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Sentenza 7 marzo 2024
Sentenza 7 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 07/03/2024, n. 9694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9694 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da IO FR, nato a [...] il [...], avverso la sentenza del 04-04-2023 della Corte di appello di Perugia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Pietro Molino, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 9694 Anno 2024 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: ZUNICA FABIO Data Udienza: 08/11/2023 'I RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 7 ottobre 2021, il Tribunale di Perugia condannava FR IO alla pena di anni 1 di reclusione, in quanto ritenuto colpevole di tre episodi del reato di cui all'art. 2 del d. Igs. n. 74 del 2000 (capi 5, 6 e 7); fatti commessi in Perugia, rispettivamente, il 15 settembre 2011 (capo 5), il 30 agosto 2012 (capo 6) e il 5 settembre 2013 (capo 7), mentre, rispetto alle condotte riferite agli anni di imposta 2008 (capo 3) e 2009 (capo 4), interveniva declaratoria di estinzione del medesimo reato perché estinto per prescrizione. Con sentenza del 4 aprile 2023, la Corte di appello di Perugia, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, dichiarava non doversi procedere nei confronti dell'imputato in ordine ai reati a lui ascritti ai capi 5 e 6 perché estinti per prescrizione e, in ordine al residuo reato di cui al capo 7, rideterminava la pena a 8 mesi di reclusione, confermando nel resto la decisione del Tribunale. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello umbra, IO, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando quattro motivi. Con il primo, la difesa contesta, sotto il profilo del vizio di motivazione, la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato, osservando che i giudici di merito, in primo luogo, non hanno tenuto conto dell'assenza, nel processo in esame, di qualsivoglia ipotesi di concorso, apparendo infondata la ricostruzione di una responsabilità penale di natura familiare, laddove la norma incriminatrice richiede il rapporto diretto tra il soggetto che utilizza nella dichiarazione la fattura relativa a operazioni inesistenti e il documento incriminato;
in secondo luogo, si evidenzia che, essendo i fatti di causa limitati, per effetto delle intervenute prescrizioni, al periodo di imposta 2012, si rendeva necessaria una più approfondita analisi in ordine alle quote di ammortamento derivanti dalle annotazioni in contabilità della società incorporata Ismitec, avvenute negli anni 2005 e 2007: per tali fattispecie, il requisito di cui al secondo comma dell'art. 2 del d. Igs. n. 74 del 2000, appare insussistente quanto all'avvenuta registrazione nelle scritture contabili obbligatorie, anche alla luce dell'art. 2504 bis cod. civ., secondo il cui comma quattro nel primo bilancio successivo alla fusione le attività e le passività sono iscritte ai valori risultanti dalle scritture contabili alla data di efficacia della fusione medesima, per cui per il legale rappresentante della incorporante Kimia era impossibile tenere un comportamento diverso, non potendo l'imputato essere chiamato a rispondere per comportamenti altrui. Con il secondo motivo, è stata dedotta l'inosservanza dell'art. 2 del d. Igs. n. 74 del 2000, evidenziandosi che l'indicazione della dichiarazione dei redditi, in diminuzione del reddito imponibile, di quote di ammortamento riferite a beni immateriali (brevetti) acquisiti con fatture ricevute da società incorporata non può essere configurata quale "utilizzo di fatture per operazioni inesistenti" in 2 capo al ricorrente, nei riguardi del quale appare inesistente anche l'elemento soggettivo richiesto dalla fattispecie in esame, perché in relazione alle fatture relative riguardanti acquisti effettuati dalla società incorporata, amministrata da un diverso soggetto, difetta qualsivoglia volontà di acquisizione del componente negativo inesistente, laddove lo scomputo delle quote di ammortamento rappresenta un mero fatto contabile del tutto estraneo alla fattispecie criminosa;
