Art. 10.
Il militare di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in aspettativa per infermita' puo', in caso di mobilitazione o di eccezionali esigenze, essere richiamato in servizio effettivo purche' idoneo al servizio incondizionato.
Il militare in aspettativa il quale deve essere valutato per l'avanzamento, o frequentare corsi, sostenere esami, e' sottoposto a domanda a nuovi accertamenti sanitari e, se riconosciuto idoneo, richiamato in servizio.
Il militare di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in aspettativa per infermita' puo', in caso di mobilitazione o di eccezionali esigenze, essere richiamato in servizio effettivo purche' idoneo al servizio incondizionato.
Il militare in aspettativa il quale deve essere valutato per l'avanzamento, o frequentare corsi, sostenere esami, e' sottoposto a domanda a nuovi accertamenti sanitari e, se riconosciuto idoneo, richiamato in servizio.