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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 05/12/2025, n. 2946 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2946 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LECCE
IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti, all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.7446 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2023, vertente TRA
, nato [...] elettivamente Parte_1 domiciliato\a in VIALE ENRICO DE NICOLA 33 73026 MELENDUGNO presso lo studio dell'Avv.FRANCESCO PIZZUTO e che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Ricorrente E
Controparte_1 rappresentato\a e difeso\a giusta procura in atti dall'Avv. MANZI ORESTE, ed elettivamente domiciliato\a in VIALE MARCHE C/O AVVOCATURA INPS 12 LECCE
Resistente
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note che qui si intendano integralmente riportate e trascritte FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 03/07/2023 Parte_1 conveniva in giudizio Controparte_1
esponendo:
[...]
– Di essere titolare di trattamento pensionistico e di aver richiesto, in data 21.07.2022, il riconoscimento e la corresponsione della maggiorazione sociale sulla pensione in godimento, con decorrenza dal 1° agosto 2017;
– che l , pur riconoscendo tale beneficio, e affermando il CP_1 diritto alla maggiorazione sociale a decorrere dal 01.08.2017,
1 liquidava gli arretrati solo a decorrere dall'agosto 2022 ovvero dal mese successivo alla domanda amminsitrativa;
– Che aveva diritto alla liquidazione di tutti gli arretrati, quantomeno nei limiti della prescrizione. Concludeva chiedendo: «accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla maggiorazione sociale sulla pensione in godimento, con decorrenza dal 1° agosto 2017, condannando l' al pagamento CP_1 delle relative differenze arretrate, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, nonché alle spese di lite». Regolarmente costituito, l' Controparte_2 eccepiva la carenza di interesse ad agire del ricorrente,
[...] evidenziando che la maggiorazione sociale richiesta risultava già riconosciuta e corrisposta prima ancora della proposizione del ricorso col cedolino marzo 2023 a decorrere dal 1° agosto 2017 e gli arretrati quantificati in complessivi € 536,42. Concludeva chiedendo: «respingere l'avverso ricorso per carenza di interesse ad agire e, comunque, siccome infondato, con condanna alle spese di lite come per legge». La causa, di natura documentale, alla scadenza dei termini per note di cui all'art. 127 ter c.p.c., veniva decisa mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Dalla documentazione versata in atti – e in particolare dal modello TE08 – versato in atti da entrambe le parti - e dal cedolino pensionistico del mese di marzo 2023 – risulta che la maggiorazione sociale richiesta dal ricorrente è stata riconosciuta e corrisposta dall' con decorrenza 1° agosto 2017, e gli arretrati quantificati CP_1 nella misura di € 536,42. Dalla lettura del TE08 emerge con evidenza che gli arretrati, benchè il diritto alla maggiorazione sia stato riconosciuto come spettante a decorrere dal 2017, venivano liquidati limitatamente alle mensilità dall'agosto 2022 e fino al marzo 2023 ovvero a decorrere dal mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa. Ed è appunto questo il thema decidendum. Pertanto, l'eccezione sollevata dall' e relativa a carenza CP_1
d'interesse ad agire stante il pagamento avvenuto in data antecedente alla proposizione del ricorso, appare non pertinente. Difatti al momento della proposizione del ricorso, nel luglio 2023, la maggiorazione sociale effettivamente era stata riconosciuta a decorrere dal 2017 ma gli arretrati erogati limitatamente al periodo agosto 2022\marzo 2023.
2 Ciò premesso, ai sensi dell'art. 1, commi 1 e seguenti, della legge 29 dicembre 1988, n. 544, il beneficio della maggiorazione sociale decorre dalla domanda amministrativa (articolo 1, comma 10, della Legge 29 dicembre 1988, n. 544 (“Maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi”) Art. 1, comma 10:
“La maggiorazione sociale decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda e non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile”)
La maggiorazione sociale, infatti, costituisce una prestazione accessoria volta ad assicurare un'integrazione del reddito pensionistico entro i limiti fissati dalla legge, ed è riconosciuta su domanda dell'interessato, previa verifica dei requisiti reddituali e anagrafici. In tal senso, si è espressa anche la Suprema Corte di Cassazione con riguardo alla maggiorazione dell'assegno sociale, prestazione di tipo assistenziale come quella in esame, rilevando che: "le prescritte condizioni reddituali fissate per il diritto alla maggiorazione portano già ad escludere la natura accessoria ed automatica della maggiorazione e, dunque, della maturazione del diritto alla maggiorazione al solo maturare del requisito anagrafico, al pari della prestazione assistenziale sostitutiva alla quale accede, a prescindere dalla domanda dell'assistito; 15. neanche si rinvengono fonti normative che possano fondare l'affermata automaticità della maggiorazione giacché la necessità della domanda amministrativa risulta ribadita dalla L. 29 dicembre 1988, n. 544, art. 1, fin dall'incipit dell'articolo: "Con effetto dal 1 luglio 1988, ai titolari ultrasessantacinquenni di pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori...è corrisposta, a domanda, una maggiorazione sociale della pensione nella misura di Lire 50.000 mensili, per tredici mensilità, a condizione che..." ed è riaffermata nel comma 6: "La domanda per ottenere la maggiorazione sociale, corredata dal certificato di stato di famiglia, nonché da una dichiarazione resa dal richiedente su apposito modulo attestante l'esistenza dei prescritti requisiti, è presentata alla sede dell territorialmente competente"; 16. chiude, inoltre, il CP_1 richiamato compendio normativo, la prescrizione, enunciata nel comma 10, della "decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda", con l'espressa qualificazione del credito in esame come non cedibile, né sequestrabile, né