si sarebbe quindi in presenza, per le infedeltà dichiarative connesse a operazioni dell'incorporata Ismitec, di un'erronea applicazione del d. Igs. n. 74 del 2000. Con il terzo motivo, oggetto di doglianza è l'inquadramento giuridico dei fatti, che andavano sussunti nella fattispecie di cui all'art. 4 del d. Igs. n. 74 del 2000, non solo con riferimento alle fatture a suo tempo acquisite dalla incorporata Ismitec, ma anche a quelle della stessa Kinnia, fatture peraltro contabilizzate nel 2006 e nel 2007, ovvero 7 anni prima del momento in cui è stata presentata la dichiarazione dei redditi oggetto del presente giudizio;
anche per tali fatture, invero, si è dato luogo a infedeltà dichiarative, non già all'utilizzo diretto di fatture relative a operazioni inesistenti, venendo in rilievo il computo in diminuzione dell'utile di esercizio e, di conseguenza, del reddito imponibile, di quote di ammortamento derivanti dall'iscrizione di bilancio di beni immateriali, rispetto alla quale manca l'elemento soggettivo richiesto dal citato art. 2. La censura fiscale è dunque quella dell'illegittima riduzione dell'imponibile tributario degli anni in contestazione, ma l'interesse erariale è presidiato dalla previsione di cui all'art. 4 del d. Igs. n. 74 del 2000, che peraltro richiede il superamento di specifiche soglie, nel caso di specie non sussistenti. Il quarto motivo, infine, è dedicato all'erronea applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., rilevandosi che, a differenza di quanto affermato dalla Corte di appello, le condotte abituali che possono avere rilievo sono quelle accertate nel procedimento penale per le quali esista la possibilità di irrogazione della sanzione, non invece quelle non punibili per effetto dell'intervenuta prescrizione, per cui l'invocata causa di non punibilità era senz'altro applicabile, non essendovi alcun dubbio circa l'intervenuto soddisfacimento dell'obbligazione tributaria. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile, perché manifestamente infondato. 1. Iniziando dai primi tre motivi, suscettibili di trattazione unitaria, perchè tra loro sostanzialmente sovrapponibili, occorre evidenziare che la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato in ordine al reato ex art. 2 del d. Igs. n. 74 del 2000 a lui ascritto non presenta vizi di legittimità rilevabili in questa sede. Occorre premettere in proposito che le due conformi sentenze di merito, le cui motivazioni sono destinate a integrarsi per formare un apparato argomentativo 3 unitario, hanno compiuto un'adeguata disamina delle fonti dimostrative disponibili, valorizzando in particolare gli accertamenti compiuti dall'Agenzia delle Entrate e dalla Guadia di Finanza,"cui è emerso l'utilizzo, in ammortamento per gli anni di imposta dal 2008 al 2012, da parte della società Kimia s.p.a., di cui era legale rappresentante FR IO, di varie fatture relative a operazioni oggettivamente inesistenti consistite in acquisti, per importi estremamente elevati, di brevetti da una società, la SC Consultadoria e Marketing LDA, con sede nell'isola di Madeira, ovvero in zona connotata da un regime di tassazione particolarmente agevolato. Attraverso la collaborazione degli organi collaterali portoghesi, si appurava inoltre che i brevetti erano di fatto dei procedimenti tecnico-industriali che la stessa NI era perfettamente in grado di approntare, attraverso i propri dipendenti e il proprio laboratorio di ricerca, per cui l'acquisto di tali brevettti dalla società portoghese era simulato ed era volto a conseguire indebiti vantaggi fiscali, tanto più ove si consideri che la SC risultava ubicata in uffici che offrivano servizi di consulenza per la creazione di società in loco, del tutto privi di capacità organizzativa e produttiva. Peraltro, la SC acquistava tali brevetti a prezzi irrisori da una società cipriota, la Acma Consultants Ltd, verso cui la Kimia vantava dei crediti per importi significativi, senza però acquistare da tale società i brevetti in questione. È altresì emerso che - la società che già in precedenza aveva autonomamente acquistato tali brevetti era la ME, che era stata incorporata dalla Kimia e che si occupava soltanto di commercializzazione e marketing, per cui non vi era alcuna giustificazione da parte della ME all'acquisto di brevetti. Del resto, anche la società ME era riferibile alla famiglia IO, nel senso che il legale rappresentante della ME era MA IO, fratello di FR, a ciò aggiungendosi che, prima della fusione del dicembre 2008, la ME era controllata al 100% dalla medesima Kimia, per cui i giudici di merito sono pervenuti alla conclusione che tutti