato per effetto dell'art. 45, c. XVII, L. n. 69/09.
* * *
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente ricordasi che per il tramite del presente giudizio, parte ricorrente ha richiesto accertarsi in proprio favore la sussistenza dei requisiti/condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dell'invalidità civile al 100% con riduzione permanente della capacità lavorativa. Altrettanto preliminarmente osservasi che appaiono rispettati nel presente giudizio i termini previsti ex art. 445 bis sesto comma c.p.c. per la proposizione della domanda.
Ed ancora in via preliminare, precisasi che tanto l'accertamento tecnico preventivo, quanto l'eventuale successiva fase di opposizione, ha come esclusivo oggetto la verifica della ricorrenza del requisito sanitario necessario per la prestazione assistenziale richiesta, e conseguentemente non può (e non deve), pertanto, sfociare in una pronuncia di condanna al pagamento dei relativi benefici economici.
In tal senso, si è espressa la giurisprudenza della Suprema Corte, la quale ha ribadito che il procedimento per ATP ha ad oggetto solo l'accertamento del requisito sanitario e, con specifico riferimento all'eventuale fase di opposizione, ha osservato che “….Se invece una delle parti contesti le conclusioni della c.t.u. si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui, a pena di inammissibilità deve specificare i motivi della contestazione. Si svolge così una nuova fase contenziosa, ancora limitata "solo" alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente.” (cfr., ex multis, Cass. 6084/2014, in motivazione).
* * *
Nel merito, il ricorso è fondato per quanto di ragione, sussistendo in capo alla parte ricorrente un grado di invalidità civile al 100% dalla data della domanda proposta in via amministrativa.
Ciò premesso, il c.t.u. nominato nella presente fase, sulla base delle indagini effettuate, ha riconosciuto la sussistenza in capo alla ricorrente del requisito sanitario richiesto a decorrere dalla data della domanda amministrativa
In particolare il c.t.u. ha evidenziato in capo alla ricorrente un complesso patologico che è caratterizzato da “ipertensione arteriosa, diabete tipo II in terapia ipoglicemizzante, dislipidemia, esiti di pregressa trombectomia e stenting per trombosi ACI e ACM dx, esiti di ictus ischemico destro sottoposto a fibrinolisi con residua emiparesi spastica arto superiore sinistro, disfagia, lieve disartria, emianopsia OS, sindrome depressiva reattiva”.
Ha, dunque, provveduto alla luce delle tabelle ministeriali, alle seguenti valutazioni: “·
a carico dell'apparato cardio vascolare complessivamente 30 punti percentuali per minorazioni concorrenti sullo stesso apparato (ipertensione arteriosa: valutabile in 15 punti percentuali;
esiti di pregressa trombectomia e stenting per trombosi ACI e ACM dx valutabile, per analogia, in: 15 punti percentuali); diabete tipo II in terapia ipoglicemizzante valutabile in 20 punti percentuali;
· dislipidemia non valutabile;
· esiti di ictus ischemico destro sottoposto a fibrinolisi con minorazioni incidenti sullo stesso apparato con residua emiparesi spastica arto superiore sinistro, valutabile in: 60 punti percentuali;
disfagia lieve valutabile, in: 5 punti percentuali;
lieve disartria valutabile, per analogia, in: 5 punti percentuali;
emianopsia OS: valutabile in: 10 punti percentuali, · sindrome depressiva reattiva: valutabile in 25 punti percentuali”
Ha infine rilevato – correttamente - come “applicando il calcolo riduzionistico per le minorazioni che interessano lo stesso organo od apparato, ne deriva una valutazione complessiva di novantadue punti percentuali di riduzione della capacità lavorativa generica”.
A ciò tuttavia, occorre aggiungere – come di nuovo correttamente rilevato del c.t.u. – che le patologie concorrenti rilevate hanno incidenza diretta sulla capacità lavorativa specifica (e semi-specifica) della ricorrente che svolge professione di OSS (operatrice socio sanitaria), di talchè la valutazione complessiva deve essere espressa in termini pari al 97%.
Condivisibile, infine, appare l'osservazione del c.t.u. laddove afferma: “tenuto conto che la somma delle singole minorazioni, utilizzando il calcolo riduzionistico, non potrà mai raggiungere i cento punti percentuali, se non in presenza di una minorazione fissa di cento punti percentuali” è congrua e corretta una valutazione in termini di 100% di invalidità “vista la minima residua capacità lavorativa generica” (3%).