3 pignorabile;
17. si tratta, del resto, di disposizioni normative in continuità con la già prescritta decorrenza, dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa, enunciata nella L. n. 140 del 1985, art. 1, in riferimento alla maggiorazione sociale dei trattamenti minimi, sostituita dalle richiamate disposizioni della L. n. 544 del 1988, art. 1 e non soggette a loro volta a modifiche, per la parte che qui rileva, nei numerosi interventi legislativi successivi finalizzati all'ampliamento degli aventi diritto alle maggiorazioni sociali;
18. in definitiva, la maggiorazione dell'assegno sociale non opera automaticamente al compimento dei requisisti anagrafici, essendo necessario che l'interessato presenti domanda per la maggiorazione che avrà effetto soltanto dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda medesima, come reso palese dalla chiara lettura del dettato normativo." (vedi Cass. Civ. n. 9561/2021). La ratio di tale principio risiede nella natura della maggiorazione sociale come diritto soggettivo condizionato alla domanda, in quanto la verifica dei presupposti reddituali spetta all'amministrazione e presuppone l'iniziativa del beneficiario. La domanda costituisce, dunque, l'atto costitutivo del diritto all'erogazione e segna il limite temporale per la decorrenza e per la liquidazione degli arretrati. Alla luce di ciò, deve ritenersi che l' abbia correttamente CP_1 determinato la decorrenza del beneficio e integralmente soddisfatto la pretesa del ricorrente, secondo il principio – ormai costante – per cui la decorrenza della maggiorazione sociale coincide con il primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa, non potendo retroagire al momento del maturarsi dei requisiti. Ne consegue che il ricorso dev'essere rigettato. Ricorrono gravi motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese processuali, atteso il reddito dichiarato ec art.152 disp.att. c.p..
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da DA Pt_1 Parte_1 nei confronti di Controparte_1
, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa,
[...] così provvede:
1) Rigetta la domanda;
2) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali. Lecce 05/12/2025
4 Il Giudice (Dott.ssa Claudia Chiariotti)
5
IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti, all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.7446 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2023, vertente TRA
, nato [...] elettivamente Parte_1 domiciliato\a in VIALE ENRICO DE NICOLA 33 73026 MELENDUGNO presso lo studio dell'Avv.FRANCESCO PIZZUTO e che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Ricorrente E
Controparte_1 rappresentato\a e difeso\a giusta procura in atti dall'Avv. MANZI ORESTE, ed elettivamente domiciliato\a in VIALE MARCHE C/O AVVOCATURA INPS 12 LECCE
Resistente
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note che qui si intendano integralmente riportate e trascritte FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 03/07/2023 Parte_1 conveniva in giudizio Controparte_1
esponendo:
[...]
– Di essere titolare di trattamento pensionistico e di aver richiesto, in data 21.07.2022, il riconoscimento e la corresponsione della maggiorazione sociale sulla pensione in godimento, con decorrenza dal 1° agosto 2017;
– che l , pur riconoscendo tale beneficio, e affermando il CP_1 diritto alla maggiorazione sociale a decorrere dal 01.08.2017,
1 liquidava gli arretrati solo a decorrere dall'agosto 2022 ovvero dal mese successivo alla domanda amminsitrativa;
– Che aveva diritto alla liquidazione di tutti gli arretrati, quantomeno nei limiti della prescrizione. Concludeva chiedendo: «accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla maggiorazione sociale sulla pensione in godimento, con decorrenza dal 1° agosto 2017, condannando l' al pagamento CP_1 delle relative differenze arretrate, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, nonché alle spese di lite». Regolarmente costituito, l' Controparte_2 eccepiva la carenza di interesse ad agire del ricorrente,
[...] evidenziando che la maggiorazione sociale richiesta risultava già riconosciuta e corrisposta prima ancora della proposizione del ricorso col cedolino marzo 2023 a decorrere dal 1° agosto 2017 e gli arretrati quantificati in complessivi € 536,42. Concludeva chiedendo: «respingere l'avverso ricorso per carenza di interesse ad agire e, comunque, siccome infondato, con condanna alle spese di lite come per legge». La causa, di natura documentale, alla scadenza dei termini per note di cui all'art. 127 ter c.p.c., veniva decisa mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Dalla documentazione versata in atti – e in particolare dal modello TE08 – versato in atti da entrambe le parti - e dal cedolino pensionistico del mese di marzo 2023 – risulta che la maggiorazione sociale richiesta dal ricorrente è stata riconosciuta e corrisposta dall' con decorrenza 1° agosto 2017, e gli arretrati quantificati CP_1 nella misura di € 536,42. Dalla lettura del TE08 emerge con evidenza che gli arretrati, benchè il diritto alla maggiorazione sia stato riconosciuto come spettante a decorrere dal 2017, venivano liquidati limitatamente alle mensilità dall'agosto 2022 e fino al marzo 2023 ovvero a decorrere dal mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa. Ed è appunto questo il thema decidendum. Pertanto, l'eccezione sollevata dall' e relativa a carenza CP_1
d'interesse ad agire stante il pagamento avvenuto in data antecedente alla proposizione del ricorso, appare non pertinente. Difatti al momento della proposizione del ricorso, nel luglio 2023, la maggiorazione sociale effettivamente era stata riconosciuta a decorrere dal 2017 ma gli arretrati erogati limitatamente al periodo agosto 2022\marzo 2023.
