CGT1
Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. III, sentenza 08/01/2026, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 52/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 3, riunita in udienza il
18/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CIANFARINI ALBERTO, Presidente
AR CARMELO, Relatore
GATTO COSTANTINO SALVATORE GIUSEPPE, Giudice
in data 18/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8895/2024 depositato il 22/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_1 P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249012780725000 I.C.I. 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249012780725000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249012780725000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249012780725000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249012780725000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249012780725000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249012780725000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249012780725000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249012780725000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5366/2025 depositato il
24/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: Insiste e si riporta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
LA SOCIETA' OLEARIA Ricorrente_1 SAS ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 094 2024 90127807 25 000, notificata a mezzo pec in data 30.08.2024 da Agenzia delle Entrate – Riscossione, che parte ricorrente deduce essere stata “ ... emessa a causa del presunto omesso pagamento di diciotto cartelle di pagamento, di cui tredici recanti in pagamento tributi “.
Parte ricorrente deduce che il ricorso “ … deve, in ogni caso, intendersi proposto e limitato alla seconda, quarta (per la parte relativa a ICI), quinta, settima e nona cartella dell'elenco allegato all'atto impugnato e recanti in pagamento tasse auto “, senza indicare gli estremi delle cartelle opposte.
Censura l'atto, quindi, per omessa notifica delle cartelle, nonché per omessa esplicitazione delle “ … modalità di calcolo degli interessi richiesti in pagamento;
ciò in violazione dell'art. 3 della Legge 241/1990 e dell'art. 7 della Legge 212 del 2000 “; da ultimo deduce la maturata prescrizione.
Ha presentato controdeduzioni Agenzia delle Entrate – Riscossione, eccependo che le cartelle di pagamento contestate risultano regolarmente notificate, per come si evince dalla documentazione allegata (all.ti da 2
a 15).
Inoltre, con riferimento agli interessi, la resistente eccepisce che, alla pagina 14 dell'atto impugnato, viene debitamente richiamato l'art. 30 DPR 602/73, contenente le modalità di calcolo degli interessi di mora;
inoltre, con riferimento agli interessi applicati dall'ente impositore, precisa che la specifica degli stessi era contenuta nelle cartelle di pagamento precedentemente notificate al contribuente.
Quindi eccepisce di aver provveduto ad interrompere i termini di prescrizione con atti successivi alle cartelle, nonché rappresenta che in data 12.9.2024 parte ricorrente ha anche presentato istanza di rateizzazione, avente ad oggetto tutte le cartelle contestate.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e, quindi, va rigettato.
La resistente Agenzia ha idoneamente dimostrato, con produzione documentale poi non contestata da parte ricorrente, la notifica delle cartelle, nonché, successivamente, di atti interruttivi del termine prescrizionale,
e precisamente:
- in data 15.10.2014 l'intimazione di pagamento 09420149017607207000, con riferimento alla cartella 09420110029867088000 (all.16);
- in data 5.12.2016 l'intimazione di pagamento 09420169008672491000, con riferimento alle cartelle
09420110029867088000, 09420130005248944000, 09420130005249045000 e 09420140025782418000
(all. 17);
- in data 12.3.2019 l'intimazione di pagamento 09420199004195092000, con riferimento alle cartelle
09420110029867088000, 09420140025782418000 e 09420160018800407000 (all. 18);
- in data 10.7.2019 il preavviso di fermo 09480201900015819000, con riferimento alle cartelle
09420140025782418000, 09420160018800407000, 09420180009565263000 e 09420190005302715000
(all. 19);
- in data 28.2.2020 l'intimazione di pagamento 09420209003391841000, con riferimento alle cartelle
09420110029867088000, 09420130005248944000, 09420130005249045000, 09420140025782418000,
09420160018800407000, 09420180009565263000 e 09420190005302715000 (all. 20);
- in data 4.8.2023 l'intimazione di pagamento 09420239006578147000, con riferimento a tutte le cartelle contestate (all. 21);
- in data 29.2.2024 il preavviso di fermo 09480202400011882000, con riferimento alle cartelle
09420110029867088000, 09420130005248944000, 09420130005249045000, 09420200012198947000,
09420200018664265000, 09420210010473069000, 09420210018760884000, 09420220011837930000,
09420220018737015000 (all. 22).
Quindi, oltre ad essere infondata la censura di omessa notifica delle cartelle, non è poi maturato il termine prescrizionale, dovendosi anche considerare, per come pure fondatamente eccepito dalla resistente, la sopravvenienza della normativa emergenziale.
Spese per come indicato nel dispositivo.