La valutazione espressa dal c.t.u. appare in linea sia con la documentazione allegata agli atti (cfr. valutazione neurologica del 22.10.2024), sia con gli esiti della visita medico- legale in cui “è stata rilevata una severa paresi dell'arto superiore sinistro che, nonostante non interferisca nella deambulazione, comporta gravi difficoltà obiettive, quali l'igiene personale e la nutrizione”.
Conclusivamente, dunque, può affermarsi ,che il quadro anatomo-funzionale della
Sig.ra sia da considerare, sotto il profilo valutativo del grado di Invalidità Parte_1
Civile, correlato alle patologie accertate, quale Invalido Civile nella misura del 100 %. Con riferimento, infine, alla decorrenza, il c.t.u. ha rilevato che “Il quadro clinico sopra descritto è da ritenersi già in essere alla data della presentazione della domanda amministrativa di invalidità civile del 27 febbraio '24”..
* * *
A questo punto, è bene sottolineare - circa il valore ed efficacia probatoria dell'elaborato peritale -, che per giurisprudenza consolidata (ex multis: Cass., 12.2.2015,
n. 2761) “La consulenza tecnica d'ufficio ha fisiologicamente lo scopo fornire un parere che sia di ausilio all'attività valutativa dell'organo giudicante sotto il profilo di quelle cognizioni tecniche che esso non possiede (c.d. consulenza “deducente”), tuttavia, può costituire essa stessa fonte oggettiva di prova, qualora, oltre che valutazione tecnica, costituisca accertamento di particolari situazioni di fatto (c.d. consulenza “percipiente”), rilevabili solo attraverso cognizioni tecniche e percepibili esclusivamente attraverso specifiche strumentazioni tecniche” (in tal senso si confronti anche: Cass., S.U., 30.12.
2011, n. 30175, che ribadisce che sebbene la consulenza tecnica d'ufficio non rientri tra i mezzi di prova in senso proprio e non possa, perciò, essere utilizzata per esonerare le parti dall'onere probatorio, tuttavia, il giudice può incaricare il consulente non solo di valutare i fatti accertati o dati per esistenti (c.d. «deducente»), ma anche di accertare i fatti stessi (c.d. «percipiente»), qualora si tratti di fatti che la parte ha dedotto e posto a fondamento della sua domanda ed il cui accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche (cfr. Cass. 13 marzo 2009, n. 6155, Mass. Giur. it., 2009).
In tal ultimo caso, allora, la c.t.u. costituisce ed assurge a fonte oggettiva di prova, poiché è strumento di accertamento di fatti percepibili solamente attraverso quelle cognizioni tecniche ( Cass., 29.12.2023 n. 36504 in motivazione;
Cass., 21412/2006,
Cass. 212/2006; Cass., 30 ottobre 2003, n. 1512; Cass., 21 luglio 2003, n. 11332; Cass.,
10 marzo 2000, n. 2802; Cass., 29 marzo 1999, n. 2957; Cass., 14 gennaio 1999, n.
321).
Ora (con riferimento alla questione che qui ci occupa), ricordasi in primo luogo, che le valutazioni espresse dal consulente tecnico, proprio in quanto si traducono in:
➢ accertamenti effettuati e percepibili solo attraverso specifiche cognizioni tecniche;
➢ indicazioni effettuate anche in questo caso ricorrendo a specifiche cognizioni tecniche assurgono, per le ragioni appena specificate sopra, a fonte oggettiva di prova.
In secondo luogo, e con specifico riferimento alla questione della decorrenza del beneficio richiesto – individuata dal perito d'Ufficio a decorrere dalla data della domanda amministrativa – osservasi come il c.t.u. abbia risposto compiutamente alla questione deferitagli, dettagliando congruamente il proprio percorso logico e tecnico sulla base di dati oggettivi.
Non vi sono, quindi, motivi per questo Giudice di discostarsi dalle risultanze della perizia depositata in atti, che – peraltro – risponde congruamente alle osservazioni formulate dal consulente di parte resistente.
* * *
Va, pertanto, dichiarato che parte ricorrente possiede i requisiti sanitari richiesti per il riconoscimento dell'invalidità al 100%, e che tali requisiti sussistevano sin dalla data della domanda proposta in via amministrativa.
* * *
Per quanto attiene alle spese del presente giudizio, considerato l'accoglimento pieno della domanda di parte ricorrente, le stesse vanno poste a carico dell'Ente tanto per la presente fase di opposizione quanto per la pregressa fase sommaria.