i brevetti acquistati (i primi due dalla ME, gli altri due dalla Kimia) facevano parte di un'operazione unitaria, dal che deriva che le fatture relative alle diverse annualità erano riferibili al medesimo soggetto, tanto più ove si consideri che il teste PA Gabellieri, responsabile della Griga Advertising, ha riferito di aver materialmemte depositato i quattro brevetti presso l'Ufficio Italiano Brevetti per conto della società portoghese su incarico di IO, che era evidentemente il dominus del complesso societario, oltre che di tutte le operazioni contestate. Alla luce di tali premesse, è stato coerentemente ritenuto configurabile a carico di IO, per ciascuna delle annualità contestate, fatta salva la declaratoria di estinzione per prescrizione rispetto ad alcune di esse, il reato di cui all'art. 2 del d. Igs. n. 74 del 2000, avendo la società da lui amministrata indicato nelle dichiarazioni dei redditi le false fatture emesse dalla società SC 4 Consultadoria e Marketing LDA. Rimarcata la circostanza che a venire in rilievo non è l'esistenza di acquisti gonfiati di brevetti esterni frutto di specifiche conoscenze, ma l'utilizzo in dichiarazione di fatture per operazione sicuramente inesistenti, atteso che i procedimenti industriali rientravano nel know-how della Krima, i giudici di merito correttamente hanno escluso una differente qualificazione giuridica del fatto, ravvisando i requisiti della fattispecie contestata ("dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture e altri documenti per operazioni inesistenti"), e non di quella residuale ex art. 4 del d. Igs. n. 74 del 2000 ("dichiarazione infedele"), che sanziona la dichiarazione ideologicamente falsa, ma non anche fraudolenta (sull'esclusione del concorso tra le due norme, stante la natura residuale di quella di cui all'art. 4, cfr. Sez. 3, n. 41260 del 17/01/2018, Rv. 274068 e Sez. 3, n. 28226 del 09/02/2016, Rv. 267409). È stato altresì evidenziato che il reato sussiste indipendentemente dalla somma evasa, con la precisazione che, pur a voler considerare solo le fatture emesse nei confronti della Kimia, ossia la terza e la quarta, per ogni anno la quota di ammortamento risulta comunque pari all'importo di 174.500 euro, il che esclude l'applicabilità nel caso di specie dell'ipotesi di cui al comma 2 bis del citato art. 2. Orbene, in quanto sorretto da argomentazioni non illogiche, il percorso motivazionale delle sentenze di merito non presta il fianco alle censure difensive, che risultano finalizzate a sollecitare differenti valutazioni di merito non consentite in sede di legittimità, dovendosi ribadire il costante principio (cfr. ex plurimis Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601) secondo cui, in tema di giudizio di cassazione, a fronte di un apparato argomentativo privo di profili di irrazionalità, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. Di qui la manifesta infondatezza delle censure in punto di responsabilità. 2. Medesima conclusione si impone anchPil quarto motivo, riguardante il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto. Sul punto la Corte di appello ha infatti evidenziato che, se è vero che la responsabilità dell'imputato è stata circoscritta in relazione alle sole condotte riferibili all'anno 2013, tuttavia il comportamento complessivo doveva essere valutato anche in relazione ai tre anni pregressi, per cui ci si trovava di fronte a condotte abituali e relative alla utilizzazione di false fatture per importi estremamente elevati, con conseguente inapplicabilità dell'art. 131 bis cod. pen. Orbene, anche in tal caso la motivazione della Corte di appello, in quanto non manifestamente illogica, resiste alle censure difensive, volte sostanzialmente a proporre differenti apprezzamenti di merito, dovendosi unicamente precisare che 5 il richiamo dei giudici di appello, in senso ostativo all'operatività dell'art. 131 bis cod. pen., alle condotte dichiarate prescritte non può essere ritenuto inconferente, avendo questa Corte chiarito (Sez. 3, n. 32857 del 12/07/2022, Rv. 283486) che, in tema di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ai fini della valutazione del presupposto ostativo del comportamento abituale, ai sensi dell'art. 131 bis, comma terzo, cod. pen., rilevano i reati della stessa indole dichiarati prescritti nell'ambito dello stesso procedimento, posto che l'estinzione del reato per prescrizione non elide ogni effetto penale della sentenza. 3. In conclusione, il ricorso proposto nell'interesse di IO deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 08/11/2023 •
