Art. 4.
Il terzo comma dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162 , e' sostituito dal seguente:
"E' vietata qualsiasi fermentazione o rifermentazione al di fuori del periodo stabilito dal prefetto, fatta eccezione per quelle effettuate in bottiglia o in autoclava per la preparazione dei vini spumanti naturali e per quelle che si verificano spontaneamente nei vini imbottigliati".
Il terzo comma dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162 , e' sostituito dal seguente:
"E' vietata qualsiasi fermentazione o rifermentazione al di fuori del periodo stabilito dal prefetto, fatta eccezione per quelle effettuate in bottiglia o in autoclava per la preparazione dei vini spumanti naturali e per quelle che si verificano spontaneamente nei vini imbottigliati".