Le spese che vengono liquidate in applicazione dei criteri ex DM 55/14 e s.m. come da dispositivo che segue, tenuto conto della materia;
del valore della controversia quale dichiarato in atti;
dell'assenza di particolari questioni controverse;
della serialità del contenzioso, e conseguentemente applicati i parametri espressi dai valori minimi ed operata la riduzione di cui all'art. 4 comma quarto.
Gli oneri di consulenza tecnica invece vanno integralmente posti a carico dell'Ente come da decreti reso in corso di istruttoria
* * *
P.Q.M.
Visti gli artt. 442-429 c.p.c.
In accoglimento del ricorso ▪ dichiara che parte ricorrente possiede i requisiti sanitari richiesti per l'attribuzione di un grado di invalidità civile pari al 100% sin dalla data della domanda amministrativa;
▪ condanna parte resistente alla rifusione in favore di parte ricorrente, e per essa in favore dell'avv. Cristina Bartolotta Elemento dichiaratasi antistataria, delle spese di lite relative alla fase sia dell'atp sia dell'opposizione, che si liquidano complessivamente in € 2.706,90 (819,00 + 1.887,90) oltre sp.gen.
15% oltre iva e cpa come per legge;
CP_
▪ pone definitivamente a carico dell le spese di C.T.U. come già liquidate in corso di causa
Savona, 14/10/2025
Il Giudice
RI NA AV
Sezione Lavoro e Previdenza
Verbale di causa nel procedimento n. 591/2025 R.G.
TRA
Parte_1
Parte ricorrente avv.BARTOLOTTA ELEMENTO CRISTINA
E
CP_1
Parte convenuta avv. IS TA TA MA
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All'udienza del 14/10/2025 alle ore 9.55 davanti all'Ufficio sono comparsi per parte attrice l'Avv. BARTOLOTTA ELEMENTO CRISTINA Parte_1 in oggi sostituita dall'avv. D'Harcourt e per parte convenuta l'Avv. CP_1
IS TA TA MA in oggi sostituita dall'avv. Andrea Rosso
Il Giudice, a norma dell'art. 429 c.p.c. fa precisare le conclusioni.
I difensori precisate le conclusioni procedono a discussione orale.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione.
Alle ore 12.00 il Giudice pronuncia la seguente sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione in fatto ed in diritto della decisione.
TRIBUNALE di NA
Sezione Lavoro e Previdenza
N.R.G. 591/2025
Il Giudice RI NA AV, all'udienza del 03/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa tra
, ( ) rappresentato/a e difeso/a dall'Avv.to/dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti BARTOLOTTA ELEMENTO CRISTINA/
ricorrente e
CP_
, rappresentato e difeso dall'Avv. IS TA TA MA in forza di procura generale alle liti resistente sulle conclusioni delle parti come precisate nei rispettivi atti introduttivi
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La presente sentenza viene redatta senza l'indicazione della concisa esposizione dello svolgimento del processo in applicazione dell'art. 132, c. II, n. 4), c.p.c. come modificato per effetto dell'art. 45, c. XVII, L. n. 69/09.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente ricordasi che per il tramite del presente giudizio, parte ricorrente ha richiesto accertarsi in proprio favore la sussistenza dei requisiti/condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dell'invalidità civile al 100% con riduzione permanente della capacità lavorativa. Altrettanto preliminarmente osservasi che appaiono rispettati nel presente giudizio i termini previsti ex art. 445 bis sesto comma c.p.c. per la proposizione della domanda.
Ed ancora in via preliminare, precisasi che tanto l'accertamento tecnico preventivo, quanto l'eventuale successiva fase di opposizione, ha come esclusivo oggetto la verifica della ricorrenza del requisito sanitario necessario per la prestazione assistenziale richiesta, e conseguentemente non può (e non deve), pertanto, sfociare in una pronuncia di condanna al pagamento dei relativi benefici economici.
In tal senso, si è espressa la giurisprudenza della Suprema Corte, la quale ha ribadito che il procedimento per ATP ha ad oggetto solo l'accertamento del requisito sanitario e, con specifico riferimento all'eventuale fase di opposizione, ha osservato che “….Se invece una delle parti contesti le conclusioni della c.t.u. si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui, a pena di inammissibilità deve specificare i motivi della contestazione. Si svolge così una nuova fase contenziosa, ancora limitata "solo" alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente.” (cfr., ex multis, Cass. 6084/2014, in motivazione).