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Pietro Molino, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 9694 Anno 2024 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: ZUNICA FABIO Data Udienza: 08/11/2023 'I RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 7 ottobre 2021, il Tribunale di Perugia condannava FR IO alla pena di anni 1 di reclusione, in quanto ritenuto colpevole di tre episodi del reato di cui all'art. 2 del d. Igs. n. 74 del 2000 (capi 5, 6 e 7); fatti commessi in Perugia, rispettivamente, il 15 settembre 2011 (capo 5), il 30 agosto 2012 (capo 6) e il 5 settembre 2013 (capo 7), mentre, rispetto alle condotte riferite agli anni di imposta 2008 (capo 3) e 2009 (capo 4), interveniva declaratoria di estinzione del medesimo reato perché estinto per prescrizione. Con sentenza del 4 aprile 2023, la Corte di appello di Perugia, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, dichiarava non doversi procedere nei confronti dell'imputato in ordine ai reati a lui ascritti ai capi 5 e 6 perché estinti per prescrizione e, in ordine al residuo reato di cui al capo 7, rideterminava la pena a 8 mesi di reclusione, confermando nel resto la decisione del Tribunale. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello umbra, IO, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando quattro motivi. Con il primo, la difesa contesta, sotto il profilo del vizio di motivazione, la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato, osservando che i giudici di merito, in primo luogo, non hanno tenuto conto dell'assenza, nel processo in esame, di qualsivoglia ipotesi di concorso, apparendo infondata la ricostruzione di una responsabilità penale di natura familiare, laddove la norma incriminatrice richiede il rapporto diretto tra il soggetto che utilizza nella dichiarazione la fattura relativa a operazioni inesistenti e il documento incriminato;
in secondo luogo, si evidenzia che, essendo i fatti di causa limitati, per effetto delle intervenute prescrizioni, al periodo di imposta 2012, si rendeva necessaria una più approfondita analisi in ordine alle quote di ammortamento derivanti dalle annotazioni in contabilità della società incorporata Ismitec, avvenute negli anni 2005 e 2007: per tali fattispecie, il requisito di cui al secondo comma dell'art. 2 del d. Igs. n. 74 del 2000, appare insussistente quanto all'avvenuta registrazione nelle scritture contabili obbligatorie, anche alla luce dell'art. 2504 bis cod. civ., secondo il cui comma quattro nel primo bilancio successivo alla fusione le attività e le passività sono iscritte ai valori risultanti dalle scritture contabili alla data di efficacia della fusione medesima, per cui per il legale rappresentante della incorporante Kimia era impossibile tenere un comportamento diverso, non potendo l'imputato essere chiamato a rispondere per comportamenti altrui. Con il secondo motivo, è stata dedotta l'inosservanza dell'art. 2 del d. Igs. n. 74 del 2000, evidenziandosi che l'indicazione della dichiarazione dei redditi, in diminuzione del reddito imponibile, di quote di ammortamento riferite a beni immateriali (brevetti) acquisiti con fatture ricevute da società incorporata non può essere configurata quale "utilizzo di fatture per operazioni inesistenti" in 2 capo al ricorrente, nei riguardi del quale appare inesistente anche l'elemento soggettivo richiesto dalla fattispecie in esame, perché in relazione alle fatture relative riguardanti acquisti effettuati dalla società incorporata, amministrata da un diverso soggetto, difetta qualsivoglia volontà di acquisizione del componente negativo inesistente, laddove lo scomputo delle quote di ammortamento rappresenta un mero fatto contabile del tutto estraneo alla fattispecie criminosa;
si sarebbe quindi in presenza, per le infedeltà dichiarative connesse a operazioni dell'incorporata Ismitec, di un'erronea applicazione del d. Igs. n. 74 del 2000. Con il terzo motivo, oggetto di doglianza è l'inquadramento giuridico dei fatti, che andavano sussunti nella fattispecie di cui all'art. 4 del d. Igs. n. 74 del 2000, non solo con riferimento alle fatture a suo tempo acquisite dalla incorporata Ismitec, ma anche a quelle della stessa Kinnia, fatture peraltro contabilizzate nel 2006 e nel 2007, ovvero 7 anni prima del momento in cui è stata presentata la dichiarazione dei redditi oggetto del presente giudizio;