P.Q.M.
rigetto del ricorso e liquida le spese di lite a carico del ricorrente per euro 600,00.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 3, riunita in udienza il
18/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CIANFARINI ALBERTO, Presidente
AR CARMELO, Relatore
GATTO COSTANTINO SALVATORE GIUSEPPE, Giudice
in data 18/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8895/2024 depositato il 22/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_1 P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249012780725000 I.C.I. 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249012780725000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249012780725000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249012780725000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249012780725000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249012780725000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249012780725000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249012780725000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249012780725000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5366/2025 depositato il
24/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: Insiste e si riporta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
LA SOCIETA' OLEARIA Ricorrente_1 SAS ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 094 2024 90127807 25 000, notificata a mezzo pec in data 30.08.2024 da Agenzia delle Entrate – Riscossione, che parte ricorrente deduce essere stata “ ... emessa a causa del presunto omesso pagamento di diciotto cartelle di pagamento, di cui tredici recanti in pagamento tributi “.
Parte ricorrente deduce che il ricorso “ … deve, in ogni caso, intendersi proposto e limitato alla seconda, quarta (per la parte relativa a ICI), quinta, settima e nona cartella dell'elenco allegato all'atto impugnato e recanti in pagamento tasse auto “, senza indicare gli estremi delle cartelle opposte.
Censura l'atto, quindi, per omessa notifica delle cartelle, nonché per omessa esplicitazione delle “ … modalità di calcolo degli interessi richiesti in pagamento;
ciò in violazione dell'art. 3 della Legge 241/1990 e dell'art. 7 della Legge 212 del 2000 “; da ultimo deduce la maturata prescrizione.
Ha presentato controdeduzioni Agenzia delle Entrate – Riscossione, eccependo che le cartelle di pagamento contestate risultano regolarmente notificate, per come si evince dalla documentazione allegata (all.ti da 2
a 15).
Inoltre, con riferimento agli interessi, la resistente eccepisce che, alla pagina 14 dell'atto impugnato, viene debitamente richiamato l'art. 30 DPR 602/73, contenente le modalità di calcolo degli interessi di mora;
inoltre, con riferimento agli interessi applicati dall'ente impositore, precisa che la specifica degli stessi era contenuta nelle cartelle di pagamento precedentemente notificate al contribuente.
Quindi eccepisce di aver provveduto ad interrompere i termini di prescrizione con atti successivi alle cartelle, nonché rappresenta che in data 12.9.2024 parte ricorrente ha anche presentato istanza di rateizzazione, avente ad oggetto tutte le cartelle contestate.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e, quindi, va rigettato.
La resistente Agenzia ha idoneamente dimostrato, con produzione documentale poi non contestata da parte ricorrente, la notifica delle cartelle, nonché, successivamente, di atti interruttivi del termine prescrizionale,
e precisamente:
- in data 15.10.2014 l'intimazione di pagamento 09420149017607207000, con riferimento alla cartella 09420110029867088000 (all.16);
- in data 5.12.2016 l'intimazione di pagamento 09420169008672491000, con riferimento alle cartelle
09420110029867088000, 09420130005248944000, 09420130005249045000 e 09420140025782418000
(all. 17);
- in data 12.3.2019 l'intimazione di pagamento 09420199004195092000, con riferimento alle cartelle
09420110029867088000, 09420140025782418000 e 09420160018800407000 (all. 18);
- in data 10.7.2019 il preavviso di fermo 09480201900015819000, con riferimento alle cartelle
09420140025782418000, 09420160018800407000, 09420180009565263000 e 09420190005302715000
(all. 19);
- in data 28.2.2020 l'intimazione di pagamento 09420209003391841000, con riferimento alle cartelle
09420110029867088000, 09420130005248944000, 09420130005249045000, 09420140025782418000,
09420160018800407000, 09420180009565263000 e 09420190005302715000 (all. 20);
- in data 4.8.2023 l'intimazione di pagamento 09420239006578147000, con riferimento a tutte le cartelle contestate (all. 21);
- in data 29.2.2024 il preavviso di fermo 09480202400011882000, con riferimento alle cartelle
09420110029867088000, 09420130005248944000, 09420130005249045000, 09420200012198947000,
09420200018664265000, 09420210010473069000, 09420210018760884000, 09420220011837930000,
09420220018737015000 (all. 22).
Quindi, oltre ad essere infondata la censura di omessa notifica delle cartelle, non è poi maturato il termine prescrizionale, dovendosi anche considerare, per come pure fondatamente eccepito dalla resistente, la sopravvenienza della normativa emergenziale.
Spese per come indicato nel dispositivo.
P.Q.M.
rigetto del ricorso e liquida le spese di lite a carico del ricorrente per euro 600,00.