2 Ciò premesso, ai sensi dell'art. 1, commi 1 e seguenti, della legge 29 dicembre 1988, n. 544, il beneficio della maggiorazione sociale decorre dalla domanda amministrativa (articolo 1, comma 10, della Legge 29 dicembre 1988, n. 544 (“Maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi”) Art. 1, comma 10:
“La maggiorazione sociale decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda e non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile”)
La maggiorazione sociale, infatti, costituisce una prestazione accessoria volta ad assicurare un'integrazione del reddito pensionistico entro i limiti fissati dalla legge, ed è riconosciuta su domanda dell'interessato, previa verifica dei requisiti reddituali e anagrafici. In tal senso, si è espressa anche la Suprema Corte di Cassazione con riguardo alla maggiorazione dell'assegno sociale, prestazione di tipo assistenziale come quella in esame, rilevando che: "le prescritte condizioni reddituali fissate per il diritto alla maggiorazione portano già ad escludere la natura accessoria ed automatica della maggiorazione e, dunque, della maturazione del diritto alla maggiorazione al solo maturare del requisito anagrafico, al pari della prestazione assistenziale sostitutiva alla quale accede, a prescindere dalla domanda dell'assistito; 15. neanche si rinvengono fonti normative che possano fondare l'affermata automaticità della maggiorazione giacché la necessità della domanda amministrativa risulta ribadita dalla L. 29 dicembre 1988, n. 544, art. 1, fin dall'incipit dell'articolo: "Con effetto dal 1 luglio 1988, ai titolari ultrasessantacinquenni di pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori...è corrisposta, a domanda, una maggiorazione sociale della pensione nella misura di Lire 50.000 mensili, per tredici mensilità, a condizione che..." ed è riaffermata nel comma 6: "La domanda per ottenere la maggiorazione sociale, corredata dal certificato di stato di famiglia, nonché da una dichiarazione resa dal richiedente su apposito modulo attestante l'esistenza dei prescritti requisiti, è presentata alla sede dell territorialmente competente"; 16. chiude, inoltre, il CP_1 richiamato compendio normativo, la prescrizione, enunciata nel comma 10, della "decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda", con l'espressa qualificazione del credito in esame come non cedibile, né sequestrabile, né
3 pignorabile;
17. si tratta, del resto, di disposizioni normative in continuità con la già prescritta decorrenza, dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa, enunciata nella L. n. 140 del 1985, art. 1, in riferimento alla maggiorazione sociale dei trattamenti minimi, sostituita dalle richiamate disposizioni della L. n. 544 del 1988, art. 1 e non soggette a loro volta a modifiche, per la parte che qui rileva, nei numerosi interventi legislativi successivi finalizzati all'ampliamento degli aventi diritto alle maggiorazioni sociali;
18. in definitiva, la maggiorazione dell'assegno sociale non opera automaticamente al compimento dei requisisti anagrafici, essendo necessario che l'interessato presenti domanda per la maggiorazione che avrà effetto soltanto dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda medesima, come reso palese dalla chiara lettura del dettato normativo." (vedi Cass. Civ. n. 9561/2021). La ratio di tale principio risiede nella natura della maggiorazione sociale come diritto soggettivo condizionato alla domanda, in quanto la verifica dei presupposti reddituali spetta all'amministrazione e presuppone l'iniziativa del beneficiario. La domanda costituisce, dunque, l'atto costitutivo del diritto all'erogazione e segna il limite temporale per la decorrenza e per la liquidazione degli arretrati. Alla luce di ciò, deve ritenersi che l' abbia correttamente CP_1 determinato la decorrenza del beneficio e integralmente soddisfatto la pretesa del ricorrente, secondo il principio – ormai costante – per cui la decorrenza della maggiorazione sociale coincide con il primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa, non potendo retroagire al momento del maturarsi dei requisiti. Ne consegue che il ricorso dev'essere rigettato. Ricorrono gravi motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese processuali, atteso il reddito dichiarato ec art.152 disp.att. c.p..
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da DA Pt_1 Parte_1 nei confronti di Controparte_1
, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa,
[...] così provvede:
1) Rigetta la domanda;
2) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali. Lecce 05/12/2025
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