anche per tali fatture, invero, si è dato luogo a infedeltà dichiarative, non già all'utilizzo diretto di fatture relative a operazioni inesistenti, venendo in rilievo il computo in diminuzione dell'utile di esercizio e, di conseguenza, del reddito imponibile, di quote di ammortamento derivanti dall'iscrizione di bilancio di beni immateriali, rispetto alla quale manca l'elemento soggettivo richiesto dal citato art. 2. La censura fiscale è dunque quella dell'illegittima riduzione dell'imponibile tributario degli anni in contestazione, ma l'interesse erariale è presidiato dalla previsione di cui all'art. 4 del d. Igs. n. 74 del 2000, che peraltro richiede il superamento di specifiche soglie, nel caso di specie non sussistenti. Il quarto motivo, infine, è dedicato all'erronea applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., rilevandosi che, a differenza di quanto affermato dalla Corte di appello, le condotte abituali che possono avere rilievo sono quelle accertate nel procedimento penale per le quali esista la possibilità di irrogazione della sanzione, non invece quelle non punibili per effetto dell'intervenuta prescrizione, per cui l'invocata causa di non punibilità era senz'altro applicabile, non essendovi alcun dubbio circa l'intervenuto soddisfacimento dell'obbligazione tributaria. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile, perché manifestamente infondato. 1. Iniziando dai primi tre motivi, suscettibili di trattazione unitaria, perchè tra loro sostanzialmente sovrapponibili, occorre evidenziare che la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato in ordine al reato ex art. 2 del d. Igs. n. 74 del 2000 a lui ascritto non presenta vizi di legittimità rilevabili in questa sede. Occorre premettere in proposito che le due conformi sentenze di merito, le cui motivazioni sono destinate a integrarsi per formare un apparato argomentativo 3 unitario, hanno compiuto un'adeguata disamina delle fonti dimostrative disponibili, valorizzando in particolare gli accertamenti compiuti dall'Agenzia delle Entrate e dalla Guadia di Finanza,"cui è emerso l'utilizzo, in ammortamento per gli anni di imposta dal 2008 al 2012, da parte della società Kimia s.p.a., di cui era legale rappresentante FR IO, di varie fatture relative a operazioni oggettivamente inesistenti consistite in acquisti, per importi estremamente elevati, di brevetti da una società, la SC Consultadoria e Marketing LDA, con sede nell'isola di Madeira, ovvero in zona connotata da un regime di tassazione particolarmente agevolato. Attraverso la collaborazione degli organi collaterali portoghesi, si appurava inoltre che i brevetti erano di fatto dei procedimenti tecnico-industriali che la stessa NI era perfettamente in grado di approntare, attraverso i propri dipendenti e il proprio laboratorio di ricerca, per cui l'acquisto di tali brevettti dalla società portoghese era simulato ed era volto a conseguire indebiti vantaggi fiscali, tanto più ove si consideri che la SC risultava ubicata in uffici che offrivano servizi di consulenza per la creazione di società in loco, del tutto privi di capacità organizzativa e produttiva. Peraltro, la SC acquistava tali brevetti a prezzi irrisori da una società cipriota, la Acma Consultants Ltd, verso cui la Kimia vantava dei crediti per importi significativi, senza però acquistare da tale società i brevetti in questione. È altresì emerso che - la società che già in precedenza aveva autonomamente acquistato tali brevetti era la ME, che era stata incorporata dalla Kimia e che si occupava soltanto di commercializzazione e marketing, per cui non vi era alcuna giustificazione da parte della ME all'acquisto di brevetti. Del resto, anche la società ME era riferibile alla famiglia IO, nel senso che il legale rappresentante della ME era MA IO, fratello di FR, a ciò aggiungendosi che, prima della fusione del dicembre 2008, la ME era controllata al 100% dalla medesima Kimia, per cui i giudici di merito sono pervenuti alla conclusione che tutti i brevetti acquistati (i primi due dalla ME, gli altri due dalla Kimia) facevano parte di un'operazione unitaria, dal che deriva che le fatture relative alle diverse annualità erano