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Nel merito, il ricorso è fondato per quanto di ragione, sussistendo in capo alla parte ricorrente un grado di invalidità civile al 100% dalla data della domanda proposta in via amministrativa.
Ciò premesso, il c.t.u. nominato nella presente fase, sulla base delle indagini effettuate, ha riconosciuto la sussistenza in capo alla ricorrente del requisito sanitario richiesto a decorrere dalla data della domanda amministrativa
In particolare il c.t.u. ha evidenziato in capo alla ricorrente un complesso patologico che è caratterizzato da “ipertensione arteriosa, diabete tipo II in terapia ipoglicemizzante, dislipidemia, esiti di pregressa trombectomia e stenting per trombosi ACI e ACM dx, esiti di ictus ischemico destro sottoposto a fibrinolisi con residua emiparesi spastica arto superiore sinistro, disfagia, lieve disartria, emianopsia OS, sindrome depressiva reattiva”.
Ha, dunque, provveduto alla luce delle tabelle ministeriali, alle seguenti valutazioni: “·
a carico dell'apparato cardio vascolare complessivamente 30 punti percentuali per minorazioni concorrenti sullo stesso apparato (ipertensione arteriosa: valutabile in 15 punti percentuali;
esiti di pregressa trombectomia e stenting per trombosi ACI e ACM dx valutabile, per analogia, in: 15 punti percentuali); diabete tipo II in terapia ipoglicemizzante valutabile in 20 punti percentuali;
· dislipidemia non valutabile;
· esiti di ictus ischemico destro sottoposto a fibrinolisi con minorazioni incidenti sullo stesso apparato con residua emiparesi spastica arto superiore sinistro, valutabile in: 60 punti percentuali;
disfagia lieve valutabile, in: 5 punti percentuali;
lieve disartria valutabile, per analogia, in: 5 punti percentuali;
emianopsia OS: valutabile in: 10 punti percentuali, · sindrome depressiva reattiva: valutabile in 25 punti percentuali”
Ha infine rilevato – correttamente - come “applicando il calcolo riduzionistico per le minorazioni che interessano lo stesso organo od apparato, ne deriva una valutazione complessiva di novantadue punti percentuali di riduzione della capacità lavorativa generica”.
A ciò tuttavia, occorre aggiungere – come di nuovo correttamente rilevato del c.t.u. – che le patologie concorrenti rilevate hanno incidenza diretta sulla capacità lavorativa specifica (e semi-specifica) della ricorrente che svolge professione di OSS (operatrice socio sanitaria), di talchè la valutazione complessiva deve essere espressa in termini pari al 97%.
Condivisibile, infine, appare l'osservazione del c.t.u. laddove afferma: “tenuto conto che la somma delle singole minorazioni, utilizzando il calcolo riduzionistico, non potrà mai raggiungere i cento punti percentuali, se non in presenza di una minorazione fissa di cento punti percentuali” è congrua e corretta una valutazione in termini di 100% di invalidità “vista la minima residua capacità lavorativa generica” (3%).
La valutazione espressa dal c.t.u. appare in linea sia con la documentazione allegata agli atti (cfr. valutazione neurologica del 22.10.2024), sia con gli esiti della visita medico- legale in cui “è stata rilevata una severa paresi dell'arto superiore sinistro che, nonostante non interferisca nella deambulazione, comporta gravi difficoltà obiettive, quali l'igiene personale e la nutrizione”.
Conclusivamente, dunque, può affermarsi ,che il quadro anatomo-funzionale della
Sig.ra sia da considerare, sotto il profilo valutativo del grado di Invalidità Parte_1
Civile, correlato alle patologie accertate, quale Invalido Civile nella misura del 100 %. Con riferimento, infine, alla decorrenza, il c.t.u. ha rilevato che “Il quadro clinico sopra descritto è da ritenersi già in essere alla data della presentazione della domanda amministrativa di invalidità civile del 27 febbraio '24”..
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A questo punto, è bene sottolineare - circa il valore ed efficacia probatoria dell'elaborato peritale -, che per giurisprudenza consolidata (ex multis: Cass., 12.2.2015,
n. 2761) “La consulenza tecnica d'ufficio ha fisiologicamente lo scopo fornire un parere che sia di ausilio all'attività valutativa dell'organo giudicante sotto il profilo di quelle cognizioni tecniche che esso non possiede (c.d. consulenza “deducente”), tuttavia, può costituire essa stessa fonte oggettiva di prova, qualora, oltre che valutazione tecnica, costituisca accertamento di particolari situazioni di fatto (c.d. consulenza “percipiente”), rilevabili solo attraverso cognizioni tecniche e percepibili esclusivamente attraverso specifiche strumentazioni tecniche” (in tal senso si confronti anche: Cass., S.U., 30.12.