riferibili al medesimo soggetto, tanto più ove si consideri che il teste PA Gabellieri, responsabile della Griga Advertising, ha riferito di aver materialmemte depositato i quattro brevetti presso l'Ufficio Italiano Brevetti per conto della società portoghese su incarico di IO, che era evidentemente il dominus del complesso societario, oltre che di tutte le operazioni contestate. Alla luce di tali premesse, è stato coerentemente ritenuto configurabile a carico di IO, per ciascuna delle annualità contestate, fatta salva la declaratoria di estinzione per prescrizione rispetto ad alcune di esse, il reato di cui all'art. 2 del d. Igs. n. 74 del 2000, avendo la società da lui amministrata indicato nelle dichiarazioni dei redditi le false fatture emesse dalla società SC 4 Consultadoria e Marketing LDA. Rimarcata la circostanza che a venire in rilievo non è l'esistenza di acquisti gonfiati di brevetti esterni frutto di specifiche conoscenze, ma l'utilizzo in dichiarazione di fatture per operazione sicuramente inesistenti, atteso che i procedimenti industriali rientravano nel know-how della Krima, i giudici di merito correttamente hanno escluso una differente qualificazione giuridica del fatto, ravvisando i requisiti della fattispecie contestata ("dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture e altri documenti per operazioni inesistenti"), e non di quella residuale ex art. 4 del d. Igs. n. 74 del 2000 ("dichiarazione infedele"), che sanziona la dichiarazione ideologicamente falsa, ma non anche fraudolenta (sull'esclusione del concorso tra le due norme, stante la natura residuale di quella di cui all'art. 4, cfr. Sez. 3, n. 41260 del 17/01/2018, Rv. 274068 e Sez. 3, n. 28226 del 09/02/2016, Rv. 267409). È stato altresì evidenziato che il reato sussiste indipendentemente dalla somma evasa, con la precisazione che, pur a voler considerare solo le fatture emesse nei confronti della Kimia, ossia la terza e la quarta, per ogni anno la quota di ammortamento risulta comunque pari all'importo di 174.500 euro, il che esclude l'applicabilità nel caso di specie dell'ipotesi di cui al comma 2 bis del citato art. 2. Orbene, in quanto sorretto da argomentazioni non illogiche, il percorso motivazionale delle sentenze di merito non presta il fianco alle censure difensive, che risultano finalizzate a sollecitare differenti valutazioni di merito non consentite in sede di legittimità, dovendosi ribadire il costante principio (cfr. ex plurimis Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601) secondo cui, in tema di giudizio di cassazione, a fronte di un apparato argomentativo privo di profili di irrazionalità, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. Di qui la manifesta infondatezza delle censure in punto di responsabilità. 2. Medesima conclusione si impone anchPil quarto motivo, riguardante il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto. Sul punto la Corte di appello ha infatti evidenziato che, se è vero che la responsabilità dell'imputato è stata circoscritta in relazione alle sole condotte riferibili all'anno 2013, tuttavia il comportamento complessivo doveva essere valutato anche in relazione ai tre anni pregressi, per cui ci si trovava di fronte a condotte abituali e relative alla utilizzazione di false fatture per importi estremamente elevati, con conseguente inapplicabilità dell'art. 131 bis cod. pen. Orbene, anche in tal caso la motivazione della Corte di appello, in quanto non manifestamente illogica, resiste alle censure difensive, volte sostanzialmente a proporre differenti apprezzamenti di merito, dovendosi unicamente precisare che 5 il richiamo dei giudici di appello, in senso ostativo all'operatività dell'art. 131 bis cod. pen., alle condotte dichiarate prescritte non può essere ritenuto inconferente, avendo questa Corte chiarito (Sez. 3, n. 32857 del 12/07/2022, Rv. 283486) che, in tema di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ai fini della valutazione del presupposto ostativo del comportamento abituale, ai sensi dell'art. 131 bis, comma terzo, cod. pen., rilevano i reati della stessa indole dichiarati prescritti nell'ambito dello stesso procedimento, posto che l'estinzione del reato per prescrizione non elide ogni effetto penale della sentenza. 3. In conclusione, il ricorso proposto nell'interesse di IO deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 08/11/2023 •