2011, n. 30175, che ribadisce che sebbene la consulenza tecnica d'ufficio non rientri tra i mezzi di prova in senso proprio e non possa, perciò, essere utilizzata per esonerare le parti dall'onere probatorio, tuttavia, il giudice può incaricare il consulente non solo di valutare i fatti accertati o dati per esistenti (c.d. «deducente»), ma anche di accertare i fatti stessi (c.d. «percipiente»), qualora si tratti di fatti che la parte ha dedotto e posto a fondamento della sua domanda ed il cui accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche (cfr. Cass. 13 marzo 2009, n. 6155, Mass. Giur. it., 2009).
In tal ultimo caso, allora, la c.t.u. costituisce ed assurge a fonte oggettiva di prova, poiché è strumento di accertamento di fatti percepibili solamente attraverso quelle cognizioni tecniche ( Cass., 29.12.2023 n. 36504 in motivazione;
Cass., 21412/2006,
Cass. 212/2006; Cass., 30 ottobre 2003, n. 1512; Cass., 21 luglio 2003, n. 11332; Cass.,
10 marzo 2000, n. 2802; Cass., 29 marzo 1999, n. 2957; Cass., 14 gennaio 1999, n.
321).
Ora (con riferimento alla questione che qui ci occupa), ricordasi in primo luogo, che le valutazioni espresse dal consulente tecnico, proprio in quanto si traducono in:
➢ accertamenti effettuati e percepibili solo attraverso specifiche cognizioni tecniche;
➢ indicazioni effettuate anche in questo caso ricorrendo a specifiche cognizioni tecniche assurgono, per le ragioni appena specificate sopra, a fonte oggettiva di prova.
In secondo luogo, e con specifico riferimento alla questione della decorrenza del beneficio richiesto – individuata dal perito d'Ufficio a decorrere dalla data della domanda amministrativa – osservasi come il c.t.u. abbia risposto compiutamente alla questione deferitagli, dettagliando congruamente il proprio percorso logico e tecnico sulla base di dati oggettivi.
Non vi sono, quindi, motivi per questo Giudice di discostarsi dalle risultanze della perizia depositata in atti, che – peraltro – risponde congruamente alle osservazioni formulate dal consulente di parte resistente.
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Va, pertanto, dichiarato che parte ricorrente possiede i requisiti sanitari richiesti per il riconoscimento dell'invalidità al 100%, e che tali requisiti sussistevano sin dalla data della domanda proposta in via amministrativa.
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Per quanto attiene alle spese del presente giudizio, considerato l'accoglimento pieno della domanda di parte ricorrente, le stesse vanno poste a carico dell'Ente tanto per la presente fase di opposizione quanto per la pregressa fase sommaria.
Le spese che vengono liquidate in applicazione dei criteri ex DM 55/14 e s.m. come da dispositivo che segue, tenuto conto della materia;
del valore della controversia quale dichiarato in atti;
dell'assenza di particolari questioni controverse;
della serialità del contenzioso, e conseguentemente applicati i parametri espressi dai valori minimi ed operata la riduzione di cui all'art. 4 comma quarto.
Gli oneri di consulenza tecnica invece vanno integralmente posti a carico dell'Ente come da decreti reso in corso di istruttoria
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P.Q.M.
Visti gli artt. 442-429 c.p.c.
In accoglimento del ricorso ▪ dichiara che parte ricorrente possiede i requisiti sanitari richiesti per l'attribuzione di un grado di invalidità civile pari al 100% sin dalla data della domanda amministrativa;
▪ condanna parte resistente alla rifusione in favore di parte ricorrente, e per essa in favore dell'avv. Cristina Bartolotta Elemento dichiaratasi antistataria, delle spese di lite relative alla fase sia dell'atp sia dell'opposizione, che si liquidano complessivamente in € 2.706,90 (819,00 + 1.887,90) oltre sp.gen.
15% oltre iva e cpa come per legge;
CP_
▪ pone definitivamente a carico dell le spese di C.T.U. come già liquidate in corso di causa
Savona, 14/10/2025
Il Giudice
RI NA AV